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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/06/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1139/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
MARIANGELA MASTRO Presidente rel.
SILVIA CODISPOTI Giudice
LUCA BORDIN Giudice
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1139/2024 promossa
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Alba Adriatica (TE), al Viale della Vittoria nr.138, presso e nello studio dell'Avv. Giancarlo Sciarretta;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione depositate per d'udienza del 25 marzo
2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.5.2024 ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale chiedendo la regolamentazione dell'esercizio della Controparte_1 potestà genitoriale della figlia nata dalla relazione intrattenuta con il resistente, Persona_1 rassegando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Onorevole Tribunale disattesa ogni contraria istanza Tribunale di Teramo
A) affidare la figlia nata ad Ascoli Piceno (AP) il [...] in [...] esclusiva alla Per_1 madre, in quanto il padre oltre ad essere violento (violenza domestica fisica e psicologica perpetrata dal nelle mura domestiche) è assente dalla vita della minore, si dimostra essere totalmente CP_1 inadeguato a svolgere il proprio ruolo, si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore della figlia minore dal giorno dell'allontanamento ad oggi e fa uso di sostanze stupefacenti con aggravante dell'alcool; A ciò si aggiunge che in data
13.07.2023 il Servizio Sociale ha confermato la totale assenza del padre dalla minore;
B) Disporre il collocamento e residenza anagrafica della minore presso l'abitazione della Per_1 madre;
C) Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia come di seguito: Il Sig.
avrà la facoltà di tenere con sé la minore alla presenza della madre la figlia e dei Controparte_1 nonni materni un giorno alla settimana il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30. Ulteriori periodi di visita, e/o frequentazione compresi quelli del periodo Natalizio e Pasquale e quello estivo potranno essere concordati liberamente tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia,
D) Disporre che il Sig. a decorrere dal mese di giugno 2024 compreso, Controparte_1 provveda al mantenimento della figlia in via diretta mediante versamento alla Sig.ra Parte_1 dell'importo di € 500,00 mensili da versarsi in via anticipata entro il 15 di ogni mese, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici
ISTAT.
E) in relazione alle spese straordinarie, e alla loro modalità di pagamento entrambi i genitori faranno riferimento al “PROTOCOLLO D'INTESA n.489 del 05/12/2018” stilato dal Tribunale di
Teramo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare e per l'individuazione delle spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché nei procedimenti di regolamentazione dei rapporti in favore dei figli nati fuori dal matrimonio (doc.3).
F) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Controparte_1 nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
G) Condannare parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese.”
A sostegno delle richiamate conclusioni, la ricorrente ha dedotto:
- che dalla relazione intrattenuta con il signor era nata in [...] Controparte_1
7.8.2020 la figlia Persona_1
- che la relazione si era protratta per lunghi anni in piena armonia e serenità, e successivamente erano emerse divergenze caratteriali e criticità sfociati in continui contrasti;
2 Tribunale di Teramo
- che il era divenuto violento anche nei confronti della figlia minore CP_1
e di essersi pertanto allontanata, unitamente alla figlia, dalla casa familiare;
Per_1
- che il on si era mai interessato della cura della bambina e non aveva CP_1 mai corrisposto alcuna somma a titolo di mantenimento;
- che il resistente fa uso di sostanze stupefacenti ed alcool, condizione questa che non gli consente di intrattenere un rapporto equilibrato con la figlia minore Per_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti, accertata la non regolare notifica dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza, è stato disposto il rinnovo della notifica.
Parte ricorrente, con il deposito di note di trattazione per l'udienza del 25.3.2025 – celebratasi nelle modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – ha dato atto dell'avvenuta notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e della conseguente irreperibilità del convenuto che risulta essere stato cancellato dall'anagrafe
Nazionale in data 21.3.2023. (cfr. allegato alle note di trattazione scritta del 24.3.2025)
Con ordinanza del 26.3.2025, comunicata in pari data, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere all'analisi del merito della questione sottoposta all'attenzione del Collegio, accertata la mancata costituzione di parte resistente – resosi irreperibile – se ne dichiara, in tale sede, la sua contumacia.
In ordine al regime di affidamento deve anzitutto richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi
o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore” (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4056 del 09.02.2023, Rv.
666872-02).
