TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 3195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3195 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4452/2025 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
Sezione VI Civile ed Esecuzioni immobiliari
Il Tribunale di Palermo, Sezione VI Esecuzioni Immobiliari, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
Claudia Turco Presidente
Valentina Imperiale giudice rel. ed est.
Fabrizio Minutoli giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4452 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, sul reclamo presentato ai sensi dell'art. 630 c.p.c. da:
, C.F., , nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via Don Orione n. 97, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera prot. n. 2024/1134 resa in data 08.04.2024 dal C.O.A. di Palermo, elettivamente domiciliata in Palermo nella via Gabriele Bonomo n. 4, presso lo studio dell'Avv. Calogero Giardina, che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato allegato al reclamo, reclamante- creditore procedente nella proc. n. 392/2024 R.G. Es. avverso
l'ordinanza dell'11/03/2025 emessa dal giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva n. 392/2024 (e comunicata in data 18/03/2025) ed avente ad oggetto l'estinzione della procedura;
nei confronti di
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
; , nata a [...] il [...], C.F._2 Controparte_2
C.F. nata a [...] il [...], C.F._3 Controparte_3
C.F. ; , nata a [...] il C.F._4 Controparte_4
26.06.1968, C.F. ; , nato a C.F._5 Controparte_5 Palermo il 04.12.1971, C.F. ; , nata a C.F._6 Parte_2
Palermo il 04.05.1977, C.F. e , C.F._7 Parte_3 nata a [...] il [...], C.F. , tutti C.F._8 elettivamente domiciliati in Palermo nella via Principe di Villafranca n. 46, presso lo studio dell'Avv. Maria Abbate dalla quale sono rappresentati e difesi;
resistenti contumaci – debitori esecutati nella proc. n. 392/2024 R.G.
Es.
e
(Codice Fiscale con Controparte_6 P.IVA_1 sede in Palermo, Via E. Morselli, 8, rappresentata dal suo dipendente delegato;
Parte_4 resistente contumace – creditore intervenuto nella proc. n. 392/2024
R.G. Es.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo presentato in data 7/04/2025, , creditrice Parte_1 procedente nella procedura esecutiva n. 392/2024 R.G. Es., esponeva l'erroneità del provvedimento emesso in data 11/03/2025 e comunicato in data 18/03/2025, con il quale il giudice dell'esecuzione dichiarava estinta la procedura esecutiva e inammissibile l'intervento di . In particolare, la Controparte_6 reclamante, preliminarmente, ricostruiva i fatti che avevano condotto al provvedimento estintivo, rappresentando che:
- con provvedimento del 27/12/2024 (comunicato il 31/12/2024), il giudice dell'esecuzione – rilevando l'incompletezza della documentazione depositata a corredo dell'istanza di vendita, in quanto, per un verso, non risultava trascritta l'accettazione dell'eredità relitta da Persona_1 deceduto il 4/10/2001 e coniugato con , anch'essa Persona_2 deceduta in data 18/02/2018; e, per altro verso, non risultavano prodotto gli avvisi ex art. 498 c.p.c. ai creditori iscritti – assegnava un termine di 45 giorni per integrare la documentazione colmando la duplice lacuna sopra evidenziata e avvertendo il creditore che, in mancanza, si sarebbe determinata l'improseguibilità della procedura esecutiva senza ulteriori avvisi;
- con nota di deposito del 17/02/2025, nel rispetto del termine concesso, il creditore provvedeva, per un verso, al deposito degli avvisi ai creditori
2 iscritti (in specie, nei confronti del creditore iscritto Controparte_6
) e per altro verso, chiedeva la proroga del termine
[...] originariamente concesso, deducendo di “avere dato incarico ad uno
Studio Notarile di procedere nel senso indicato nell'ordinanza di G.E. e che ad oggi la documentazione integrativa richiesta dal G.E. non era stata consegnata in quanto era in fase di trascrizione l'accettazione tacita di eredita relitta del Sig. ”; Persona_1
- con successivo provvedimento del 17/02/2025, il giudice dell'esecuzione, ritenendo di non potere concedere la chiesta proroga in quanto l'art. 567
c.p.c. non prevede la possibilità di ulteriormente prorogare il termine assegnato d'ufficio dal giudice per la integrazione della documentazione ipocatastale, assegnava termine agli ausiliari per depositare le rispettive relazioni finali, corredate dalle istanze di liquidazione;
- infine, con successivo provvedimento – oggi oggetto di reclamo – dell'11/03/2025 (comunicato il 18/03/2025) veniva dichiarata l'estinzione della procedura, con dichiarazione di inammissibilità dell'intervento, nelle more spiegato (in data 28/02/2025) dal creditore iscritto,
[...]
