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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/08/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 605/2025
N. R.G. 342/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n 537/2025 del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa FERRARI, pubblicata il 3.10.2024, promossa da:
con l'avv. CLAUDIO ZAMBRANO, presso il cui studio in MILANO, Parte_1
Largo Augusto n. 3 è elettivamente domiciliata contro
Controparte_1
con l'avv. ALESSANDRO NICOLODI e
[...]
l'avv. ALBERTO BESACCHI, elettivamente domiciliata presso il loro studio in PIAZZA
GRANDI, 3 20129 MILANO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Pagina 1 Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, premessa ogni più opportuna declaratoria e fissata con decreto l'udienza di discussione, in accoglimento del presente appello e in integrale riforma della sentenza 534/2024 del Tribunale di Pavia, sez.
Lavoro, Dott.ssa Ferrari (pubblicata il 3.10.24 e non notificata) oggi impugnata:
Nel merito:
(a) accertare e dichiarare “l'illegittimità dell'atto “Notifica di aggiornamento CP_1 contributivo. Accertamento con Adesione n.612945 del 10/06/2022 -N. PROTOCOLLO
0830095 del 10.06.22”
- e, per la conseguenza, ordinare la sua disapplicazione/revoca/annullamento;
(b) accertare e dichiarare l'assenza di un obbligo di iscrizione, ovvero l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione di a Parte_1 CP_1 [...]
per il periodo contestato (dal Parte_2
2016 al 2020) e per gli anni seguenti,
- per la conseguenza, ordinare a Parte_3 la cancellazione di iscritta
[...] Parte_1 con matricola SI021585, da tale;
Parte_2
- sempre, per la conseguenza, ovvero in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto in favore di Parte_3
a titolo di contributi e sanzioni.
[...]
(c) condannare a restituire a le somme pagate in esecuzione della CP_1 Parte_1 sentenza di I grado impugnata, pari alla somma di 765,00 euro.
In ogni caso: rigettare qualsiasi domanda dovesse essere fatta nei confronti della Ricorrente.
In via istruttoria: ammettere le istanze proposte e rigettare quelle avversarie.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, interessi e rivalutazione come per legge.
Per la PARTE APPELLATA la Corte di Appello di Milano, sezione Lavoro, voglia dichiarare infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi che precedono, l'appello ex adverso proposto dalla Parte_4 contro la sentenza 3 ottobre 2024 n. 537 del Tribunale del Lavoro di Pavia, con integrale conferma della sentenza di primo grado. Comunque con vittoria di compenso professionale e spese del giudizio.
Pagina 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 537 del 2024 il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, ha rigettato, a spese compensate, il ricorso con cui ha chiesto venisse accertata e dichiarata Parte_1
l'illegittimità del provvedimento prot. N. 0830095 del 10/06/2023, con il quale CP_1 aveva comunicato l'iscrizione d'ufficio della stessa nell'archivio di quale società di CP_1 ingegneria e del conseguente provvedimento sanzionatorio per mancata trasmissione del volume di affari IVA per gli anni dal 2016 al 2020 per una somma di € 650.
A sostegno del proprio ricorso, la società ha esposto:
-di essere stata costituita nel 2009 come responsabilità limitata il cui oggetto sociale CP_2 espressamente esclude le attività professionali tutelate dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815;
-di avere ricevuto il 10.6.2022 la nota con cui aveva comunicato l'avvenuta CP_1 iscrizione d'ufficio nell'archivio con decorrenza dall'1.6.2016, essendo CP_1 asseritamente in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per essere qualificata come società di ingegneria;
-di aver proposto ricorso amministrativo e che lo stesso era stato respinto.
Tanto premesso, ha dedotto la mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 46 d.lgs. 50/2016
(Codice degli Appalti) per l'iscrizione a . La ricorrente, infatti, ha riferito: CP_1
-di non svolgere attività professionale riconducibile a quella svolta da ingegneri e architetti
( , secondo quanto indicato nell'oggetto sociale, non può esercitare alcuna delle Pt_1 attività professionali tutelate dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e nessuno all'interno della compagine sociale è ingegnere o architetto iscritto all'albo);
- di non avvalersi di un direttore tecnico.
Inarcassa, ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso avversario.
Il Tribunale, nel rigettare il ricorso, ha in primo luogo ricostruito il quadro normativo di riferimento richiamando l'art. 46 co. 1 lett. c) D.lgs 50/2016, che prevede che sono società di ingegneria “le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di
Pagina 3 produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi”. Le stesse si distinguono dalle società di professionisti, ovvero “società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale”.
Le società di ingegneria non hanno quindi come requisito soggettivo quello di essere partecipate da soggetti iscritti ad un albo professionale.
Il primo giudice ha, altresì, rilevato come ai sensi dell'art. 3 D.M. n. 263/16 le società di ingegneria, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, devono disporre di un direttore tecnico solo allorquando partecipino alle procedure di affidamento di servizi pubblici, e non nel caso in cui svolgano attività di progettazione nel mercato privato.
In sostanza quindi, nell'ottica della gravata sentenza, dal quadro normativo in materia emerge che le società di ingegneria devono possedere le seguenti caratteristiche:
- essere costituite in forma di società di capitali o di cooperative;
- eseguire “studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi”.
Il primo giudice ha rilevato che nel caso di specie rispetta il requisito soggettivo Parte_1 di cui all'art. 46 citato, trattandosi di una società a responsabilità limitata e anche il requisito oggettivo in quanto, come da visura camerale, la stessa si occupa, tra l'altro, di “compiere, altresì, lavori di progettazione di impianti industriali e di lavori di ingegneria in genere per gli stessi”. La natura ingegneristica della società risulta confermata anche dall'attribuzione del codice CO 71.12.2 tipico delle società ingegneristiche, riportato in visura.
Il Tribunale ha altresì precisato come “la circostanza dell'esclusione dall'oggetto sociale delle
“attività professionali tutelate dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815” è ininfluente ai fini della qualificazione della ricorrente come società di ingegneria, in quanto ciò che rileva è che tra le attività ricomprese nel suo oggetto sociale, siano ricomprese proprio quelle che l'art. 46 comma 1 lett. c) D. lgs 50/16 individua come caratterizzanti tale tipologia di società”.
Pagina 4 Evidenzia anche che sul proprio sito web la ricorrente indica di svolgere, inter alia, attività di: progettazione e studi di fattibilità, progettazione concettuale e studio di fattibilità, progettazione ingegneristica e che il personale di assistenza di ER , è formato da Pt_1 ingegneri e manager con lunga esperienza nel settore specifico.
Il Tribunale, sotto altro profilo, ha rigettato la prospettazione attorea secondo cui al fine della verifica della sussistenza dell'obbligo di iscrizione oggetto di causa, sarebbe necessaria l'effettività dell'esecuzione delle attività ricomprese nel proprio oggetto sociale. Effettività da escludersi nel caso di specie dal momento che non le avrebbe mai svolte direttamente, Pt_1 essendo la società priva di professionisti abilitati iscritti bell'albo degli architetti o ingegneri.
Richiamati l'art. 8 del DM n. 263/16 e l'art. 2 co. 1 del Regolamento Generale di Previdenza, dai quali si evince che le società di ingegneria devono comunicare annualmente ad CP_1 il volume d'affari complessivo, nonché la quota professionale dello stesso da assoggettare alla contribuzione integrativa, ancorché la dichiarazione dei redditi non sia stata presentata o sia pari a zero, il Tribunale ha rilevato come da ciò deve dedursi “la sussistenza di un obbligo d'iscrizione, a prescindere dall'effettiva produzione di redditi assoggettabili e, in ultima analisi, a prescindere dell'effettivo esercizio dell'attività professionale (in tal senso cfr. Corte
d'Appello Milano, 11.10.23 n. 841)”.
Ha, da ultimo, richiamato, a conferma di tale orientamento, la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 93/2024 che ha ritenuto sufficiente a determinare gli obblighi in esame l'idoneità
o, meglio, la potenzialità della società a svolgere (eventualmente attraverso consulenti) le predette attività, essendo invece del tutto irrilevante che in concreto non venga svolta attività di tipo ingegneristico.
Il Tribunale ha pertanto affermato la legittimità del provvedimento di registrazione della nel registro delle società di ingegneria nonché delle sanzioni applicate per l'omesso Pt_1 invio delle comunicazioni da parte della stessa.
Con atto depositato in data 3/04/2025 ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1 sentenza.
Con un primo motivo di impugnazione ha censurato la sentenza di primo grado per “errata valutazione dell'oggetto sociale indicato nella visura. Mancata motivazione in merito alla ritenuta “ininfluenza” dell'espressa esclusione delle attività professionale di cui alla
L.1815/1939 “
Pagina 5 L'appellante precisa che è sempre stata presente nell'oggetto sociale di sin dalla Pt_1 creazione di costituzione della società la dicitura “ con la tassativa esclusione ogni attività di carattere professionale e comunque riservata giusta legge 23 novembre 1939 n.1815” (
Statuto sociale doc 2 fasc. I grado) Pt_1
Solo per un mero errore materiale, in occasione di un atto notarile del 20.09.18 di ampliamento dell'oggetto sociale per l'aggiunta del settore telecomunicazioni (art. 2B), nella trascrizione veniva omessa la dicitura di cui sopra dall'art. 2A (settore impiantistico) (visura camerale settembre 2018). Tale errore veniva rettificato, ripristinando la corretta dizione originale, con il successivo atto notarile del 19.09.22 in occasione del nuovo ampiamento dell'oggetto sociale con l'introduzione dell'art. 2C (strutture sportive).
Ciò premesso, sostiene l'appellante che da una completa e corretta lettura dell'oggetto sociale emergerebbe come la società ha sempre voluto escludere espressamente lo svolgimento di qualsiasi attività di carattere professionale, ovvero certificativa richiedente apposita iscrizione all'albo.
censura, pertanto, la sentenza per errato accertamento della qualificazione della Pt_1
Società come ingegneristica (e dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione e di CP_1 comunicazione del volume d'affari IVA) desunto dal primo giudice da dati meramente formali, ovvero dall'astratta inclusione delle attività di cui all'art.46 d.Lgs.50/2016 nell'oggetto sociale e omesso esame delle attività concretamente svolte dalla Società
Con un secondo motivo di gravame, la società impugna la sentenza di primo grado sotto tre diversi profili.
In primo luogo, censura la sentenza per aver correlato e fatto discendere la qualifica di società ingegneristica dall'astratta previsione nell'oggetto sociale delle attività di cui all'art. 4 del d.lgs 50/2016, attribuendo rilievo alla mera potenzialità dello svolgimento di dette attività, senza considerare le attività realmente svolte. Nell'ottica del gravame, l'art. 46 d.lgs.50/2016 collega la qualifica di società ingegneristica all'effettivo svolgimento delle menzionate attività, ove recita “che eseguono studi di fattibilità, ecc.”., così come sostenuto da copiosa giurisprudenza di merito. Sul punto richiama la sentenza n. 2474/2022 del Tribunale di
Milano, in cui si è affermato “che la mera formale ricomprensione, nell'alveo dell'oggetto sociale e del Codice CO (per altro modificati dalla società opponente con decorrenza successiva al periodo interessato dalla cartella opposta) di attività riconducibili a quelle
Pagina 6 oggetto di elencazione nell'alveo delle norme definitorie delle società di ingegneria, non è sufficiente, ad avviso del giudicante, a far insorgere, in capo alle stesse gli obblighi contributivi e comunicativi individuati, laddove non vi sia prova dell'effettivo svolgimento di tali attività. Ciò si argomenta sulla base della chiara ed univoca indicazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 46, che identifica il requisito oggettivo in capo alle società di capitali
“che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnicoeconomica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi”
Richiama la giurisprudenza di legittimità e di merito che ha precisato che oltre una necessaria verifica delle attività concretamente svolte, le stesse debbano tradursi nello svolgimento di attività tipiche degli architetti e ingegneri (Trib. Firenze n. 188/23, e cfr.: Cass. 14 agosto
2017 n.20106; Cass. 8 marzo 2013 n.5827)” (così Corte Appello Milano, sent. 6.9.2019).
L'odierna appellante censura altresì la sentenza impugnata per non aver tenuto conto del principio di effettività, ponendosi quindi in contrasto con le uniche pronunce della giurisprudenza di legittimità rinvenibili in materia. La Corte di Cassazione ha infatti sempre affermato il principio di effettività per le persone fisiche (Cass. n. 20389 del 2018 e n. 3914 del 2019) e la giurisprudenza di merito ha sempre chiarito che tale principio vada necessariamente applicato in via analogica anche ai fini della valutazione della iscrivibilità alla cassa delle società. Sul punto richiama la sentenza del Tribunale di Milano n. 2622/22 in cui si è affermato come “per l'iscrizione all'Ente non sia sufficiente la qualificazione come società di ingegneria. È infatti necessario, così come avviene per persone fisiche, che la società eserciti con carattere di continuità le attività per le quali è richiesta l'abilitazione professionale”.
Nell'ottica del gravame, l'orientamento seguito dal primo giudice sarebbe viziato anche per essere fondato su una fonte non vincolante come il regolamento di . Il giudicante CP_1 avrebbe “omesso di considerare che nessuna norma (istitutiva o regolamentativa delle Casse) ha attribuito alle casse la potestà di imporre per via regolamentare obblighi comunicativi o contributivi a soggetti diversi dai professionisti associabili. In tal senso si è chiaramente espresso il Trib. Livorno n.52 del 15.04.23.”
Da ultimo, censura il ragionamento del primo giudice in merito all'asserita non onerosità per la Società di una tale iscrizione e comunicazione e, per contro, della necessità di detta comunicazione, pur nell'assenza di un effettivo svolgimento di attività ingegneristiche, per
Pagina 7 consentire i controlli di . Quest'ultima, infatti, potrebbe comunque effettuare CP_1 controlli sul corretto adempimento dell'obbligazione contributiva da parte dei porofessionisti stante il potere riconosciutole dall'art. 16 legge 6/1981.
Sotto altro profilo, l'odierna appellante censura la sentenza di primo grado per aver attribuito rilievo a elementi meramente formali e privi di valore giuridico, quali l'oggetto sociale/visura, il codice e il sito web. Il giudicante, innanzitutto, avrebbe “trascurato la genericità e CP_3 ampiezza delle diciture dell'oggetto sociale e del sito web che, notoriamente sono concepiti per estendere il più possibile l'ambito di attività delle società”, anche a fini commerciali e di pubblicità. Ribadendo quanto già esposto, insiste sul fatto che il primo giudice avrebbe errato nel non richiedere la verifica e prova da parte della delle attività concretamente svolte Pt_3 dalla società, in applicazione del citato principio di effettività. Precisa che si dedica Pt_1 alla fornitura di impianti di trattamento delle acque primarie, di trattamento dei gas di combustione, e di incenerimento a mezzo di forni rotanti, senza fornire servizi di ingegneria, né svolgere direzione lavori. La stessa non avrebbe mai in alcun modo, svolto attività tecnico- professionali richiedenti la firma o il timbro di un professionista iscritto all'albo. “La stessa dicitura “ingegneria integrata”, menzionata nell'ampiezza del oggetto sociale, indica semplicemente il fatto che non svolge le attività proprie degli studi ingegneristici Pt_1
(studi di fattibilità, progettazione, redazione di perizie, collaudi), ma si limita ad usare il patrimonio tecnico, la serie storica di documentazione, ovvero il know-how costruito negli anni e l'esperienza del proprio personale di tecnici specializzati nelle discipline impiantistiche
(ossia in campo meccanico, chimico, elettrico) per fornire ai propri clienti le componenti necessarie per l'impianto richiesto.”
