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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 906/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 906/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
, nata il [...] in [...], New Jersey Parte_1
(USA);
, nato il [...] in [...], Colorado Parte_2
(USA);
, nata il [...] in [...], California Parte_3
(USA), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giulia Cipollini, Maria Cristina Pagni,
Chiara Gronchi e Massimo Sana, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Milano, via Durini n. 18;
Ricorrenti contro
; Controparte_1
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , cittadino italiano nato il Persona_1
10.10.1882 a Montagano (CB), successivamente emigrato negli Stati Uniti
d'America, il quale ha rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana nel
1920 (cfr. istanza di naturalizzazione, verbale di giuramento di fedeltà, ordinanza di accoglimento della richiesta nonché l'esito della ricerca effettuata presso i registri dell'Ufficio del Funzionario della Contea di Hudson, in atti), con vittoria di spese.
Il ritualmente convenuto, come da notifiche in atti, non si è costituito. CP_1
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 18 marzo
2025 celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
La domanda è fondata e va accolta.
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
Le parti ricorrenti hanno adempiuto all'onere probatorio allegando, rispettivamente, l'atto di nascita e il certificato di naturalizzazione statunitense del sig. unitamente agli ulteriori atti di nascita e di Persona_1 matrimonio dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadina italiana.
Dall'esame dei documenti prodotti risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile (ed invero: , ascendente degli Parte_4 odierni ricorrenti e figlia di , ha contratto matrimonio Persona_1 nel 1933 con cittadino statunitense naturalizzatosi nel 1928, perdendo involontariamente la cittadinanza italiana e la possibilità di trasmetterla ai propri discendenti per effetto della legge vigente all'epoca).
Parimenti non ostativa alla trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti
è l'avvenuta naturalizzazione dell'avo, nel 1920, Persona_1 trattandosi di naturalizzazione avvenuta dopo la nascita della figlia Pt_4 , nata nel 1909, quando quest'ultima era ancora minore d'età (dai
[...] documenti relativi alla naturalizzazione statunitense si evince che
[...]
sia nato il [...] e non il 10.10.1882, come indicato Persona_1 nell'estratto di nascita. La parte ricorrente ha, però, prodotto un certificato di precisazione e rettifica delle generalità nel quale l'Ufficiale dello Stato civile del comune di Montagano certifica che nato il [...] Persona_1 corrisponde alla stessa persona fisica di nato il Persona_1
9.10.1882, non risultando alla data del 9.10.1882 altra persona che risponda alle suddette generalità e che possa dar luogo a possibilità di omonimia). Di fatto, la fattispecie in cui l'avo si naturalizzava dopo la nascita del figlio, ma prima che questi fosse divenuto maggiorenne, era regolata da due norme: da un lato, dall'art. 7 legge 555/1912, secondo cui: “il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”; dall'altro lato, dall'art. 12, co. 2 legge 555/1912, secondo cui: “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero”. Nonostante sia stato ritenuto prevalente l'art. 12, la Corte
d'Appello di Roma, tuttavia, ha mostrato di seguire un ragionamento tendenzialmente di segno contrario – che il giudicante intende condividere e far proprio - ritenendo che “il figlio non perde la cittadinanza italiana nel caso in cui il genitore invece l'abbia persa per intervenuta naturalizzazione, se questa sia avvenuta durante la minore età del figlio: ciò in ragione del fatto che la naturalizzazione successiva alla nascita del figlio è irrilevante ai fini della cittadinanza di quest'ultimo, avendo il genitore già trasmesso al figlio, al momento della nascita, la cittadinanza italiana ed avendo il minore conseguito la cittadinanza iure sanguinis” (in tal senso: Corte Appello Roma, n. 7950/2021).
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con
“salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del
1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Campobasso, 22 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 906/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
, nata il [...] in [...], New Jersey Parte_1
(USA);
, nato il [...] in [...], Colorado Parte_2
(USA);
, nata il [...] in [...], California Parte_3
(USA), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giulia Cipollini, Maria Cristina Pagni,
Chiara Gronchi e Massimo Sana, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Milano, via Durini n. 18;
Ricorrenti contro
; Controparte_1
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , cittadino italiano nato il Persona_1
10.10.1882 a Montagano (CB), successivamente emigrato negli Stati Uniti
d'America, il quale ha rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana nel
1920 (cfr. istanza di naturalizzazione, verbale di giuramento di fedeltà, ordinanza di accoglimento della richiesta nonché l'esito della ricerca effettuata presso i registri dell'Ufficio del Funzionario della Contea di Hudson, in atti), con vittoria di spese.
Il ritualmente convenuto, come da notifiche in atti, non si è costituito. CP_1
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 18 marzo
2025 celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
La domanda è fondata e va accolta.
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
Le parti ricorrenti hanno adempiuto all'onere probatorio allegando, rispettivamente, l'atto di nascita e il certificato di naturalizzazione statunitense del sig. unitamente agli ulteriori atti di nascita e di Persona_1 matrimonio dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadina italiana.
Dall'esame dei documenti prodotti risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile (ed invero: , ascendente degli Parte_4 odierni ricorrenti e figlia di , ha contratto matrimonio Persona_1 nel 1933 con cittadino statunitense naturalizzatosi nel 1928, perdendo involontariamente la cittadinanza italiana e la possibilità di trasmetterla ai propri discendenti per effetto della legge vigente all'epoca).
Parimenti non ostativa alla trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti
è l'avvenuta naturalizzazione dell'avo, nel 1920, Persona_1 trattandosi di naturalizzazione avvenuta dopo la nascita della figlia Pt_4 , nata nel 1909, quando quest'ultima era ancora minore d'età (dai
[...] documenti relativi alla naturalizzazione statunitense si evince che
[...]
sia nato il [...] e non il 10.10.1882, come indicato Persona_1 nell'estratto di nascita. La parte ricorrente ha, però, prodotto un certificato di precisazione e rettifica delle generalità nel quale l'Ufficiale dello Stato civile del comune di Montagano certifica che nato il [...] Persona_1 corrisponde alla stessa persona fisica di nato il Persona_1
9.10.1882, non risultando alla data del 9.10.1882 altra persona che risponda alle suddette generalità e che possa dar luogo a possibilità di omonimia). Di fatto, la fattispecie in cui l'avo si naturalizzava dopo la nascita del figlio, ma prima che questi fosse divenuto maggiorenne, era regolata da due norme: da un lato, dall'art. 7 legge 555/1912, secondo cui: “il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”; dall'altro lato, dall'art. 12, co. 2 legge 555/1912, secondo cui: “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero”. Nonostante sia stato ritenuto prevalente l'art. 12, la Corte
d'Appello di Roma, tuttavia, ha mostrato di seguire un ragionamento tendenzialmente di segno contrario – che il giudicante intende condividere e far proprio - ritenendo che “il figlio non perde la cittadinanza italiana nel caso in cui il genitore invece l'abbia persa per intervenuta naturalizzazione, se questa sia avvenuta durante la minore età del figlio: ciò in ragione del fatto che la naturalizzazione successiva alla nascita del figlio è irrilevante ai fini della cittadinanza di quest'ultimo, avendo il genitore già trasmesso al figlio, al momento della nascita, la cittadinanza italiana ed avendo il minore conseguito la cittadinanza iure sanguinis” (in tal senso: Corte Appello Roma, n. 7950/2021).
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con
“salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del
1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Campobasso, 22 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi