TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/12/2025, n. 3575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3575 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025 depositate dal procuratore di parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 13659/2023 promossa da:
[...]
, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sulla figlia minore Persona_1
[...] [...]
Parte_2 [...]
Parte_3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. PIRISI SEBASTIANO con domicilio eletto presso il suo studio in VIA BAGLIONI 4 PERUGIA
RICORRENTI contro
Controparte_1 CONVENUTO CONTUMACE CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note scritte 14/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23/10/2023 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano Per_2
- in atti denominato anche o
[...] Persona_3 Persona_4 Per_5
- nato a [...] il [...] (doc. 1), emigrato in Brasile dove ha vissuto,
[...] senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc. 2).
I ricorrenti, in particolare, hanno dedotto quanto segue: “che il 15.1.1916 il sig. Persona_2 sposò la sig.ra (Doc. 3); che dalla loro unione nacque a Pinhotiba/Eugenópolis Persona_6 (Minas Gerais – Brasile) il 21.12.1929 il sig. – in atti chiamato anche Persona_7 (Doc. 4); che il 26.5.1956 quest'ultimo contrasse matrimonio con la sig.ra Persona_8 pagina 1 di 5 , che assunse il nome di (Doc. 5); che Parte_4 Persona_9 dalla coppia nacquero, a San Paolo (San Paolo – Brasile): il 19.6.1962 la sig.ra
[...] (Doc. 6); il 20.9.1964 la sig.ra (Doc. 7), Parte_5 Parte_1 ricorrente;
il 21.10.1967 il sig. (Doc. 8), ricorrente;
***che il Persona_1 23.12.1986 la sig.ra convolò a nozze con il sig. Parte_5 CP_2
e adottò il nome di (Doc. 9); che dal loro
[...] Parte_6 matrimonio nacque a San Paolo il 5.9.1989 la sig.ra (Doc. 10), Parte_1 ricorrente;
***che il 10.11.2001 la sig.ra si unì in matrimonio con Parte_1 il sig. passando a chiamarsi Controparte_3 Parte_1 (Doc. 11); che dalle loro nozze nacque a San Paolo il 7.11.2008 la minore Persona_1
(Doc. 12), ricorrente;
***che l'8.11.1997 il sig. sposò
[...] Persona_1 la sig.ra che passò a firmarsi come Controparte_4 Controparte_5 (Doc. 13); che dalla loro unione nacquero, a San Paolo: il 9.3.2001 il sig. Parte_2 (Doc. 14), ricorrente;
il 9.6.2003 la sig.ra (Doc. 15),
[...] Parte_3 ricorrente”.
I ricorrenti hanno dedotto altresì che: “il sistema informatico “Prenot@ami” di presentazione delle istanze di riconoscimento della cittadinanza predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non consente a ricorrenti la proposizione delle richieste al Consolato italiano di San Paolo e che per tale ragione essi hanno formulato l'istanza a mezzo posta elettronica (Doc. 16); …come da comunicazioni istituzionali reperibili presso i canali ufficiali, attualmente il Consolato di San Paolo sta esaminando le pratiche presentate negli anni 2013 e 2014 (Doc. 17)”.
Con decreto del 14/03/2025 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 10/12/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 14/03/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi Controparte_1 costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 14/03/2025.
****
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che tutti i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, dall'altro il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, è quello di San Possidonio (MO).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli pagina 2 di 5 obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
Le procure alle liti sono regolari.
In via preliminare, va osservato altresì che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che, in generale, è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova esatto riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo alla figlia minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice pagina 3 di 5 tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
E' dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
E' appena il caso di rilevare che non si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale;
non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). Non assume, infine, alcun rilievo il leggero mutamento delle generalità, come ad esempio la traduzione del nome o l'alterazione del cognome sulla base di un adattamento Persona_10 fonetico dei grafemi italiani ai fonemi della lingua del paese di emigrazione, trattandosi di un fenomeno ampliamente diffuso che non preclude la trasmissione della cittadinanza, né può interferire sulla prova della filiazione in assenza di dubbi sull'identità delle persone nella linea di discendenza (cfr. Trib. Roma 1309/2017).
Va, pertanto, accolta la domanda delle parti ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la contumacia del;
Controparte_1
pagina 4 di 5 -accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: nata a [...] Parte_1 (Brasile) il 5.9.1989; nata a [...] il Parte_1 20.9.1964; nata a [...] il [...]; Persona_1 nato a [...] il [...]; Persona_1 [...] nato a [...] il [...] e Parte_2 Parte_3 ata a San Paolo (Brasile) il 9.6.2003; sono cittadini italiani iure sanguinis;
[...]
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, 11 dicembre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025 depositate dal procuratore di parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 13659/2023 promossa da:
[...]
, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sulla figlia minore Persona_1
[...] [...]
Parte_2 [...]
Parte_3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. PIRISI SEBASTIANO con domicilio eletto presso il suo studio in VIA BAGLIONI 4 PERUGIA
RICORRENTI contro
Controparte_1 CONVENUTO CONTUMACE CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note scritte 14/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23/10/2023 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano Per_2
- in atti denominato anche o
[...] Persona_3 Persona_4 Per_5
- nato a [...] il [...] (doc. 1), emigrato in Brasile dove ha vissuto,
[...] senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc. 2).
I ricorrenti, in particolare, hanno dedotto quanto segue: “che il 15.1.1916 il sig. Persona_2 sposò la sig.ra (Doc. 3); che dalla loro unione nacque a Pinhotiba/Eugenópolis Persona_6 (Minas Gerais – Brasile) il 21.12.1929 il sig. – in atti chiamato anche Persona_7 (Doc. 4); che il 26.5.1956 quest'ultimo contrasse matrimonio con la sig.ra Persona_8 pagina 1 di 5 , che assunse il nome di (Doc. 5); che Parte_4 Persona_9 dalla coppia nacquero, a San Paolo (San Paolo – Brasile): il 19.6.1962 la sig.ra
[...] (Doc. 6); il 20.9.1964 la sig.ra (Doc. 7), Parte_5 Parte_1 ricorrente;
il 21.10.1967 il sig. (Doc. 8), ricorrente;
***che il Persona_1 23.12.1986 la sig.ra convolò a nozze con il sig. Parte_5 CP_2
e adottò il nome di (Doc. 9); che dal loro
[...] Parte_6 matrimonio nacque a San Paolo il 5.9.1989 la sig.ra (Doc. 10), Parte_1 ricorrente;
***che il 10.11.2001 la sig.ra si unì in matrimonio con Parte_1 il sig. passando a chiamarsi Controparte_3 Parte_1 (Doc. 11); che dalle loro nozze nacque a San Paolo il 7.11.2008 la minore Persona_1
(Doc. 12), ricorrente;
***che l'8.11.1997 il sig. sposò
[...] Persona_1 la sig.ra che passò a firmarsi come Controparte_4 Controparte_5 (Doc. 13); che dalla loro unione nacquero, a San Paolo: il 9.3.2001 il sig. Parte_2 (Doc. 14), ricorrente;
il 9.6.2003 la sig.ra (Doc. 15),
[...] Parte_3 ricorrente”.
I ricorrenti hanno dedotto altresì che: “il sistema informatico “Prenot@ami” di presentazione delle istanze di riconoscimento della cittadinanza predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non consente a ricorrenti la proposizione delle richieste al Consolato italiano di San Paolo e che per tale ragione essi hanno formulato l'istanza a mezzo posta elettronica (Doc. 16); …come da comunicazioni istituzionali reperibili presso i canali ufficiali, attualmente il Consolato di San Paolo sta esaminando le pratiche presentate negli anni 2013 e 2014 (Doc. 17)”.
Con decreto del 14/03/2025 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 10/12/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 14/03/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi Controparte_1 costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 14/03/2025.
****
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che tutti i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, dall'altro il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, è quello di San Possidonio (MO).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli pagina 2 di 5 obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
Le procure alle liti sono regolari.
In via preliminare, va osservato altresì che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che, in generale, è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova esatto riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo alla figlia minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice pagina 3 di 5 tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
E' dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
E' appena il caso di rilevare che non si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale;
non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). Non assume, infine, alcun rilievo il leggero mutamento delle generalità, come ad esempio la traduzione del nome o l'alterazione del cognome sulla base di un adattamento Persona_10 fonetico dei grafemi italiani ai fonemi della lingua del paese di emigrazione, trattandosi di un fenomeno ampliamente diffuso che non preclude la trasmissione della cittadinanza, né può interferire sulla prova della filiazione in assenza di dubbi sull'identità delle persone nella linea di discendenza (cfr. Trib. Roma 1309/2017).
Va, pertanto, accolta la domanda delle parti ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la contumacia del;
Controparte_1
pagina 4 di 5 -accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: nata a [...] Parte_1 (Brasile) il 5.9.1989; nata a [...] il Parte_1 20.9.1964; nata a [...] il [...]; Persona_1 nato a [...] il [...]; Persona_1 [...] nato a [...] il [...] e Parte_2 Parte_3 ata a San Paolo (Brasile) il 9.6.2003; sono cittadini italiani iure sanguinis;
[...]
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, 11 dicembre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 5 di 5