La deroga all'affidamento condiviso comporta una duplice verifica: da un lato quella sulla idoneità del genitore affidatario;
dall'altro la verifica della inidoneità educativa dell'altro. Deve infatti riconoscersi alla bigenitorialità il valore di principio, con la conseguenza che l'affidamento condiviso deve rappresentare la regola. L'approccio eminentemente casistico dovuto al rapporto regola/eccezione sussistente tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo ha consentito l'emerge nel diritto vivente di ipotesi prototipiche in cui la misura derogatoria risulta rispondente al superiore interesse del minore.
Tra tali ipotesi possono essere ricomprese, in via esemplificativa: l'irreperibilità di uno dei genitori;
l'avversione del figlio verso uno dei genitori;
la compromissione dei rapporti genitore-figlio; l'aver diradato, da parte di uno dei genitori, ormai da anni, i rapporti con il figlio con cui non si convive più o, addirittura, l'essere latitante;
l'aver dimostrato incapacità educativa, rendendosi inadempiente agli
3 Tribunale di Teramo
obblighi di mantenimento di carattere economico o l'aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita.
Nell'individuare la misura di affidamento più idonea deve rilevarsi come “il genitore che sostanzialmente abbandona i figli senza più minimamente curarsi di loro, che non ha instaurato alcun rapporto significativo con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, rivela carenze genitoriali evidenti, tali da rendere l'affidamento condiviso contrario all'interesse del figlio, giacché impedisce all'altro genitore l'assunzione tempestiva delle decisioni più importanti per la sua educazione, istruzione, salute e cura” (Trib. Bari, Sez. I, n. 1089 del 27.03.2023; ma si v. anche Trib.
Vibo Valentia, n. 330 del 20.07.2023; Trib. Rovigo, Sentenza n. 444/2025 pubbl. il 03/04/2025 RG n.
1765/2024 Sentenza n. cronol. 6457/2025 del 03/04/2025 4 n. 384 del 04.05.2023; Trib. Bari, Sez. I, n.
1471 del 20.04.2023).
Nell'ambito della disciplina dell'affidamento esclusivo, sussiste una particolare ipotesi di affidamento esclusivo definito “affidamento super esclusivo” o “affidamento rafforzato”.
L'affido c.d. “super esclusivo” è una forma di esercizio della responsabilità genitoriale che trova riscontro nell'art. 337 quater, comma III c.c.. Invero, nel modello di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, il regime di affidamento esclusivo lascia, comunque, in capo al genitore non affidatario la possibilità di adottare, insieme a quello affidatario, le decisioni di maggior interesse per i figli. L'art. 337 quater, tuttavia, stabilisce che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti per la prole, possa trovare una deroga giudiziale, atteso che la norma prevede espressamente la possibilità di stabilire diversamente.
Qualora si acceda a detta deroga, pertanto, si permette al genitore affidatario “rafforzato” di adottare tutte le decisioni inerenti i minori, senza la consultazione, né, tantomeno, il consenso, dell'altro genitore. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Come anticipato, il Giudice nella valutazione relativa alla regolamentazione del regime di affidamento dei figli minori, quando tra i genitori sussiste conflittualità tale da non consentire il raggiungimento di accordi in ordine alla corretta gestione dei minori, può e deve tener conto di elementi dirimenti in tal senso, tra i quali rileva lo stato di irreperibilità di uno di essi.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha adeguatamente documentato lo stato di irreperibilità del convenuto rimasto di fatto contumace nell'odierno giudizio. L'irreperibilità di uno dei genitori compromette, inevitabilmente, la corretta gestione del rapporto genitore – figlio, dal momento che il genitore irreperibile si dimostra essere completamente disinteressato alla gestione dei suoi bisogni. Tale condizione manifesta la completa inidoneità del padre a svolgere la propria funzione genitoriale e assolvere i collegati doveri nell'interesse e per il bene della figlia minore Per_1
4 Tribunale di Teramo
Ciò posto deve disporsi, nel superiore interesse della minore l'adozione della misura Per_1 dell'affidamento esclusivo c.d. rafforzato, in favore della madre, la quale potrà adottare tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, per la figlia.
Vista l'irreperibilità, allo stato, del genitore si ritiene, allo stato di dover Controparte_1 soprassedere dallo stabilire un calendario delle frequentazioni padre-figlia.
L'eventuale ripresa dei rapporti tra il padre e la figlia dovrà avvenire in forma protetta e in spazio neutro, attesa l'interruzione dei rapporti familiari da ormai molti mesi.
