Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00934/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01808/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1808 del 2025, proposto da
Ecotec s.r.l., con sede in Lamezia Terme (Cz), Zona Industriale, contrada San ET LA , in persona del legale rappresentante pro tempore , società soggetta a direzione e coordinamento della società Gruppo Ecosistem s.r.l., con sede in Milano, via Benigno Crespi n. 57, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Izzo e Gennaro Mastroianni, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE;
contro
Consorzio A.S.I. di Palermo in liquidazione, con sede in Palermo, via Enrico Ferruzza n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Oscar Di Rosa, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;
per l’ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 1039/2019 del 22.02.2019, emesso dal Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Civile, G.U. Coppola, nel procedimento R.G. n. 1221/2019, depositato il 25.02.2019 e notificato il 20.03.2019; opposto nel giudizio R.G. 2019/7958 e dichiarato provvisoriamente esecutivo il 17.12.2019 mercé ordinanza del Giudice dell’opposizione a d.i. G.U. Turco; notificato munito di formula esecutiva il 23.06.2020; confermato mercé sentenza di rigetto dell’opposizione a d.i. n. 31/2025 pubblicata il 05.01.2025, G.U. Alajmo, successivamente emendata da un errore materiale il 18.04.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio intimato;
Visti gli artt. 112 ss. cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. MA LI e uditi per le parti i difensori, avvocato Di Carlo per parte ricorrente ed avvocato Di Rosa per il Consorzio intimato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che mercé ricorso incardinato ritualmente ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. dinanzi questo Tribunale, la società ricorrente, agendo in forza del titolo specificato in epigrafe, ha esposto di essere creditrice della somma di € 314.102,05, oltre IVA in split payment ex art. 17 ter d.P.R. n. 633/1972, per corrispettivi dovuti per il servizio di gestione del depuratore consortile di Carini, oltre interessi moratori dalle singole scadenze sino all’effettivo pagamento e spese di lite, pari a complessivi € 4.819,00 (di cui € 4.185,00 per compenso professionale e € 634,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e CPA nella misura legalmente dovuta;
Ritenuto che la medesima società ha aggiunto a ) di aver tentato senza successo di recuperare il dovuto; b ) quindi di aver incardinato l’odierno giudizio, al fine di ottenere da questo Tribunale la condanna del Consorzio intimato all’esatta ottemperanza del titolo in epigrafe; nonché la nomina di un Commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva nell’eventualità del protrarsi dell’inerzia del Consorzio intimato, oltre un termine fissato all’uopo; in uno all’irrogazione di una penalità di mora a carico del medesimo ai sensi di quanto disposto dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.; con vittoria di spese del giudizio;
Ritenuto che, costituitosi in giudizio, il suddetto Consorzio ha controdedotto di essere in stato di liquidazione ormai da tempo e di versare in una condizione di cronica carenza di risorse, che gli ha reso, tra l’altro, impossibile di adempiere spontaneamente alla richiesta di pagamento della società ricorrente; versando in atti, a supporto di tale controdeduzione, della documentazione contabile attinente alle sue giacenze di cassa (aggiornata al 31.12.2025) da cui risultano, a fronte di un attivo pari ad € 490.854,52, pignoramenti già in essere per € 1.824.054,59;
Ritenuto che per le ragioni testé esposte il Consorzio resistente ha domandato a sua volta a questo Tribunale, in via principale, la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per incapienza dell’attivo; in linea di subordine, il rigetto della domanda di condanna al pagamento delle penalità di mora, di cui sopra, dal momento che il mancato pagamento spontaneo del dovuto è dipeso da circostanza di forza maggiore;
Ritenuto che, mercé memoria versata in atti il 06.02.2026, la società ricorrente ha replicato, insistendo per l’accoglimento del gravame, prospettando in particolare che il suo credito sarebbe assistito da una causa legittima di prelazione sulle somme corrisposte dai soci del Consorzio intimato per l’erogazione del servizio di depurazione di Carini;
