Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/05/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 30 MAGGIO 2025
N.R.G. 47/2025
All'udienza del 30 Maggio 2025, tenuta dal G.O.P. Dott.ssa
Maria Domenica Romeo, alle ore 9:10 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto dell'11 Febbraio
2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Eliana De Pasquale per il ricorrente, collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Maria Angela Borgese per Inps, per delega dell'avv. A. Laganà collegato tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita il difensore della parte a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano, quindi, le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e danno atto
Alle ore 9:12, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15:05 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,11;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
2 Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa
Maria Romeo, all'udienza del 30 Maggio 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n.
RG 47/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1
dall' Avv. Eliana De Pasquale, giusta procura in atti;
ricorrente
E
INPS, in persona del suo Direttore, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D. C. Adornato e A. M. Laganà;resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:06, sulle conclusioni delle parti, dei seguenti,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8 Gennaio 2025, regolarmente notificato, l'istante proponeva opposizione
3 avverso l'avviso di addebito n. 39420240003625171000, notificato in data 03/12/2024 di €. 554,89, dovuti ad Inps, sede di Reggio Calabria a titolo di contributi I.V.S. dal
10.2017 al 12.2017, Gestione Artigiani.
deduceva che già Inps con il diverso Parte_1
avviso di addebito n. 39420230001521267000 aveva chiesto il pagamento dei contributi I.V.S. dallo 01.2017 allo
09.2017 ed avverso tale atto, l'odierno ricorrente aveva proposto opposizione dinanzi all'intestato Tribunale (iscritto al n. 1037/2024 RG), che, in accoglimento di tale diverso ricorso aveva emesso la sentenza n. 822/2024 del
28/06/2024, disponendo l'annullamento dei contributi
I.V.S. relativi al periodo 01.2017 al 09.2017. Evidenziava, inoltre, di pagare regolarmente le rate della rottamazione quater, ove erano compresi i suddetti avvisi relativi alla contribuzione I.V.S. per l'anno 2017. Chiedeva, infine, nel caso in cui i contributi oggetto dell'avviso di addebito impugnato risultassero diversi rispetto a quelli per i quali si
è già formato il ruolo esattoriale e ricompresi nella rottamazione quater, pronuncia che il credito oggetto di causa si era estinto per il decorso dei termini prescrizionali.
Si costituiva in giudizio Inps, a seguito della concessione al ricorrente, di nuovo termine per la notifica del ricorso, deducendo che, contrariamente a quanto affermato dal la richiesta contributiva in questione non Parte_1
riguarderebbe una duplicazione di quanto già richiesto con precedenti atti impositivi, ma, il recupero di agevolazioni
4 contributive relative al 2017, di cui lo stesso avrebbe indebitamente usufruito.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta a sentenza.
Va detto che le partite del ruolo di cui all'avviso opposto, riguardano agevolazioni di cui all'anno 2017, indebitamente percepite, pertanto, trattasi di ruoli diversi di quelli di cui agli avvisi oggetto della sentenza n. 822/2024, emessa dall'intestato Tribunale il data 28 Giugno 2024, che, era relativa alla contribuzione 01.2017 al 09.2017.
Venendo all'esame dell'eccezione di prescrizione, va detto che la disciplina in materia di obblighi contributivi di cui all'art. 3 della legge n.335/95, al comma 9 dispone che:
<<le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale>
obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria>>. Con riferimento al dies a quo del termine prescrizionale, la giurisprudenza ha affermato che lo stesso decorre dal momento in cui i contributi si sarebbero dovuti versare (cfr.
5 Cass. Civ. sez. Lav. n. 27950/2018). Con l'avviso di addebito impugnato, Inps chiede all'odierno ricorrente i contributi IVS che sarebbero dovuti per il periodo che va dal
10.2017 al 12.2017. Orbene, il termine ultimo per il pagamento della quarta ed ultima rata (che riguarda i periodi 10.2017 a 12.2017) era il 16 febbraio 2018. Nel caso in esame, La comunicazione relativa al recupero contributivo è stata notificata al ricorrente in data
04.01.2022, nel rispetto dei termini di prescrizione.
Successivamente, l'avviso di addebito n.
39420240003625171000 risulta notificato in data
03.12.2024.
La pretesa nel merito, pertanto, non è fondata atteso che gli atti interruttivi risultano pervenuti quando il termine di prescrizione quinquennale non era decorso.
Va, pertanto, dichiarata l'attualità del credito opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) Dichiara attuale il credito di cui all'avviso di addebito n. 39420240003625171000;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore di Inps, che, liquida in €. 175,70, per onorari, oltre accessori di legge, ove dovuti.
6 Cosi deciso in Palmi lì 30 Maggio 2025.
Il G.O.P.
Maria D.
Romeo
7