Il padre pertanto potrà rivolgersi al Servizio Sociale territorialmente competente, con riferimento al luogo di residenza della minore, per intraprendere i necessari percorsi di verifica della sua situazione psico-fisica e della opportunità di ripresa dei contatti.
In caso di positivo esito dei percorsi, potranno essere riprese le frequentazioni previa idonea preparazione della minore, solo qualora ciò non sia contrario all'interesse della stessa, in spazio neutro assicurando almeno nella prima fase, la presenza di operatori, secondo le indicazioni che verranno fornite dai responsabili del Servizio Sociale.
Vista l'età della minore, quanto all'obbligo di mantenimento incombente sul genitore non collocatario si pone a suo carico e in favore della figlia minore, il pagamento – a far data dalla domanda
- della somma di euro 300,00 da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese direttamente al genitore affidatario, ; mentre per la regolamentazione delle spese straordinarie le parti Parte_1 dovranno fare riferimento al Protocollo d'Intesa adottato dall'intestato Tribunale e saranno poste a carico di entrambe i genitori nella misura del 50 %.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022; valore della causa indeterminato con applicazione dei parametri medi ed esclusione della fase istruttoria (in considerazione dell'esigua attività difensiva svolta, dell'assenza di istruttoria e del carattere contumaciale della lite).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1139/2024, introdotto con ricorso del 16.5.2024 da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
- DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
- DISPONE che la figlia minore della coppia sia affidata in via esclusiva a Persona_1
la quale potrà adottare tutte le decisioni, anche quelle di maggiore interesse, per la Parte_1 prole;
5 Tribunale di Teramo
- DISPONE che gli incontri padre-figlia avvengano in spazio neutro e previo idoneo accertamento dei Servizi Sociali ai quali il resistente dovrà rivolgersi qualora voglia riprendere le frequentazioni;
- DISPONE che provvederà al pagamento, a titolo di mantenimento della Controparte_1 figlia minore della somma di euro 300,00 mensili, a far data dall'introduzione del Persona_1 giudizio;
- CONDANNA al rimborso, in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi, da effettuarsi in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Presidente
Mariangela Mastro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
MARIANGELA MASTRO Presidente rel.
SILVIA CODISPOTI Giudice
LUCA BORDIN Giudice
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1139/2024 promossa
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Alba Adriatica (TE), al Viale della Vittoria nr.138, presso e nello studio dell'Avv. Giancarlo Sciarretta;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione depositate per d'udienza del 25 marzo
2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.5.2024 ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale chiedendo la regolamentazione dell'esercizio della Controparte_1 potestà genitoriale della figlia nata dalla relazione intrattenuta con il resistente, Persona_1 rassegando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Onorevole Tribunale disattesa ogni contraria istanza Tribunale di Teramo
A) affidare la figlia nata ad Ascoli Piceno (AP) il [...] in [...] esclusiva alla Per_1 madre, in quanto il padre oltre ad essere violento (violenza domestica fisica e psicologica perpetrata dal nelle mura domestiche) è assente dalla vita della minore, si dimostra essere totalmente CP_1 inadeguato a svolgere il proprio ruolo, si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore della figlia minore dal giorno dell'allontanamento ad oggi e fa uso di sostanze stupefacenti con aggravante dell'alcool; A ciò si aggiunge che in data
13.07.2023 il Servizio Sociale ha confermato la totale assenza del padre dalla minore;
B) Disporre il collocamento e residenza anagrafica della minore presso l'abitazione della Per_1 madre;
C) Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia come di seguito: Il Sig.
avrà la facoltà di tenere con sé la minore alla presenza della madre la figlia e dei Controparte_1 nonni materni un giorno alla settimana il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30. Ulteriori periodi di visita, e/o frequentazione compresi quelli del periodo Natalizio e Pasquale e quello estivo potranno essere concordati liberamente tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia,
D) Disporre che il Sig. a decorrere dal mese di giugno 2024 compreso, Controparte_1 provveda al mantenimento della figlia in via diretta mediante versamento alla Sig.ra Parte_1 dell'importo di € 500,00 mensili da versarsi in via anticipata entro il 15 di ogni mese, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici
ISTAT.