Da ultimo, ribandendo quanto esposto nei motivi di appello precedenti, censura la sentenza di primo grado, per non aver il Tribunale esaminato le attività concretamente svolte dalla società
e conseguentemente non aver tenuto nella debita considerazione la mancata prova da parte di dello svolgimento di attività ingegneristiche da parte dell'odierna appellante. CP_1
Conclude affermando che non avrebbe assolto l'onere probatorio su di essa gravante CP_1 limitandosi all'irrilevante rimando al sito.
Con un terzo e ultimo motivo di gravame, la società censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante, ad esito dell'interpretazione del quadro normativo di riferimento, ha affermato che le società di ingegneria non hanno, quale requisito soggettivo, quello di essere partecipate da soggetti iscritti ad un albo professionale, e che non risulta necessario, se non al
Pagina 8 fine di partecipare alle procedure di affidamento di servizi pubblici, che dispongano di un direttore tecnico.
Ad avviso di parte appellante, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, “il nomen iuris scelto dal legislatore (“società di ingegneria”) fa presumere in via generale (e non solo con specifico riferimento agli appalti pubblici) che dette società debbano caratterizzarsi per il particolare apporto di un esponente della professione ordinistica, ovvero la necessaria sussistenza di almeno una figura (quale 'direttore lavori') che operi non solo possedendo, ma fornendo e utilizzando, le specifiche competenze professionali (ovvero quelle attività certificative richiedenti l'iscrizione all'albo).”
Confermavano tale interpretazione:
- lo specifico parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2/2/2015;
- l'art. 254 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice degli appalti, il quale stabilisce che le società di ingegneria “sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico", iscritto all'albo degli ingegneri o a quello degli architetti”,
-la giurisprudenza di merito (Tribunale di Palermo n. 3431/2022).
Con atto depositato il data 19/06/2025 si è costituita chiedendo la conferma CP_1 integrale della sentenza di primo grado.
Con riguardo al primo motivo di appello, l'odierna appellata sostiene che la tesi di controparte era smentita dalla stessa documentazione allegata. Rileva che nel ricorso amministrativo che inviò ad il 28 luglio del 2022 (v. doc. 6 avv.rio primo grado) la stessa Pt_1 CP_1 società, allegando una visura C.C.I.A.A. della stessa del 13 giugno 2022, ha Pt_1 indicato come un elemento che avrebbe dovuto far desistere dal richiedere la CP_1 registrazione di stessa presso i suoi registri delle società di ingegneria (con richiesta Pt_1 dell'invio delle annuali comunicazioni del volume di affari IVA e, se del caso, il pagamento del dovuto contributo integrativo), quello consistente nel fatto che nel proprio statuto sociale l'art. 2b) recitava: “..., il tutto con la tassativa esclusione di ogni attività di carattere professionale e comunque riservata giusta legge 23 novembre 1939 n. 1815.”
Evidenzia quindi la parte appellata, che se, come sostenuto da controparte, la dicitura ora sopra virgoletta fosse stata omessa “per errore” anche nel precedente punto 2 A, la medesima non avrebbe mancato di rilevare la circostanza in detto ricorso amministrativo.” Pt_1
Pagina 9 Oltretutto, dal verbale di assemblea straordinaria della , svoltasi il 15 settembre Pt_1
2022, si evincere che il Sig. ha dichiarato: “si rende opportuno ampliare l'oggetto CP_4 sociale, nel senso di inserire alla fine del punto 2a), la seguente dicitura: "il tutto con la tassativa esclusione di ogni attività di carattere professionale e comunque riservata giusta legge 23 novembre 1939 n. 1815"...”, senza specificare che non si trattava di una limitazione ex novo.
Quanto al secondo motivo di appello insiste sull'irrilevanza dell'assenza di professionisti ingegneri e/o architetti nella compagine societaria, atteso che la società di ingegneria (società di capitali dotata di personalità giuridica) può svolgere attività professionali mediante l'apporto di ingegneri e/o architetti “esterni” in qualità di collaboratori, anche occasionali, indipendentemente dal fatto che, abitualmente, detta attività essa non svolga.
Quanto alla tesi di controparte secondo cui il Regolamento Generale di Previdenza di non potrebbe imporre obblighi a soggetti che non siano individuati CP_1 previamente dalla legge che disciplina la previdenza obbligatoria della specifica categoria professionale, tesi sostenuta per la prima volta in grado di appello, l'odierna appellata, richiamando la legge n. 6 del 1981, precisa che “e' quindi vero che in detta norma di legge non compaiono la società di ingegneria, ma ciò, se si pone mente al fatto che la legge in esame è del 1981, per la ottima ed evidente ragione che dette società, nel 1981 ancora non esistevano. E' stato infatti solo con la L. 11 febbraio 1994, n.109, art. 17 (c.d. che il Pt_5 legislatore ha individuato, tra i soggetti idonei ad effettuare attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie nell'ambito dei “lavori pubblici”, le società di ingegneria costituite in forma di società di persone o di cooperative tra professionisti iscritti negli appositi albi, o in forma di società di capitali, e quindi con soci investitori non professionisti. Previsione ribadita, con minime varianti, dal D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 46.”
Eccepisce l'inammissibilità del secondo motivo di appello nella parte in cui la società afferma che Giudice avrebbe errato nel formare il proprio convincimento su qualifiche generiche e formali quali l'oggetto sociale, il codice CO ed il sito WEB. L'odierna appellata precisa che la censura in sede di appello non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari, ma solo la sua congruenza dal punto di vista della logica e del rispetto dei principi di diritto che regolano tale mezzo di prova.
Quanto al terzo motivo di appello, difende in sostanza la sentenza di primo grado.
Pagina 10 All'udienza dell'1 luglio 2025, all'esito della discussione dei difensori, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
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L'appello è infondato e non può essere accolto per le ragioni già esposte da questa Corte nelle sentenze n. 964/23 e n 93/2024, che il Collegio condivide e richiama ai sensi dell'art 118 dsp att cpc e di seguito riporta nelle parti di interesse ai fini della decisione.
La fattispecie controversa attiene all'obbligo di iscrizione ad della società CP_1 appellante e del conseguente obbligo di comunicazione del volume di affari IVA.
Con l'atto introduttivo del giudizio, in particolare, ha chiesto di accertare e Parte_1 dichiarare la illegittimità del provvedimento Inarcassa prot. n. 0830095 DEL 10.6.2023 recante in oggetto “Notifica di AGGIORNAMENTO CONTRIBUTIVO. Accertamento con adesione n 612945 del 10.6.2022” con il quale aveva comunicato l'iscrizione CP_1
d'ufficio di nell'archivio di quale società di ingegneria e del conseguente Parte_1 CP_1 provvedimento sanzionatorio per mancata trasmissione del volume di affari IVA per gli anni dal 2016 al 2020 per una somma di euro 650”
La normativa di riferimento è costituita da:
l'art.
2.3 del Regolamento Generale di Previdenza (R.G.P.) “L'omissione o il ritardo della comunicazione oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo comporta una sanzione pari a 100 euro” (per l'anno 2012).
l'Art. 36.1 Statuto :“Entro il 31 ottobre di ogni anno tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri ed architetti dovranno comunicare tramite on-line, sia direttamente che mediante intermediari abilitati, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e il volume d'affari complessivo ai fini dell'I.V.A. relativi all'anno precedente. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative (…). Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line entro il termine di cui sopra il volume d'affari complessivo, la quota parte derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di , nonché la quota parte relativa alle prestazioni di cui all'art. 23, sesto comma (…)
l'Art. 23 dello Statuto “Tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni,
Pagina 11 una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'I.V.A. e versarne ad l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore (…). Le Società di Ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari
I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad
”. CP_1
l'Art.