. Controparte_6
Alla luce della ricostruzione dei fatti sopra esposti, la reclamante, con un unico motivo di reclamo, contestava la legittimità del provvedimento reclamato, deducendo che la mancata integrazione della documentazione richiesta non comportava una ipotesi tipica di estinzione della procedura esecutiva per inattività della parte (ai sensi dell'art. 630 c.p.c.), ribadendo, di contro, che il creditore aveva dato impulso alla procedura correttamente, sia mediante il deposito della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. nei termini di legge, sia successivamente, mediante il deposito della documentazione richiesta, seppure parzialmente, richiedendo, per la restante parte, la concessione di un ulteriore termine per ottemperare anche al deposito dell'atto di accettazione dell'eredità relitta in morte di
, non essendo l'adempimento richiesto nella disponibilità del Persona_1 creditore istante.
La reclamante aggiungeva che l'art. 567 c.p.c., nel prescrivere l'allegazione della documentazione ipocatastale o della relazione notarile sostitutiva, risponde alla necessità di dimostrare l'appartenenza del bene al debitore esecutato, circostanza quest'ultima che la reclamante aveva documentato già attraverso il titolo esecutivo azionato (sentenza di scioglimento della comunione ereditaria dei genitori)
e mediante il deposito del certificato ipotecario speciale.
3 Di contro, l'ulteriore documentazione richiesta poteva essere depositata anche oltre il ristretto termine di cui all'art. 567 comma 3 c.p.c., determinando l'eventuale inottemperanza una ipotesi di chiusura anticipata della procedura, come peraltro minacciata, nello stesso provvedimento di concessione del termine, dallo stesso giudice dell'esecuzione.
Assumendo la ricorrenza dei presupposti di legge, richiedeva, pertanto, la riforma del provvedimento impugnato.
Con decreto del 14/04/2025 venivano assegnate alle altre parti termini per comunicare eventuale memoria di risposta.
* rilevato che nessuna altra parte si è costituita nonostante la regolare comunicazione del suddetto decreto a cura della Cancelleria a tutte le parti della procedura esecutiva n. 392/2024 R.G. Es.; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio, dal giudice, dott.ssa Valentina Imperiale,
OSSERVA
Il reclamo è stato proposto nei termini di legge e, pertanto, è ammissibile e, nel merito, appare fondato e merita accoglimento.
Dalla cronistoria sopra riportata, è agevolmente evincibile che il giudice dell'esecuzione ha ravvisato una lacuna nella documentazione depositata a corredo dell'istanza di vendita e che, pertanto, ha ordinato al creditore procedente di curare il deposito della relativa integrazione (in specie, atto di accettazione dell'eredità in morte di , dante causa degli esecutati debitori, e atto di avviso ex Persona_1 art. 498 c.p.c. ai creditori iscritti, in specie ). Controparte_6 CP_6
Tale acquisizione era, infatti, necessaria nonostante non trovasse espressa copertura nella previsione dell'art. 567 c.p.c. che non la impone.
