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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 425/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1016/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249013318553000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210014489105000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso avverso intimazione di pagamento n. 291 2024 90133185 53/000 e della sottesa cartella di pagamento n. 29120210014489105000 riguardante le Tasse automobilistiche
Sicilia, per l'anno 2015, con interessi e sanzioni, compensi di riscossione ed altre spese per un totale di
€.221,18.
Deduceva la omessa notifica dell'atto opposto e la violazione dell'art.25 comma 1 DPR n. 602/1973 e sopravvenuta prescrizione del credito richiesto.
Si costituisce l'agenzia delle entrate riscossione che insiste preliminarmente per la declaratoria di inammissibilità e nel merito il rigetto del ricorso con vittoria e spese, stante la legittimità dell'atto impugnato.
Cosi delineato l'oggetto del contendere all'udienza del 29.1.2026 la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il motivo con il quale insisteva per l'annullamento dell'atto impugnato, per omessa notifica dell'atto opposto e per violazione art. 25 DPR 25 comma 1 DPR 602/1973 è privo di fondamento.
La opposta intimazione risulta preceduta da cartella di pagamento notificata in mani della stessa destinataria in data 25.3.2023 e mai opposta dalla ricorrente.
Parimenti infondata la dedotta prescrizione del credito azionato perché interrotta da detto atto, ed essendo stato notificato in data 25.3.2023 l'atto di intimazione opposto risulta essere emesse nei termini di legge.
Né puo assumere motivo di accoglimento la prescrizione degli interessi e sanzioni essendo, gli atti, notificati entro i termini di legge.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.
150,00, oltre accessori in favore di Ader.
Agrigento 29 Gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
TO CR NF
Firmato digitalmente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1016/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249013318553000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210014489105000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso avverso intimazione di pagamento n. 291 2024 90133185 53/000 e della sottesa cartella di pagamento n. 29120210014489105000 riguardante le Tasse automobilistiche
Sicilia, per l'anno 2015, con interessi e sanzioni, compensi di riscossione ed altre spese per un totale di
€.221,18.
Deduceva la omessa notifica dell'atto opposto e la violazione dell'art.25 comma 1 DPR n. 602/1973 e sopravvenuta prescrizione del credito richiesto.
Si costituisce l'agenzia delle entrate riscossione che insiste preliminarmente per la declaratoria di inammissibilità e nel merito il rigetto del ricorso con vittoria e spese, stante la legittimità dell'atto impugnato.
Cosi delineato l'oggetto del contendere all'udienza del 29.1.2026 la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il motivo con il quale insisteva per l'annullamento dell'atto impugnato, per omessa notifica dell'atto opposto e per violazione art. 25 DPR 25 comma 1 DPR 602/1973 è privo di fondamento.
La opposta intimazione risulta preceduta da cartella di pagamento notificata in mani della stessa destinataria in data 25.3.2023 e mai opposta dalla ricorrente.
Parimenti infondata la dedotta prescrizione del credito azionato perché interrotta da detto atto, ed essendo stato notificato in data 25.3.2023 l'atto di intimazione opposto risulta essere emesse nei termini di legge.
Né puo assumere motivo di accoglimento la prescrizione degli interessi e sanzioni essendo, gli atti, notificati entro i termini di legge.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.
150,00, oltre accessori in favore di Ader.
Agrigento 29 Gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
TO CR NF
Firmato digitalmente