2.1 Regolamento Generale di Previdenza (RGP), approvato con Decreto Ministeriale ai sensi del D.Lgs. 509/94: “Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line, entro il termine di cui sopra (entro il 31 ottobre di ogni anno), il volume di affari complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di . La CP_1 comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative”.
L'art.
5.2 Regolamento Generale di Previdenza prevede che: “le società di ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale (2% sino al 2010, poi 4%) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad CP_1
l'art. 90 d.lgs. 163/2006 (“Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”), ai sensi del quale: “
2. Si intendono per: [..…]; b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti”.
La suddetta norma è stata poi abrogata dall'art. 217, c. 1, lett. e), del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50, e sostituito dall'art. 46 del medesimo d.lgs. (“Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”), ai sensi del quale “1. Sono ammessi a partecipare alle
Pagina 12 procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: […..]; c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo
VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi”.
Nelle citate sentenze questa Corte, ha affrontato la questione oggetto della presente controversia e, alla luce della normativa di riferimento sopra riportata, ha osservato:
“le società di ingegneria sono caratterizzate:
- dal requisito soggettivo, integrato dalla forma giuridica di società di capitali o cooperativa, e
- dal requisito oggettivo, individuato nella potenzialità di esercizio delle sopra elencate attività professionali.”
E , ove in possesso dei predetti requisiti, dette società sono tenute:
• alla registrazione presso;
• alla presentazione annuale della dichiarazione dei volumi d'affari IVA, prodotti nell'anno precedente e dichiarati al Fisco, ai fini del calcolo della predetta maggiorazione percentuale;
• al versamento di detta maggiorazione (cd. contributo integrativo), se dovuta.
La dichiarazione, ai sensi del RGP, deve essere effettuata anche nel caso in cui le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, quindi anche a prescindere dalla sussistenza di un effettivo giro di affari e/o di una quota assoggettabile a contributo integrativo a favore di ” CP_1
Osserva il Collegio che la normativa riportata è stata oggetto di interpretazione opposte, secondo la tesi qui esposta dalla società qui appellante, si deve fare riferimento alla concreta attività svolta, secondo , invece, si deve fare riferimento all'idoneità della CP_1 società a svolgere le predette attività, sulla base del suo statuto, irrilevante che in concreto non venga svolta attività di tipo ingegneristico, nel qual caso l'iscrizione rileva solo ai fini delle comunicazioni e non della contribuzione - ed è infatti precisamente per questa ragione
(omissione nelle comunicazioni) che l'ente ha ritenuto di sanzionare la ricorrente.
Pagina 13 Questa Corte in precedenti pronunce, che il collegio condivide, ha aderito alla tesi di e ha in particolare così argomentato: CP_1
Ad avviso di questo Collegio, quindi, è sufficiente l'idoneità o, meglio, la potenzialità della società a svolgere (eventualmente attraverso consulenti) le predette attività ingegneristiche a determinare gli obblighi in esame, essendo invece del tutto irrilevante che in concreto non venga svolta attività di tipo ingegneristico.
In quest'ultimo caso, infatti, la registrazione ad determina unicamente il sorgere dell'obbligo di comunicare il volume di affari IVA complessivo ai sensi dell'art. 2 del RGP (obbligo sussistente anche nel caso in cui il volume d'affari imponibile sia pari a zero) e non anche dell'obbligo di versare la contribuzione ai sensi dell'art. 5 del RGP, atteso che il contributo integrativo dev'essere versato solo su quella parte del volume d'affari IVA imponibile perché derivante dallo svolgimento di attività tipicamente professionali.
Per tali motivi, nulla esclude che a seguito dell'accertamento dei volumi d'affari IVA della società, possa emergere che nulla debba a titolo di contribuzione integrativa, ferma però
l'iscrizione al registro e l'obbligo di auto-dichiarare annualmente i volumi d'affari IVA prodotti nell'anno precedente alla e di auto-dichiarare la parte del volume d'affari derivante da attività tipicamente ingegneristiche, con conseguente soggezione alle relative sanzioni in caso di omissioni dichiarative.
Non si ritiene che l'obbligo formale di comunicare annualmente il volume di affari sia un adempimento eccessivamente oneroso, atteso che, da un lato, il mancato svolgimento dell'attività ingegneristica ricompresa nell'oggetto sociale non dà luogo ad alcun esborso contributivo e, dall'altro, agevola i controlli (doverosi) da parte di . CP_1
Sul punto, buona parte della giurisprudenza di merito ha confermato che, per la genesi dell'obbligo di registrazione e di comunicazione in esame, deve ritenersi rilevante la mera possibilità della società di svolgere le attività gestite dalla “è infatti questo lo scopo che il legislatore presume del 'contenitore' come concepito dai professionisti, scopo che giustifica la registrazione ad e l'obbligo di periodico invio delle comunicazioni di volume d'affari di sua competenza (e negative, laddove in concreto non vi sia stata attività rilevante in questo ambito)”. È dunque l'idoneità della società a svolgere attività di contenuto propriamente ingegneristico a legittimare il controllo della per la possibilità, appunto, che la società svolga attività soggette a contribuzione (App. Bologna, sent. n. 449 del 01/12/2020).
Pagina 14 In definitiva, per l'attribuzione alla società della qualificazione di società di ingegneria è richiesta la forma giuridica di società di capitali e l'inclusione nell'oggetto sociale della astratta previsione di svolgere attività proprie delle società di ingegneria e non rileva
l'esercizio in concreto di attività protetta, essendo comunque dovuta dalla società di ingegneria, anche in presenza di volume d'affari nullo o negativo, la comunicazione del complessivo volume d'affari e della quota parte derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo (cfr. Appello Trieste, sent. n. 14/2021 del 26.02.2021).
CDA MILANO sent 93/24)
In senso conforme, CDA Bologna sentenza 449/2020: “deve infatti ritenersi rilevante, per la genesi dell'obbligo di registrazione e di comunicazione di cui qui si discute, la mera possibilità della società di svolgere le attività gestite dalla appellata. E' infatti questo Pt_3 lo scopo che il legislatore presume del “contenitore” come concepito dai professionisti, scopo che giustifica la registrazione ad e l'obbligo di periodico invio delle CP_1 comunicazioni di volume d'affari di sua competenza (e dunque negative, laddove in concreto, come nel caso di specie, non vi sia stata attività rilevante in questo ambito). Né il fatto storico che, all'epoca della costituzione della società, altra possibilità non avessero i professionisti per operare in forma associata vale a condizionare l'interpretazione della norma.
Quanto, poi, all'idoneità della società a svolgere attività di contenuto propriamente
'ingegneristico', l'indicazione nella visura CCIAA (doc. 2 ricorrente) è molto eloquente;
vi si legge infatti, (tra l'altro):….”
In applicazione di tale interpretazione, che il Collegio condivide e intende riaffermare, si deve rilevare che nella fattispecie, come ritenuto dal primo giudice, entrambi i requisiti sussistono in capo a Parte_1
la società è infatti costituta in forma di società di capitali (requisito soggettivo)
l'oggetto sociale descritto nello statuto comprende, come detto, l'esecuzione di “..lavori di progettazione di impianti industriali e di lavori di ingegneria in genere per gli stessi”.
Per i motivi esposti, assorbita ogni altra eccezione, l'appello deve essere respinto co integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado possono essere compensate tra le parti in considerazione della non unanime interpretazione giurisprudenziale delle questioni giuridiche oggetto di controversia.
Pagina 15 Si dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
n. 115 / 2002, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n 534/2024 del Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro e compensa le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 01/07/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 16
N. R.G. 342/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n 537/2025 del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa FERRARI, pubblicata il 3.10.2024, promossa da:
con l'avv. CLAUDIO ZAMBRANO, presso il cui studio in MILANO, Parte_1
Largo Augusto n. 3 è elettivamente domiciliata contro
Controparte_1
con l'avv. ALESSANDRO NICOLODI e
[...]
l'avv. ALBERTO BESACCHI, elettivamente domiciliata presso il loro studio in PIAZZA
GRANDI, 3 20129 MILANO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Pagina 1 Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, premessa ogni più opportuna declaratoria e fissata con decreto l'udienza di discussione, in accoglimento del presente appello e in integrale riforma della sentenza 534/2024 del Tribunale di Pavia, sez.
Lavoro, Dott.ssa Ferrari (pubblicata il 3.10.24 e non notificata) oggi impugnata:
Nel merito:
(a) accertare e dichiarare “l'illegittimità dell'atto “Notifica di aggiornamento CP_1 contributivo. Accertamento con Adesione n.612945 del 10/06/2022 -N. PROTOCOLLO
0830095 del 10.06.22”
- e, per la conseguenza, ordinare la sua disapplicazione/revoca/annullamento;
(b) accertare e dichiarare l'assenza di un obbligo di iscrizione, ovvero l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione di a Parte_1 CP_1 [...]
per il periodo contestato (dal Parte_2
2016 al 2020) e per gli anni seguenti,
- per la conseguenza, ordinare a Parte_3 la cancellazione di iscritta
[...] Parte_1 con matricola SI021585, da tale;
Parte_2
- sempre, per la conseguenza, ovvero in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto in favore di Parte_3
a titolo di contributi e sanzioni.
[...]
(c) condannare a restituire a le somme pagate in esecuzione della CP_1 Parte_1 sentenza di I grado impugnata, pari alla somma di 765,00 euro.
In ogni caso: rigettare qualsiasi domanda dovesse essere fatta nei confronti della Ricorrente.
In via istruttoria: ammettere le istanze proposte e rigettare quelle avversarie.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, interessi e rivalutazione come per legge.
Per la PARTE APPELLATA la Corte di Appello di Milano, sezione Lavoro, voglia dichiarare infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi che precedono, l'appello ex adverso proposto dalla Parte_4 contro la sentenza 3 ottobre 2024 n. 537 del Tribunale del Lavoro di Pavia, con integrale conferma della sentenza di primo grado. Comunque con vittoria di compenso professionale e spese del giudizio.
Pagina 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 537 del 2024 il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, ha rigettato, a spese compensate, il ricorso con cui ha chiesto venisse accertata e dichiarata Parte_1
l'illegittimità del provvedimento prot. N. 0830095 del 10/06/2023, con il quale CP_1 aveva comunicato l'iscrizione d'ufficio della stessa nell'archivio di quale società di CP_1 ingegneria e del conseguente provvedimento sanzionatorio per mancata trasmissione del volume di affari IVA per gli anni dal 2016 al 2020 per una somma di € 650.
A sostegno del proprio ricorso, la società ha esposto:
-di essere stata costituita nel 2009 come responsabilità limitata il cui oggetto sociale CP_2 espressamente esclude le attività professionali tutelate dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815;
-di avere ricevuto il 10.6.2022 la nota con cui aveva comunicato l'avvenuta CP_1 iscrizione d'ufficio nell'archivio con decorrenza dall'1.6.2016, essendo CP_1 asseritamente in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per essere qualificata come società di ingegneria;
-di aver proposto ricorso amministrativo e che lo stesso era stato respinto.
Tanto premesso, ha dedotto la mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 46 d.lgs. 50/2016
(Codice degli Appalti) per l'iscrizione a . La ricorrente, infatti, ha riferito: CP_1
-di non svolgere attività professionale riconducibile a quella svolta da ingegneri e architetti
( , secondo quanto indicato nell'oggetto sociale, non può esercitare alcuna delle Pt_1 attività professionali tutelate dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e nessuno all'interno della compagine sociale è ingegnere o architetto iscritto all'albo);
- di non avvalersi di un direttore tecnico.
Inarcassa, ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso avversario.
Il Tribunale, nel rigettare il ricorso, ha in primo luogo ricostruito il quadro normativo di riferimento richiamando l'art. 46 co. 1 lett. c) D.lgs 50/2016, che prevede che sono società di ingegneria “le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di
Pagina 3 produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi”. Le stesse si distinguono dalle società di professionisti, ovvero “società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale”.
Le società di ingegneria non hanno quindi come requisito soggettivo quello di essere partecipate da soggetti iscritti ad un albo professionale.
Il primo giudice ha, altresì, rilevato come ai sensi dell'art. 3 D.M. n. 263/16 le società di ingegneria, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, devono disporre di un direttore tecnico solo allorquando partecipino alle procedure di affidamento di servizi pubblici, e non nel caso in cui svolgano attività di progettazione nel mercato privato.
In sostanza quindi, nell'ottica della gravata sentenza, dal quadro normativo in materia emerge che le società di ingegneria devono possedere le seguenti caratteristiche:
- essere costituite in forma di società di capitali o di cooperative;
- eseguire “studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi”.
Il primo giudice ha rilevato che nel caso di specie rispetta il requisito soggettivo Parte_1 di cui all'art. 46 citato, trattandosi di una società a responsabilità limitata e anche il requisito oggettivo in quanto, come da visura camerale, la stessa si occupa, tra l'altro, di “compiere, altresì, lavori di progettazione di impianti industriali e di lavori di ingegneria in genere per gli stessi”. La natura ingegneristica della società risulta confermata anche dall'attribuzione del codice CO 71.12.2 tipico delle società ingegneristiche, riportato in visura.
Il Tribunale ha altresì precisato come “la circostanza dell'esclusione dall'oggetto sociale delle
“attività professionali tutelate dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815” è ininfluente ai fini della qualificazione della ricorrente come società di ingegneria, in quanto ciò che rileva è che tra le attività ricomprese nel suo oggetto sociale, siano ricomprese proprio quelle che l'art. 46 comma 1 lett. c) D. lgs 50/16 individua come caratterizzanti tale tipologia di società”.
Pagina 4 Evidenzia anche che sul proprio sito web la ricorrente indica di svolgere, inter alia, attività di: progettazione e studi di fattibilità, progettazione concettuale e studio di fattibilità, progettazione ingegneristica e che il personale di assistenza di ER , è formato da Pt_1 ingegneri e manager con lunga esperienza nel settore specifico.
Il Tribunale, sotto altro profilo, ha rigettato la prospettazione attorea secondo cui al fine della verifica della sussistenza dell'obbligo di iscrizione oggetto di causa, sarebbe necessaria l'effettività dell'esecuzione delle attività ricomprese nel proprio oggetto sociale. Effettività da escludersi nel caso di specie dal momento che non le avrebbe mai svolte direttamente, Pt_1 essendo la società priva di professionisti abilitati iscritti bell'albo degli architetti o ingegneri.
Richiamati l'art. 8 del DM n. 263/16 e l'art. 2 co. 1 del Regolamento Generale di Previdenza, dai quali si evince che le società di ingegneria devono comunicare annualmente ad CP_1 il volume d'affari complessivo, nonché la quota professionale dello stesso da assoggettare alla contribuzione integrativa, ancorché la dichiarazione dei redditi non sia stata presentata o sia pari a zero, il Tribunale ha rilevato come da ciò deve dedursi “la sussistenza di un obbligo d'iscrizione, a prescindere dall'effettiva produzione di redditi assoggettabili e, in ultima analisi, a prescindere dell'effettivo esercizio dell'attività professionale (in tal senso cfr. Corte
d'Appello Milano, 11.10.23 n. 841)”.
Ha, da ultimo, richiamato, a conferma di tale orientamento, la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 93/2024 che ha ritenuto sufficiente a determinare gli obblighi in esame l'idoneità
o, meglio, la potenzialità della società a svolgere (eventualmente attraverso consulenti) le predette attività, essendo invece del tutto irrilevante che in concreto non venga svolta attività di tipo ingegneristico.
Il Tribunale ha pertanto affermato la legittimità del provvedimento di registrazione della nel registro delle società di ingegneria nonché delle sanzioni applicate per l'omesso Pt_1 invio delle comunicazioni da parte della stessa.
Con atto depositato in data 3/04/2025 ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1 sentenza.
Con un primo motivo di impugnazione ha censurato la sentenza di primo grado per “errata valutazione dell'oggetto sociale indicato nella visura. Mancata motivazione in merito alla ritenuta “ininfluenza” dell'espressa esclusione delle attività professionale di cui alla
L.1815/1939 “
Pagina 5 L'appellante precisa che è sempre stata presente nell'oggetto sociale di sin dalla Pt_1 creazione di costituzione della società la dicitura “ con la tassativa esclusione ogni attività di carattere professionale e comunque riservata giusta legge 23 novembre 1939 n.1815” (
Statuto sociale doc 2 fasc. I grado) Pt_1
Solo per un mero errore materiale, in occasione di un atto notarile del 20.09.18 di ampliamento dell'oggetto sociale per l'aggiunta del settore telecomunicazioni (art. 2B), nella trascrizione veniva omessa la dicitura di cui sopra dall'art. 2A (settore impiantistico) (visura camerale settembre 2018). Tale errore veniva rettificato, ripristinando la corretta dizione originale, con il successivo atto notarile del 19.09.22 in occasione del nuovo ampiamento dell'oggetto sociale con l'introduzione dell'art. 2C (strutture sportive).
Ciò premesso, sostiene l'appellante che da una completa e corretta lettura dell'oggetto sociale emergerebbe come la società ha sempre voluto escludere espressamente lo svolgimento di qualsiasi attività di carattere professionale, ovvero certificativa richiedente apposita iscrizione all'albo.
censura, pertanto, la sentenza per errato accertamento della qualificazione della Pt_1
Società come ingegneristica (e dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione e di CP_1 comunicazione del volume d'affari IVA) desunto dal primo giudice da dati meramente formali, ovvero dall'astratta inclusione delle attività di cui all'art.46 d.Lgs.50/2016 nell'oggetto sociale e omesso esame delle attività concretamente svolte dalla Società
Con un secondo motivo di gravame, la società impugna la sentenza di primo grado sotto tre diversi profili.
In primo luogo, censura la sentenza per aver correlato e fatto discendere la qualifica di società ingegneristica dall'astratta previsione nell'oggetto sociale delle attività di cui all'art. 4 del d.lgs 50/2016, attribuendo rilievo alla mera potenzialità dello svolgimento di dette attività, senza considerare le attività realmente svolte. Nell'ottica del gravame, l'art. 46 d.lgs.50/2016 collega la qualifica di società ingegneristica all'effettivo svolgimento delle menzionate attività, ove recita “che eseguono studi di fattibilità, ecc.”., così come sostenuto da copiosa giurisprudenza di merito. Sul punto richiama la sentenza n. 2474/2022 del Tribunale di
Milano, in cui si è affermato “che la mera formale ricomprensione, nell'alveo dell'oggetto sociale e del Codice CO (per altro modificati dalla società opponente con decorrenza successiva al periodo interessato dalla cartella opposta) di attività riconducibili a quelle
Pagina 6 oggetto di elencazione nell'alveo delle norme definitorie delle società di ingegneria, non è sufficiente, ad avviso del giudicante, a far insorgere, in capo alle stesse gli obblighi contributivi e comunicativi individuati, laddove non vi sia prova dell'effettivo svolgimento di tali attività. Ciò si argomenta sulla base della chiara ed univoca indicazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 46, che identifica il requisito oggettivo in capo alle società di capitali
“che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnicoeconomica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi”
Richiama la giurisprudenza di legittimità e di merito che ha precisato che oltre una necessaria verifica delle attività concretamente svolte, le stesse debbano tradursi nello svolgimento di attività tipiche degli architetti e ingegneri (Trib. Firenze n. 188/23, e cfr.: Cass. 14 agosto
2017 n.20106; Cass. 8 marzo 2013 n.5827)” (così Corte Appello Milano, sent. 6.9.2019).
L'odierna appellante censura altresì la sentenza impugnata per non aver tenuto conto del principio di effettività, ponendosi quindi in contrasto con le uniche pronunce della giurisprudenza di legittimità rinvenibili in materia. La Corte di Cassazione ha infatti sempre affermato il principio di effettività per le persone fisiche (Cass. n. 20389 del 2018 e n. 3914 del 2019) e la giurisprudenza di merito ha sempre chiarito che tale principio vada necessariamente applicato in via analogica anche ai fini della valutazione della iscrivibilità alla cassa delle società. Sul punto richiama la sentenza del Tribunale di Milano n. 2622/22 in cui si è affermato come “per l'iscrizione all'Ente non sia sufficiente la qualificazione come società di ingegneria. È infatti necessario, così come avviene per persone fisiche, che la società eserciti con carattere di continuità le attività per le quali è richiesta l'abilitazione professionale”.
Nell'ottica del gravame, l'orientamento seguito dal primo giudice sarebbe viziato anche per essere fondato su una fonte non vincolante come il regolamento di . Il giudicante CP_1 avrebbe “omesso di considerare che nessuna norma (istitutiva o regolamentativa delle Casse) ha attribuito alle casse la potestà di imporre per via regolamentare obblighi comunicativi o contributivi a soggetti diversi dai professionisti associabili. In tal senso si è chiaramente espresso il Trib. Livorno n.52 del 15.04.23.”
Da ultimo, censura il ragionamento del primo giudice in merito all'asserita non onerosità per la Società di una tale iscrizione e comunicazione e, per contro, della necessità di detta comunicazione, pur nell'assenza di un effettivo svolgimento di attività ingegneristiche, per
Pagina 7 consentire i controlli di . Quest'ultima, infatti, potrebbe comunque effettuare CP_1 controlli sul corretto adempimento dell'obbligazione contributiva da parte dei porofessionisti stante il potere riconosciutole dall'art. 16 legge 6/1981.
Sotto altro profilo, l'odierna appellante censura la sentenza di primo grado per aver attribuito rilievo a elementi meramente formali e privi di valore giuridico, quali l'oggetto sociale/visura, il codice e il sito web. Il giudicante, innanzitutto, avrebbe “trascurato la genericità e CP_3 ampiezza delle diciture dell'oggetto sociale e del sito web che, notoriamente sono concepiti per estendere il più possibile l'ambito di attività delle società”, anche a fini commerciali e di pubblicità. Ribadendo quanto già esposto, insiste sul fatto che il primo giudice avrebbe errato nel non richiedere la verifica e prova da parte della delle attività concretamente svolte Pt_3 dalla società, in applicazione del citato principio di effettività. Precisa che si dedica Pt_1 alla fornitura di impianti di trattamento delle acque primarie, di trattamento dei gas di combustione, e di incenerimento a mezzo di forni rotanti, senza fornire servizi di ingegneria, né svolgere direzione lavori. La stessa non avrebbe mai in alcun modo, svolto attività tecnico- professionali richiedenti la firma o il timbro di un professionista iscritto all'albo. “La stessa dicitura “ingegneria integrata”, menzionata nell'ampiezza del oggetto sociale, indica semplicemente il fatto che non svolge le attività proprie degli studi ingegneristici Pt_1
(studi di fattibilità, progettazione, redazione di perizie, collaudi), ma si limita ad usare il patrimonio tecnico, la serie storica di documentazione, ovvero il know-how costruito negli anni e l'esperienza del proprio personale di tecnici specializzati nelle discipline impiantistiche
(ossia in campo meccanico, chimico, elettrico) per fornire ai propri clienti le componenti necessarie per l'impianto richiesto.”
Da ultimo, ribandendo quanto esposto nei motivi di appello precedenti, censura la sentenza di primo grado, per non aver il Tribunale esaminato le attività concretamente svolte dalla società
e conseguentemente non aver tenuto nella debita considerazione la mancata prova da parte di dello svolgimento di attività ingegneristiche da parte dell'odierna appellante. CP_1
Conclude affermando che non avrebbe assolto l'onere probatorio su di essa gravante CP_1 limitandosi all'irrilevante rimando al sito.
Con un terzo e ultimo motivo di gravame, la società censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante, ad esito dell'interpretazione del quadro normativo di riferimento, ha affermato che le società di ingegneria non hanno, quale requisito soggettivo, quello di essere partecipate da soggetti iscritti ad un albo professionale, e che non risulta necessario, se non al
Pagina 8 fine di partecipare alle procedure di affidamento di servizi pubblici, che dispongano di un direttore tecnico.
Ad avviso di parte appellante, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, “il nomen iuris scelto dal legislatore (“società di ingegneria”) fa presumere in via generale (e non solo con specifico riferimento agli appalti pubblici) che dette società debbano caratterizzarsi per il particolare apporto di un esponente della professione ordinistica, ovvero la necessaria sussistenza di almeno una figura (quale 'direttore lavori') che operi non solo possedendo, ma fornendo e utilizzando, le specifiche competenze professionali (ovvero quelle attività certificative richiedenti l'iscrizione all'albo).”
Confermavano tale interpretazione:
- lo specifico parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2/2/2015;
- l'art. 254 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice degli appalti, il quale stabilisce che le società di ingegneria “sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico", iscritto all'albo degli ingegneri o a quello degli architetti”,
-la giurisprudenza di merito (Tribunale di Palermo n. 3431/2022).
Con atto depositato il data 19/06/2025 si è costituita chiedendo la conferma CP_1 integrale della sentenza di primo grado.
Con riguardo al primo motivo di appello, l'odierna appellata sostiene che la tesi di controparte era smentita dalla stessa documentazione allegata. Rileva che nel ricorso amministrativo che inviò ad il 28 luglio del 2022 (v. doc. 6 avv.rio primo grado) la stessa Pt_1 CP_1 società, allegando una visura C.C.I.A.A. della stessa del 13 giugno 2022, ha Pt_1 indicato come un elemento che avrebbe dovuto far desistere dal richiedere la CP_1 registrazione di stessa presso i suoi registri delle società di ingegneria (con richiesta Pt_1 dell'invio delle annuali comunicazioni del volume di affari IVA e, se del caso, il pagamento del dovuto contributo integrativo), quello consistente nel fatto che nel proprio statuto sociale l'art. 2b) recitava: “..., il tutto con la tassativa esclusione di ogni attività di carattere professionale e comunque riservata giusta legge 23 novembre 1939 n. 1815.”
Evidenzia quindi la parte appellata, che se, come sostenuto da controparte, la dicitura ora sopra virgoletta fosse stata omessa “per errore” anche nel precedente punto 2 A, la medesima non avrebbe mancato di rilevare la circostanza in detto ricorso amministrativo.” Pt_1
Pagina 9 Oltretutto, dal verbale di assemblea straordinaria della , svoltasi il 15 settembre Pt_1
2022, si evincere che il Sig. ha dichiarato: “si rende opportuno ampliare l'oggetto CP_4 sociale, nel senso di inserire alla fine del punto 2a), la seguente dicitura: "il tutto con la tassativa esclusione di ogni attività di carattere professionale e comunque riservata giusta legge 23 novembre 1939 n. 1815"...”, senza specificare che non si trattava di una limitazione ex novo.
Quanto al secondo motivo di appello insiste sull'irrilevanza dell'assenza di professionisti ingegneri e/o architetti nella compagine societaria, atteso che la società di ingegneria (società di capitali dotata di personalità giuridica) può svolgere attività professionali mediante l'apporto di ingegneri e/o architetti “esterni” in qualità di collaboratori, anche occasionali, indipendentemente dal fatto che, abitualmente, detta attività essa non svolga.
Quanto alla tesi di controparte secondo cui il Regolamento Generale di Previdenza di non potrebbe imporre obblighi a soggetti che non siano individuati CP_1 previamente dalla legge che disciplina la previdenza obbligatoria della specifica categoria professionale, tesi sostenuta per la prima volta in grado di appello, l'odierna appellata, richiamando la legge n. 6 del 1981, precisa che “e' quindi vero che in detta norma di legge non compaiono la società di ingegneria, ma ciò, se si pone mente al fatto che la legge in esame è del 1981, per la ottima ed evidente ragione che dette società, nel 1981 ancora non esistevano. E' stato infatti solo con la L. 11 febbraio 1994, n.109, art. 17 (c.d. che il Pt_5 legislatore ha individuato, tra i soggetti idonei ad effettuare attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie nell'ambito dei “lavori pubblici”, le società di ingegneria costituite in forma di società di persone o di cooperative tra professionisti iscritti negli appositi albi, o in forma di società di capitali, e quindi con soci investitori non professionisti. Previsione ribadita, con minime varianti, dal D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 46.”
Eccepisce l'inammissibilità del secondo motivo di appello nella parte in cui la società afferma che Giudice avrebbe errato nel formare il proprio convincimento su qualifiche generiche e formali quali l'oggetto sociale, il codice CO ed il sito WEB. L'odierna appellata precisa che la censura in sede di appello non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari, ma solo la sua congruenza dal punto di vista della logica e del rispetto dei principi di diritto che regolano tale mezzo di prova.
Quanto al terzo motivo di appello, difende in sostanza la sentenza di primo grado.
Pagina 10 All'udienza dell'1 luglio 2025, all'esito della discussione dei difensori, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
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L'appello è infondato e non può essere accolto per le ragioni già esposte da questa Corte nelle sentenze n. 964/23 e n 93/2024, che il Collegio condivide e richiama ai sensi dell'art 118 dsp att cpc e di seguito riporta nelle parti di interesse ai fini della decisione.
La fattispecie controversa attiene all'obbligo di iscrizione ad della società CP_1 appellante e del conseguente obbligo di comunicazione del volume di affari IVA.
Con l'atto introduttivo del giudizio, in particolare, ha chiesto di accertare e Parte_1 dichiarare la illegittimità del provvedimento Inarcassa prot. n. 0830095 DEL 10.6.2023 recante in oggetto “Notifica di AGGIORNAMENTO CONTRIBUTIVO. Accertamento con adesione n 612945 del 10.6.2022” con il quale aveva comunicato l'iscrizione CP_1
d'ufficio di nell'archivio di quale società di ingegneria e del conseguente Parte_1 CP_1 provvedimento sanzionatorio per mancata trasmissione del volume di affari IVA per gli anni dal 2016 al 2020 per una somma di euro 650”
La normativa di riferimento è costituita da:
l'art.
2.3 del Regolamento Generale di Previdenza (R.G.P.) “L'omissione o il ritardo della comunicazione oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo comporta una sanzione pari a 100 euro” (per l'anno 2012).
l'Art. 36.1 Statuto :“Entro il 31 ottobre di ogni anno tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri ed architetti dovranno comunicare tramite on-line, sia direttamente che mediante intermediari abilitati, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e il volume d'affari complessivo ai fini dell'I.V.A. relativi all'anno precedente. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative (…). Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line entro il termine di cui sopra il volume d'affari complessivo, la quota parte derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di , nonché la quota parte relativa alle prestazioni di cui all'art. 23, sesto comma (…)
l'Art. 23 dello Statuto “Tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni,
Pagina 11 una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'I.V.A. e versarne ad l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore (…). Le Società di Ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari
I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad
”. CP_1
l'Art.