E) in relazione alle spese straordinarie, e alla loro modalità di pagamento entrambi i genitori faranno riferimento al “PROTOCOLLO D'INTESA n.489 del 05/12/2018” stilato dal Tribunale di
Teramo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare e per l'individuazione delle spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché nei procedimenti di regolamentazione dei rapporti in favore dei figli nati fuori dal matrimonio (doc.3).
F) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Controparte_1 nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
G) Condannare parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese.”
A sostegno delle richiamate conclusioni, la ricorrente ha dedotto:
- che dalla relazione intrattenuta con il signor era nata in [...] Controparte_1
7.8.2020 la figlia Persona_1
- che la relazione si era protratta per lunghi anni in piena armonia e serenità, e successivamente erano emerse divergenze caratteriali e criticità sfociati in continui contrasti;
2 Tribunale di Teramo
- che il era divenuto violento anche nei confronti della figlia minore CP_1
e di essersi pertanto allontanata, unitamente alla figlia, dalla casa familiare;
Per_1
- che il on si era mai interessato della cura della bambina e non aveva CP_1 mai corrisposto alcuna somma a titolo di mantenimento;
- che il resistente fa uso di sostanze stupefacenti ed alcool, condizione questa che non gli consente di intrattenere un rapporto equilibrato con la figlia minore Per_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti, accertata la non regolare notifica dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza, è stato disposto il rinnovo della notifica.
Parte ricorrente, con il deposito di note di trattazione per l'udienza del 25.3.2025 – celebratasi nelle modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – ha dato atto dell'avvenuta notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e della conseguente irreperibilità del convenuto che risulta essere stato cancellato dall'anagrafe
Nazionale in data 21.3.2023. (cfr. allegato alle note di trattazione scritta del 24.3.2025)
Con ordinanza del 26.3.2025, comunicata in pari data, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere all'analisi del merito della questione sottoposta all'attenzione del Collegio, accertata la mancata costituzione di parte resistente – resosi irreperibile – se ne dichiara, in tale sede, la sua contumacia.
In ordine al regime di affidamento deve anzitutto richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi
o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore” (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4056 del 09.02.2023, Rv.
666872-02).
La deroga all'affidamento condiviso comporta una duplice verifica: da un lato quella sulla idoneità del genitore affidatario;
dall'altro la verifica della inidoneità educativa dell'altro. Deve infatti riconoscersi alla bigenitorialità il valore di principio, con la conseguenza che l'affidamento condiviso deve rappresentare la regola. L'approccio eminentemente casistico dovuto al rapporto regola/eccezione sussistente tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo ha consentito l'emerge nel diritto vivente di ipotesi prototipiche in cui la misura derogatoria risulta rispondente al superiore interesse del minore.
Tra tali ipotesi possono essere ricomprese, in via esemplificativa: l'irreperibilità di uno dei genitori;
l'avversione del figlio verso uno dei genitori;
la compromissione dei rapporti genitore-figlio; l'aver diradato, da parte di uno dei genitori, ormai da anni, i rapporti con il figlio con cui non si convive più o, addirittura, l'essere latitante;
l'aver dimostrato incapacità educativa, rendendosi inadempiente agli
3 Tribunale di Teramo
obblighi di mantenimento di carattere economico o l'aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita.
Nell'individuare la misura di affidamento più idonea deve rilevarsi come “il genitore che sostanzialmente abbandona i figli senza più minimamente curarsi di loro, che non ha instaurato alcun rapporto significativo con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, rivela carenze genitoriali evidenti, tali da rendere l'affidamento condiviso contrario all'interesse del figlio, giacché impedisce all'altro genitore l'assunzione tempestiva delle decisioni più importanti per la sua educazione, istruzione, salute e cura” (Trib. Bari, Sez. I, n. 1089 del 27.03.2023; ma si v. anche Trib.
Vibo Valentia, n. 330 del 20.07.2023; Trib. Rovigo, Sentenza n. 444/2025 pubbl. il 03/04/2025 RG n.
1765/2024 Sentenza n. cronol. 6457/2025 del 03/04/2025 4 n. 384 del 04.05.2023; Trib. Bari, Sez. I, n.
1471 del 20.04.2023).
Nell'ambito della disciplina dell'affidamento esclusivo, sussiste una particolare ipotesi di affidamento esclusivo definito “affidamento super esclusivo” o “affidamento rafforzato”.
