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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/07/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
1
R.G. 3120/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 3120/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 15/07/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 23/12/2024 da , rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 procura in atti dall'avv. Letizia Licciardi e Di IO AN, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. Di IO Rosa tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in San Nicola La RA (CE) in data 23/09/1999; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati i figli: nata a [...] il [...] e Per_1
nato a [...] il [...]; Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in viale della Libertà n. 113, di proprietà del sig. Di IO AN, sarà assegnata ai figli maggiorenni e alla moglie che continuerà ad abitarla insieme ai figli, con tutti i mobili e le suppellettili, al fine della serenità dei ragazzi, abituati a vivere nella suddetta casa;
3. Il sig. Di IO è dipendente di una ditta di commercio di farina, mentre la signora è Parte_1 maestra, con contratti a tempo determinato;
4. Il sig. Di IO si impegna a versare alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento per i figli la Parte_1 somma complessiva di € 600,00 di cui € 300,00 per ciascun figlio, a decorrere dal mese di dicembre 2024.
Considerato, inoltre, che la signora lavora con contratti a tempo determinato, i coniugi concordano 2
quanto segue: nei periodi in cui non è occupata, il sig. Di IO verserà in suo favore un Parte_1 assegno di mantenimento di € 200,00 mensili;
nei periodi in cui la stessa lavora, nulla è dovuto come assegno di mantenimento a . Altresì i coniugi concordano che, nel periodo in cui Parte_1 Parte_1 lavora, il sig. Di IO AN, non verserà l'assegno mensile di euro 200,00 alla signora
[...] Parte_1
ma verserà ulteriori 100,00 a titolo di mantenimento per i figli e dunque la somma complessiva di
[...]
€ 700,00 mensili (€ 350,00 mensili, per ognuno dei figli);
5. Dette somme dovranno essere versate anticipatamente a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, sulle coordinate bancarie indicate da;
Parte_1
6. Gli assegni familiari corrisposti per i figli dagli enti di previdenza o assistenza, vengono divisi al cinquanta per cento tra essi coniugi;
7. Il sig. Di IO potrà vedere i figli, quando vuole, accordandosi direttamente con loro, essendo gli stessi ormai maggiorenni;
8. Entrambi i genitori si impegnano a conservare il miglior rapporto possibile con i figli, ritenendo prioritaria la loro serenità.;
9. La autovettura di proprietà di Di IO verrà trattenuta dallo stesso, avendo la signora una sua, Parte_1 intestata alla madre, che usa regolarmente;
10. I coniugi di comune accordo stabiliscono che ogni spesa straordinaria relativa alle necessità dei ragazzi, circa spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, universitarie e di avvio al lavoro nonché matrimonio e tutto quanto necessario per la crescita e lo sviluppo dei ragazzi, saranno ugualmente divise tra di essi al 50%, previamente documentate e concordate;
11. I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi
, nata a [...] il [...] e AN Di IO nato a [...] Parte_1
(CE) il 01.03.1972;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Nicola La RA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 68, parte II, serie A, anno 1999); 3
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott.ssa Evelina Piperno. CP_1
R.G. 3120/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 3120/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 15/07/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 23/12/2024 da , rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 procura in atti dall'avv. Letizia Licciardi e Di IO AN, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. Di IO Rosa tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in San Nicola La RA (CE) in data 23/09/1999; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati i figli: nata a [...] il [...] e Per_1
nato a [...] il [...]; Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in viale della Libertà n. 113, di proprietà del sig. Di IO AN, sarà assegnata ai figli maggiorenni e alla moglie che continuerà ad abitarla insieme ai figli, con tutti i mobili e le suppellettili, al fine della serenità dei ragazzi, abituati a vivere nella suddetta casa;
3. Il sig. Di IO è dipendente di una ditta di commercio di farina, mentre la signora è Parte_1 maestra, con contratti a tempo determinato;
4. Il sig. Di IO si impegna a versare alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento per i figli la Parte_1 somma complessiva di € 600,00 di cui € 300,00 per ciascun figlio, a decorrere dal mese di dicembre 2024.
Considerato, inoltre, che la signora lavora con contratti a tempo determinato, i coniugi concordano 2
quanto segue: nei periodi in cui non è occupata, il sig. Di IO verserà in suo favore un Parte_1 assegno di mantenimento di € 200,00 mensili;
nei periodi in cui la stessa lavora, nulla è dovuto come assegno di mantenimento a . Altresì i coniugi concordano che, nel periodo in cui Parte_1 Parte_1 lavora, il sig. Di IO AN, non verserà l'assegno mensile di euro 200,00 alla signora
[...] Parte_1
ma verserà ulteriori 100,00 a titolo di mantenimento per i figli e dunque la somma complessiva di
[...]
€ 700,00 mensili (€ 350,00 mensili, per ognuno dei figli);
5. Dette somme dovranno essere versate anticipatamente a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, sulle coordinate bancarie indicate da;
Parte_1
6. Gli assegni familiari corrisposti per i figli dagli enti di previdenza o assistenza, vengono divisi al cinquanta per cento tra essi coniugi;
7. Il sig. Di IO potrà vedere i figli, quando vuole, accordandosi direttamente con loro, essendo gli stessi ormai maggiorenni;
8. Entrambi i genitori si impegnano a conservare il miglior rapporto possibile con i figli, ritenendo prioritaria la loro serenità.;
9. La autovettura di proprietà di Di IO verrà trattenuta dallo stesso, avendo la signora una sua, Parte_1 intestata alla madre, che usa regolarmente;
10. I coniugi di comune accordo stabiliscono che ogni spesa straordinaria relativa alle necessità dei ragazzi, circa spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, universitarie e di avvio al lavoro nonché matrimonio e tutto quanto necessario per la crescita e lo sviluppo dei ragazzi, saranno ugualmente divise tra di essi al 50%, previamente documentate e concordate;
11. I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi
, nata a [...] il [...] e AN Di IO nato a [...] Parte_1
(CE) il 01.03.1972;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Nicola La RA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 68, parte II, serie A, anno 1999); 3
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott.ssa Evelina Piperno. CP_1