Ritenuto esattamente che a dire di parte ricorrente, quanto versato per tale ragione al Consorzio dagli Enti partecipanti al medesimo, costituirebbe un patrimonio separato, riservato al pagamento di quanto dovuto all’operatore economico gestore del servizio; patrimonio non aggredibile da parte degli altri creditori del Consorzio, di talché nessuna implicazione potrebbe essere riconosciuta, ai fini dell’accoglimento del ricorso in ottemperanza, all’esistenza di pregressi pignoramenti su tale liquidità, stante la preferenza da riconoscere alla società ricorrente sulle somme incamerate dall’Amministrazione intimata come contributo dei suoi soci alla gestione del servizio di depurazione in discorso;
Ritenuto che nel corso della camera di consiglio del 18.02.2026 le parti hanno dedotto su tutti i profili di causa testé descritti, prima del passaggio in decisone del ricorso;
Rilevato in via preliminare che, in forza di quanto è dato evincere dalla documentazione versata in atti, sussistono i presupposti, di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla definitività del decreto ingiuntivo, di cui è chiesta l’ottemperanza (attestata da apposita certificazione di Cancelleria) ed al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31.12.1996, n. 669, conv. con modificazioni nella legge 28.02.1997, n. 30;
Considerato tuttavia che le domande prospettate dalla società ricorrente dinanzi questo Tribunale sono suscettibili di accoglimento soltanto in parte, dovendosi in particolare rigettare quelle attinenti alla richiesta di nomina di un Commissario ad acta ed all’irrogazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.;
Considerato infatti che, come già chiarito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in una fattispecie analoga all’odierna, i poteri del Commissario ad acta nominato in sede di giudizio di ottemperanza devono intendersi circoscritti all’adozione dei mandati di pagamento e degli altri adempimenti formali necessari per lo svincolo delle somme di denaro in favore del creditore ricorrente, di talché, in mancanza di effettive disponibilità di denaro nelle casse dell’Ente intimato, la procedura di ottemperanza deve essere dichiarata chiusa per mancanza di attivo (cfr. C.G.A.R.S., Sez. Giur., sent. 28.06.2021, n. 623);
Considerato inoltre, quanto alla dedotta sussistenza di una causa legittima di prelazione in favore della società creditrice, che di tale profilo non vi è traccia nel decreto ingiuntivo versato in atti e costituente il titolo oggetto del caso a mani; di talché, ai fini del decidere, quello della Ecotec s.r.l. deve essere ritenuto un credito in chirografo;
Considerato pertanto che il gravame della società ricorrente deve essere accolto soltanto in ordine alla domanda di condanna del Consorzio intimato ad ottemperare esattamente al titolo specificato in epigrafe; dovendo essere al contrario rigettata la domanda attinente alla nomina di un Commissario ad acta per provvedere in via sostituiva per le ragioni testé esposte;
Considerata altresì la fondatezza delle controdeduzioni del Consorzio intimato in ordine alla domanda d’irrogazione di una penalità di mora a suo carico; domanda che deve essere rigettata, stante il fatto che il mancato adempimento spontaneo è dipeso effettivamente dalla condizione di Ente in liquidazione del Consorzio medesimo;
Considerata altresì la particolare natura delle questioni trattate come causa sufficiente a giustificare la compensazione tra le parti delle spese di lite;
Rilevata infine l’opportunità di precisare che la presente sentenza non pregiudica affatto la facoltà di parte ricorrente di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria ai sensi di quanto disposto dall’art. 551 cod. proc. civ. e di far valere in tale sede, ai sensi quanto altresì disposto dall’art. 528 cod. proc. civ., le proprie ragioni in via potiore rispetto ai creditori pignoratizi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
a) accoglie la domanda attinente all’ordine da parte di questo Tribunale, nei confronti del Consorzio intimato, di dare piena e completa esecuzione al decreto ingiuntivo, di cui all’epigrafe;
b) rigetta tutte le ulteriori domande.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
BE LE, Presidente
AE AR SO, Primo Referendario
MA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA LI | BE LE |
IL SEGRETARIO