L'affido c.d. “super esclusivo” è una forma di esercizio della responsabilità genitoriale che trova riscontro nell'art. 337 quater, comma III c.c.. Invero, nel modello di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, il regime di affidamento esclusivo lascia, comunque, in capo al genitore non affidatario la possibilità di adottare, insieme a quello affidatario, le decisioni di maggior interesse per i figli. L'art. 337 quater, tuttavia, stabilisce che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti per la prole, possa trovare una deroga giudiziale, atteso che la norma prevede espressamente la possibilità di stabilire diversamente.
Qualora si acceda a detta deroga, pertanto, si permette al genitore affidatario “rafforzato” di adottare tutte le decisioni inerenti i minori, senza la consultazione, né, tantomeno, il consenso, dell'altro genitore. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Come anticipato, il Giudice nella valutazione relativa alla regolamentazione del regime di affidamento dei figli minori, quando tra i genitori sussiste conflittualità tale da non consentire il raggiungimento di accordi in ordine alla corretta gestione dei minori, può e deve tener conto di elementi dirimenti in tal senso, tra i quali rileva lo stato di irreperibilità di uno di essi.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha adeguatamente documentato lo stato di irreperibilità del convenuto rimasto di fatto contumace nell'odierno giudizio. L'irreperibilità di uno dei genitori compromette, inevitabilmente, la corretta gestione del rapporto genitore – figlio, dal momento che il genitore irreperibile si dimostra essere completamente disinteressato alla gestione dei suoi bisogni. Tale condizione manifesta la completa inidoneità del padre a svolgere la propria funzione genitoriale e assolvere i collegati doveri nell'interesse e per il bene della figlia minore Per_1
4 Tribunale di Teramo
Ciò posto deve disporsi, nel superiore interesse della minore l'adozione della misura Per_1 dell'affidamento esclusivo c.d. rafforzato, in favore della madre, la quale potrà adottare tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, per la figlia.
Vista l'irreperibilità, allo stato, del genitore si ritiene, allo stato di dover Controparte_1 soprassedere dallo stabilire un calendario delle frequentazioni padre-figlia.
L'eventuale ripresa dei rapporti tra il padre e la figlia dovrà avvenire in forma protetta e in spazio neutro, attesa l'interruzione dei rapporti familiari da ormai molti mesi.
Il padre pertanto potrà rivolgersi al Servizio Sociale territorialmente competente, con riferimento al luogo di residenza della minore, per intraprendere i necessari percorsi di verifica della sua situazione psico-fisica e della opportunità di ripresa dei contatti.
In caso di positivo esito dei percorsi, potranno essere riprese le frequentazioni previa idonea preparazione della minore, solo qualora ciò non sia contrario all'interesse della stessa, in spazio neutro assicurando almeno nella prima fase, la presenza di operatori, secondo le indicazioni che verranno fornite dai responsabili del Servizio Sociale.
Vista l'età della minore, quanto all'obbligo di mantenimento incombente sul genitore non collocatario si pone a suo carico e in favore della figlia minore, il pagamento – a far data dalla domanda
- della somma di euro 300,00 da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese direttamente al genitore affidatario, ; mentre per la regolamentazione delle spese straordinarie le parti Parte_1 dovranno fare riferimento al Protocollo d'Intesa adottato dall'intestato Tribunale e saranno poste a carico di entrambe i genitori nella misura del 50 %.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022; valore della causa indeterminato con applicazione dei parametri medi ed esclusione della fase istruttoria (in considerazione dell'esigua attività difensiva svolta, dell'assenza di istruttoria e del carattere contumaciale della lite).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1139/2024, introdotto con ricorso del 16.5.2024 da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
- DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
- DISPONE che la figlia minore della coppia sia affidata in via esclusiva a Persona_1
la quale potrà adottare tutte le decisioni, anche quelle di maggiore interesse, per la Parte_1 prole;
5 Tribunale di Teramo
- DISPONE che gli incontri padre-figlia avvengano in spazio neutro e previo idoneo accertamento dei Servizi Sociali ai quali il resistente dovrà rivolgersi qualora voglia riprendere le frequentazioni;
- DISPONE che provvederà al pagamento, a titolo di mantenimento della Controparte_1 figlia minore della somma di euro 300,00 mensili, a far data dall'introduzione del Persona_1 giudizio;
- CONDANNA al rimborso, in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi, da effettuarsi in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Presidente
Mariangela Mastro
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