Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Il giorno 16 giugno 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 237/21 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Mario Nasello per parte attrice, e l'avv. Vincenzo Di
Grado in sostituzione dell'avv. Ignazio Di Leo per parte convenuta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 13.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 237/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
dall'avv. Mario Nasello per procura in atti Email_1
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Di Leo CP_1
giusta procura in atti Email_2
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 5174/2020 del Tribunale di Palermo depositato il 29 ottobre 2020;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione del 28 dicembre
2020, verte sull'opposizione proposta dal Condominio di Palermo, Piazzale
Bell'aria n. 6, in persona del suo amministratore pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 5174/2020 di questo Tribunale (depositato il 29 ottobre 2020), con cui si è ingiunto al predetto il pagamento, in favore di
, della somma di € 16.554,92 (oltre interessi legali e spese del CP_1
procedimento monitorio), a fronte del mancato pagamento di alcune fatture emesse a saldo del corrispettivo dell'appalto e di altre opere
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commissionate dal Condominio e precisamente a saldo delle fatture n.
50/2020 e 51/2020.
In atto di opposizione, il Condominio opponente, oltre a sollecitare la revoca del decreto ingiuntivo, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al pagamento della penale contrattualmente pattuita.
Si è costituito l'opposto insistendo per il proprio diritto di credito e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n.
64/15 ) .
Sempre preliminarmente, si rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da parte opponente in relazione al proprio difetto di legittimazione passiva del Condominio opponente. Si osserva in primo luogo che il decreto ingiuntivo è stato, infatti, richiesto (ed emesso) nei confronti del soggetto giuridico Condominio, soggetto che era stato il contraente nei confronti di . CP_1
Ora, come fatto presente da parte convenuta, neanche il principio, di matrice giurisprudenziale, della solidarietà parziale dei condomini per le
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obbligazioni concernenti le spese condominali, comunque mitigato dalla vigente versione dell'art. 63 disp. att. c.c., non ha mai in modo alcuno sovvertito il principio per il quale il decreto ingiuntivo vada chiesto ed ottenuto nei confronti del Condominio, in persona dell'amministratore pro tempore (cfr. Cass., Sez. Un., 8 aprile 2008, n. 9148). E così parte convenuta ha agito, del tutto correttamente, per precostituirsi un titolo in forza del contratto stipulato dall'amministratore in nome e per conto del
Condominio, soggetto dotato, come noto, di personalità giuridica processuale.
Passando al merito della vicenda, è opportuno precisare, anzitutto, che – in base ad un costante orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle
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difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ciò posto, va osservato che l'impresa non ha assolto al proprio onere probatorio.
La documentazione allegata al fascicolo di parte opposta è docuemntazione di origine unilaterale che non assume valore di prova.
Con riferimento alla fattispecie in esame, va pure osservato che “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'"an" o sul "quantum" del credito vantato in giudizio” (Cass. civ. n. 3090/1979; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 9685/2000, n.
6879/1994 e n. 3261/1979).
In altri termini, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ. n. 5915/2011 e n.
5071/2009).
Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di fornitura di beni o servizi che siano, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, pur costituente titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi (così Cass. civ. n. 17371/2003).
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Non è stato allegato alcun verbale assembleare di approvazione degli
SS.AA.LL. conseguentemente il condominio opponente non è mai stato messo in condizione di esprimersi sulla contabilizzazione delle opere eventualemnte realizzate e su quelle invece non realizzate.
Alla luce di ciò, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n.
5174/2020.
Allo stesso modo tuttavia non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta che è rimasta priva di prova in ordine alle reali tempistiche nelle consegne delle opere realizzate.
Tenuto conto dell'oggetto della controversia e della complessità degli accertamenti sul nesso di causalità su cui si fonda la presente decisione, appaiono sussistenti i “giusti motivi” previsti dall'art. 92 c.p.c. (nella formulazione – applicabile ratione temporis alla presente controversia – anteriore alla novella introdotta dalla L. 69/2009) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Palermo, 16 giugno 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
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