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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/11/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1411/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente estensore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1411/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1 SQ VA e dell'avv. LAVECCHIA ROSSANA ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2 Telematico presso il difensore avv. DE SQ VA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3 NI BE elettivamente domiciliato in Via Di Tiglio Loc Arancio 55100 Lucca presso il difensore avv. NI BE
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1 zione degli effetti civili del ma atto il 17/06/1965, oltre alla adozione dei provvedimenti accessori.
All'udienza di precisazione delle conclusioni ha chiesto che venga pronunciata sentenza parziale di stato.
Parte convenuta non si è opposta alla pronuncia non definitiva sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale di stato, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa, in particolare su quelli di ordine economico e/o relativi alla gestione della prole.
E' inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione.
Dunque, sussistendo già i presupposti per una pronuncia parziale, va dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvedendo con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del processo.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, non definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e Parte_1 CP_1 celebrato in data 17/06/1965 itto di matrimonio di quel Comune al n. 3 parte 2 serie A anno 1993; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
Va disposta la rimessione sul ruolo come da separata ordinanza;
pagina 2 di 3 Livorno, 3 novembre 2025
Il Presidente dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente estensore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1411/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1 SQ VA e dell'avv. LAVECCHIA ROSSANA ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2 Telematico presso il difensore avv. DE SQ VA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3 NI BE elettivamente domiciliato in Via Di Tiglio Loc Arancio 55100 Lucca presso il difensore avv. NI BE
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1 zione degli effetti civili del ma atto il 17/06/1965, oltre alla adozione dei provvedimenti accessori.
All'udienza di precisazione delle conclusioni ha chiesto che venga pronunciata sentenza parziale di stato.
Parte convenuta non si è opposta alla pronuncia non definitiva sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale di stato, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa, in particolare su quelli di ordine economico e/o relativi alla gestione della prole.
E' inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione.
Dunque, sussistendo già i presupposti per una pronuncia parziale, va dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvedendo con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del processo.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, non definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e Parte_1 CP_1 celebrato in data 17/06/1965 itto di matrimonio di quel Comune al n. 3 parte 2 serie A anno 1993; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
Va disposta la rimessione sul ruolo come da separata ordinanza;
pagina 2 di 3 Livorno, 3 novembre 2025
Il Presidente dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3