Sul punto, infatti, basti richiamare il principio di diritto espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione, a tenore del quale il deposito rilevante, ai fini dell'art. 567 c.p.c., è quello che impone ai creditori legittimati di allegare alla istanza di vendita, oltre all'estratto del catasto, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato per il ventennio a ritroso dalla trascrizione del pignoramento
(cd. documentazione minima); tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha parimenti evidenziato che il giudice della esecuzione, nell'esercizio dei poteri - doveri di direzione e controllo del procedimento ex art. 484 c.p.c., è tenuto a richiedere ulteriore documentazione al fine di accertare che il bene pignorato rientri nella titolarità dell'esecutato e, quindi, nell'ottica di affidabilità della vendita forzata (cfr.
4 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15597 del 11/06/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3746 del 08/02/2023).
Nel caso che ci occupa, la lacuna della documentazione riguardava la mancata trascrizione di un acquisto mortis causa. Sul punto, giova ricordare che la mancata trascrizione di un acquisto mortis causa quando abbia ad oggetto diritti reali su beni immobili, è prescritta dall'art. 2648 c.c. ed essa non vale a dirimere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso autore e, dunque, non assolve alla funzione enunciata dall'art. 2644 c.c., né incide sull'acquisto ereditario, ma mira esclusivamente a garantire la continuità delle trascrizioni regolata dall'art. 2650 c.c.
In questa prospettiva, ove l'acquisto mortis causa non sia trascritto, sono inefficaci le trascrizioni ed iscrizioni successive.
La trascrizione dell'atto di acquisto mortis causa non è un presupposto processuale che deve esistere al momento di avvio dell'azione esecutiva, potendo anche sopravvenire, atteso che la trascrizione anche tardiva (del predetto acquisto), ripristinando la continuità interrotta, comporta l'efficacia delle iscrizioni o trascrizioni successive con effetto retroattivo, sempreché non debba trovare applicazione l'art. 2644 c.c. Conseguentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha, più volte, chiarito che spetta al giudice dell'esecuzione verificare, d'ufficio, la titolarità in capo al debitore esecutato del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente ovvero integrata per ordine dello stesso giudice. Nel caso in cui tale integrazione non sopraggiunga, il giudice dell'esecuzione dovrà necessariamente addivenire ad una pronuncia di rigetto dell'istanza di vendita (c.d. chiusura anticipata del processo esecutivo), in quanto dall'esame della documentazione non si evince l'appartenenza del bene all'esecutato (in tal senso, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11638 del 26/05/2014;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6833 del 03/04/2015).
Orbene, tenuto conto di quanto sin qui considerato, poiché, nel caso di specie, il creditore aveva l'onere di provare, con la produzione ipocatastale, che il debitore era titolare del diritto reale pignorato sul bene immobile e, dal momento che tale prova non è stata fornita, il giudice dell'esecuzione non potendo accogliere l'istanza di vendita, avrebbe dovuto adottare un provvedimento di chiusura anticipata dell'esecuzione, da ricondurre all'alveo dell'improseguibilità.
Conseguentemente, il reclamo merita accoglimento, atteso che, a fronte del provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale ha richiesto, ai fini della vendita forzata, la certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri
5 immobiliari, il bene pignorato era di proprietà dei debitori esecutati, sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto, la sua mancata produzione, imputabile al soggetto richiesto, non poteva comportare l'estinzione tipica della procedura esecutiva, ma si poteva tradurre in una dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo.
Né ritiene il Collegio di potere riqualificare l'ordinanza di estinzione in provvedimento di chiusura anticipata per improcedibilità dell'esecuzione. È jus receptum della Suprema Corte di Cassazione che l'inottemperanza all'ordine del giudice dell'esecuzione di produrre documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 567, comma 2, c.p.c. integra una causa di improseguibilità della procedura esecutiva (cosiddetta "estinzione atipica") ed il provvedimento che dichiara l'estinzione è impugnabile esclusivamente col reclamo ex art. 630 c.p.c. e non già con l'opposizione agli atti esecutivi, il quale, se proposto, non può essere convertito nella predetta opposizione, difettandone i necessari requisiti di sostanza e di forma, in ragione del mancato svolgimento della preliminare fase sommaria prevista dall'art. 617, comma 2, c.p.c., senza la quale non è possibile l'instaurazione del giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5784 del
04/03/2025; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 35365 del 18/12/2023).
Pertanto, a prescindere dalla fondatezza o meno, nel merito, dell'esistenza di una causa di improcedibilità dell'esecuzione, la relativa declaratoria doveva (e deve) reputarsi, comunque, impedita, non potendo tale difetto di completezza della documentazione essere ricondotto all'alveo del paradigma dell'art. 630 c.p.c.
L'accoglimento del reclamo implica la necessità di annullare l'ordinanza reclamata che ha dichiarato l'estinzione del processo esecutivo n. 392/2024 R.G.
Es. e ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento, con rimessione degli atti al Giudice dell'Esecuzione titolare del ruolo, affinchè adotti i provvedimenti conseguenziali alla prosecuzione della procedura esecutiva o all'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti di chiusura anticipata ove ritenuti necessari.
In mancanza di costituzione di parte resistente non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie il reclamo proposto in data 7/04/2025 da;
Parte_1
- annulla l'ordinanza di estinzione rese nella procedura esecutiva n. 392/2025 R. G.
Es., emessa dal giudice dell'esecuzione in data 11/03/2025 (e comunicata in data
18/03/2025);
6 - nulla sulle spese.
- rimette gli atti al Giudice dell'Esecuzione titolare del ruolo, affinchè adotti i provvedimenti conseguenziali.
Manda alla Cancelleria di inserire la presente sentenza nel fascicolo telematico della procedura esecutiva portante il n. 392/2024 al fine di consentire al
G.E. l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Sezione VI^ civile del
Tribunale, in data 2 luglio 2025.
Il Presidente
Claudia Turco
Il Giudice estensore
Valentina Imperiale
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
Sezione VI Civile ed Esecuzioni immobiliari
Il Tribunale di Palermo, Sezione VI Esecuzioni Immobiliari, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
Claudia Turco Presidente
Valentina Imperiale giudice rel. ed est.
Fabrizio Minutoli giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4452 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, sul reclamo presentato ai sensi dell'art. 630 c.p.c. da:
, C.F., , nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via Don Orione n. 97, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera prot. n. 2024/1134 resa in data 08.04.2024 dal C.O.A. di Palermo, elettivamente domiciliata in Palermo nella via Gabriele Bonomo n. 4, presso lo studio dell'Avv. Calogero Giardina, che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato allegato al reclamo, reclamante- creditore procedente nella proc. n. 392/2024 R.G. Es. avverso
l'ordinanza dell'11/03/2025 emessa dal giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva n. 392/2024 (e comunicata in data 18/03/2025) ed avente ad oggetto l'estinzione della procedura;
nei confronti di
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
; , nata a [...] il [...], C.F._2 Controparte_2
C.F. nata a [...] il [...], C.F._3 Controparte_3
C.F. ; , nata a [...] il C.F._4 Controparte_4
26.06.1968, C.F. ; , nato a C.F._5 Controparte_5 Palermo il 04.12.1971, C.F. ; , nata a C.F._6 Parte_2
Palermo il 04.05.1977, C.F. e , C.F._7 Parte_3 nata a [...] il [...], C.F. , tutti C.F._8 elettivamente domiciliati in Palermo nella via Principe di Villafranca n. 46, presso lo studio dell'Avv. Maria Abbate dalla quale sono rappresentati e difesi;
resistenti contumaci – debitori esecutati nella proc. n. 392/2024 R.G.
Es.
e
(Codice Fiscale con Controparte_6 P.IVA_1 sede in Palermo, Via E. Morselli, 8, rappresentata dal suo dipendente delegato;
Parte_4 resistente contumace – creditore intervenuto nella proc. n. 392/2024
R.G. Es.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo presentato in data 7/04/2025, , creditrice Parte_1 procedente nella procedura esecutiva n. 392/2024 R.G. Es., esponeva l'erroneità del provvedimento emesso in data 11/03/2025 e comunicato in data 18/03/2025, con il quale il giudice dell'esecuzione dichiarava estinta la procedura esecutiva e inammissibile l'intervento di . In particolare, la Controparte_6 reclamante, preliminarmente, ricostruiva i fatti che avevano condotto al provvedimento estintivo, rappresentando che:
- con provvedimento del 27/12/2024 (comunicato il 31/12/2024), il giudice dell'esecuzione – rilevando l'incompletezza della documentazione depositata a corredo dell'istanza di vendita, in quanto, per un verso, non risultava trascritta l'accettazione dell'eredità relitta da Persona_1 deceduto il 4/10/2001 e coniugato con , anch'essa Persona_2 deceduta in data 18/02/2018; e, per altro verso, non risultavano prodotto gli avvisi ex art. 498 c.p.c. ai creditori iscritti – assegnava un termine di 45 giorni per integrare la documentazione colmando la duplice lacuna sopra evidenziata e avvertendo il creditore che, in mancanza, si sarebbe determinata l'improseguibilità della procedura esecutiva senza ulteriori avvisi;
- con nota di deposito del 17/02/2025, nel rispetto del termine concesso, il creditore provvedeva, per un verso, al deposito degli avvisi ai creditori
2 iscritti (in specie, nei confronti del creditore iscritto Controparte_6
) e per altro verso, chiedeva la proroga del termine
[...] originariamente concesso, deducendo di “avere dato incarico ad uno
Studio Notarile di procedere nel senso indicato nell'ordinanza di G.E. e che ad oggi la documentazione integrativa richiesta dal G.E. non era stata consegnata in quanto era in fase di trascrizione l'accettazione tacita di eredita relitta del Sig. ”; Persona_1
- con successivo provvedimento del 17/02/2025, il giudice dell'esecuzione, ritenendo di non potere concedere la chiesta proroga in quanto l'art. 567
c.p.c. non prevede la possibilità di ulteriormente prorogare il termine assegnato d'ufficio dal giudice per la integrazione della documentazione ipocatastale, assegnava termine agli ausiliari per depositare le rispettive relazioni finali, corredate dalle istanze di liquidazione;
- infine, con successivo provvedimento – oggi oggetto di reclamo – dell'11/03/2025 (comunicato il 18/03/2025) veniva dichiarata l'estinzione della procedura, con dichiarazione di inammissibilità dell'intervento, nelle more spiegato (in data 28/02/2025) dal creditore iscritto,
[...]
. Controparte_6
Alla luce della ricostruzione dei fatti sopra esposti, la reclamante, con un unico motivo di reclamo, contestava la legittimità del provvedimento reclamato, deducendo che la mancata integrazione della documentazione richiesta non comportava una ipotesi tipica di estinzione della procedura esecutiva per inattività della parte (ai sensi dell'art. 630 c.p.c.), ribadendo, di contro, che il creditore aveva dato impulso alla procedura correttamente, sia mediante il deposito della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. nei termini di legge, sia successivamente, mediante il deposito della documentazione richiesta, seppure parzialmente, richiedendo, per la restante parte, la concessione di un ulteriore termine per ottemperare anche al deposito dell'atto di accettazione dell'eredità relitta in morte di
, non essendo l'adempimento richiesto nella disponibilità del Persona_1 creditore istante.
La reclamante aggiungeva che l'art. 567 c.p.c., nel prescrivere l'allegazione della documentazione ipocatastale o della relazione notarile sostitutiva, risponde alla necessità di dimostrare l'appartenenza del bene al debitore esecutato, circostanza quest'ultima che la reclamante aveva documentato già attraverso il titolo esecutivo azionato (sentenza di scioglimento della comunione ereditaria dei genitori)
e mediante il deposito del certificato ipotecario speciale.
