Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80 milioni annue, nell'anno 1982 si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80 milioni annue, nell'anno 1982 si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.