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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/10/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3046 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti MASCHERETTI GIOVANNI BATTISTA, VERONICA
EZ e NI RA
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con gli avv. HERNANDEZ FEDERICO e SANGALLI MARIA GRAZIA
e
Controparte_2 con l'avv. Gianfranco Ceci
e
Controparte_3 con l'avv. Alessandro Tonelli
- RESISTENTI -
Oggetto: retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
1 Con ricorso depositato il 19/12/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la datrice di lavoro e le CP_1 committenti e chiedendo l'accertamento del proprio Controparte_2 Controparte_3 diritto all'inquadramento al V livello del CCNL Logistica sin dall'inizio del rapporto con condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive della datrice di lavoro e, in solido, dei committenti ex art. 29 d.lgs. 276/2003, nonché per la condanna al rimborso delle spese sostenute per la redazione dei conteggi, il tutto con vittoria di spese e distrazione.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva
- di aver lavorato alle dipendenze della dall'inizio del Parte_2
rapporto risalente al 16.3.23 al 30.11.23,
- di essere stato sottoinquadrato al VIJ (sesto junior) del CCNL,
- di essere sempre stato addetto al polo logistico di AR gestito da CP_2
in favore della committente
[...] Controparte_3
- di aver frequentato, su richiesta della datrice di lavoro l'abilitazione a CP_1
condurre i carrelli elevatori,
- di aver svolto, sin dall'inizio, mansioni di picking, addetto al magazzino ed allo scarico merce, usando attrezzature e mezzi di sollevamento, come il commissionatore elettrico a pedana,
- di aver diritto alle differenze retributive sul superiore inquadramento.
***
Si costituiva regolarmente in giudizio la resistendo alla Parte_2 domanda di cui chiedeva il rigetto. La convenuta negava lo svolgimento di mansioni superiori e confermava lo svolgimento delle mansioni così come descritte dai ricorrenti però evidenziando la semplicità ed elementarietà delle mansioni svolte.
***
Si costituiva regolarmente in giudizio resistendo a sua volta alla Controparte_2 domanda di cui chiedeva il rigetto.
In via pregiudiziale, ha eccepito l'incompetenza territoriale in favore del tribunale di Brescia osservato che la prestazione lavorativa era svolta presso la piattaforma di
AR (BS) e la società datrice di lavoro ha la propria sede legale a Savona.
2 La convenuta, nel merito, chiariva di essere rimasta estranea alla gestione dei rapporti di lavoro e contestava nel merito la pretesa comunque chiedendo di essere manlevata di quando possa trovarsi a corrispondere ai lavoratori in forza dell'art. 14 del contratto di subappalto sottoscritto con e sottolineando che l'onere CP_1 della prova circa l'adibizione all'appalto grava sul ricorrente.
***
Si costituiva regolarmente in giudizio resistendo a sua volta alla Controparte_3 domanda di cui chiedeva il rigetto e azionando la domanda di manleva nei confronti di di cui alla clausola 9 del contratto di appalto. CP_2
La convenuta eccepivo i limiti all'operatività della responsabilità solidale oggetto di domanda con riferimento alla richiesta monetizzazione di ferie, ex festività e ROL.
***
e , in prima udienza, accettavano il contraddittorio sulle CP_1 CP_2 domande di manleva senza nulla eccepire.
Fallito il tentativo di conciliazione ed esperita la necessaria istruttoria, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da osservato che risulta documentalmente che il ricorrente ha CP_2 sottoscritto il contratto di lavoro a Bergamo (doc. 23 del ricorso) e che il trasferimento della sede del datore di lavoro resta irrilevante ai fini della definizione del foro competente. Sul punto, da ultimo l'ordinanza della Suprema Corte n.
21648/2020 “Nelle controversie di lavoro, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente ai sensi dell'art. 413 c.p.c., il criterio del luogo della azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha carattere temporaneo, sicchè, in caso di cessazione o di trasferimento dell'azienda o della dipendenza, esso non opera più, salvo che la domanda venga proposta entro i successivi sei mesi. Ha invece carattere duraturo il concorrente criterio del luogo in cui il rapporto è sorto, con la conseguenza che, decorsi sei mesi dalla cessazione o dal trasferimento dell'azienda, la domanda va necessariamente proposta davanti a tale giudice, la cui competenza preclude il ricorso ai fori generali di cui all'art. 18 c.p.c., il cui utilizzo è previsto dall'art. 413, comma 4, c.p.c.,
3 soltanto in via sussidiaria.”.
I. L'accertamento del diritto al superiore inquadramento sin dall'inizio del rapporto
Ai fini di un corretto inquadramento della controversia è opportuno ricordare, come noto, che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione del corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive.
Sul punto da ultimo Cass. lav. 22/11/2019, n.30580 “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini.”.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, la giurisprudenza chiarisce altresì che “il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha
l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento (v. Tribunale Roma, sez. lav., 22/05/2017, n. 4877) e che dal lavoratore deve essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d.
"caratterizzanti", e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali” (Tribunale di Bari n. 2182/2016 il quale a sua volta richiama Cass. n.
8529/2006 e Cass. n. 2537/2000). Sul punto da ultimo Corte appello Milano sez. lav., 27/01/2020, n. 2208 “Come è noto incombe al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme applicabili in materia, mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.”, che richiama Cass., sez. lav., 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. lav., 22.8.2007, n. 17896; Cass., sez. lav., 12.5.2006, n. 11037; Cass., sez. lav.,
16.2.2005, n. 3069. Sez.Lav.n. 4791 del 9.3.2004.
***
Sul punto non si può che richiamare la motivazione della sentenza del Tribunale
4 di Bergamo RG n. 1779/23 resa tra un collega del ricorrente addetto alle medesime mansioni e le stesse parti convenute, giudizio nel quale le resistenti hanno dispiegato le medesime difese offerte nel presente giudizio.
Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della con Parte_2 inquadramento al VI J livello del CCNL trasporti logistica
Il ricorrente ha dedotto di aver utilizzato, nello svolgimento della mansione, il commissionatore elettrico a pedana e la circostanza è stata riconosciuta dalla datrice di lavoro, infatti entrambe le parti hanno allegato la medesima foto del mezzo.
Analizzando quindi la domanda relativa alle mansioni, appartengono al 6° livello
CCNL quei “lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici” ed a titolo esemplificativo vi rientrano le “attività manuali di scarico e carico merci – facchino” (v. ccnl in atti).
Diversamente, appartengono al 5° livello i “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva” ed a titolo esemplificativo vi rientrano “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici” (v. ccnl in atti).
In tema di mutamento di mansioni, l'art. 7, terzo comma, CCNL stabilisce che
“trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni superiori al livello di appartenenza, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello” (v. CCNL in atti).
Infine, in caso di cumulo di mansioni, l'art. 8 ccnl prevede che “al lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà
5 senz'altro attribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti” (v. ccnl in atti).
Fatta questa premessa, è incontestato che il ricorrente, per il periodo alle dipendenze della fosse addetti al picking ovvero alla preparazione degli Parte_2 ordini, cosa che consisteva nel lavorare in corsia prelevando i prodotti e posizionandoli sui mezzi di trasporto.
Questa attività veniva svolta con l'uso di un mezzo elettrico denominato
“commissionatore” (raffigurato al n. 6 delle foto in atti) che, notoriamente, costituisce una particolare tipologia di carrello elevatore, poichè solleva la merce da terra, ma di poco, all'incirca una ventina di centimetri.
Di conseguenza, anche alla luce dei principi ormai già da tempo affermati da questo
Tribunale e confermati dalla Corte d'Appello di Brescia, la mansione svolta dava certamente diritto all'inquadramento al 5° livello, tenuto conto che sin da subito il ricorrente è stato addetto ad attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, nonché di carrelli elettrici più semplici (v. CCNL in atti che alla declaratoria del 5° livello include, a titolo esemplificativo, gli operai addetti ad “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”, nonché ad “attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura”).
Decisamente riduttivo risulta invece l'inquadramento al 6° livello in cui rientrano, a titolo esemplificativo, le “attività manuali di scarico e carico merci – facchino” (v. ccnl in atti).
Ed i mezzi di sollevamento semplici di cui alla declaratoria del 6° livello ccnl non sono certamente quelli elettrici, invece espressamente contemplati nella declaratoria del 5° e del 4° livello ccnl a seconda della minore o maggiore complessità di uso e funzionamento (v. ccnl in atti).
II. Le differenze sul superiore inquadramento
Sussiste quindi il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive corrispondenti allo svolgimento di mansioni ascrivibili al 5° livello
6 CCNL, nella misura non contestata indicata dalla parte ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo a carico della datrice di lavoro.
III. La responsabilità solidale delle resistenti ex art. 29 d.lgs. 276/03
Per quanto riguarda, infine, la responsabilità solidale di e Controparte_2 CP_3
nessuna delle due società ha contestato l'operatività dell'art. 29 d.lgs. 276/03,
[...] ma solo evidenziato che l'onere della prova sull'adibizione all'appalto è in capo al ricorrente.
In particolare, quanto alla costante adibizione all'appalto, la parte ricorrente ha dedotto di essere stata continuativamente adibita al subappalto – – CP_1 CP_2
CP_3
La datrice di lavoro ha confermato la costante adibizione di tutti i ricorrenti all'appalto. Anche dalle buste paga versate in atti, risulta, quando viene indicato, come centro di costo “AR”. ha solo genericamente affermato di non poter confermare l'adibizione CP_3 all'appalto.
non ha contestato l'adibizione, ma solo rilevato di non aver contezza CP_2 delle adibizioni.
L'istruttoria testimoniale svolta ha confermato la costante adibizione all'appalto del ricorrente per tutto il periodo oggetto di domanda, infatti il testimone di parte ricorrente ha confermato “Lavoro al magazzino di chiari. Ho iniziato a Parte_3 lavorare lì nel 2021, mi pare a settembre ottobre.
Si rammostrano le carte di identità dei ricorrenti, il teste li riconosce. Li ho conosciuti al magazzino di AR di esselunga. Erano tutti già lì quando io sono arrivato. Lavoravano con me tutti i giorni.” e il testimone di parte ricorrente “Ho lavorato per lameva dal Parte_4
5.5.23 facevo picking nel reparto secchi di nel magazzino di AR. Si rammostrano le CP_3 carte di identità dei ricorrenti, il teste li riconosce.
Li ho conosciuti al magazzino di AR di esselunga. Erano tutti già lì quando io sono arrivato. Lavoravano con me tutti i giorni, avevamo lo stesso turno..”. e il testimone di parte ricorrente “Ho lavorato per lameva da febbraio 2021 fino a ottobre 2022 Testimone_1
7 prima ho lavorato a calcio, poi sono andato a AR per . Ho lavorato 3 – 4 mesi per CP_3 calcio, poi sono andato a chiari.
A chiari lavoravo per esselunga. Si rammostrano le carte di identità dei ricorrenti, il teste li riconosce tutti tranne Li ho conosciuti al magazzino di AR di esselunga. e Per_1 Tes_1
sono arrivati prima di me, è arrivato all'incirca con me. Lavoravano con me tutti Per_2 Per_3
i giorni anche se potevano avere diversi turni.”.
Risulta pertanto accertata in giudizio la costante adibizione dei ricorrenti alla catena di appalto il Giudice ha ordinato alle parti di Parte_5 CP_3 redigere conteggi in punto di estensione della responsabilità solidale alla luce delle risultanze istruttorie per dalla data di assunzione di (4.10.21) Per_1 Parte_3
e per gli altri dal giugno 2021 entro il 10.9.25.
***
Da ultimo vale precisare, quanto, alla indennità sostitutiva delle ferie ed ex festività dall'ambito della condanna solidale di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003, si tratta di valutare la prevalente natura retributiva o risarcitoria considerato che la natura delle indennità predette è fatto costitutivo della pretesa. In materia, si fronteggiano due orientamenti giurisprudenziali:
Secondo l'orientamento minoritario, “Per quanto concerne l'indennità sostitutiva delle ferie, la sussistenza di un eventuale profilo risarcitorio non vale ad escludere la responsabilità solidale del committente, atteso che detta indennità costituisce comunque erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali;
deve essere quindi ricompresa nel novero dei "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n.
276, dal momento che essa, in ragione del rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate, trova comunque causa nell'esecuzione dell'appalto” (Trib. Milano, sez. lav., 26 settembre 2014, n. 2225, est. Dossi). Sul punto è conforme Trib. Milano, sez. lav., 8 giugno 2018, est. Lombardi, Tribunale Milano sez. lav., 24/10/2018, (ud.
24/10/2018, dep. 24/10/2018), n.2681.
La tesi maggioritaria e confortata anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
8 lav., 19.5.16, n.10354), che sostiene “Ed analogamente per l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite, cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta
a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11 settembre 2013, n.
20836; Cass. 9 luglio 2012, n. 11462); quando non addirittura risarcitoria tout court (Cass. 11 maggio 2011, n. 10341; Cass. 8 luglio 2008, n. 18707). Appare allora evidente come la locuzione normativa "trattamenti retributivi", costitutiva in obbligazione di garanzia solidale, con
l'appaltatore datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 il committente, che rimane estraneo alle vicende relative il rapporto di lavoro, debba essere interpretata in senso rigoroso, ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti: con la conseguenza dell'esclusione da essi dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite che, per le ragioni illustrate, non ha una tale natura.”.
Sul punto, la Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 12.6.2019, n. 15756) ha affermato:
“Da quanto ora osservato discende l'applicazione del regime della solidarietà sia al credito per tfr che al credito relativo alle mensilità aggiuntive, i quali si pongono in stretta corrispettività con
l'espletamento della prestazione lavorativa mentre tale regime è da escludere in relazione all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 29/11/2016 n. 2427; Cass. 31768/2018 cit.).”.
Questo Tribunale condivide la tesi maggioritaria, pertanto il regime della solidarietà non opera per l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti
Le convenute chiamate in solidarietà hanno, quindi, correttamente eccepito che essa opera nei limiti dei trattamenti retributivi, scomputando dal dovuto quanto richiesto a titolo di monetizzazione delle ferie, ex festività e ROL pari a € 36,10, per come risultante dai conteggi di parte ricorrente sub doc. 28 e non oggetto di specifica contestazione.
***
Le domande di manleva, viste le clausole dei rispetti contratti di appalto e subappalto, sono fondate.
