Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00341/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04622/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4622 del 2025, proposto da GI CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro, n. 1276/2023 pubblicata il 13/03/2023 RG n. 8846/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. FA Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che parte ricorrente ha agito innanzi a questo T.A.R. per l’ottemperanza della sentenza n. 1276/2023, pubblicata il 13 marzo 2023, emessa dal Tribunale di Napoli Nord- Sezione Lavoro, con la quale il Ministero intimato è stato condannato al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili in € 755,69;
Considerato che il Ministero intimato, con memoria del 15.10.2025, ha depositato agli atti del giudizio il Decreto n. 155 del 9 ottobre 2025 del Dirigente scolastico dell’Istituto scolastico Montale di Napoli, con cui viene data esecuzione alla sentenza meglio specificata in epigrafe;
Considerato altresì che, con successiva memoria del 13.01.2026, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere in ragione dell’intervenuto adempimento, fermo restando la condanna del Ministero intimato alla refusione delle spese di lite;
Ritenuto, dunque, in ragione del sopravvenuto adempimento della P.A. intimata, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso e, quanto alle spese di giudizio, che debba disporsene il pagamento a carico dell’Amministrazione resistente, in applicazione della regola della soccombenza virtuale, avendo la P.A. ottemperato alla sentenza indicata in epigrafe solo successivamente all’introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Asl Napoli 3 Sud al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. Elena Boccanfuso dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
LA Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
FA Di LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA Di LO | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO