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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 528/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 22/03/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 22/03/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 303/2021 depositato il 24/02/2021
proposto da
Ricorrenet_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202000771131441738990161 TARI 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202000771131441738990161 TARI 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202000771131441738990161 TARI 2013
- AVVISO n. 20180077746160000007626 TARI 2011
- AVVISO n. 20180077746160000007626 TARI 2012
- AVVISO n. 20180077746160000007626 TARI 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24.02.2021, la Ricorrenet_1 srl depositava il ricorso avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo n. 202000771131441738990161, ricevuta in notifica in data 11.08.2020 sugli 11 veicoli meglio specificati nella predetta comunicazione, per un importo di € 2.625,28, portato dal mancato pagamento della cartella n. 20180077746160000007626, di importo pari ad € 2.625,28 asseritamente notificata al ricorrente in data 12/06/2018, avente ad oggetto TARSU relativa agli anni 2011-2012-2013. Il ricorrente, eccepiva: prescrizione del credito posto a fondamento del preavviso di fermo: gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o sarebbero dovuti essere effettuati”. Alla TARSU e, più in generale, ai tributi locali si applica quindi, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., trattandosi di prestazioni periodiche;
violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto – nullità inefficacia dell'atto impugnato – omessa notifica degli atti prodromici;
intervenuta decadenza ex art. 43 DPR 600/73. Chiedeva quindi, l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di lite.
In data 26.11.2021, si costituiva in giudizio la Municipia spa la quale, in via pregiudiziale ed assorbente rilevava che l'opposizione ex adverso proposta, era inammissibile, improponibile, improcedibile, assolutamente infondata in fatto ed in diritto, oltre che palesemente dilatoria e strumentale, per i motivi che di seguito si espongono. Per come si evince dalla documentazione versata in atti, parte ricorrente ha provveduto al pagamento di quanto richiesto e la società resistente ha provveduto alla cancellazione del fermo amministrativo. L'interesse ad impugnare la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo è, pertanto, venuta meno. Alla luce di quanto sopra esposto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. In ogni caso, la società resistente produce l' ingiunzione di pagamento n.
20180077746160000007626, prodromica all'atto impugnato, la quale è stata ritualmente notificata in data
06.06.2018. Chiede, in subordine, il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio, considerato che il Dr Franco Ernesto Rubino si è dimesso in data 21.05.2025, lo ha sostituito con il sottoscritto relatore.
Questo giudicante, prende atto di quanto dichiarato nella costituzione di Municipia SpA, la quale ha annullato il preavviso di fermo impugnato, atteso l'avvenuto pagamento dell'importo richiesto ,da parte della società ricorrente. Tanto precisato, oltre alla circostanza che la società Municipia spa ha prodotto la prova della notifica degli atti previ all'atto impugnato, porta a dichiarare estinto il presente procedimento per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 22/03/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 22/03/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 303/2021 depositato il 24/02/2021
proposto da
Ricorrenet_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202000771131441738990161 TARI 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202000771131441738990161 TARI 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202000771131441738990161 TARI 2013
- AVVISO n. 20180077746160000007626 TARI 2011
- AVVISO n. 20180077746160000007626 TARI 2012
- AVVISO n. 20180077746160000007626 TARI 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24.02.2021, la Ricorrenet_1 srl depositava il ricorso avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo n. 202000771131441738990161, ricevuta in notifica in data 11.08.2020 sugli 11 veicoli meglio specificati nella predetta comunicazione, per un importo di € 2.625,28, portato dal mancato pagamento della cartella n. 20180077746160000007626, di importo pari ad € 2.625,28 asseritamente notificata al ricorrente in data 12/06/2018, avente ad oggetto TARSU relativa agli anni 2011-2012-2013. Il ricorrente, eccepiva: prescrizione del credito posto a fondamento del preavviso di fermo: gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o sarebbero dovuti essere effettuati”. Alla TARSU e, più in generale, ai tributi locali si applica quindi, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., trattandosi di prestazioni periodiche;
violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto – nullità inefficacia dell'atto impugnato – omessa notifica degli atti prodromici;
intervenuta decadenza ex art. 43 DPR 600/73. Chiedeva quindi, l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di lite.
In data 26.11.2021, si costituiva in giudizio la Municipia spa la quale, in via pregiudiziale ed assorbente rilevava che l'opposizione ex adverso proposta, era inammissibile, improponibile, improcedibile, assolutamente infondata in fatto ed in diritto, oltre che palesemente dilatoria e strumentale, per i motivi che di seguito si espongono. Per come si evince dalla documentazione versata in atti, parte ricorrente ha provveduto al pagamento di quanto richiesto e la società resistente ha provveduto alla cancellazione del fermo amministrativo. L'interesse ad impugnare la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo è, pertanto, venuta meno. Alla luce di quanto sopra esposto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. In ogni caso, la società resistente produce l' ingiunzione di pagamento n.
20180077746160000007626, prodromica all'atto impugnato, la quale è stata ritualmente notificata in data
06.06.2018. Chiede, in subordine, il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio, considerato che il Dr Franco Ernesto Rubino si è dimesso in data 21.05.2025, lo ha sostituito con il sottoscritto relatore.
Questo giudicante, prende atto di quanto dichiarato nella costituzione di Municipia SpA, la quale ha annullato il preavviso di fermo impugnato, atteso l'avvenuto pagamento dell'importo richiesto ,da parte della società ricorrente. Tanto precisato, oltre alla circostanza che la società Municipia spa ha prodotto la prova della notifica degli atti previ all'atto impugnato, porta a dichiarare estinto il presente procedimento per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.