9 Le spese processuali, parametrate sui medi per la fase introduttiva e minimi per le altre fasi considerate le difese della datrice di lavoro, seguono la soccombenza delle convenute e sono liquidate come da dispositivo con aumento del 10% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. 55 del 2014. Le spese legali delle committenti sono poste a carico della datrice di lavoro, avendo in concreto quest'ultima adibito il ricorrente a mansioni superiori senza riconoscere l'adeguata retribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando
- accerta il diritto del ricorrente al superiore inquadramento al V livello del CCNL
Logistica e trasporti fin dal giorno di assunzione e, per l'effetto,
- condanna la e in solido, al Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
pagamento, in favore del ricorrente la somma lorda di € 2.896,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo
- condanna a corrispondere al ricorrente la somma lorda di € Parte_2
36,10 a titolo di monetizzazione delle ferie, ex festività e ROL, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo
- condanna le convenute, in solido, al pagamento al ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.933,80 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge,
- condanna a pagare a e a la somma Parte_6 Controparte_2 Controparte_3
di € 1.314,00 ciascuna per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Bergamo, 22 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giulia Bertolino
10 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti MASCHERETTI GIOVANNI BATTISTA, VERONICA
EZ e NI RA
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con gli avv. HERNANDEZ FEDERICO e SANGALLI MARIA GRAZIA
e
Controparte_2 con l'avv. Gianfranco Ceci
e
Controparte_3 con l'avv. Alessandro Tonelli
- RESISTENTI -
Oggetto: retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
1 Con ricorso depositato il 19/12/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la datrice di lavoro e le CP_1 committenti e chiedendo l'accertamento del proprio Controparte_2 Controparte_3 diritto all'inquadramento al V livello del CCNL Logistica sin dall'inizio del rapporto con condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive della datrice di lavoro e, in solido, dei committenti ex art. 29 d.lgs. 276/2003, nonché per la condanna al rimborso delle spese sostenute per la redazione dei conteggi, il tutto con vittoria di spese e distrazione.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva
- di aver lavorato alle dipendenze della dall'inizio del Parte_2
rapporto risalente al 16.3.23 al 30.11.23,
- di essere stato sottoinquadrato al VIJ (sesto junior) del CCNL,
- di essere sempre stato addetto al polo logistico di AR gestito da CP_2
in favore della committente
[...] Controparte_3
- di aver frequentato, su richiesta della datrice di lavoro l'abilitazione a CP_1
condurre i carrelli elevatori,
- di aver svolto, sin dall'inizio, mansioni di picking, addetto al magazzino ed allo scarico merce, usando attrezzature e mezzi di sollevamento, come il commissionatore elettrico a pedana,
- di aver diritto alle differenze retributive sul superiore inquadramento.
***
Si costituiva regolarmente in giudizio la resistendo alla Parte_2 domanda di cui chiedeva il rigetto. La convenuta negava lo svolgimento di mansioni superiori e confermava lo svolgimento delle mansioni così come descritte dai ricorrenti però evidenziando la semplicità ed elementarietà delle mansioni svolte.
***
Si costituiva regolarmente in giudizio resistendo a sua volta alla Controparte_2 domanda di cui chiedeva il rigetto.
In via pregiudiziale, ha eccepito l'incompetenza territoriale in favore del tribunale di Brescia osservato che la prestazione lavorativa era svolta presso la piattaforma di
AR (BS) e la società datrice di lavoro ha la propria sede legale a Savona.
2 La convenuta, nel merito, chiariva di essere rimasta estranea alla gestione dei rapporti di lavoro e contestava nel merito la pretesa comunque chiedendo di essere manlevata di quando possa trovarsi a corrispondere ai lavoratori in forza dell'art. 14 del contratto di subappalto sottoscritto con e sottolineando che l'onere CP_1 della prova circa l'adibizione all'appalto grava sul ricorrente.
***
Si costituiva regolarmente in giudizio resistendo a sua volta alla Controparte_3 domanda di cui chiedeva il rigetto e azionando la domanda di manleva nei confronti di di cui alla clausola 9 del contratto di appalto. CP_2
La convenuta eccepivo i limiti all'operatività della responsabilità solidale oggetto di domanda con riferimento alla richiesta monetizzazione di ferie, ex festività e ROL.
***
e , in prima udienza, accettavano il contraddittorio sulle CP_1 CP_2 domande di manleva senza nulla eccepire.
Fallito il tentativo di conciliazione ed esperita la necessaria istruttoria, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da osservato che risulta documentalmente che il ricorrente ha CP_2 sottoscritto il contratto di lavoro a Bergamo (doc. 23 del ricorso) e che il trasferimento della sede del datore di lavoro resta irrilevante ai fini della definizione del foro competente. Sul punto, da ultimo l'ordinanza della Suprema Corte n.
21648/2020 “Nelle controversie di lavoro, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente ai sensi dell'art. 413 c.p.c., il criterio del luogo della azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha carattere temporaneo, sicchè, in caso di cessazione o di trasferimento dell'azienda o della dipendenza, esso non opera più, salvo che la domanda venga proposta entro i successivi sei mesi. Ha invece carattere duraturo il concorrente criterio del luogo in cui il rapporto è sorto, con la conseguenza che, decorsi sei mesi dalla cessazione o dal trasferimento dell'azienda, la domanda va necessariamente proposta davanti a tale giudice, la cui competenza preclude il ricorso ai fori generali di cui all'art. 18 c.p.c., il cui utilizzo è previsto dall'art. 413, comma 4, c.p.c.,
3 soltanto in via sussidiaria.”.
I. L'accertamento del diritto al superiore inquadramento sin dall'inizio del rapporto
Ai fini di un corretto inquadramento della controversia è opportuno ricordare, come noto, che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione del corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive.
Sul punto da ultimo Cass. lav. 22/11/2019, n.30580 “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini.”.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, la giurisprudenza chiarisce altresì che “il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha
l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento (v. Tribunale Roma, sez. lav., 22/05/2017, n. 4877) e che dal lavoratore deve essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d.
"caratterizzanti", e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali” (Tribunale di Bari n. 2182/2016 il quale a sua volta richiama Cass. n.
8529/2006 e Cass. n. 2537/2000). Sul punto da ultimo Corte appello Milano sez. lav., 27/01/2020, n. 2208 “Come è noto incombe al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme applicabili in materia, mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.”, che richiama Cass., sez. lav., 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. lav., 22.8.2007, n. 17896; Cass., sez. lav., 12.5.2006, n. 11037; Cass., sez. lav.,
16.2.2005, n. 3069. Sez.Lav.n. 4791 del 9.3.2004.
***
Sul punto non si può che richiamare la motivazione della sentenza del Tribunale
4 di Bergamo RG n. 1779/23 resa tra un collega del ricorrente addetto alle medesime mansioni e le stesse parti convenute, giudizio nel quale le resistenti hanno dispiegato le medesime difese offerte nel presente giudizio.
Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della con Parte_2 inquadramento al VI J livello del CCNL trasporti logistica
Il ricorrente ha dedotto di aver utilizzato, nello svolgimento della mansione, il commissionatore elettrico a pedana e la circostanza è stata riconosciuta dalla datrice di lavoro, infatti entrambe le parti hanno allegato la medesima foto del mezzo.
Analizzando quindi la domanda relativa alle mansioni, appartengono al 6° livello
CCNL quei “lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici” ed a titolo esemplificativo vi rientrano le “attività manuali di scarico e carico merci – facchino” (v. ccnl in atti).
Diversamente, appartengono al 5° livello i “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva” ed a titolo esemplificativo vi rientrano “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici” (v. ccnl in atti).
In tema di mutamento di mansioni, l'art. 7, terzo comma, CCNL stabilisce che
“trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni superiori al livello di appartenenza, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello” (v. CCNL in atti).
Infine, in caso di cumulo di mansioni, l'art. 8 ccnl prevede che “al lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà
5 senz'altro attribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti” (v. ccnl in atti).
Fatta questa premessa, è incontestato che il ricorrente, per il periodo alle dipendenze della fosse addetti al picking ovvero alla preparazione degli Parte_2 ordini, cosa che consisteva nel lavorare in corsia prelevando i prodotti e posizionandoli sui mezzi di trasporto.
Questa attività veniva svolta con l'uso di un mezzo elettrico denominato
“commissionatore” (raffigurato al n. 6 delle foto in atti) che, notoriamente, costituisce una particolare tipologia di carrello elevatore, poichè solleva la merce da terra, ma di poco, all'incirca una ventina di centimetri.
Di conseguenza, anche alla luce dei principi ormai già da tempo affermati da questo
Tribunale e confermati dalla Corte d'Appello di Brescia, la mansione svolta dava certamente diritto all'inquadramento al 5° livello, tenuto conto che sin da subito il ricorrente è stato addetto ad attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, nonché di carrelli elettrici più semplici (v. CCNL in atti che alla declaratoria del 5° livello include, a titolo esemplificativo, gli operai addetti ad “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”, nonché ad “attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura”).
Decisamente riduttivo risulta invece l'inquadramento al 6° livello in cui rientrano, a titolo esemplificativo, le “attività manuali di scarico e carico merci – facchino” (v. ccnl in atti).
Ed i mezzi di sollevamento semplici di cui alla declaratoria del 6° livello ccnl non sono certamente quelli elettrici, invece espressamente contemplati nella declaratoria del 5° e del 4° livello ccnl a seconda della minore o maggiore complessità di uso e funzionamento (v. ccnl in atti).
II. Le differenze sul superiore inquadramento
Sussiste quindi il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive corrispondenti allo svolgimento di mansioni ascrivibili al 5° livello
6 CCNL, nella misura non contestata indicata dalla parte ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo a carico della datrice di lavoro.
III. La responsabilità solidale delle resistenti ex art. 29 d.lgs. 276/03
Per quanto riguarda, infine, la responsabilità solidale di e Controparte_2 CP_3
nessuna delle due società ha contestato l'operatività dell'art. 29 d.lgs. 276/03,
[...] ma solo evidenziato che l'onere della prova sull'adibizione all'appalto è in capo al ricorrente.
In particolare, quanto alla costante adibizione all'appalto, la parte ricorrente ha dedotto di essere stata continuativamente adibita al subappalto – – CP_1 CP_2
CP_3
La datrice di lavoro ha confermato la costante adibizione di tutti i ricorrenti all'appalto. Anche dalle buste paga versate in atti, risulta, quando viene indicato, come centro di costo “AR”. ha solo genericamente affermato di non poter confermare l'adibizione CP_3 all'appalto.
non ha contestato l'adibizione, ma solo rilevato di non aver contezza CP_2 delle adibizioni.
L'istruttoria testimoniale svolta ha confermato la costante adibizione all'appalto del ricorrente per tutto il periodo oggetto di domanda, infatti il testimone di parte ricorrente ha confermato “Lavoro al magazzino di chiari. Ho iniziato a Parte_3 lavorare lì nel 2021, mi pare a settembre ottobre.
Si rammostrano le carte di identità dei ricorrenti, il teste li riconosce. Li ho conosciuti al magazzino di AR di esselunga. Erano tutti già lì quando io sono arrivato. Lavoravano con me tutti i giorni.” e il testimone di parte ricorrente “Ho lavorato per lameva dal Parte_4
5.5.23 facevo picking nel reparto secchi di nel magazzino di AR. Si rammostrano le CP_3 carte di identità dei ricorrenti, il teste li riconosce.
Li ho conosciuti al magazzino di AR di esselunga. Erano tutti già lì quando io sono arrivato. Lavoravano con me tutti i giorni, avevamo lo stesso turno..”. e il testimone di parte ricorrente “Ho lavorato per lameva da febbraio 2021 fino a ottobre 2022 Testimone_1
7 prima ho lavorato a calcio, poi sono andato a AR per . Ho lavorato 3 – 4 mesi per CP_3 calcio, poi sono andato a chiari.
A chiari lavoravo per esselunga. Si rammostrano le carte di identità dei ricorrenti, il teste li riconosce tutti tranne Li ho conosciuti al magazzino di AR di esselunga. e Per_1 Tes_1
sono arrivati prima di me, è arrivato all'incirca con me. Lavoravano con me tutti Per_2 Per_3
i giorni anche se potevano avere diversi turni.”.
Risulta pertanto accertata in giudizio la costante adibizione dei ricorrenti alla catena di appalto il Giudice ha ordinato alle parti di Parte_5 CP_3 redigere conteggi in punto di estensione della responsabilità solidale alla luce delle risultanze istruttorie per dalla data di assunzione di (4.10.21) Per_1 Parte_3
e per gli altri dal giugno 2021 entro il 10.9.25.