3 Di contro, l'ulteriore documentazione richiesta poteva essere depositata anche oltre il ristretto termine di cui all'art. 567 comma 3 c.p.c., determinando l'eventuale inottemperanza una ipotesi di chiusura anticipata della procedura, come peraltro minacciata, nello stesso provvedimento di concessione del termine, dallo stesso giudice dell'esecuzione.
Assumendo la ricorrenza dei presupposti di legge, richiedeva, pertanto, la riforma del provvedimento impugnato.
Con decreto del 14/04/2025 venivano assegnate alle altre parti termini per comunicare eventuale memoria di risposta.
* rilevato che nessuna altra parte si è costituita nonostante la regolare comunicazione del suddetto decreto a cura della Cancelleria a tutte le parti della procedura esecutiva n. 392/2024 R.G. Es.; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio, dal giudice, dott.ssa Valentina Imperiale,
OSSERVA
Il reclamo è stato proposto nei termini di legge e, pertanto, è ammissibile e, nel merito, appare fondato e merita accoglimento.
Dalla cronistoria sopra riportata, è agevolmente evincibile che il giudice dell'esecuzione ha ravvisato una lacuna nella documentazione depositata a corredo dell'istanza di vendita e che, pertanto, ha ordinato al creditore procedente di curare il deposito della relativa integrazione (in specie, atto di accettazione dell'eredità in morte di , dante causa degli esecutati debitori, e atto di avviso ex Persona_1 art. 498 c.p.c. ai creditori iscritti, in specie ). Controparte_6 CP_6
Tale acquisizione era, infatti, necessaria nonostante non trovasse espressa copertura nella previsione dell'art. 567 c.p.c. che non la impone.
Sul punto, infatti, basti richiamare il principio di diritto espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione, a tenore del quale il deposito rilevante, ai fini dell'art. 567 c.p.c., è quello che impone ai creditori legittimati di allegare alla istanza di vendita, oltre all'estratto del catasto, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato per il ventennio a ritroso dalla trascrizione del pignoramento
(cd. documentazione minima); tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha parimenti evidenziato che il giudice della esecuzione, nell'esercizio dei poteri - doveri di direzione e controllo del procedimento ex art. 484 c.p.c., è tenuto a richiedere ulteriore documentazione al fine di accertare che il bene pignorato rientri nella titolarità dell'esecutato e, quindi, nell'ottica di affidabilità della vendita forzata (cfr.
4 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15597 del 11/06/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3746 del 08/02/2023).
Nel caso che ci occupa, la lacuna della documentazione riguardava la mancata trascrizione di un acquisto mortis causa. Sul punto, giova ricordare che la mancata trascrizione di un acquisto mortis causa quando abbia ad oggetto diritti reali su beni immobili, è prescritta dall'art. 2648 c.c. ed essa non vale a dirimere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso autore e, dunque, non assolve alla funzione enunciata dall'art. 2644 c.c., né incide sull'acquisto ereditario, ma mira esclusivamente a garantire la continuità delle trascrizioni regolata dall'art. 2650 c.c.
In questa prospettiva, ove l'acquisto mortis causa non sia trascritto, sono inefficaci le trascrizioni ed iscrizioni successive.
La trascrizione dell'atto di acquisto mortis causa non è un presupposto processuale che deve esistere al momento di avvio dell'azione esecutiva, potendo anche sopravvenire, atteso che la trascrizione anche tardiva (del predetto acquisto), ripristinando la continuità interrotta, comporta l'efficacia delle iscrizioni o trascrizioni successive con effetto retroattivo, sempreché non debba trovare applicazione l'art. 2644 c.c. Conseguentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha, più volte, chiarito che spetta al giudice dell'esecuzione verificare, d'ufficio, la titolarità in capo al debitore esecutato del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente ovvero integrata per ordine dello stesso giudice. Nel caso in cui tale integrazione non sopraggiunga, il giudice dell'esecuzione dovrà necessariamente addivenire ad una pronuncia di rigetto dell'istanza di vendita (c.d. chiusura anticipata del processo esecutivo), in quanto dall'esame della documentazione non si evince l'appartenenza del bene all'esecutato (in tal senso, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11638 del 26/05/2014;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6833 del 03/04/2015).
