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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 15/04/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. CA Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Giovanazzi e domiciliato presso il suo studio in Mori (TN) in via G. Marconi n.2 giusta delega in calce al ricorso
E
nata a [...] il [...] Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Canestrini e Federico Massara e domiciliata presso il loro studio in Rovereto (TN) Corso Rosmini n. 46, giusta delega a margine del ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 07.06.2011 in Rovereto nonché lo scioglimento del matrimonio preso atto che all'udienza del 17.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti Parte_2 Parte_1
condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto
2. il figlio rimarrà affidato a entrambi i genitori in regime Persona_1
di affido condiviso, con residenza posta presso l'appartamento in cui vive la madre, sino a quando il figlio non sarà diventato economicamente autosufficiente;
3. ferma la residenza di CA presso la madre, il calendario di visita dei genitori sarà modulato secondo il seguente piano genitoriale, nel totale rispetto del principio di bigenitorialità:
a) durante l'anno scolastico: il padre potrà vedere e tenere il minore con sé
- a fine settimana alternati da venerdì all'uscita di scuola, prelevandolo da scuola, al lunedì mattina quando ve lo riporterà;
- nella settimana successiva a quella in cui il figlio passerà il week end con la madre, il padre lo andrà a prendere all'uscita di scuola/attività sportiva del lunedì sino al martedì mattina quando ve lo riporterà;
pag. 2 di 6 - nella settimana successiva in cui il figlio passerà il week end con il padre, lo stesso lo andrà a prendere il giovedì all'uscita di scuola/attività sportiva sino al venerdì mattina quando ve lo riporterà;
b) durante i periodi di vacanza estivi: fermo quanto previsto al punto a) che si applicherà anche durante il periodo estivo, entrambi i genitori potranno trascorrere con il figlio due settimane di ferie, anche consecutive, compatibilmente con gli impegni di ciascuno, comunicando il luogo ove verrà trascorsa l'eventuale villeggiatura all'altro coniuge con un preavviso di almeno quindici giorni. La data della partenza, il luogo delle ferie e la durata delle stesse fuori città ed il recapito telefonico a cui reperire il minore (eventualmente indicando anche una congrua fascia oraria), andranno comunicati all'altro genitore con Sms o
Mail entro il 30 giugno di ciascun anno. Se i periodi scelti coincidessero, ciascuno manterrà diritto a ½ del periodo scelto;
c) durante le vacanze natalizie e pasquali:
- il giorno di Natale, quello della Vigilia, l'ultimo dell'anno ed il
Capodanno saranno trascorsi dal minore con ciascuno dei genitori ad anni alterni (ad esempio Natale con il padre e la Vigilia con la madre, 31 con il padre e Capodanno con la madre) e così anche il giorno di Pasqua e la
Pasquetta verranno trascorsi un anno con la madre ed il successivo con il padre (ad esempio Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre);
- durante le vacanze natalizie e pasquali il minore passerà la metà del periodo con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore;
d) “ponti” ed altre ricorrenze le vacanze di Carnevale, il 15 di agosto, il giorno 8 dicembre, il primo maggio, il 2 giugno, il 25 aprile e gli eventuali relativi “ponti” il pag. 3 di 6 minore le trascorrerà un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro, applicando il criterio dell'alternanza che informa l'intero calendario e) compleanni:
- ogni genitore potrà trascorrere il proprio compleanno con il figlio;
- il compleanno del minore verrà invece festeggiato ad anni alterni con la madre e con il padre;
f) possibili variazioni: le parti, previo accordo scritto tra loro, sono libere di derogare alla scansione temporale delle visite come sopra esposta;
4. quanto al contributo economico per il mantenimento del figlio, entro il 15 del mese, iniziando dal mese di gennaio 2025, il padre verserà alla madre un contributo mensile di € 400,00 (quattrocento/00), somma rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla GN . Pt_2
Si precisa che l'importo del contributo paterno rimarrà invariato, anche quando la GN troverà un appartamento con un canone di Pt_2
locazione inferiore rispetto a quello attuale.
