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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/06/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Milano Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott. Valentina Paletto Presidente rel. dott. Maria Vicidomini Consigliere
dott. Lucio Marcantonio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al 3549/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ) nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luisa De Rubertis del Foro di Milano, presso il cui studio, sito in Milano, Via Morosini 12 ha eletto domicilio APPELLANTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv. Elisa Pierotti, presso il cui studio, in Monza, Via San Gottardo 76, ha eletto domicilio APPELLATA Con l'intervento del PG, dott.ssa Maria Vittoria Mazza
OGGETTO: appello per la riforma della sentenza n. 11068/2024 del Tribunale di Monza, emessa in data 4.7.2024 pubblicata in data 8.7.2024, resa nella causa iscritta al numero di R.G. 3867/2021, avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli di genitori non coniugati, (ex art. 316, 337 bis e ss. cc, art 473 bis 12 e ss. cpc).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 10 Per parte appellante: “accogliere l' appello proposto, e, in parziale riforma dell' impugnato decreto Per_ rideterminare il contributo economico da corrispondersi per il mantenimento delle figlie minori e , e Per_2 in considerazione del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza (8.04.22 ), dell' eccessiva gravosità degli oneri a carico del delle mutate condizioni economiche della ricorrente nonché della sua capacità a Pt_1 contribuire al mantenimento delle figlie, per l' effetto disporre che la signora provveda al pagamento in via P_ esclusiva e diretta delle spese condominiali ordinarie della casa familiare di c proprietaria ed assegnataria, del 50% delle eventuali spese straordinarie, della TARI, delle utenze, e della metà del relativo mutuo, e che contribuisca con una percentuale pari almeno al 30% alle spese straordinarie delle figlie minori, inalterate le altre condizioni economiche. Con effetto dalla proposizione della domanda. In via istruttoria: ammettere l' istanza di esibizione degli estratti conto corrente , personali e cointestati, della signora così come dedotto P_ nelle note difensive di giugno 2024, nonché disporre l' esibizione della documentazione fiscale aggiornata / di buste paga dell' odierna resistente”. Per parte appellata: “Rigettare il gravame proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando il decreto emesso dal Tribunale di Monza nel procedimento RG 2867/22021 in data 4.07.2024, pubblicato il 08.07.2024. - Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via istruttoria: Si produce documentazione”. Per il PG: “conferma della sentenza impugnata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza resa in data 4.7.2024, publicata l'8.7.2024, il Tribunale di Monza, decidendo sul ricorso promosso in data 30.6.2021 da nei confronti di avente ad P_ Parte_1 oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie e , nate rispettivamente il 10.5.2014 e il 27.6.2016 al di fuori del vincolo matrimoniale, Per_1 Per_2 ha affidato le due minori ad entrambi i genitori con collocamento paritetico, (in particolare prevedendo che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie ogni settimana dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì all'ingresso a scuola e a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola a rientro a scuola del lunedì; le metà delle vacanze natalizie, alternando con la madre di anno in anno il periodo dalla chiusura della scuola al 31.13. e dal 31.12 al rientro a scuola;
durante le vacanze pasquali dalla fine della scuola al giorno di Pasqua alle 20.00 oppure dal giorno di Pasqua alle 20.00 alla fine delle vacanze pasquali;
ciascun genitore potrà trascorrere con le minori 15 giorni consecutivi di ferie durante le vacanze estive, da concordare entro il 30.4 di ogni anno), ha assegnato la casa familiare, sita in Bovisio Masciago, Via Lamarmora 9, alla ha posto a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento delle figlie mediante P_ il versamento mensile della somma complessiva di euro 350,00 a favore della madre, (comprensiva di spese per vitto, abbigliamento, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica, farmaci da banco, cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri di baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola), oltre il 100% delle spese straordinarie, compresa la mensa scolastica ed i compensi per le terapeute delle minori ed il 100% del mutuo, delle spese condominiali e delle utenze della casa familiare, ha previsto l'integrale percezione da parte del dell'assegno unico per la famiglia ed ha Pt_1 compensato tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese dell'espletata CTU. In particolare il Tribunale, ripercorrendo gli spetti di criticità del nucleo familiare, (che, nel corso della pendenza del giudizio di primo grado, avevano reso necessario l'espletamento di una CTU, psicodiagnostica, l'avvio di interventi di supporto alle minori, lo svolgimento di un'attività di monitoraggio da parte dei Servizi territoriali e l'affido all'Ente di Viola e Flavia) e prendendo atto della positiva evoluzione delle problematicità riscontrate, (avendo i genitori evidenziato una maggiore capacità di relazionarsi adeguatamente e di assumere decisioni concordate nell'interesse pagina 2 di 10 delle figlie, con conseguente stabilizzazione delle condizioni psicologiche delle due bambine), ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'affido condiviso delle minori, prevedendo il loro collocamento paritetico, al fine di garantire regolari e continuativi rapporti con entrambi i genitori ed assegnando la casa familiare, cointestata e gravata da mutuo alla P_ Quanto agli aspetti economici, il Tribunale, effettuando una comparazione delle condizioni reddituali delle parti, è addivenuto alle statuizioni sopra riportate. In particolare, i giudici di prime cure, richiamando gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 24.2.2022, (in forza dei quali il si era impegnato a pagare per intero il mutuo di 700 euro Pt_1 mensili – importo poi incrementatosi in 780,00 euro mensili, come indicato all'udienza del 4.7.2024 – le spese condominiali ed utenze ed il 100% le spese straordinarie , compresa la mensa scolastica e le terapeute e 500 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario), hanno rilevato che la ha nel frattempo reperito un lavoro, essendo stata assunta a tempo determinato, con P_ retribuzione mensile di 542,00 euro netti, vive nella casa familiare senza oneri e che per età, condizione personale e pregresse esperienze, possiede piena ed integra capacità lavorativa e reddituale che ben potrà consentirle di reperire un'attività lavorativa maggiormente retribuita atta al sostentamento proprio e delle figlie. Con riferimento al il Tribunale ha rilevato che il medesimo, nell'anno di imposta 2023, ha Pt_1 percepito un reddito da attività dipendente ammontante ad euro 79.117,00, pari 4.360,00 euro netti mensili, percepisce integralmente l'assegno unico per le figlie, pari a 108,00 euro mensili, vive in un immobile condotto in locazione, corrispondendo un canone mensile di 1.000,00, rimborsa integralmente la rata del mutuo della casa familiare, ammontante a 780,00 euro mensili, paga le utenze della nuova e della vecchia casa, stimabili in circa 150,00 euro per ciascun immobile ed è onerato della spesa di 200,00 euro per trasporti (come allegato dalla stessa parte), così residuando a suo favore, detratte le spese di vitto e di abbigliamento (stimate in 350,00 euro mensili), una disponibilità mensile di circa 1.838,00 euro.
2. Avverso la predetta sentenza, con atto d'appello depositato il 22.12.2024, ha Parte_1 chiesto, in parziale riforma del provvedimento impugnato, la rideterminazione del contributo paterno al mantenimento delle figlie e , con onere in capo a del pagamento Per_1 Per_2 P_ integrale delle spese condominiali ordinarie della casa familiare della quale è comproprietaria ed intestataria, della TARI, delle utenze, nonché del 50% delle eventuali spese straordinarie dell'immobile e del mutuo, oltre il versamento del 30% delle spese straordinarie delle figlie, con decorrenza dal momento della proposizione della domanda. Preliminarmente la difesa appellante, pur contestando, in quanto ritenute erronee ed inique, le statuizioni assunte dal Tribunale in punto regime di affido e collocamento delle minori (essendosi il Tribunale discostato dalle indicazioni del consulente dell'ufficio, che indicavano il padre quale genitore più idoneo in relazione al collocamento prevalente delle minori ed al loro affidamento e reputando, inoltre, non ancora maturi i tempi per la revoca dell'affido all'Ente, anche in ragione della pendenza di un procedimento penale a carico della per condotte di maltrattamento ai P_ danni del e delle figlie e dell'indisponibilità della ad avviare un percorso di Pt_1 P_ mediazione), ha, tuttavia, impugnato le sole statuizioni di natura economica, deducendo che il già nel corso del giudizio di primo grado, aveva segnalato le proprie difficoltà a Pt_1 mantenere integralmente le figlie, secondo quanto disposto con provvedimento del 25.2.2022, evidenziando, altresì, l'opportunità che la si trovasse un lavoro, sicchè, con successivo P_ provvedimento del 17.3.2023, il Collegio, rilevando l'eccessiva onerosità degli accordi in precedenza assunti dalle parti ed affermando la piena ed integra capacità lavorativa della aveva ridotto a P_ 350,00 euro mensili il contributo paterno al mantenimento indiretto delle minori. pagina 3 di 10 Con l' unico motivo di appello sottoposto a questa Corte, la difesa ha, pertanto, contestato Pt_1 la decisione assunta dal Tribunale in relazione alla determinazione del contributo economico paterno al mantenimento delle figlie, lamentandone l'ingiustizia, l'incongruità e la contraddittorietà. In particolare, la difesa ha affermato che nonostante il Tribunale di Monza abbia ribadito, in più occasioni, che la possiede piena ed integra capacità lavorativa e reddituale, ha, poi, di fatto P_ gravato unicamente il del totale mantenimento delle figlie, esentando, così, la da Pt_1 P_ qualsiasi contribuzione al menage economico e ciò in totale violazione del disposto di cui agli artt. 316 bis e 337 ter cc, in base al quale entrambi i genitori sono tenuti ad adempiere agli obblighi di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. La difesa ha, poi, affermato che nessun rilievo è stato dato dal Tribunale, ai fini della proporzionalità del contributo economico paterno, alla disposta assegnazione alla della casa familiare, senza P_ tenere conto dei risvolti economici alla stessa connessi in termini di risparmio di risorse, sicché la
è stata del tutto esonerata dalle spese relative alle esigenze abitative delle figlie (rata del P_ mutuo, spese condominiali ed utenze), poste integralmente a carico del nonché dalle Pt_1 ulteriori spese delle due bambine (scolastiche, mediche, ricreative e sportive), poste nella misura del 100% a carico dell'appellante, ricevendo, inoltre, la somma mensile di 350,00 euro (ad oggi 383,82 euro), a titolo di contributo paterno al mantenimento delle minori. A fronte di ciò, la difesa ha affermato che, tenuto conto dei tempi paritetici di collocamento delle minori presso ciascun genitore, le somme disposte dal Tribunale vengono a coprire anche il mantenimento della rappresentando un'ingiustificata rendita di posizione per la stessa. P_ La difesa ha, quindi, evidenziato che nonostante il Tribunale abbia rilevato la gravosità del regime economico iniziale, provvisorio ed urgente, concordato tra le parti al solo fine di consentire la cessazione della convivenza, lo ha poi mantenuto, nonostante, nel frattempo, la abbia reperito P_ un'occupazione per 15 ore settimanali, comportante un guadagno mensile di 542,00 euro e nonostante siano trascorsi più di due anni dalla separazione, nei quali la predetta avrebbe potuto trovare occupazioni retribuite, essendo, peraltro, le due minori impegnate a tempo pieno con la scuola e trascorrendo metà del loro tempo con il padre. La difesa, affermando, pertanto, il dovere della di provvedere al mantenimento delle figlie e la P_ sua possibilità di incrementare lavoro e reddito, ha evidenziato che la decisione assunta dal Tribunale non favorisce né l'autonomizzazione economica dell'appellata, né l'attuazione da parte della stessa di alcuna forma di risparmio, potendo pienamente contare sull'apporto economico del
Pt_1 La difesa ha, inoltre, evidenziato che la a differenza del non ha mai depositato alcun P_ Pt_1 estratto del conto corrente, sicché non è dato sapere se la stessa disponga di altre eventuali entrate ed ha eccepito l'erroneità dei calcoli operati dal Tribunale, avendo i giudici di prime cure considerato quali spese di cui è gravata la anche quelle per le utenze, di fatto integralmente a carico del P_ padre ed errato nell'indicazione della disponibilità mensile residua del indicata in Pt_1
1.838,00 euro, essendo la retribuzione ordinaria netta mensile del predetto pari a 3.500,00 euro per 13 mensilità e pertanto più bassa di quella indicata dal Tribunale, dovendo, inoltre, l'appellante sostenere costi mensili più elevati di quelli riportati in sentenza, con particolare riguardo alle spese dell'abitazione locata in via Lamarmora, che ammontano a complessivi 1.235,89 euro. La difesa ha, pertanto, evidenziato che l'importo mensile residuo del si riduce a 1.478,43, Pt_1 che, detratto il contributo perequativo per le figlie, ammontante a 350,00 euro mensili e il 100% della mensa scolastica, ammontante a 128,00 euro mensili per 12 mensilità, si riduce ulteriormente a 966,00 euro mensili, somma dalla quale devono essere detratte le spese straordinarie delle minori pagina 4 di 10 (scolastiche, mediche, comprensive delle sedute psicologiche), con residuo finale di circa 194,00 euro mensili, importo con il quale l'appellante deve provvedere al mantenimento diretto delle due bambine nei periodi di permanenza presso di lui (15 giorni al mese).
3. Con decreto presidenziale del 14.1.2025 è stato nominato il giudice relatore e disposta, ai sensi degli art. 127 e segg. c.p.c., la sostituzione dell'udienza fissata con il deposito di note scritte.
4.Integrato il contraddittorio, con atto del 14.3.2025, si è costituita nel presente giudizio P_
, chiedendo il rigetto dell'appello avversario e la conferma della sentenza impugnata, con
[...] vittoria di spese. Preliminarmente, la difesa di parte appellata, riportando che nel mese di gennaio del 2025, P_
è stata assolta da tutti i reati oggetto dei procedimenti penali pendenti a suo carico promossi
[...] dal ha evidenziato che controparte, nel proprio atto di appello, ha reiterato le Pt_1 argomentazioni difensive già svolte in primo grado e non accolte. La difesa, inoltre, stigmatizzando l'approccio di controparte, teso a mettere in discussione e discreditare la figura genitoriale materna, nonostante i positivi rimandi dei Servizi sociali territoriali, ha affermato l'infondatezza dei motivi di appello. In particolare, la difesa ha dedotto la corretta determinazione del contributo paterno al mantenimento delle minori operata dal Tribunale, che non basandosi sulla mera ripartizione del
“costo vivo “ del mantenimento, ha privilegiato una più ampia funzione ridistributiva del reddito complessivo dei genitori, come peraltro definitivamente chiarito dalla Suprema Corte, considerando le esigue entrate dalla che difficilmente potranno migliorare data l'età e l'esigenza di gestire le P_ figlie ancora piccole e la più solida posizione del il quale è assunto a tempo indeterminato Pt_1 presso la direzione centrale di con mansioni di coordinamento del team che si occupa di CP_2 relazioni transnazionali con banche estere. Al riguardo, la difesa ha rilevato che dalle dichiarazioni dei redditi del emerge che le sue Pt_1 entrate lavorative, oltre ad essere elevate, sono in costante e progressivo aumento, essendo il suo reddito passato da 61.293,00 euro nel 2020 a 79.117,00 euro nel 2023. La difesa ha, quindi, affermato che il Tribunale ha correttamente valorizzato gli accordi economici spontaneamente assunti dalle parti all'udienza del 24.2.2022, già recepiti nei provvedimenti provvisori e successivamente modificati con la riduzione del contributo paterno al mantenimento indiretto delle minori, da 500,00 euro a 350,00 euro mensili, stante l'avvio di attività lavorativa da parte della deducendo, inoltre, la corretta quantificazione dei redditi sia del P_ Pt_1 comprensivi anche dei premi di produzione (risultando dalla sola busta paga di marzo 2024 un'entrata straordinaria di 14.145,00 euro), sia della la quale, pur non avendo spese per le P_ utenze, in quanto integralmente corrisposte dall'ex compagno, è gravata da altre spese quali quelle per il trasporto (benzina, assicurazione, etc.), ammontanti a circa 200,00 euro, sicché l'importo indicato dal Tribunale deve ritenersi corretto e congruo. La difesa ha, poi, affermato che il Tribunale, nella determinazione del contributo paterno al mantenimento delle figlie, ha considerato anche l'assegno unico per le minori, percepito integralmente dal padre nella misura di 108,00 euro mensili, sicché è corretta la disponibilità mensile residua del indicata in sentenza, non considerando controparte la finalità perequativa Pt_1 della contribuzione paterna. La difesa ha, altresì, affermato che il non è più gravato dalle uscite rilevanti sostenute nel Pt_1 corso del giudizio di primo grado e nei procedimenti penali (conclusi), quali costi di CTU, CTP, spese psicologhe per le due figlie e per sé, spese legali, etc.) e che può permettersi una spesa di 1.000,00 euro mensili quale canone di locazione, sostanziandosi le spese di mantenimento delle due minori pagina 5 di 10 in complessivi 658,00 euro mensili ciascuna (in particolare corrispondendo 390,00 euro per la quota del mutuo riferibile alla 150,00 euro per le utenze, 227,00 euro per spese condominiali, P_ 200,00 euro per la mensa, e 350,00 euro a titolo di contributo mensile), importo ritenuto dalla difesa appellata congruo, avuto riguardo alla funzione perequativa del contributo economico paterno. La difesa ha, infine, dedotto che il Tribunale non ha valorizzato che nelle more del giudizio, successivamente agli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 24.2.2022, il ha migliorato Pt_1 le sue condizioni reddituali, registrando un aumento del reddito di 20.000,00 euro dall'inizio della causa.