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Da ultimo vale precisare, quanto, alla indennità sostitutiva delle ferie ed ex festività dall'ambito della condanna solidale di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003, si tratta di valutare la prevalente natura retributiva o risarcitoria considerato che la natura delle indennità predette è fatto costitutivo della pretesa. In materia, si fronteggiano due orientamenti giurisprudenziali:
Secondo l'orientamento minoritario, “Per quanto concerne l'indennità sostitutiva delle ferie, la sussistenza di un eventuale profilo risarcitorio non vale ad escludere la responsabilità solidale del committente, atteso che detta indennità costituisce comunque erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali;
deve essere quindi ricompresa nel novero dei "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n.
276, dal momento che essa, in ragione del rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate, trova comunque causa nell'esecuzione dell'appalto” (Trib. Milano, sez. lav., 26 settembre 2014, n. 2225, est. Dossi). Sul punto è conforme Trib. Milano, sez. lav., 8 giugno 2018, est. Lombardi, Tribunale Milano sez. lav., 24/10/2018, (ud.
24/10/2018, dep. 24/10/2018), n.2681.
La tesi maggioritaria e confortata anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
8 lav., 19.5.16, n.10354), che sostiene “Ed analogamente per l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite, cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta
a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11 settembre 2013, n.
20836; Cass. 9 luglio 2012, n. 11462); quando non addirittura risarcitoria tout court (Cass. 11 maggio 2011, n. 10341; Cass. 8 luglio 2008, n. 18707). Appare allora evidente come la locuzione normativa "trattamenti retributivi", costitutiva in obbligazione di garanzia solidale, con
l'appaltatore datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 il committente, che rimane estraneo alle vicende relative il rapporto di lavoro, debba essere interpretata in senso rigoroso, ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti: con la conseguenza dell'esclusione da essi dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite che, per le ragioni illustrate, non ha una tale natura.”.
Sul punto, la Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 12.6.2019, n. 15756) ha affermato:
“Da quanto ora osservato discende l'applicazione del regime della solidarietà sia al credito per tfr che al credito relativo alle mensilità aggiuntive, i quali si pongono in stretta corrispettività con
l'espletamento della prestazione lavorativa mentre tale regime è da escludere in relazione all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 29/11/2016 n. 2427; Cass. 31768/2018 cit.).”.
Questo Tribunale condivide la tesi maggioritaria, pertanto il regime della solidarietà non opera per l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti
Le convenute chiamate in solidarietà hanno, quindi, correttamente eccepito che essa opera nei limiti dei trattamenti retributivi, scomputando dal dovuto quanto richiesto a titolo di monetizzazione delle ferie, ex festività e ROL pari a € 36,10, per come risultante dai conteggi di parte ricorrente sub doc. 28 e non oggetto di specifica contestazione.
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Le domande di manleva, viste le clausole dei rispetti contratti di appalto e subappalto, sono fondate.
9 Le spese processuali, parametrate sui medi per la fase introduttiva e minimi per le altre fasi considerate le difese della datrice di lavoro, seguono la soccombenza delle convenute e sono liquidate come da dispositivo con aumento del 10% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. 55 del 2014. Le spese legali delle committenti sono poste a carico della datrice di lavoro, avendo in concreto quest'ultima adibito il ricorrente a mansioni superiori senza riconoscere l'adeguata retribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando
- accerta il diritto del ricorrente al superiore inquadramento al V livello del CCNL
Logistica e trasporti fin dal giorno di assunzione e, per l'effetto,
- condanna la e in solido, al Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
pagamento, in favore del ricorrente la somma lorda di € 2.896,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo
- condanna a corrispondere al ricorrente la somma lorda di € Parte_2
36,10 a titolo di monetizzazione delle ferie, ex festività e ROL, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo
- condanna le convenute, in solido, al pagamento al ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.933,80 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge,
- condanna a pagare a e a la somma Parte_6 Controparte_2 Controparte_3
di € 1.314,00 ciascuna per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Bergamo, 22 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giulia Bertolino
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