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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4601/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4601/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Letizia Cecconi e Formichini Laura
e
(cf. ), con il patrocinio degli Avv.ti CP_1 C.F._2
Letizia Cecconi e Formichini Laura
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio dalla quale nasceva la figlia in data 11/6/2010, rilevata l'interruzione della Per_1 convivenza, riscontrata la regolamentazione nella gestione di disposta Per_1 con provvedimento del Tribunale di Livorno dell'1/10/2013 (procedimento n.1410/2013 V.G.), successivamente oggetto di modifica ad opera di provvedimenti del Tribunale di Livorno, rispettivamente, del 19/1/2016
1 (procedimento n.1730/2015 V.G.), e del 3.12.2021 (procedimento N.R.G.
2215/2021), ritenuta la necessità di regolamentarne nuovamente gli aspetti venute meno le previsioni in essi stabilite con particolare riguardo al mantenimento della figlia ed ai tempi di permanenza della stessa con i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 30.11.2024 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i IGi e chiedevano Parte_1 CP_1 disciplinare l'affidamento della figlia minore, le modalità dei rapporti con ciascun genitore ed i relativi diritti di mantenimento sulla base delle condizioni concordate, ferme restando le altre condizioni già previste nei precedenti accordi.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuto non pregiudizievole all'interesse della figlia l'accordo previsto tra le parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica dei precedenti accordi, come già tempo per tempo omologati, e con particolare riferimento al decreto 3.12.2021
(procedimento N.R.G. 2215/2021) così dispone:
1) il IG corrisponderà alla SI.ra , per il CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia la somma mensile di €. 200,00 Per_1
(duecento/00), da pagarsi entro il 10 di ogni mese e rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT. La corresponsione avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra ; Parte_1
2) a fronte della corresponsione dell'importo mensile di €. 200,00 a titolo di mantenimento della figlia, il IG non procederà più al versamento CP_1 mensile di €. 100,00 sul libretto di deposito intestato a Arianna;
3) rimangono validi i precedenti accordi per quanto non oggetto della presente modifica.
2 Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di conSIlio del 6.2.2025.
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4601/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Letizia Cecconi e Formichini Laura
e
(cf. ), con il patrocinio degli Avv.ti CP_1 C.F._2
Letizia Cecconi e Formichini Laura
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio dalla quale nasceva la figlia in data 11/6/2010, rilevata l'interruzione della Per_1 convivenza, riscontrata la regolamentazione nella gestione di disposta Per_1 con provvedimento del Tribunale di Livorno dell'1/10/2013 (procedimento n.1410/2013 V.G.), successivamente oggetto di modifica ad opera di provvedimenti del Tribunale di Livorno, rispettivamente, del 19/1/2016
1 (procedimento n.1730/2015 V.G.), e del 3.12.2021 (procedimento N.R.G.
2215/2021), ritenuta la necessità di regolamentarne nuovamente gli aspetti venute meno le previsioni in essi stabilite con particolare riguardo al mantenimento della figlia ed ai tempi di permanenza della stessa con i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 30.11.2024 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i IGi e chiedevano Parte_1 CP_1 disciplinare l'affidamento della figlia minore, le modalità dei rapporti con ciascun genitore ed i relativi diritti di mantenimento sulla base delle condizioni concordate, ferme restando le altre condizioni già previste nei precedenti accordi.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuto non pregiudizievole all'interesse della figlia l'accordo previsto tra le parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica dei precedenti accordi, come già tempo per tempo omologati, e con particolare riferimento al decreto 3.12.2021
(procedimento N.R.G. 2215/2021) così dispone:
1) il IG corrisponderà alla SI.ra , per il CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia la somma mensile di €. 200,00 Per_1
(duecento/00), da pagarsi entro il 10 di ogni mese e rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT. La corresponsione avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra ; Parte_1
2) a fronte della corresponsione dell'importo mensile di €. 200,00 a titolo di mantenimento della figlia, il IG non procederà più al versamento CP_1 mensile di €. 100,00 sul libretto di deposito intestato a Arianna;
3) rimangono validi i precedenti accordi per quanto non oggetto della presente modifica.
2 Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di conSIlio del 6.2.2025.
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
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