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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/03/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 596/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
03/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BRAIDO GIOVANNI
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BRAIDO GIOVANNI
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 7.3.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10/05/1997 da Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il
[...] Parte_2
01/08/1970), trascritto al n. 7, Parte II, Serie A, Anno 1997 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di CODOGNE' alle seguenti condizioni:
- Stabilire che ogni coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi.
- L'abitazione sita in EN di IA (TV) Via Madonna della Salute in proprietà comune, verrà venduta, per la quota di appartenenza, dalla signora al sig. , per la somma di euro 35.000, e fino al rogito dal Notaio, la signora Pt_1 Pt_2
, percepirà gli originari euro 250 al mese per il mantenimento, previsti in sede di separazione. Pt_1
- Alla firma del rogito notarile, il sig. cesserà, di versare tale assegno di mantenimento, alla signora;
Pt_2 Pt_1
- I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
2 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 07/03/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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