Art. 17. ((Il parere del Consiglio di amministrazione e' richiesto:
a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;
b) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilita' statale;
c) sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale affidata all'Azienda, e per le nuove costruzioni di strade statali e autostrade;
d) sul programma di ripartizione dei fondi annualmente assegnati per la manutenzione ordinaria;
e) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di importo superiore a cento milioni quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata, o mediante appalto-concorso; ovvero l'importo superiore a cinquanta milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;
f) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori oneri o per l'esonero da penalita' contrattuali, quando cio' che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente lire dieci milioni;
g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a lire cinquecentomila e superi la meta' dell'importo contrattuale;
h) sulle domande di concessione di lavori per sistemazione o miglioramento delle strade statali o per costruzione di nuove autostrade;
i) sulle eventuali modificazioni ai capitolati speciali-tipo per la manutenzione stradale e per gli approvvigionamenti relativi;
l) sulle proposte di modificazioni dell'organizzazione centrale o periferica della Azienda;
m) sulle proposte di nuova classificazione e di declassificazione di strade statali;
n) sui provvedimenti riguardanti lo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli dell'Azienda;
o) su ogni altro argomento, sul quale il Ministro abbia ritenuto di promuovere il suo parere.
I provvedimenti del Ministro eventualmente non conformi al voto del Consiglio saranno motivati.
Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno dieci consiglieri, oltre quella di chi lo presiede. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e, in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente))
a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;
b) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilita' statale;
c) sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale affidata all'Azienda, e per le nuove costruzioni di strade statali e autostrade;
d) sul programma di ripartizione dei fondi annualmente assegnati per la manutenzione ordinaria;
e) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di importo superiore a cento milioni quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata, o mediante appalto-concorso; ovvero l'importo superiore a cinquanta milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;
f) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori oneri o per l'esonero da penalita' contrattuali, quando cio' che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente lire dieci milioni;
g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a lire cinquecentomila e superi la meta' dell'importo contrattuale;
h) sulle domande di concessione di lavori per sistemazione o miglioramento delle strade statali o per costruzione di nuove autostrade;
i) sulle eventuali modificazioni ai capitolati speciali-tipo per la manutenzione stradale e per gli approvvigionamenti relativi;
l) sulle proposte di modificazioni dell'organizzazione centrale o periferica della Azienda;
m) sulle proposte di nuova classificazione e di declassificazione di strade statali;
n) sui provvedimenti riguardanti lo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli dell'Azienda;
o) su ogni altro argomento, sul quale il Ministro abbia ritenuto di promuovere il suo parere.
I provvedimenti del Ministro eventualmente non conformi al voto del Consiglio saranno motivati.
Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno dieci consiglieri, oltre quella di chi lo presiede. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e, in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente))