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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/02/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 1666/2023 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex art. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 allegata al ricorso, dall'avv. Vito Perrelli, presso il cui studio elettivamente domicilia come da ricorso
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa
n. 12
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 12 febbraio 2025 la causa è decisa mediante deposito della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 6.03.2023, ha impugnato Parte_1
l'avviso di addebito n. 314 2022 00078990 23 0000, notificato il
24.01.2023, dell'importo di € 19.144,46, per pretesi crediti vantati dall' a titolo di contributi dovuti dall' all'1/2020 per CP_1 CP_2 iscrizione alla gestione commercianti.
A sostegno del ricorso, dopo aver premesso che l'avviso impugnato è illegittimo per mancata esposizione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa contributiva, ha dedotto: che con ricorso amministrativo del 6.08.2020, avendo appreso dell'iscrizione d'ufficio del nominativo della ricorrente alla gestione commercianti, ne chiedeva la cancellazione per assenza dei presupposti;
che l' , riesaminata la CP_1 pratica, accoglieva il ricorso e il 2.09.2020 cancellava l'obbligo contributivo derivante dall'iscrizione; che, quindi, è illegittima la pretesa contributiva, atteso che la ricorrente ha lavorato nel periodo in questione come docente assunta con contratti a tempo determinato e non ha mai svolto attività lavorativa nella società di cui era amministratrice;
che, inoltre, l'avviso è illegittimo perché si riferisce anche a contributi asseritamente dovuti per il 2015 per il quale è stato emesso altro avviso già impugnato innanzi al Tribunale di Trani con
r.g.n. 5709/2022.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari
l'illegittimità dell'iscrizione alla Gestione Commerciante per assenza dei presupposti e, per l'effetto, annulli l'avviso di addebito impugnato;
con vittoria di spese.
All'udienza del 1511.2023, preso atto della regolarità e tempestività della notifica del ricorso, effettuata a mezzo pec il 25.09.2023, era dichiarata la contumacia dell' , che si costituiva solo CP_1 successivamente, in data 8.10.2024, chiedendo la cessazione della materia del contendere per aver cancellato il nominativo della ricorrente e l'incompetenza per territorio risiedendo la ricorrente a
Triggiano.
2 LA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo: l'avviso di addebito, infatti, risulta notificato il 24.01.2023 e il ricorso è stato depositato il 6.03.2023.
l , pur avendo Controparte_3 CP_1 eccepito di aver cancellato il nominativo della ricorrente dall'iscrizione alla gestione commerciante di stare procedendo allo sgravio dell'avviso di addebito impugnato non ha fornito prova dell'emissione di tale ultimo provvedimento, con la conseguenza che sussiste l'interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia sul merito delle domande formulate.
3. Quanto alla pretesa eccezione di incompetenza territoriale, peraltro formulata tardivamente dopo la celebrazione della prima udienza, deve osservarsi che l'avviso impugnato risulta emesso dall' CP_4
ed esso prevede che il ricorso sia proposto presso il Tribunale
[...] nel cui circondario ha sede l'ufficio dell' che ha emesso l'avviso. CP_1
4. Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
L'articolo 29, comma 1, della legge n. 160/75, come modificato dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996, prevede che: “L' obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in
3 possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Occorre, quindi, sulla scorta della citata disciplina che, ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti, il contribuente svolga un'attività o gestisca un esercizio commerciale, che sia da esso gestito direttamente come titolare o come familiare coadiuvante o come socio di una società; in quest'ultimo caso è pero necessario, secondo quanto previsto dalla norma, che il contribuente, pur non avendo la piena responsabilità dell'impresa, partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e permanenza”.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 3240/10 “...ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti”.
In termini analoghi, tra le altre, anche le più recenti decisioni n.
19273/18 della Suprema Corte, secondo cui “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto
4 amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa”.
Inoltre, non è sufficiente per l'iscrizione alla Gestione Commercianti che un soggetto sia titolare di un'impresa ed abbia la piena responsabilità della stessa assumendo tutti gli oneri ed i rischi di gestione ma è, altresì, necessario che l'interessato partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Sul punto, la Suprema Corte si è perciò espressa affermando che il connotato della prevalenza non deve essere apprezzato e valutato in confronto agli altri fattori produttivi dell'impresa, ma in ragione dell'attività del socio stesso in modo da sottoporre all'obbligo assicurativo i soci la cui attività risulti prevalente rispetto alle altre svolte dal medesimo, ancorché la stessa non sia preponderante all'interno dell'impresa.
Infatti, “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua "ratio", includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui
l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n.
4440/2017). In virtù di tanto, quindi, è evidente che l'obbligo della iscrizione nel Registro dei Commercianti di un socio, sia di una società di capitali che di una società di persone, passa attraverso
5 l'analisi concreta dell'attività lavorativa svolta dal medesimo a favore della società.
5. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che non può dirsi assolto dall l'onere probatorio, che su di esso gravava CP_1 in quanto soggetto creditore che ha proceduto all'iscrizione d'ufficio nella Gestione Commercianti, di dimostrare la sussistenza in capo alla ricorrente del presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, non avendo fornito alcuna prova della sussistenza di tali presupposti.
Inoltre, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che quest'ultima negli anni a cui si riferisce l'avviso impugnato ha svolto attività lavorativa per rapporto di lavoro di natura subordinata e a tempo determinato alle dipendenze del . CP_5
In questo senso, peraltro, si è già espresso questa Sezione Lavoro con la sentenza n. 911/24 del 29.04.2024 resa tra le stesse parti in relazione ad avviso di addebito emesso per le medesime ragioni per l'anno 2014.
Alla luce di ciò, quindi, deve escludersi che ricorrano i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 1 della legge n. 1397/1960, come sostituito dall'art. 29 della legge n. 160/1975, come interpretati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata e che quindi sussista una condizione di partecipazione del ricorrente alla gestione o cogestione della società in via abituale e prevalente, con la conseguenza che non sono dovuti i contributi pretesi per l'iscrizione alla Gestione Commercianti dal 01/2015 al 01/2020 e l'avviso di addebito n. 314 2022 00078990 23 000, notificato il 24.01.2023, dell'importo di € 19.144,46, va annullato.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad €
26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 1666/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti dalla ricorrente i contributi pretesi per l'iscrizione alla Gestione
Commercianti dal 01/2015 al 01/2020 e annulla l'avviso di addebito n. 314 2022 00078990 23 000;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento delle spese processuali in favore di , Parte_1 che liquida in € 145,50 per spese vive ed in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Trani, 12.02.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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