Orbene, tenuto conto di quanto sin qui considerato, poiché, nel caso di specie, il creditore aveva l'onere di provare, con la produzione ipocatastale, che il debitore era titolare del diritto reale pignorato sul bene immobile e, dal momento che tale prova non è stata fornita, il giudice dell'esecuzione non potendo accogliere l'istanza di vendita, avrebbe dovuto adottare un provvedimento di chiusura anticipata dell'esecuzione, da ricondurre all'alveo dell'improseguibilità.
Conseguentemente, il reclamo merita accoglimento, atteso che, a fronte del provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale ha richiesto, ai fini della vendita forzata, la certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri
5 immobiliari, il bene pignorato era di proprietà dei debitori esecutati, sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto, la sua mancata produzione, imputabile al soggetto richiesto, non poteva comportare l'estinzione tipica della procedura esecutiva, ma si poteva tradurre in una dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo.
Né ritiene il Collegio di potere riqualificare l'ordinanza di estinzione in provvedimento di chiusura anticipata per improcedibilità dell'esecuzione. È jus receptum della Suprema Corte di Cassazione che l'inottemperanza all'ordine del giudice dell'esecuzione di produrre documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 567, comma 2, c.p.c. integra una causa di improseguibilità della procedura esecutiva (cosiddetta "estinzione atipica") ed il provvedimento che dichiara l'estinzione è impugnabile esclusivamente col reclamo ex art. 630 c.p.c. e non già con l'opposizione agli atti esecutivi, il quale, se proposto, non può essere convertito nella predetta opposizione, difettandone i necessari requisiti di sostanza e di forma, in ragione del mancato svolgimento della preliminare fase sommaria prevista dall'art. 617, comma 2, c.p.c., senza la quale non è possibile l'instaurazione del giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5784 del
04/03/2025; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 35365 del 18/12/2023).
Pertanto, a prescindere dalla fondatezza o meno, nel merito, dell'esistenza di una causa di improcedibilità dell'esecuzione, la relativa declaratoria doveva (e deve) reputarsi, comunque, impedita, non potendo tale difetto di completezza della documentazione essere ricondotto all'alveo del paradigma dell'art. 630 c.p.c.
L'accoglimento del reclamo implica la necessità di annullare l'ordinanza reclamata che ha dichiarato l'estinzione del processo esecutivo n. 392/2024 R.G.
Es. e ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento, con rimessione degli atti al Giudice dell'Esecuzione titolare del ruolo, affinchè adotti i provvedimenti conseguenziali alla prosecuzione della procedura esecutiva o all'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti di chiusura anticipata ove ritenuti necessari.
In mancanza di costituzione di parte resistente non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie il reclamo proposto in data 7/04/2025 da;
Parte_1
- annulla l'ordinanza di estinzione rese nella procedura esecutiva n. 392/2025 R. G.
Es., emessa dal giudice dell'esecuzione in data 11/03/2025 (e comunicata in data
18/03/2025);
6 - nulla sulle spese.
- rimette gli atti al Giudice dell'Esecuzione titolare del ruolo, affinchè adotti i provvedimenti conseguenziali.
Manda alla Cancelleria di inserire la presente sentenza nel fascicolo telematico della procedura esecutiva portante il n. 392/2024 al fine di consentire al
G.E. l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Sezione VI^ civile del
Tribunale, in data 2 luglio 2025.
Il Presidente
Claudia Turco
Il Giudice estensore
Valentina Imperiale
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
7