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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 27/06/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco presidente dott. Gaetano Catalani giudice rel. dott. Antonia Quartarella giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 380/2025 R.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato DE CAPUA LUIGI C.F._1
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), con l'avvocato RUSSO MARIA C.F._2
ANTONIETTA con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 19/3/2025 da nei confronti di Parte_1
, nonché la comparsa di costituzione della Controparte_1
resistente depositata il 20/5/2025, con la quale costei dichiarava che, nelle more fra la notifica del ricorso e l'udienza fissata per la comparizione, fra le parti erano intervenuti accordi per procedere con la richiesta di divorzio in forma congiunta;
vista l'istanza congiunta con accordo di divorzio dell'8/5/2025, depositata in data 20/5/2025; verificata con il deposito telematico di rispettive note scritte in sostituzione di udienza volontà dei coniugi, i quali hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale alle condizioni di cui al predetto accordo dell'8/5/2025;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
vista la separazione consensuale dichiarata dall'intestato Tribunale con sentenza n. 930/2023 del 22/11/2023, depositata in data 23/11/2023;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. in sede;
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti sono conformi a legge, non contrastando con princìpi di ordine pubblico o con norme imperative, e soddisfano le esigenze della figlia minore con Per_1
conseguente manifesta superfluità del suo ascolto (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in suo vantaggio e il mantenimento delle relazioni significative con entrambi i genitori;
ritenuto che
, stante la natura del procedimento e la previsione di cui al punto 3) dell'accordo, le spese debbano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...] 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 27/4/2002 in Parte_1 Controparte_1
FERRANDINA, alle condizioni indicate e sottoscritte dalle parti nell'accordo di divorzio dell'8/5/2025, depositato telematicamente in data
20/5/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
FERRANDINA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, Parte II, serie A, numero
6;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 26/6/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco