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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/04/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 5780/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso cumulativo di separazione e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio depositato il 09/12/2024 da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. Anna
Cecconato (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Treviso;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per parte ricorrente:
a) la figlia viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
b) la casa familiare, unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono, viene assegnata alla RS madre, affinché ci abiti fino all'autosufficienza economica di mentre il padre provvederà a trasferire la residenza in altra abitazione;
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5780/2024 RS c) ferma la massima disponibilità della madre affinchè goda il più possibile di entrambi, si chiede che la piccola trascorra con il padre un fine settimana ogni due a partire dal sabato mattina alla domenica sera alle 18, quando la riaccompagnerà dalla madre nonché a settimane alterne il lunedì dall'uscita da scuola fino al giorno successivo quando il padre la riaccompagnerà a scuola
e tutti i mercoledì con medesima modalità;
d) nel periodo di vacanza estiva quando il padre è particolarmente impegnato la minore lo vedrà secondo disponibilità dello stesso e comunque in accordo con la madre con congruo preavviso.
Durante le vacanze natalizie la piccola trascorrerà ogni anno la Vigilia ed il pranzo di Natale con la madre (che non ha altri parenti) mentre potrà stare con il padre dalle 15 del giorno di Natale
RS alle 20.30 della giornata di Santo Stefano;
per i giorni a seguire, ad anni alterni, trascorrerà la settimana dal 27 al 31 dicembre compreso con un genitore e dal1° al 6 gennaio con l'altro salvo problemi di lavoro. I genitori e la figlia saranno comunque liberi di concordare modifiche al calendario qui proposto come regola generale, in base alle esigenze lavorative, familiari e della minore che di volta in volta si porranno.
e) Il padre verserà alla madre per il mantenimento della figlia la somma di € 600,00 (seicento) mensili. L'importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale e verrà versato mediante bonifico entro il primo giorno di ogni mese.
f) Le spese straordinarie relative alla figlia - come meglio individuate e regolamentate nel protocollo del Tribunale di Treviso - saranno suddivise a metà tra i genitori.
g) La madre continuerà a percepire il 100% dell'Assegno Unico.
La ricorrente con il presente atto formula anche richiesta di sentenza di scioglimento del matrimonio da formalizzarsi con le modalità di cui alla sentenza che precede o come riterrà il
Tribunale di Treviso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che in data 23/05/2022 contraeva Parte_1
matrimonio civile con che dalla loro unione nasceva in data 02/06/2019 la figlia CP_1
RS minore che la famiglia da oltre un anno era in crisi;
che il marito concorreva comunque alla gestione della minore;
che ritenuta la frattura insanabile ricorrevano dunque i presupposti per la pronuncia di separazione e di divorzio.
Illustrate le rispettive situazioni economiche chiedeva quindi l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5780/2024 Alla prima udienza di comparizione delle parti del 01/04/2025 era presente la sola ricorrente e il proprio procuratore.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica e dichiarata quindi la contumacia del resistente, invitava il procuratore della ricorrente a precisare le conclusioni e tratteneva pertanto la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla domanda di separazione
1.1 Rilevato che emergono profili di internazionalità – essendo la ricorrente nata in [...] – si impone innanzitutto una preliminare analisi circa la sussistenza di giurisdizione del Giudice adito e della eventuale conseguente legge applicabile.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi. Dagli atti emerge infatti che la famiglia ha risieduto e risiede tuttora in Villorba, alla Via 2 Giugno n. 5, Int. 5 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso).
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3, lett. a) i) del Regolamento (UE) 2019/1111 del
25/06/2019, applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo in data
09/12/2024 e quindi successivamente all'01/08/2022, data di entrata in vigore del predetto
Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21/06/2012, trova applicazione il Regolamento (UE) n.
1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti, deve applicarsi la legge italiana ex art. 8, lett. d), del predetto regolamento in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
1.2 Tanto preliminarmente premesso, nel merito, la domanda avanzata dalla ricorrente e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente appare evidente che la comunione materiale e morale sia venuta meno, avendo la medesima rappresentato come la coppia sia in crisi da oltre un anno e che la frattura sia da considerarsi insanabili.
La domanda di separazione deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ. per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale.
1.3 Considerato, inoltre, che parte ricorrente ha inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di scioglimento del matrimonio, si rende necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza, al fine di provvedere sulla domanda di divorzio una volta decorso il termine previsto dalla legge, pari a 12 mesi dalla comparsa dei coniugi
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5780/2024 (nel caso di specie della sola ricorrente) di fronte al Presidente del Tribunale in caso di separazione giudiziale.
RS
2. Sui provvedimenti relativi alla figlia minore
2.1 Per ciò che concerne in primo luogo l'affidamento della minore, si osserva che la ricorrente ha chiesto l'affidamento congiunto a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre. RS Ne consegue quindi che la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, come previsto dalla legge n. 54/2006 che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, quale modalità ordinaria e preferibile. La residenza anagrafica della minore va fissata presso la casa coniugale in Villorba, Via 2 Giugno n. 5, che viene quindi assegnata alla madre affinché vi abiti con la figlia.
2.2 Quanto al regime di visita del padre, in conformità a quanto chiesto dalla madre, ritenuto
RS rispondente al preminente interesse di si dispone che il padre trascorra con la figlia minore:
- un fine settimana ogni due a partire dal sabato mattina alla domenica sera alle 18, quando la riaccompagnerà dalla madre, nonché a settimane alterne il lunedì dall'uscita da scuola fino al giorno successivo quando il padre la riaccompagnerà a scuola e tutti i mercoledì con medesima modalità;
- nel periodo di vacanza estiva quando il padre è particolarmente impegnato, la minore lo vedrà secondo disponibilità dello stesso e comunque in accordo con la madre con congruo preavviso.
Durante le vacanze natalizie la piccola trascorrerà ogni anno la Vigilia ed il pranzo di Natale con la madre (che non ha altri parenti) mentre potrà stare con il padre dalle 15 del giorno di Natale alle
RS 20.30 della giornata di Santo Stefano;
per i giorni a seguire, ad anni alterni, trascorrerà la settimana dal 27 al 31 dicembre compreso con un genitore e dal1° al 6 gennaio con l'altro salvo problemi di lavoro. I genitori e la figlia saranno comunque liberi di concordare modifiche al calendario qui proposto come regola generale, in base alle esigenze lavorative, familiari e della minore che di volta in volta si porranno.
2.3 Quanto, infine, all'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, brevemente si deve evidenziare che esso trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei
________________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5780/2024 figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
Nel caso di specie la ricorrente ha chiesto di porre a carico del resistente un assegno mensile pari ad
€ 600,00, con suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
Sul punto ha inoltre dato atto di percepire integralmente l'Assegno Unico pari ad € 223,00 mensili.
Quanto alla situazione economica-reddituale delle parti si osserva che la ricorrente, insegnante presso la scuola primaria di Spresiano con contratto a tempo indeterminato, percepisce uno stipendio di circa 1.600 euro mensili, per 13 mensilità (cfr. docc. 5-6-7). Sulle condizioni del resistente, invece, la sig.ra si è limitata ad affermare di non conoscerne l'attuale Pt_1
occupazione, sapendo unicamente che il marito lavora a Jesolo come stagionale nei mesi da maggio a settembre. Nulla ha riferito circa i redditi goduti dallo stesso in costanza di matrimonio.
Di contro, il sig. non si è costituito nel presente giudizio, rinunciando così a documentare le CP_1
proprie reali entrate.
Su tali premesse e considerate inoltre le crescenti esigenze materiali della figlia in relazione all'età della stessa, nonché l'integrale percezione dell'Assegno Unico da parte della ricorrente, il Collegio
– in assenza di un compiuto approfondimento sui redditi del resistente – ritiene congruo porre a RS carico del resistente un contributo al mantenimento per la figlia nella misura di € 300,00.
Il signor considerata la sua età e l'idoneità lavorativa, può certamente sostenere tale onere CP_1
economico.
2.4 Per quanto attiene alle spese straordinarie – per la loro individuazione e regolamentazione si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso – esse andranno suddivise tra i genitori in ragione del 50%.
3. Spese di lite
Attesi gli esiti del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei compensi previsti dal D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto delle varie fasi e del valore indeterminabile della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] - Parte_1
KOSOVO il 25/01/1991 e nato a [...] il [...], matrimonio CP_1
________________________________________________________________________________________________
5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5780/2024 contratto il 23/05/2022 e trascritto al n. 7, Parte I, Anno 2022, del registro degli atti di matrimonio del Comune di VILLORBA alle seguenti condizioni:
1) autorizza le parti a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
RS
2) la figlia viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) la casa familiare, unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono, viene assegnata alla
RS madre, affinché ci abiti fino all'autosufficienza economica di mentre il padre provvederà a trasferire la residenza in altra abitazione;
RS 4) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le modalità descritte in narrativa;
5) pone a carico del resistente l'assegno mensile pari ad € 300,00, a titolo di CP_1
contributo al mantenimento della figlia, soggetto a rivalutazione ISTAT annuale, da versare alla ricorrente mediante bonifico entro il primo giorno di ogni mese;
Parte_1
6) pone le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso,
a carico di entrambi i genitori, ripartite nella percentuale del 50% ciascuno;
7) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 che liquida nella somma di € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e Cp. Parte_1
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria attesa la contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso, 01/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5780/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 5780/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso cumulativo di separazione e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio depositato il 09/12/2024 da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. Anna
Cecconato (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Treviso;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per parte ricorrente:
a) la figlia viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
b) la casa familiare, unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono, viene assegnata alla RS madre, affinché ci abiti fino all'autosufficienza economica di mentre il padre provvederà a trasferire la residenza in altra abitazione;
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1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5780/2024 RS c) ferma la massima disponibilità della madre affinchè goda il più possibile di entrambi, si chiede che la piccola trascorra con il padre un fine settimana ogni due a partire dal sabato mattina alla domenica sera alle 18, quando la riaccompagnerà dalla madre nonché a settimane alterne il lunedì dall'uscita da scuola fino al giorno successivo quando il padre la riaccompagnerà a scuola
e tutti i mercoledì con medesima modalità;
d) nel periodo di vacanza estiva quando il padre è particolarmente impegnato la minore lo vedrà secondo disponibilità dello stesso e comunque in accordo con la madre con congruo preavviso.
Durante le vacanze natalizie la piccola trascorrerà ogni anno la Vigilia ed il pranzo di Natale con la madre (che non ha altri parenti) mentre potrà stare con il padre dalle 15 del giorno di Natale
RS alle 20.30 della giornata di Santo Stefano;
per i giorni a seguire, ad anni alterni, trascorrerà la settimana dal 27 al 31 dicembre compreso con un genitore e dal1° al 6 gennaio con l'altro salvo problemi di lavoro. I genitori e la figlia saranno comunque liberi di concordare modifiche al calendario qui proposto come regola generale, in base alle esigenze lavorative, familiari e della minore che di volta in volta si porranno.
e) Il padre verserà alla madre per il mantenimento della figlia la somma di € 600,00 (seicento) mensili. L'importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale e verrà versato mediante bonifico entro il primo giorno di ogni mese.
f) Le spese straordinarie relative alla figlia - come meglio individuate e regolamentate nel protocollo del Tribunale di Treviso - saranno suddivise a metà tra i genitori.
g) La madre continuerà a percepire il 100% dell'Assegno Unico.
La ricorrente con il presente atto formula anche richiesta di sentenza di scioglimento del matrimonio da formalizzarsi con le modalità di cui alla sentenza che precede o come riterrà il
Tribunale di Treviso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che in data 23/05/2022 contraeva Parte_1
matrimonio civile con che dalla loro unione nasceva in data 02/06/2019 la figlia CP_1
RS minore che la famiglia da oltre un anno era in crisi;
che il marito concorreva comunque alla gestione della minore;
che ritenuta la frattura insanabile ricorrevano dunque i presupposti per la pronuncia di separazione e di divorzio.
Illustrate le rispettive situazioni economiche chiedeva quindi l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
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2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5780/2024 Alla prima udienza di comparizione delle parti del 01/04/2025 era presente la sola ricorrente e il proprio procuratore.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica e dichiarata quindi la contumacia del resistente, invitava il procuratore della ricorrente a precisare le conclusioni e tratteneva pertanto la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla domanda di separazione
1.1 Rilevato che emergono profili di internazionalità – essendo la ricorrente nata in [...] – si impone innanzitutto una preliminare analisi circa la sussistenza di giurisdizione del Giudice adito e della eventuale conseguente legge applicabile.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi. Dagli atti emerge infatti che la famiglia ha risieduto e risiede tuttora in Villorba, alla Via 2 Giugno n. 5, Int. 5 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso).
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3, lett. a) i) del Regolamento (UE) 2019/1111 del
25/06/2019, applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo in data
09/12/2024 e quindi successivamente all'01/08/2022, data di entrata in vigore del predetto
Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21/06/2012, trova applicazione il Regolamento (UE) n.
1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti, deve applicarsi la legge italiana ex art. 8, lett. d), del predetto regolamento in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
1.2 Tanto preliminarmente premesso, nel merito, la domanda avanzata dalla ricorrente e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente appare evidente che la comunione materiale e morale sia venuta meno, avendo la medesima rappresentato come la coppia sia in crisi da oltre un anno e che la frattura sia da considerarsi insanabili.
La domanda di separazione deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ. per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale.
1.3 Considerato, inoltre, che parte ricorrente ha inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di scioglimento del matrimonio, si rende necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza, al fine di provvedere sulla domanda di divorzio una volta decorso il termine previsto dalla legge, pari a 12 mesi dalla comparsa dei coniugi
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3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5780/2024 (nel caso di specie della sola ricorrente) di fronte al Presidente del Tribunale in caso di separazione giudiziale.
RS
2. Sui provvedimenti relativi alla figlia minore
2.1 Per ciò che concerne in primo luogo l'affidamento della minore, si osserva che la ricorrente ha chiesto l'affidamento congiunto a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre. RS Ne consegue quindi che la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, come previsto dalla legge n. 54/2006 che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, quale modalità ordinaria e preferibile. La residenza anagrafica della minore va fissata presso la casa coniugale in Villorba, Via 2 Giugno n. 5, che viene quindi assegnata alla madre affinché vi abiti con la figlia.
2.2 Quanto al regime di visita del padre, in conformità a quanto chiesto dalla madre, ritenuto
RS rispondente al preminente interesse di si dispone che il padre trascorra con la figlia minore:
- un fine settimana ogni due a partire dal sabato mattina alla domenica sera alle 18, quando la riaccompagnerà dalla madre, nonché a settimane alterne il lunedì dall'uscita da scuola fino al giorno successivo quando il padre la riaccompagnerà a scuola e tutti i mercoledì con medesima modalità;
- nel periodo di vacanza estiva quando il padre è particolarmente impegnato, la minore lo vedrà secondo disponibilità dello stesso e comunque in accordo con la madre con congruo preavviso.
Durante le vacanze natalizie la piccola trascorrerà ogni anno la Vigilia ed il pranzo di Natale con la madre (che non ha altri parenti) mentre potrà stare con il padre dalle 15 del giorno di Natale alle
RS 20.30 della giornata di Santo Stefano;
per i giorni a seguire, ad anni alterni, trascorrerà la settimana dal 27 al 31 dicembre compreso con un genitore e dal1° al 6 gennaio con l'altro salvo problemi di lavoro. I genitori e la figlia saranno comunque liberi di concordare modifiche al calendario qui proposto come regola generale, in base alle esigenze lavorative, familiari e della minore che di volta in volta si porranno.
2.3 Quanto, infine, all'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, brevemente si deve evidenziare che esso trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5780/2024 figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
Nel caso di specie la ricorrente ha chiesto di porre a carico del resistente un assegno mensile pari ad
€ 600,00, con suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
Sul punto ha inoltre dato atto di percepire integralmente l'Assegno Unico pari ad € 223,00 mensili.
Quanto alla situazione economica-reddituale delle parti si osserva che la ricorrente, insegnante presso la scuola primaria di Spresiano con contratto a tempo indeterminato, percepisce uno stipendio di circa 1.600 euro mensili, per 13 mensilità (cfr. docc. 5-6-7). Sulle condizioni del resistente, invece, la sig.ra si è limitata ad affermare di non conoscerne l'attuale Pt_1
occupazione, sapendo unicamente che il marito lavora a Jesolo come stagionale nei mesi da maggio a settembre. Nulla ha riferito circa i redditi goduti dallo stesso in costanza di matrimonio.
Di contro, il sig. non si è costituito nel presente giudizio, rinunciando così a documentare le CP_1
proprie reali entrate.
Su tali premesse e considerate inoltre le crescenti esigenze materiali della figlia in relazione all'età della stessa, nonché l'integrale percezione dell'Assegno Unico da parte della ricorrente, il Collegio
– in assenza di un compiuto approfondimento sui redditi del resistente – ritiene congruo porre a RS carico del resistente un contributo al mantenimento per la figlia nella misura di € 300,00.
Il signor considerata la sua età e l'idoneità lavorativa, può certamente sostenere tale onere CP_1
economico.
2.4 Per quanto attiene alle spese straordinarie – per la loro individuazione e regolamentazione si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso – esse andranno suddivise tra i genitori in ragione del 50%.
3. Spese di lite
Attesi gli esiti del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei compensi previsti dal D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto delle varie fasi e del valore indeterminabile della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] - Parte_1
KOSOVO il 25/01/1991 e nato a [...] il [...], matrimonio CP_1
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5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5780/2024 contratto il 23/05/2022 e trascritto al n. 7, Parte I, Anno 2022, del registro degli atti di matrimonio del Comune di VILLORBA alle seguenti condizioni:
1) autorizza le parti a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
RS
2) la figlia viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) la casa familiare, unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono, viene assegnata alla
RS madre, affinché ci abiti fino all'autosufficienza economica di mentre il padre provvederà a trasferire la residenza in altra abitazione;
RS 4) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le modalità descritte in narrativa;
5) pone a carico del resistente l'assegno mensile pari ad € 300,00, a titolo di CP_1
contributo al mantenimento della figlia, soggetto a rivalutazione ISTAT annuale, da versare alla ricorrente mediante bonifico entro il primo giorno di ogni mese;
Parte_1
6) pone le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso,
a carico di entrambi i genitori, ripartite nella percentuale del 50% ciascuno;
7) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 che liquida nella somma di € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e Cp. Parte_1
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria attesa la contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso, 01/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5780/2024