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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/11/2025, n. 4672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4672 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NN PI ET, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 8707/23 del Ruolo Gen.
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Barone
Ricorrente
E
nata ad [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Ettore Leperino ed Alfonso Leperino
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.07.2023, parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver irrogato all'odierna resistente, dipendente assegnata all'ufficio postale di Aversa Centro, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni uno, a seguito della rapina subita dal medesimo ufficio in data 17.01.2023.
La società ricorrente ha rappresentato che la predetta sanzione era stata irrogata a seguito di regolare contestazione alla dipendente di due condotte dalla stessa tenute in contrasto con le linee operative previste dal manuale della sicurezza degli uffici postali. Tali condotte sarebbero consistite, in particolare, nell'aver utilizzato il codice utente “manager 1”, attribuito al direttore dell'ufficio postale, per l'attivazione del time-lock
(dispositivo di blocco immediato) per la cassaforte centrale e nel non aver inserito il time-lock per l'ATM (distributore automatico di banconote), dal quale era stato poi sottratto il danaro dai malfattori.
Ha pertanto chiesto al Tribunale di accertare la legittimità e la congruità della sanzione disciplinare irrogata alla dipendente, condannando quest'ultima al pagamento delle spese di lite.
Parte resistente, regolarmente costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese da attribuirsi ai difensori antistatari.
Espletata l'istruttoria, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
MOTIVAZIONE
Il ricorso non è fondato per i motivi di seguito esposti.
Con nota del 17.05.2023 – Servizio di Parte_1
Risorse Umane aveva comunicato alla sig.ra la Controparte_1 seguente contestazione disciplinare: “Solo di recente, dopo complessi ed articolati accertamenti svolti dalla Struttura Fraud
Management e Security Intelligence (FMSI) presso l'Ufficio Postale di Aversa (CE) dove Ella è applicata in qualità di Collaboratore
Supporto UP – liv. B – attivati a seguito di una segnalazione da parte della Filiale di Caserta 2 attraverso l'inserimento dei dati nell'applicativo “VULCANO di una rapina ad opera di ignoti malviventi ai danni dell'UP, siamo venuti a conoscenza di quanto segue. In data 17/01/2023, intorno alle ore 19:45, il predetto ha subito una rapina a mano armata perpetrata da Parte_2 tre malviventi da cui è derivato un danno patrimoniale pari ad €
102.330,00 in numerario. Le verifiche attivate dagli incaricati
FMSI sono state condotte allo scopo di ricostruire le modalità di esecuzione dell'evento criminoso, verificare le operazioni di quantificazione del danno ad opera della Filiale ed accertare l'osservanza o meno delle previste disposizioni in materia di sicurezza e custodia dei valori. Si è proceduto, pertanto, ad esaminare la seguente documentazione fornita dalla competente
Filiale: - verbale di verifica dello stato di cassa nr. 9574 eseguito dagli incaricati della Filiale di Caserta 2 in contraddittorio con Lei, dal quale si evince che il danno contabile ammonta ad € 102.330,00 in numerario, corredato dalle dichiarazioni DUP in merito alla mancata sottrazione/danneggiamento dei Valori in bianco, Carte, Carte
Valori e Poste Mobile copia della sua denuncia sporta il
19/01/2023 presso il Commissariato P.S. di Aversa (CE) e successiva integrazione del 23/01/2023 per la precisazione del danno. Dalla ricostruzione della dinamica dell'evento criminoso, effettuata in base alla disamina della documentazione contabile/amministrativa acquisita e dalla Sua dichiarazione coincidente con la denuncia sporta, è emerso quanto segue: Nella suddetta data del 17/01/2023, alle ore 19:45 circa, a fine giornata lavorativa, uscendo dall'Ufficio assieme ad altri Per_1 sette colleghi, si è soffermata in loro compagnia ad effettuare un prelievo personale all'ATM, trovandosi all'improvviso di fronte tre soggetti armati e con il volto travisato da passamontagna, che dopo essersi fatti indicare chi fosse il direttore, Le hanno intimato di aprire la porta spingendovi tutti all'interno del polmone di accesso. Quindi Le hanno ordinato di disinserire l'allarme e, dopo aver immobilizzato gli altri dipendenti, Le hanno intimato di aprire la cassaforte, ma non è stato possibile a causa dell'attivazione di un sistema che non ne consentiva l'apertura fino al giorno successivo. Pertanto, Le hanno imposto di disinserire il codice per l'apertura dell'ATM, facendosi consegnare da Lei una stampa per rilevare il quantitativo di denaro presente. Una volta trascorso il tempo di trenta minuti necessario per l'apertura dell'ATM hanno provveduto a razziare tutte le banconote presenti che dalle verifiche eseguite è risultato che l'importo trafugato ammontava ad € 102.330,00. Sono stati a questo punto analizzati lo scarico eventi delle casseforti e quello dell'ATM dai quali si è rilevato che mentre per la cassaforte viene correttamente inserito il time-lock immediato a fine turno lavorativo, per l'ATM non era stata attivata la suddetta funzione. Interrogata in proposito Ella ha dichiarato che era stato riferito dalla ditta installatrice che non necessitava nessun inserimento perché era di tipo elettronico per cui non era stato impostato alla chiusura dell'ufficio. …” ed ha inoltre ammesso di aver utilizzato per inserire il time-lock immediato per la cassaforte, il codice utente, MANAGER 1, attribuito al nominativo Responsabile dell'UP di Aversa, Persona_2 motivando che il codice a lei associato non le consentiva di inserire il time-lock immediato. Per quanto sopra esposto, si rilevano nei suoi confronti, in relazione alle vigenti disposizioni normative, profili di responsabilità patrimoniale in solido per l'ammontare di € 51.165,00 e profili disciplinari, per non aver rispettato la linea operativa prevista dal manuale della sicurezza degli uffici postali Scheda 7.1.2. vers.8 del 07/02/2022 che prevede di attivare, a conclusione dell'ultima “operazione giornaliera” di apertura /chiusura, la funzione di time lock immediato in anticipo rispetto alla programmazione di default preimpostata e per aver attivato il time-lock immediato sulla cassaforte con l'utilizzo del codice attribuito al DUP, al momento assente. La condotta da Lei complessivamente tenuta e riportata nelle specifiche circostanze che precedono, costituisce chiara violazione dei principi ispiratori del Codice Etico in vigore in
Azienda che impone a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento ai principi di legalità, riservatezza, qualità, diligenza e professionalità. I fatti di cui sopra - per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Azienda - da ascriversi direttamente alla Sua responsabilità, La condotta da
Lei complessivamente tenuta e riportata nelle specifiche circostanze che precedono, costituisce chiara violazione dei principi ispiratori del Codice Etico in vigore in Azienda che impone a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento ai principi di legalità, riservatezza, qualità, diligenza e professionalità. I fatti di cui sopra - per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Azienda - da ascriversi direttamente alla Sua responsabilità, costituiscono aperta violazione degli obblighi e dei doveri su di Lei gravanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2104 e 2105, del Codice Civile come espressamente richiamati dall'art. 52 del C.C.N.L. del 23/06/2021 che impone a ciascun dipendente di “svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione, le attività assegnategli”.
Le contestiamo, perciò, tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della
Legge 20.05.1970, n. 300 e del combinato disposto di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del C.C.N.L. del 23/06/2021, invitandoLa, ove lo ritenga, a produrre le Sue giustificazioni che dovranno pervenire entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione della presente..”.
Con successo provvedimento del 16.06.2023 avendo Parte_1 ritenuto non soddisfacenti le giustificazioni presentate dalla lavoratrice, aveva applicato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni uno (01). Al fine, dunque, di valutare le condotte oggetto di contestazione
( 1) “non aver rispettato la linea operativa prevista dal manuale della sicurezza degli uffici postali Scheda 7.1.2. vers.8 del
07/02/2022 che prevede di attivare, a conclusione dell'ultima
“operazione giornaliera” di apertura /chiusura, la funzione di time lock immediato in anticipo rispetto alla programmazione di default preimpostata”; 2) “non aver attivato il time-lock immediato sulla cassaforte con l'utilizzo del codice attribuito al
DUP, al momento assente”) è stata svolta attività istruttoria.
In ordine alla prima condotta addebitata alla lavoratrice, invero, il teste dipendente di dal Persona_2 Parte_1
2011 ed in servizio presso il medesimo ufficio della resistente con la qualifica di collaboratore, ha riferito che la sig.ra era stata autorizzata dal direttore dell'ufficio, CP_1 Per_3
, ad utilizzare il suo codice per l'inserimento del blocco
[...] sulla cassaforte centrale, visto che quest'ultimo era solito svolgere sempre il proprio turno di mattina senza procedere alle operazioni di chiusura dell'ufficio.
Anche la teste di parte ricorrente, ispettrice di Tes_1 occupatasi degli accertamenti relativi alla Parte_1 rapina avvenuta il 17.01.2023, ha dichiarato che, secondo la prassi in uso nell'ufficio postale ove la prestava CP_1 servizio, la stessa era stata autorizzata ad utilizzare il codice e le credenziali di accesso del direttore per inserire il time lock immediato sulla cassaforte.
La teste infine, dipendente di Testimone_2 Parte_1
con mansioni di responsabile della gestione operativa, ha
[...] riferito che erano abilitati ad inserire il codice di blocco della cassaforte solo i soggetti muniti di codice manager e, presso l'ufficio di Aversa, erano muniti di tale codice solo il direttore ed il collaboratore entrambi Persona_4 Persona_2 assenti al momento della rapina;
il teste ha quindi aggiunto che la ricorrente, dunque, per bloccare la cassaforte aveva utilizzato il codice del direttore sicuramente col consenso di quest'ultimo.
Così ricostruiti gli esiti dell'istruttoria, non possono nutrirsi dubbi in ordine alla correttezza della condotta tenuta dalla lavoratrice che ha semplicemente osservato una disposizione impartitale dal direttore dell'ufficio, suo superiore gerarchico.
Del resto, la stessa società ricorrente, nelle note autorizzate per l'udienza del 12.11.2025, ha evidenziato la correttezza dell'operazione di inserimento del time lock sulla cassaforte centrale. Ed è appena il caso di rilevare che è stato proprio l'inserimento da parte della dipendente del blocco sulla cassaforte centrale ad impedire ai malviventi di appropriarsi anche del denaro in essa contenuto.
La prima contestazione, pertanto, deve ritenersi infondata.
Parimenti infondata è la contestazione relativa al mancato inserimento da parte della del time lock sull'ATM poi CP_1 depredato dai malviventi.
Va al riguardo precisato che, durante il periodo in cui è avvenuta la rapina, la dipendente era titolare del profilo “operatore PT” e del codice 002, codice che le consentiva solo l'operazione di apertura e caricamento dell'ATM, ma non anche l'intervento di attivazione del time-lock, come risulta dalla documentazione in atti (cfr. verbale assegnazione codice del 15 giugno 2022 e
Registro Codici Utenti Apertura Mezzi Forti).
L'incombenza dell'inserimento del time-lock, invero, secondo quanto previsto dal Manuale Sicurezza Ufficio Postale in atti, è prerogativa del direttore o di un suo incaricato ed è collegata esclusivamente a due codici abilitanti, 011 e 012, che possono essere attribuiti dal direttore ad altro dipendente assegnato al medesimo ufficio con un formale provvedimento (cfr. schede 7.1.1,
7.1.4 e 7.1.5 del citato Manuale). Ciò posto, nel caso di specie non ha Parte_1 prodotto alcun provvedimento di attribuzione alla sig.ra CP_1 dei codici 011 o 012 che abilitavano all'inserimento del time- lock. Alla stessa, dunque, non può contestarsi alcuna omissione colpevole e rilevante disciplinarmente, a maggior ragione se si tiene conto delle dichiarazioni rese dai testimoni di entrambe le parti in causa.
Il teste di parte resistente, ha infatti Persona_2 dichiarato che la sig.ra era abilitata solo all'apertura CP_1
e alla chiusura dell'ATM, non anche all'inserimento del relativo time lock;
che l'attivazione di quest'ultimo avveniva automaticamente alla chiusura dell'ufficio postale, come riferito ai dipendenti dai tecnici che avevano provveduto all'installazione di tale dispositivo;
che neanche egli stesso, in virtù di tale blocco automatico, aveva mai provveduto all'inserimento del time lock immediato sull'ATM.
Il teste ha poi confermato le dichiarazioni del Testimone_3
, precisando che anche il direttore, dopo l'installazione Per_2 del nuovo dispositivo ATM, aveva comunicato agli operatori che non era necessario inserire manualmente il time-lock perché tale inserimento sarebbe avvenuto automaticamente.
L'assenza di rilievi disciplinari nella condotta tenuta dalla emerge poi in maniera ancor più nitida dalle dichiarazioni CP_1 rese dai testimoni della società ricorrente.
La teste ha infatti dichiarato che la non Tes_1 CP_1 avrebbe mai potuto inserire il time lock perché sprovvista del relativo codice abilitante, codice di cui erano invece in possesso solo il direttore dell'ufficio ed il dipendente entrambi Per_2 assenti la sera della rapina.
Infine, l'altro teste di parte ricorrente, ha Testimone_2 confermato ulteriormente l'impossibilità da parte della di CP_1 inserire il dispositivo di blocco dell'ATM perché priva del codice e della password a ciò destinate.
Alla stregua della documentazione in atti e delle descritte dichiarazioni testimoniali, dunque, deve ritenersi che la condotta avuta dalla sia stata immune da censure, con conseguente CP_1 illegittimità della sanzione disciplinare irrogatale.
A ciò occorre aggiungere che non è stata né dedotta né dimostrata una causalità tra i fatti addebitati alla dipendente ed il verificarsi dell'evento delittuoso ai danni dell'ufficio postale di Aversa.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Rigetta il ricorso e dichiara illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni uno.
Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese processuali che si liquidano in € 4.629,00,
[...] oltre 15% per spese forfetarie, IVA e cpa, con attribuzione ai difensori antistatari.
Aversa, 24.11.2025
Il Giudice
NN PI ET
Sentenza redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Mario
LU