2.1 Regolamento Generale di Previdenza (RGP), approvato con Decreto Ministeriale ai sensi del D.Lgs. 509/94: “Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line, entro il termine di cui sopra (entro il 31 ottobre di ogni anno), il volume di affari complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di . La CP_1 comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative”.
L'art.
5.2 Regolamento Generale di Previdenza prevede che: “le società di ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale (2% sino al 2010, poi 4%) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad CP_1
l'art. 90 d.lgs. 163/2006 (“Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”), ai sensi del quale: “
2. Si intendono per: [..…]; b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti”.
La suddetta norma è stata poi abrogata dall'art. 217, c. 1, lett. e), del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50, e sostituito dall'art. 46 del medesimo d.lgs. (“Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”), ai sensi del quale “1. Sono ammessi a partecipare alle
Pagina 12 procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: […..]; c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo
VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi”.
Nelle citate sentenze questa Corte, ha affrontato la questione oggetto della presente controversia e, alla luce della normativa di riferimento sopra riportata, ha osservato:
“le società di ingegneria sono caratterizzate:
- dal requisito soggettivo, integrato dalla forma giuridica di società di capitali o cooperativa, e
- dal requisito oggettivo, individuato nella potenzialità di esercizio delle sopra elencate attività professionali.”
E , ove in possesso dei predetti requisiti, dette società sono tenute:
• alla registrazione presso;
• alla presentazione annuale della dichiarazione dei volumi d'affari IVA, prodotti nell'anno precedente e dichiarati al Fisco, ai fini del calcolo della predetta maggiorazione percentuale;
• al versamento di detta maggiorazione (cd. contributo integrativo), se dovuta.
La dichiarazione, ai sensi del RGP, deve essere effettuata anche nel caso in cui le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, quindi anche a prescindere dalla sussistenza di un effettivo giro di affari e/o di una quota assoggettabile a contributo integrativo a favore di ” CP_1
Osserva il Collegio che la normativa riportata è stata oggetto di interpretazione opposte, secondo la tesi qui esposta dalla società qui appellante, si deve fare riferimento alla concreta attività svolta, secondo , invece, si deve fare riferimento all'idoneità della CP_1 società a svolgere le predette attività, sulla base del suo statuto, irrilevante che in concreto non venga svolta attività di tipo ingegneristico, nel qual caso l'iscrizione rileva solo ai fini delle comunicazioni e non della contribuzione - ed è infatti precisamente per questa ragione
(omissione nelle comunicazioni) che l'ente ha ritenuto di sanzionare la ricorrente.
Pagina 13 Questa Corte in precedenti pronunce, che il collegio condivide, ha aderito alla tesi di e ha in particolare così argomentato: CP_1
Ad avviso di questo Collegio, quindi, è sufficiente l'idoneità o, meglio, la potenzialità della società a svolgere (eventualmente attraverso consulenti) le predette attività ingegneristiche a determinare gli obblighi in esame, essendo invece del tutto irrilevante che in concreto non venga svolta attività di tipo ingegneristico.
In quest'ultimo caso, infatti, la registrazione ad determina unicamente il sorgere dell'obbligo di comunicare il volume di affari IVA complessivo ai sensi dell'art. 2 del RGP (obbligo sussistente anche nel caso in cui il volume d'affari imponibile sia pari a zero) e non anche dell'obbligo di versare la contribuzione ai sensi dell'art. 5 del RGP, atteso che il contributo integrativo dev'essere versato solo su quella parte del volume d'affari IVA imponibile perché derivante dallo svolgimento di attività tipicamente professionali.
Per tali motivi, nulla esclude che a seguito dell'accertamento dei volumi d'affari IVA della società, possa emergere che nulla debba a titolo di contribuzione integrativa, ferma però
l'iscrizione al registro e l'obbligo di auto-dichiarare annualmente i volumi d'affari IVA prodotti nell'anno precedente alla e di auto-dichiarare la parte del volume d'affari derivante da attività tipicamente ingegneristiche, con conseguente soggezione alle relative sanzioni in caso di omissioni dichiarative.
Non si ritiene che l'obbligo formale di comunicare annualmente il volume di affari sia un adempimento eccessivamente oneroso, atteso che, da un lato, il mancato svolgimento dell'attività ingegneristica ricompresa nell'oggetto sociale non dà luogo ad alcun esborso contributivo e, dall'altro, agevola i controlli (doverosi) da parte di . CP_1
Sul punto, buona parte della giurisprudenza di merito ha confermato che, per la genesi dell'obbligo di registrazione e di comunicazione in esame, deve ritenersi rilevante la mera possibilità della società di svolgere le attività gestite dalla “è infatti questo lo scopo che il legislatore presume del 'contenitore' come concepito dai professionisti, scopo che giustifica la registrazione ad e l'obbligo di periodico invio delle comunicazioni di volume d'affari di sua competenza (e negative, laddove in concreto non vi sia stata attività rilevante in questo ambito)”. È dunque l'idoneità della società a svolgere attività di contenuto propriamente ingegneristico a legittimare il controllo della per la possibilità, appunto, che la società svolga attività soggette a contribuzione (App. Bologna, sent. n. 449 del 01/12/2020).
Pagina 14 In definitiva, per l'attribuzione alla società della qualificazione di società di ingegneria è richiesta la forma giuridica di società di capitali e l'inclusione nell'oggetto sociale della astratta previsione di svolgere attività proprie delle società di ingegneria e non rileva
l'esercizio in concreto di attività protetta, essendo comunque dovuta dalla società di ingegneria, anche in presenza di volume d'affari nullo o negativo, la comunicazione del complessivo volume d'affari e della quota parte derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo (cfr. Appello Trieste, sent. n. 14/2021 del 26.02.2021).
CDA MILANO sent 93/24)
In senso conforme, CDA Bologna sentenza 449/2020: “deve infatti ritenersi rilevante, per la genesi dell'obbligo di registrazione e di comunicazione di cui qui si discute, la mera possibilità della società di svolgere le attività gestite dalla appellata. E' infatti questo Pt_3 lo scopo che il legislatore presume del “contenitore” come concepito dai professionisti, scopo che giustifica la registrazione ad e l'obbligo di periodico invio delle CP_1 comunicazioni di volume d'affari di sua competenza (e dunque negative, laddove in concreto, come nel caso di specie, non vi sia stata attività rilevante in questo ambito). Né il fatto storico che, all'epoca della costituzione della società, altra possibilità non avessero i professionisti per operare in forma associata vale a condizionare l'interpretazione della norma.
Quanto, poi, all'idoneità della società a svolgere attività di contenuto propriamente
'ingegneristico', l'indicazione nella visura CCIAA (doc. 2 ricorrente) è molto eloquente;
vi si legge infatti, (tra l'altro):….”
In applicazione di tale interpretazione, che il Collegio condivide e intende riaffermare, si deve rilevare che nella fattispecie, come ritenuto dal primo giudice, entrambi i requisiti sussistono in capo a Parte_1
la società è infatti costituta in forma di società di capitali (requisito soggettivo)
l'oggetto sociale descritto nello statuto comprende, come detto, l'esecuzione di “..lavori di progettazione di impianti industriali e di lavori di ingegneria in genere per gli stessi”.
Per i motivi esposti, assorbita ogni altra eccezione, l'appello deve essere respinto co integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado possono essere compensate tra le parti in considerazione della non unanime interpretazione giurisprudenziale delle questioni giuridiche oggetto di controversia.
Pagina 15 Si dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
n. 115 / 2002, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n 534/2024 del Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro e compensa le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 01/07/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
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