5. Con note scritte depositate il 10.4.2025, la difesa di parte appellante ha chiesto la trattazione in presenza della vertenza nella prospettiva di una possibile conciliazione ed in subordine la concessione di un termine per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusive, mentre la difesa di parte appellata, si è riportata ai propri atti difensivi, chiedendone l'accoglimento. Con parere del 3.4.2025, il PG ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato. Con provvedimento del 18.4.2025 la Corte ha disposto la trattazione del procedimento alla presenza delle parti. Con nota di deposito del 4.6.2025, la difesa ha prodotto sentenza di assoluzione di P_ P_
emessa dal Tribunale di Monza – sezione I Penale - n. 113/2025, nel procedimento penale
[...] promosso dal sig. Parte_1
6. L'udienza del 5.6.2025 è stata tenuta alla presenza delle parti, dei difensori e del PG. La difesa di parte appellante, in via conciliativa ha illustrato la proposta del padre di rinunciare all'assegno unico a favore della madre, la quale, in ragione del minore reddito percepito, potrebbe fruire di importi superiori (indicati in circa 400,00 euro mensili) con conseguente esonero del dal rimborso della quota della rata del mutuo della e dal pagamento delle spese Pt_1 P_ di gestione ordinaria e delle utenze dell'immobile alla stessa assegnato, oltre la corresponsione del 30% delle spese straordinarie. La difesa di parte appellata non si è dichiarata d'accordo con la proposta di controparte stante l'impossibilità di definire in termini certi l'ammontare dell'assegno unico ove integralmente percepito dalla P_
All'esito la Corte, sentito il PG, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e le difese, che si sono riportate ai propri atti di costituzione, chiedendone l'accoglimento, ha trattenuto la causa in decisione.
7. Ritiene la Corte che i motivi di appello meritino parziale accoglimento e che, conseguentemente, la sentenza di primo grado debba essere riformata nei termini di seguito illustrati. Passando all'esame dell' unico motivo di gravame, si osserva che parte appellante, chiedendo la rideterminazione del contributo paterno al mantenimento delle due minori, ha eccepito la violazione dell'art. 155 c.c. in relazione all'erronea applicazione dei criteri di determinazione del contributo paterno, non avendo il Tribunale adeguatamente valutato né la difficoltà documentata dal padre di fare fronte agli oneri economici di cui è stato gravato, né l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento delle figlie, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa, né l'indiscusso vantaggio discendente dall'assegnazione della casa familiare alla né le tempistiche di P_ frequentazione tra le minori ed i genitori, assestate su un collocamento paritetico, avendo, inoltre, i giudici erroneamente determinato le condizioni reddituali del Pt_1 Va, a tale proposito, ricordato che, in materia di mantenimento della prole, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente sostenuto che nel quantificare l'ammontare del contributo pagina 6 di 10 dovuto dal genitore deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto durante la convivenza dei genitori (cfr. Cass. Civ. Sez.1 Ordinanza n.4145 del 10.2.2023, Cass. Civ.Sez.I, Ordinanza n.32466 del 22.1.2023). Recentemente si è ribadito che il contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, va determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori e i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli, indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati, hanno diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, e dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici di cura assunti da ciascuno (cfr. Cass. Civ. Sez.I, Ordinanza n.2536 del 26.1.2024; Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n.9839 dell' 11.4.2024; Cass. Civ. Sez.I 29.8.2024 n. 23323). La Suprema Corte ha, altresì, precisato in relazione alla valutazione delle “attuali” esigenze del figlio, primo parametro di quantificazione menzionato dalla legge, che l'aumentare delle esigenze della prole con il progredire dell'età è dato indubbio, in quanto dato notorio, non abbisognevole di specifica dimostrazione (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 11724 del 4.5.2023). Va, inoltre, rammentato che la giurisprudenza, in più occasioni, ha stabilito che nel caso in cui i redditi dei genitori siano particolarmente sperequati, per garantire che il figlio minore goda dello steso tenore di vita, sia con il padre, che con la madre, si può porre a carico del genitore più facoltoso l'obbligo di versare all'altro meno facoltoso un emolumento economico perequativo da destinare al figlio per il tempo in cui si trova assieme al genitore economicamente più debole. L'assegno perequativo, in un'ottica redistributiva del reddito complessivo dei genitori, è volto a rendere effettivo e concreto il c.d. diritto alla bigenitorialità, nel senso che entrambi i genitori possono essere presenti nella vita dei figli, sia pure in maniera alternata, ma senza che nessuno dei due risulti penalizzato, consentendo, così, ai figli di godere dello stesso tenore di vita, indipendentemente dal genitore frequentato. In adesione ai principi sopra esposti, dai quali questa Corte non ha motivo di discostarsi, ritiene il Collegio condivisibile la statuizione assunta dal Tribunale in relazione all'entità del contributo paterno al mantenimento delle minori, individuato in complessivi 350,00 euro mensili, (comprensiva di spese per vitto, abbigliamento, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica, farmaci da banco, cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri di baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola), oltre al rimborso dell'intera rata mensile del mutuo dell'abitazione familiare, intestata ad entrambe le parti, ammontante a 780,00 euro, all'integrale versamento delle spese condominiali della casa familiare, ammontanti a 227,00 euro, nonché dei costi della mensa scolastica e delle spese straordinarie delle due minori. Deve, infatti, innanzi tutto, osservarsi che le due minori hanno rispettivamente 11 e 9 anni e che con il progredire dell'età, aumentano le loro esigenze di vita, notoriamente legate alla crescita, agli studi, allo sviluppo della personalità in svariati ambiti, ivi compresi quelli della formazione culturale e della vita sociale. Quanto, poi, alla comparazione delle capacità reddituali dei genitori, va osservato che nell'attualità, permane un'evidente sperequazione tra le condizioni economico - patrimoniali delle parti, rilevandosi che il assunto a tempo indeterminato presso la direzione centrale di Pt_1 con mansioni di coordinamento del team che si occupa di relazioni transnazionali, per CP_2 l'anno di imposta 2023 (cfr. 730/2024), ha percepito un reddito imponibile di 79.117,00 euro annui, pagina 7 di 10 pari a uno stipendio netto mensile di circa 4.300,00 euro per 12 mensilità, mentre la (peraltro P_ ammessa al PAS nell'ambito del presente grado di giudizio), assunta in data 2.10.2023 da Pt_2 con mansioni di addetta alla mensa per 15 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, ha percepito, nell'anno di imposta 2024, (cfr. CUD 2024), un reddito complessivo di 1.595,00 euro, che detratti gli oneri fiscali ed avuto riguardo alle buste paga prodotte, si attesa su un reddito mensile netto di circa 542,00 euro. Va, inoltre, rilevato che mentre la situazione economico patrimoniale del ha registrato Pt_1 nel corso degli anni un progressivo miglioramento, essendo l'appellante passato da un reddito imponibile di 73.181,00 euro per l'anno di imposta 2021 (cfr. 730/2022), ad un reddito imponibile di 79.117,00 euro per l'anno di imposta 2023 (cfr. 730/2024), è presumibile che il reddito della non P_ sia destinato, nel breve periodo, ad incrementarsi in maniera significativa e ciò avuto riguardo al fatto che dovendo la donna occuparsi della gestione e della cura delle figlie con tempistiche paritetiche a quelle del padre, non può reperire occupazioni che presuppongano un impegno per tutta la durata della giornata, tenuto, altresì, conto del fatto che le due bambine si trovano in un'età nella quale è ancora necessaria la massiccia presenza del genitore nel loro accudimento quotidiano. Sullo specifico aspetto, se è pur vero che nella determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli, devono essere tenute in considerazione anche le capacità reddituali potenziali della madre, giacché per giurisprudenza costante la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento destinato al figlio deve considerare non solo il patrimonio dei genitori, ma anche la loro capacità lavorativa, sia che si tratti di un lavoro professionale, sia di un lavoro domestico…questo richiede la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito (cfr. da ultimo Cass. 12.3.2024, n.6455), va, tuttavia, osservato che nel caso in esame la dell'età di 50 anni, non P_ possiede capacità lavorativa specifica, non avendo, nel corso della convivenza con il Pt_1 lavorato, essendosi sempre occupata della cura delle due minori, sicché assai difficilmente, per le notorie precarie condizioni del mercato del lavoro in Italia, soprattutto di quello femminile, riuscirà a reperire un'occupazione che le consentirà di percepire guadagni di significativa entità o comunque di organizzarsi, (come, invece, presumibilmente più facile per il , con modalità lavorative Pt_1 in smart working, posto, inoltre, che non potrà godere neppure di un trattamento pensionistico. Alla luce di quanto sin qui argomentato, va osservato che i costi dei quali è stato gravato il padre (mantenimento indiretto, rimborso integrale delle rate del mutuo, versamento integrale delle spese condominiali, della mensa scolastica e delle spese straordinarie) devono essere in questa sede confermati, essendo evidente la funzione perequativa cui sono destinati, atteso che la P_ nell'attualità, non sarebbe in grado di provvedere a tutte le spese che il in questa sede, Pt_1 chiede siano poste carico della madre, la quale sta lavorando con orari necessariamente compatibili con la gestione delle figlie e che, qualora reperisse un'ulteriore attività lavorativa da svolgere solo nei pomeriggi in cui le figlie si trovano dal padre, non vedrebbe di certo significativamente incrementati i propri guadagni. Diversamente opinando, non sarebbe assicurata la funzione redistributiva del reddito complessivo dei genitori nella prospettiva di consentire ai figli di godere dello stesso tenore di vita indipendentemente dal genitore frequentato. Va, infatti, rilevato, che la statuizione di primo grado, che peraltro ricalca in parte gli accordi dei genitori intervenuti nell'anno 2022 (sicché può pacificamente affermarsi che il benché Pt_1 all'epoca percepisse un reddito inferiore a quello attuale, si era ritenuto comunque in grado di sopportare tali oneri), consente di assicurare alle due minori il mantenimento di condizioni di vita omogenee con ciascun genitore. Quanto, poi, alle doglianze della difesa appellante in relazione alla dedotta difficoltà del di Pt_1 fare fronte a tali gravosi oneri di mantenimento, anche alla luce delle esigue disponibilità mensili che pagina 8 di 10 residuano a suo favore, va osservato che il predetto fruisce integralmente dell'assegno unico universale ammontante a 108,00 euro mensili, vive in un immobile condotto in locazione, corrispondendo un canone mensile pari a circa 1.000,00 euro, (importo che induce a ritenere che comunque si trovi in condizioni di agiatezza economica) e che non deve più provvedere alle spese dei percorsi psicologici a favore delle due minori, percorsi che, grazie all'intervenuta normalizzazione del clima familiare e della stabilizzazione delle condizioni psico emotive delle due bambine, sono stati conclusi già nel corso del giudizio di primo grado, avendo il dott. nel corso Parte_3 dell'espletata CTU psicodiagnostica, evidenziato la non necessarietà di controlli sulle minori se non sollecitati dalle terapeute. Alla luce di quanto sin qui argomentato, va rilevato che le spese di cui, nell'attualità, è onerato il padre per il mantenimento delle figlie attengono al contributo indiretto (complessivi euro 350,00/380,00 per entrambe le minori), oltre al 50% della rata del mutuo spettante alla P_
(ammontante a 390,00 euro mensili), al 100% delle spese condominiali(ammontanti a 227,00 euro) e al 100% delle spese straordinarie, comprensive anche della quota della mensa scolastica (ammontante a circa 200,00 euro mensili), importi che la Corte ritiene congrui, avuto riguardo alle condizioni reddituali dei due genitori e alle rispettive disponibilità mensili, che devono essere valutate sulle loro entrate stipendiali, computate su dodici (e non su 13 ) mensilità. Volutamente la Corte non ha richiamato nelle spese poste a carico del padre quelle relative alle utenze domestiche, ammontanti a circa 150,00 euro mensili, che, in parziale riforma della sentenza appellata, si ritiene equo porre a carico della madre. Al riguardo si osserva che la è del tutto priva di oneri abitativi ed è destinataria di indiscussi P_ vantaggi discendenti dall'assegnazione della casa familiare in comproprietà, sicché deve essere onerata dei costi di luce, gas e acqua dell'abitazione nella quale vive con le figlie, trattandosi di servizi direttamente fruiti dalla in quanto assegnataria e utilizzatrice dell'immobile. P_
Tale statuizione, la cui decorrenza viene fissata dalla data di pubblicazione della presente sentenza, si pone in una prospettiva di riequilibrio degli apporti recati da ciascun genitore rispetto al dovere di mantenimento della prole, del quale entrambi per legge sono gravati, tenuto conto delle capacità reddituali di ognuno. Come, infatti, già affermato da Tribunale, si auspica che la - che per età, condizioni personali e P_ pregresse esperienze, possiede piena ed integra capacità lavorativa e reddituale - anche in virtù del principio di autoresponsabilità, riesca gradualmente a migliorare la propria condizione economico/reddituale, venendo, così, a contribuire maggiormente al mantenimento delle due figlie minori. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese del presente grado devono essere integralmente compensate tra e parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'atto di appello promosso da avverso la sentenza n. 11068/2024 resa in data 4.7.2024 dal Tribunale di Monza, Parte_1 pubblicata l'8.7.2024, così dispone
- in parziale riforma della sentenza impugnata pone a carico di il pagamento delle P_ spese relative alle utenze della casa familiare, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- spese di lite del presente grado integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Milano il 5.6.2025 pagina 9 di 10 Il Presidente
Valentina Paletto
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Milano Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott. Valentina Paletto Presidente rel. dott. Maria Vicidomini Consigliere
dott. Lucio Marcantonio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al 3549/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ) nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luisa De Rubertis del Foro di Milano, presso il cui studio, sito in Milano, Via Morosini 12 ha eletto domicilio APPELLANTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv. Elisa Pierotti, presso il cui studio, in Monza, Via San Gottardo 76, ha eletto domicilio APPELLATA Con l'intervento del PG, dott.ssa Maria Vittoria Mazza
OGGETTO: appello per la riforma della sentenza n. 11068/2024 del Tribunale di Monza, emessa in data 4.7.2024 pubblicata in data 8.7.2024, resa nella causa iscritta al numero di R.G. 3867/2021, avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli di genitori non coniugati, (ex art. 316, 337 bis e ss. cc, art 473 bis 12 e ss. cpc).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 10 Per parte appellante: “accogliere l' appello proposto, e, in parziale riforma dell' impugnato decreto Per_ rideterminare il contributo economico da corrispondersi per il mantenimento delle figlie minori e , e Per_2 in considerazione del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza (8.04.22 ), dell' eccessiva gravosità degli oneri a carico del delle mutate condizioni economiche della ricorrente nonché della sua capacità a Pt_1 contribuire al mantenimento delle figlie, per l' effetto disporre che la signora provveda al pagamento in via P_ esclusiva e diretta delle spese condominiali ordinarie della casa familiare di c proprietaria ed assegnataria, del 50% delle eventuali spese straordinarie, della TARI, delle utenze, e della metà del relativo mutuo, e che contribuisca con una percentuale pari almeno al 30% alle spese straordinarie delle figlie minori, inalterate le altre condizioni economiche. Con effetto dalla proposizione della domanda. In via istruttoria: ammettere l' istanza di esibizione degli estratti conto corrente , personali e cointestati, della signora così come dedotto P_ nelle note difensive di giugno 2024, nonché disporre l' esibizione della documentazione fiscale aggiornata / di buste paga dell' odierna resistente”. Per parte appellata: “Rigettare il gravame proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando il decreto emesso dal Tribunale di Monza nel procedimento RG 2867/22021 in data 4.07.2024, pubblicato il 08.07.2024. - Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via istruttoria: Si produce documentazione”. Per il PG: “conferma della sentenza impugnata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza resa in data 4.7.2024, publicata l'8.7.2024, il Tribunale di Monza, decidendo sul ricorso promosso in data 30.6.2021 da nei confronti di avente ad P_ Parte_1 oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie e , nate rispettivamente il 10.5.2014 e il 27.6.2016 al di fuori del vincolo matrimoniale, Per_1 Per_2 ha affidato le due minori ad entrambi i genitori con collocamento paritetico, (in particolare prevedendo che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie ogni settimana dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì all'ingresso a scuola e a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola a rientro a scuola del lunedì; le metà delle vacanze natalizie, alternando con la madre di anno in anno il periodo dalla chiusura della scuola al 31.13. e dal 31.12 al rientro a scuola;
durante le vacanze pasquali dalla fine della scuola al giorno di Pasqua alle 20.00 oppure dal giorno di Pasqua alle 20.00 alla fine delle vacanze pasquali;
ciascun genitore potrà trascorrere con le minori 15 giorni consecutivi di ferie durante le vacanze estive, da concordare entro il 30.4 di ogni anno), ha assegnato la casa familiare, sita in Bovisio Masciago, Via Lamarmora 9, alla ha posto a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento delle figlie mediante P_ il versamento mensile della somma complessiva di euro 350,00 a favore della madre, (comprensiva di spese per vitto, abbigliamento, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica, farmaci da banco, cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri di baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola), oltre il 100% delle spese straordinarie, compresa la mensa scolastica ed i compensi per le terapeute delle minori ed il 100% del mutuo, delle spese condominiali e delle utenze della casa familiare, ha previsto l'integrale percezione da parte del dell'assegno unico per la famiglia ed ha Pt_1 compensato tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese dell'espletata CTU. In particolare il Tribunale, ripercorrendo gli spetti di criticità del nucleo familiare, (che, nel corso della pendenza del giudizio di primo grado, avevano reso necessario l'espletamento di una CTU, psicodiagnostica, l'avvio di interventi di supporto alle minori, lo svolgimento di un'attività di monitoraggio da parte dei Servizi territoriali e l'affido all'Ente di Viola e Flavia) e prendendo atto della positiva evoluzione delle problematicità riscontrate, (avendo i genitori evidenziato una maggiore capacità di relazionarsi adeguatamente e di assumere decisioni concordate nell'interesse pagina 2 di 10 delle figlie, con conseguente stabilizzazione delle condizioni psicologiche delle due bambine), ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'affido condiviso delle minori, prevedendo il loro collocamento paritetico, al fine di garantire regolari e continuativi rapporti con entrambi i genitori ed assegnando la casa familiare, cointestata e gravata da mutuo alla P_ Quanto agli aspetti economici, il Tribunale, effettuando una comparazione delle condizioni reddituali delle parti, è addivenuto alle statuizioni sopra riportate. In particolare, i giudici di prime cure, richiamando gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 24.2.2022, (in forza dei quali il si era impegnato a pagare per intero il mutuo di 700 euro Pt_1 mensili – importo poi incrementatosi in 780,00 euro mensili, come indicato all'udienza del 4.7.2024 – le spese condominiali ed utenze ed il 100% le spese straordinarie , compresa la mensa scolastica e le terapeute e 500 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario), hanno rilevato che la ha nel frattempo reperito un lavoro, essendo stata assunta a tempo determinato, con P_ retribuzione mensile di 542,00 euro netti, vive nella casa familiare senza oneri e che per età, condizione personale e pregresse esperienze, possiede piena ed integra capacità lavorativa e reddituale che ben potrà consentirle di reperire un'attività lavorativa maggiormente retribuita atta al sostentamento proprio e delle figlie. Con riferimento al il Tribunale ha rilevato che il medesimo, nell'anno di imposta 2023, ha Pt_1 percepito un reddito da attività dipendente ammontante ad euro 79.117,00, pari 4.360,00 euro netti mensili, percepisce integralmente l'assegno unico per le figlie, pari a 108,00 euro mensili, vive in un immobile condotto in locazione, corrispondendo un canone mensile di 1.000,00, rimborsa integralmente la rata del mutuo della casa familiare, ammontante a 780,00 euro mensili, paga le utenze della nuova e della vecchia casa, stimabili in circa 150,00 euro per ciascun immobile ed è onerato della spesa di 200,00 euro per trasporti (come allegato dalla stessa parte), così residuando a suo favore, detratte le spese di vitto e di abbigliamento (stimate in 350,00 euro mensili), una disponibilità mensile di circa 1.838,00 euro.
2. Avverso la predetta sentenza, con atto d'appello depositato il 22.12.2024, ha Parte_1 chiesto, in parziale riforma del provvedimento impugnato, la rideterminazione del contributo paterno al mantenimento delle figlie e , con onere in capo a del pagamento Per_1 Per_2 P_ integrale delle spese condominiali ordinarie della casa familiare della quale è comproprietaria ed intestataria, della TARI, delle utenze, nonché del 50% delle eventuali spese straordinarie dell'immobile e del mutuo, oltre il versamento del 30% delle spese straordinarie delle figlie, con decorrenza dal momento della proposizione della domanda. Preliminarmente la difesa appellante, pur contestando, in quanto ritenute erronee ed inique, le statuizioni assunte dal Tribunale in punto regime di affido e collocamento delle minori (essendosi il Tribunale discostato dalle indicazioni del consulente dell'ufficio, che indicavano il padre quale genitore più idoneo in relazione al collocamento prevalente delle minori ed al loro affidamento e reputando, inoltre, non ancora maturi i tempi per la revoca dell'affido all'Ente, anche in ragione della pendenza di un procedimento penale a carico della per condotte di maltrattamento ai P_ danni del e delle figlie e dell'indisponibilità della ad avviare un percorso di Pt_1 P_ mediazione), ha, tuttavia, impugnato le sole statuizioni di natura economica, deducendo che il già nel corso del giudizio di primo grado, aveva segnalato le proprie difficoltà a Pt_1 mantenere integralmente le figlie, secondo quanto disposto con provvedimento del 25.2.2022, evidenziando, altresì, l'opportunità che la si trovasse un lavoro, sicchè, con successivo P_ provvedimento del 17.3.2023, il Collegio, rilevando l'eccessiva onerosità degli accordi in precedenza assunti dalle parti ed affermando la piena ed integra capacità lavorativa della aveva ridotto a P_ 350,00 euro mensili il contributo paterno al mantenimento indiretto delle minori. pagina 3 di 10 Con l' unico motivo di appello sottoposto a questa Corte, la difesa ha, pertanto, contestato Pt_1 la decisione assunta dal Tribunale in relazione alla determinazione del contributo economico paterno al mantenimento delle figlie, lamentandone l'ingiustizia, l'incongruità e la contraddittorietà. In particolare, la difesa ha affermato che nonostante il Tribunale di Monza abbia ribadito, in più occasioni, che la possiede piena ed integra capacità lavorativa e reddituale, ha, poi, di fatto P_ gravato unicamente il del totale mantenimento delle figlie, esentando, così, la da Pt_1 P_ qualsiasi contribuzione al menage economico e ciò in totale violazione del disposto di cui agli artt. 316 bis e 337 ter cc, in base al quale entrambi i genitori sono tenuti ad adempiere agli obblighi di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. La difesa ha, poi, affermato che nessun rilievo è stato dato dal Tribunale, ai fini della proporzionalità del contributo economico paterno, alla disposta assegnazione alla della casa familiare, senza P_ tenere conto dei risvolti economici alla stessa connessi in termini di risparmio di risorse, sicché la
è stata del tutto esonerata dalle spese relative alle esigenze abitative delle figlie (rata del P_ mutuo, spese condominiali ed utenze), poste integralmente a carico del nonché dalle Pt_1 ulteriori spese delle due bambine (scolastiche, mediche, ricreative e sportive), poste nella misura del 100% a carico dell'appellante, ricevendo, inoltre, la somma mensile di 350,00 euro (ad oggi 383,82 euro), a titolo di contributo paterno al mantenimento delle minori. A fronte di ciò, la difesa ha affermato che, tenuto conto dei tempi paritetici di collocamento delle minori presso ciascun genitore, le somme disposte dal Tribunale vengono a coprire anche il mantenimento della rappresentando un'ingiustificata rendita di posizione per la stessa. P_ La difesa ha, quindi, evidenziato che nonostante il Tribunale abbia rilevato la gravosità del regime economico iniziale, provvisorio ed urgente, concordato tra le parti al solo fine di consentire la cessazione della convivenza, lo ha poi mantenuto, nonostante, nel frattempo, la abbia reperito P_ un'occupazione per 15 ore settimanali, comportante un guadagno mensile di 542,00 euro e nonostante siano trascorsi più di due anni dalla separazione, nei quali la predetta avrebbe potuto trovare occupazioni retribuite, essendo, peraltro, le due minori impegnate a tempo pieno con la scuola e trascorrendo metà del loro tempo con il padre. La difesa, affermando, pertanto, il dovere della di provvedere al mantenimento delle figlie e la P_ sua possibilità di incrementare lavoro e reddito, ha evidenziato che la decisione assunta dal Tribunale non favorisce né l'autonomizzazione economica dell'appellata, né l'attuazione da parte della stessa di alcuna forma di risparmio, potendo pienamente contare sull'apporto economico del
Pt_1 La difesa ha, inoltre, evidenziato che la a differenza del non ha mai depositato alcun P_ Pt_1 estratto del conto corrente, sicché non è dato sapere se la stessa disponga di altre eventuali entrate ed ha eccepito l'erroneità dei calcoli operati dal Tribunale, avendo i giudici di prime cure considerato quali spese di cui è gravata la anche quelle per le utenze, di fatto integralmente a carico del P_ padre ed errato nell'indicazione della disponibilità mensile residua del indicata in Pt_1
1.838,00 euro, essendo la retribuzione ordinaria netta mensile del predetto pari a 3.500,00 euro per 13 mensilità e pertanto più bassa di quella indicata dal Tribunale, dovendo, inoltre, l'appellante sostenere costi mensili più elevati di quelli riportati in sentenza, con particolare riguardo alle spese dell'abitazione locata in via Lamarmora, che ammontano a complessivi 1.235,89 euro. La difesa ha, pertanto, evidenziato che l'importo mensile residuo del si riduce a 1.478,43, Pt_1 che, detratto il contributo perequativo per le figlie, ammontante a 350,00 euro mensili e il 100% della mensa scolastica, ammontante a 128,00 euro mensili per 12 mensilità, si riduce ulteriormente a 966,00 euro mensili, somma dalla quale devono essere detratte le spese straordinarie delle minori pagina 4 di 10 (scolastiche, mediche, comprensive delle sedute psicologiche), con residuo finale di circa 194,00 euro mensili, importo con il quale l'appellante deve provvedere al mantenimento diretto delle due bambine nei periodi di permanenza presso di lui (15 giorni al mese).
3. Con decreto presidenziale del 14.1.2025 è stato nominato il giudice relatore e disposta, ai sensi degli art. 127 e segg. c.p.c., la sostituzione dell'udienza fissata con il deposito di note scritte.
4.Integrato il contraddittorio, con atto del 14.3.2025, si è costituita nel presente giudizio P_
, chiedendo il rigetto dell'appello avversario e la conferma della sentenza impugnata, con
[...] vittoria di spese. Preliminarmente, la difesa di parte appellata, riportando che nel mese di gennaio del 2025, P_
è stata assolta da tutti i reati oggetto dei procedimenti penali pendenti a suo carico promossi
[...] dal ha evidenziato che controparte, nel proprio atto di appello, ha reiterato le Pt_1 argomentazioni difensive già svolte in primo grado e non accolte. La difesa, inoltre, stigmatizzando l'approccio di controparte, teso a mettere in discussione e discreditare la figura genitoriale materna, nonostante i positivi rimandi dei Servizi sociali territoriali, ha affermato l'infondatezza dei motivi di appello. In particolare, la difesa ha dedotto la corretta determinazione del contributo paterno al mantenimento delle minori operata dal Tribunale, che non basandosi sulla mera ripartizione del
“costo vivo “ del mantenimento, ha privilegiato una più ampia funzione ridistributiva del reddito complessivo dei genitori, come peraltro definitivamente chiarito dalla Suprema Corte, considerando le esigue entrate dalla che difficilmente potranno migliorare data l'età e l'esigenza di gestire le P_ figlie ancora piccole e la più solida posizione del il quale è assunto a tempo indeterminato Pt_1 presso la direzione centrale di con mansioni di coordinamento del team che si occupa di CP_2 relazioni transnazionali con banche estere. Al riguardo, la difesa ha rilevato che dalle dichiarazioni dei redditi del emerge che le sue Pt_1 entrate lavorative, oltre ad essere elevate, sono in costante e progressivo aumento, essendo il suo reddito passato da 61.293,00 euro nel 2020 a 79.117,00 euro nel 2023. La difesa ha, quindi, affermato che il Tribunale ha correttamente valorizzato gli accordi economici spontaneamente assunti dalle parti all'udienza del 24.2.2022, già recepiti nei provvedimenti provvisori e successivamente modificati con la riduzione del contributo paterno al mantenimento indiretto delle minori, da 500,00 euro a 350,00 euro mensili, stante l'avvio di attività lavorativa da parte della deducendo, inoltre, la corretta quantificazione dei redditi sia del P_ Pt_1 comprensivi anche dei premi di produzione (risultando dalla sola busta paga di marzo 2024 un'entrata straordinaria di 14.145,00 euro), sia della la quale, pur non avendo spese per le P_ utenze, in quanto integralmente corrisposte dall'ex compagno, è gravata da altre spese quali quelle per il trasporto (benzina, assicurazione, etc.), ammontanti a circa 200,00 euro, sicché l'importo indicato dal Tribunale deve ritenersi corretto e congruo. La difesa ha, poi, affermato che il Tribunale, nella determinazione del contributo paterno al mantenimento delle figlie, ha considerato anche l'assegno unico per le minori, percepito integralmente dal padre nella misura di 108,00 euro mensili, sicché è corretta la disponibilità mensile residua del indicata in sentenza, non considerando controparte la finalità perequativa Pt_1 della contribuzione paterna. La difesa ha, altresì, affermato che il non è più gravato dalle uscite rilevanti sostenute nel Pt_1 corso del giudizio di primo grado e nei procedimenti penali (conclusi), quali costi di CTU, CTP, spese psicologhe per le due figlie e per sé, spese legali, etc.) e che può permettersi una spesa di 1.000,00 euro mensili quale canone di locazione, sostanziandosi le spese di mantenimento delle due minori pagina 5 di 10 in complessivi 658,00 euro mensili ciascuna (in particolare corrispondendo 390,00 euro per la quota del mutuo riferibile alla 150,00 euro per le utenze, 227,00 euro per spese condominiali, P_ 200,00 euro per la mensa, e 350,00 euro a titolo di contributo mensile), importo ritenuto dalla difesa appellata congruo, avuto riguardo alla funzione perequativa del contributo economico paterno. La difesa ha, infine, dedotto che il Tribunale non ha valorizzato che nelle more del giudizio, successivamente agli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 24.2.2022, il ha migliorato Pt_1 le sue condizioni reddituali, registrando un aumento del reddito di 20.000,00 euro dall'inizio della causa.
5. Con note scritte depositate il 10.4.2025, la difesa di parte appellante ha chiesto la trattazione in presenza della vertenza nella prospettiva di una possibile conciliazione ed in subordine la concessione di un termine per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusive, mentre la difesa di parte appellata, si è riportata ai propri atti difensivi, chiedendone l'accoglimento. Con parere del 3.4.2025, il PG ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato. Con provvedimento del 18.4.2025 la Corte ha disposto la trattazione del procedimento alla presenza delle parti. Con nota di deposito del 4.6.2025, la difesa ha prodotto sentenza di assoluzione di P_ P_
emessa dal Tribunale di Monza – sezione I Penale - n. 113/2025, nel procedimento penale
[...] promosso dal sig. Parte_1
6. L'udienza del 5.6.2025 è stata tenuta alla presenza delle parti, dei difensori e del PG. La difesa di parte appellante, in via conciliativa ha illustrato la proposta del padre di rinunciare all'assegno unico a favore della madre, la quale, in ragione del minore reddito percepito, potrebbe fruire di importi superiori (indicati in circa 400,00 euro mensili) con conseguente esonero del dal rimborso della quota della rata del mutuo della e dal pagamento delle spese Pt_1 P_ di gestione ordinaria e delle utenze dell'immobile alla stessa assegnato, oltre la corresponsione del 30% delle spese straordinarie. La difesa di parte appellata non si è dichiarata d'accordo con la proposta di controparte stante l'impossibilità di definire in termini certi l'ammontare dell'assegno unico ove integralmente percepito dalla P_
All'esito la Corte, sentito il PG, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e le difese, che si sono riportate ai propri atti di costituzione, chiedendone l'accoglimento, ha trattenuto la causa in decisione.
7. Ritiene la Corte che i motivi di appello meritino parziale accoglimento e che, conseguentemente, la sentenza di primo grado debba essere riformata nei termini di seguito illustrati. Passando all'esame dell' unico motivo di gravame, si osserva che parte appellante, chiedendo la rideterminazione del contributo paterno al mantenimento delle due minori, ha eccepito la violazione dell'art. 155 c.c. in relazione all'erronea applicazione dei criteri di determinazione del contributo paterno, non avendo il Tribunale adeguatamente valutato né la difficoltà documentata dal padre di fare fronte agli oneri economici di cui è stato gravato, né l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento delle figlie, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa, né l'indiscusso vantaggio discendente dall'assegnazione della casa familiare alla né le tempistiche di P_ frequentazione tra le minori ed i genitori, assestate su un collocamento paritetico, avendo, inoltre, i giudici erroneamente determinato le condizioni reddituali del Pt_1 Va, a tale proposito, ricordato che, in materia di mantenimento della prole, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente sostenuto che nel quantificare l'ammontare del contributo pagina 6 di 10 dovuto dal genitore deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto durante la convivenza dei genitori (cfr. Cass. Civ. Sez.1 Ordinanza n.4145 del 10.2.2023, Cass. Civ.Sez.I, Ordinanza n.32466 del 22.1.2023). Recentemente si è ribadito che il contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, va determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori e i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli, indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati, hanno diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, e dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici di cura assunti da ciascuno (cfr. Cass. Civ. Sez.I, Ordinanza n.2536 del 26.1.2024; Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n.9839 dell' 11.4.2024; Cass. Civ. Sez.I 29.8.2024 n. 23323). La Suprema Corte ha, altresì, precisato in relazione alla valutazione delle “attuali” esigenze del figlio, primo parametro di quantificazione menzionato dalla legge, che l'aumentare delle esigenze della prole con il progredire dell'età è dato indubbio, in quanto dato notorio, non abbisognevole di specifica dimostrazione (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 11724 del 4.5.2023). Va, inoltre, rammentato che la giurisprudenza, in più occasioni, ha stabilito che nel caso in cui i redditi dei genitori siano particolarmente sperequati, per garantire che il figlio minore goda dello steso tenore di vita, sia con il padre, che con la madre, si può porre a carico del genitore più facoltoso l'obbligo di versare all'altro meno facoltoso un emolumento economico perequativo da destinare al figlio per il tempo in cui si trova assieme al genitore economicamente più debole. L'assegno perequativo, in un'ottica redistributiva del reddito complessivo dei genitori, è volto a rendere effettivo e concreto il c.d. diritto alla bigenitorialità, nel senso che entrambi i genitori possono essere presenti nella vita dei figli, sia pure in maniera alternata, ma senza che nessuno dei due risulti penalizzato, consentendo, così, ai figli di godere dello stesso tenore di vita, indipendentemente dal genitore frequentato. In adesione ai principi sopra esposti, dai quali questa Corte non ha motivo di discostarsi, ritiene il Collegio condivisibile la statuizione assunta dal Tribunale in relazione all'entità del contributo paterno al mantenimento delle minori, individuato in complessivi 350,00 euro mensili, (comprensiva di spese per vitto, abbigliamento, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica, farmaci da banco, cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri di baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola), oltre al rimborso dell'intera rata mensile del mutuo dell'abitazione familiare, intestata ad entrambe le parti, ammontante a 780,00 euro, all'integrale versamento delle spese condominiali della casa familiare, ammontanti a 227,00 euro, nonché dei costi della mensa scolastica e delle spese straordinarie delle due minori. Deve, infatti, innanzi tutto, osservarsi che le due minori hanno rispettivamente 11 e 9 anni e che con il progredire dell'età, aumentano le loro esigenze di vita, notoriamente legate alla crescita, agli studi, allo sviluppo della personalità in svariati ambiti, ivi compresi quelli della formazione culturale e della vita sociale. Quanto, poi, alla comparazione delle capacità reddituali dei genitori, va osservato che nell'attualità, permane un'evidente sperequazione tra le condizioni economico - patrimoniali delle parti, rilevandosi che il assunto a tempo indeterminato presso la direzione centrale di Pt_1 con mansioni di coordinamento del team che si occupa di relazioni transnazionali, per CP_2 l'anno di imposta 2023 (cfr. 730/2024), ha percepito un reddito imponibile di 79.117,00 euro annui, pagina 7 di 10 pari a uno stipendio netto mensile di circa 4.300,00 euro per 12 mensilità, mentre la (peraltro P_ ammessa al PAS nell'ambito del presente grado di giudizio), assunta in data 2.10.2023 da Pt_2 con mansioni di addetta alla mensa per 15 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, ha percepito, nell'anno di imposta 2024, (cfr. CUD 2024), un reddito complessivo di 1.595,00 euro, che detratti gli oneri fiscali ed avuto riguardo alle buste paga prodotte, si attesa su un reddito mensile netto di circa 542,00 euro. Va, inoltre, rilevato che mentre la situazione economico patrimoniale del ha registrato Pt_1 nel corso degli anni un progressivo miglioramento, essendo l'appellante passato da un reddito imponibile di 73.181,00 euro per l'anno di imposta 2021 (cfr. 730/2022), ad un reddito imponibile di 79.117,00 euro per l'anno di imposta 2023 (cfr. 730/2024), è presumibile che il reddito della non P_ sia destinato, nel breve periodo, ad incrementarsi in maniera significativa e ciò avuto riguardo al fatto che dovendo la donna occuparsi della gestione e della cura delle figlie con tempistiche paritetiche a quelle del padre, non può reperire occupazioni che presuppongano un impegno per tutta la durata della giornata, tenuto, altresì, conto del fatto che le due bambine si trovano in un'età nella quale è ancora necessaria la massiccia presenza del genitore nel loro accudimento quotidiano. Sullo specifico aspetto, se è pur vero che nella determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli, devono essere tenute in considerazione anche le capacità reddituali potenziali della madre, giacché per giurisprudenza costante la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento destinato al figlio deve considerare non solo il patrimonio dei genitori, ma anche la loro capacità lavorativa, sia che si tratti di un lavoro professionale, sia di un lavoro domestico…questo richiede la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito (cfr. da ultimo Cass. 12.3.2024, n.6455), va, tuttavia, osservato che nel caso in esame la dell'età di 50 anni, non P_ possiede capacità lavorativa specifica, non avendo, nel corso della convivenza con il Pt_1 lavorato, essendosi sempre occupata della cura delle due minori, sicché assai difficilmente, per le notorie precarie condizioni del mercato del lavoro in Italia, soprattutto di quello femminile, riuscirà a reperire un'occupazione che le consentirà di percepire guadagni di significativa entità o comunque di organizzarsi, (come, invece, presumibilmente più facile per il , con modalità lavorative Pt_1 in smart working, posto, inoltre, che non potrà godere neppure di un trattamento pensionistico. Alla luce di quanto sin qui argomentato, va osservato che i costi dei quali è stato gravato il padre (mantenimento indiretto, rimborso integrale delle rate del mutuo, versamento integrale delle spese condominiali, della mensa scolastica e delle spese straordinarie) devono essere in questa sede confermati, essendo evidente la funzione perequativa cui sono destinati, atteso che la P_ nell'attualità, non sarebbe in grado di provvedere a tutte le spese che il in questa sede, Pt_1 chiede siano poste carico della madre, la quale sta lavorando con orari necessariamente compatibili con la gestione delle figlie e che, qualora reperisse un'ulteriore attività lavorativa da svolgere solo nei pomeriggi in cui le figlie si trovano dal padre, non vedrebbe di certo significativamente incrementati i propri guadagni. Diversamente opinando, non sarebbe assicurata la funzione redistributiva del reddito complessivo dei genitori nella prospettiva di consentire ai figli di godere dello stesso tenore di vita indipendentemente dal genitore frequentato. Va, infatti, rilevato, che la statuizione di primo grado, che peraltro ricalca in parte gli accordi dei genitori intervenuti nell'anno 2022 (sicché può pacificamente affermarsi che il benché Pt_1 all'epoca percepisse un reddito inferiore a quello attuale, si era ritenuto comunque in grado di sopportare tali oneri), consente di assicurare alle due minori il mantenimento di condizioni di vita omogenee con ciascun genitore. Quanto, poi, alle doglianze della difesa appellante in relazione alla dedotta difficoltà del di Pt_1 fare fronte a tali gravosi oneri di mantenimento, anche alla luce delle esigue disponibilità mensili che pagina 8 di 10 residuano a suo favore, va osservato che il predetto fruisce integralmente dell'assegno unico universale ammontante a 108,00 euro mensili, vive in un immobile condotto in locazione, corrispondendo un canone mensile pari a circa 1.000,00 euro, (importo che induce a ritenere che comunque si trovi in condizioni di agiatezza economica) e che non deve più provvedere alle spese dei percorsi psicologici a favore delle due minori, percorsi che, grazie all'intervenuta normalizzazione del clima familiare e della stabilizzazione delle condizioni psico emotive delle due bambine, sono stati conclusi già nel corso del giudizio di primo grado, avendo il dott. nel corso Parte_3 dell'espletata CTU psicodiagnostica, evidenziato la non necessarietà di controlli sulle minori se non sollecitati dalle terapeute. Alla luce di quanto sin qui argomentato, va rilevato che le spese di cui, nell'attualità, è onerato il padre per il mantenimento delle figlie attengono al contributo indiretto (complessivi euro 350,00/380,00 per entrambe le minori), oltre al 50% della rata del mutuo spettante alla P_
(ammontante a 390,00 euro mensili), al 100% delle spese condominiali(ammontanti a 227,00 euro) e al 100% delle spese straordinarie, comprensive anche della quota della mensa scolastica (ammontante a circa 200,00 euro mensili), importi che la Corte ritiene congrui, avuto riguardo alle condizioni reddituali dei due genitori e alle rispettive disponibilità mensili, che devono essere valutate sulle loro entrate stipendiali, computate su dodici (e non su 13 ) mensilità. Volutamente la Corte non ha richiamato nelle spese poste a carico del padre quelle relative alle utenze domestiche, ammontanti a circa 150,00 euro mensili, che, in parziale riforma della sentenza appellata, si ritiene equo porre a carico della madre. Al riguardo si osserva che la è del tutto priva di oneri abitativi ed è destinataria di indiscussi P_ vantaggi discendenti dall'assegnazione della casa familiare in comproprietà, sicché deve essere onerata dei costi di luce, gas e acqua dell'abitazione nella quale vive con le figlie, trattandosi di servizi direttamente fruiti dalla in quanto assegnataria e utilizzatrice dell'immobile. P_
Tale statuizione, la cui decorrenza viene fissata dalla data di pubblicazione della presente sentenza, si pone in una prospettiva di riequilibrio degli apporti recati da ciascun genitore rispetto al dovere di mantenimento della prole, del quale entrambi per legge sono gravati, tenuto conto delle capacità reddituali di ognuno. Come, infatti, già affermato da Tribunale, si auspica che la - che per età, condizioni personali e P_ pregresse esperienze, possiede piena ed integra capacità lavorativa e reddituale - anche in virtù del principio di autoresponsabilità, riesca gradualmente a migliorare la propria condizione economico/reddituale, venendo, così, a contribuire maggiormente al mantenimento delle due figlie minori. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese del presente grado devono essere integralmente compensate tra e parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'atto di appello promosso da avverso la sentenza n. 11068/2024 resa in data 4.7.2024 dal Tribunale di Monza, Parte_1 pubblicata l'8.7.2024, così dispone
- in parziale riforma della sentenza impugnata pone a carico di il pagamento delle P_ spese relative alle utenze della casa familiare, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- spese di lite del presente grado integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Milano il 5.6.2025 pagina 9 di 10 Il Presidente
Valentina Paletto
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