Le spese straordinarie, tra cui si annoverano espressamente la retta della scuola privata e quella del corso di nuoto e, per il resto, individuate secondo le vigenti linee guida del CNF, verranno sostenuto al 60% dal padre e al 40% dalla madre, prevedendo espressamente che quelle di importo superiore ad € 150,00 siano previamente concordate, ad eccezione di quelle mediche urgenti.
5. Assegno Unico ed Universale INPS ed APAPI, altri aiuti nazionali e provinciali per i figli a carico, ausili pubblici e privati alle famiglie, andranno goduti in via esclusiva dalla madre, quale soggetto ove la prole è collocata in maniera prevalente;
pag. 4 di 6 6. le detrazioni per le spese sostenute per CA non assorbite dall'assegno unico, saranno godute al 50% da ciascun genitore;
7.
considerato che
entrambe le parti sono economicamente autosufficienti non viene previsto alcun assegno di mantenimento reciproco né in sede di separazione, né in sede di divorzio;
8. quanto al rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti del figlio, nonché di loro stessi, i genitori acconsentono al rilascio degli stessi;
9. i risparmi presenti sui rispettivi conti correnti e presso i relativi istituti di credito, rimarranno nell'esclusiva disponibilità delle rispettive parti, mentre il conto comune verrà estinto a breve e la somma ancora ivi depositata verrà versata sul conto personale della GN;
Pt_2
10. l'auto Volkswagen Polo - targata FL297HA (doc. 11) rimarrà nella esclusiva titolarità della GN , mentre al GN viene Pt_2 Pt_1
assegnata la proprietà esclusiva della Volkswagen Tiguan – targata
FY614WA (doc. 12).
11. in virtù di quanto stabilito con il presente atto, le parti danno atto di avere così provveduto a dividere ogni loro bene comune, immobile, mobile, depositi di denaro, titoli e quant'altro e quindi rinunciano a qualsivoglia reciproca rivendica o contestazione per tali pregresse divisioni, rinunciando altresì ad ogni reciproca istanza o richiesta che possa derivare dalla puntuale esecuzione del presente atto. Le stesse dichiarano di aver, in tal guisa, definito ogni pendenza correlata – direttamente e/o indirettamente – al rapporto di coniugio e di aver definito tutte le questioni patrimoniali sorte in conseguenza del loro matrimonio;
12. le spese del presente procedimento sono compensate nel senso che ciascun coniuge pagherà gli onorari e le competenze della propria difesa ed pag. 5 di 6 assistenza tecnica. I difensori sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà professionale.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 10.4.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. CA Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Giovanazzi e domiciliato presso il suo studio in Mori (TN) in via G. Marconi n.2 giusta delega in calce al ricorso
E
nata a [...] il [...] Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Canestrini e Federico Massara e domiciliata presso il loro studio in Rovereto (TN) Corso Rosmini n. 46, giusta delega a margine del ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 07.06.2011 in Rovereto nonché lo scioglimento del matrimonio preso atto che all'udienza del 17.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti Parte_2 Parte_1
condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto
2. il figlio rimarrà affidato a entrambi i genitori in regime Persona_1
di affido condiviso, con residenza posta presso l'appartamento in cui vive la madre, sino a quando il figlio non sarà diventato economicamente autosufficiente;
3. ferma la residenza di CA presso la madre, il calendario di visita dei genitori sarà modulato secondo il seguente piano genitoriale, nel totale rispetto del principio di bigenitorialità:
a) durante l'anno scolastico: il padre potrà vedere e tenere il minore con sé
- a fine settimana alternati da venerdì all'uscita di scuola, prelevandolo da scuola, al lunedì mattina quando ve lo riporterà;
- nella settimana successiva a quella in cui il figlio passerà il week end con la madre, il padre lo andrà a prendere all'uscita di scuola/attività sportiva del lunedì sino al martedì mattina quando ve lo riporterà;
pag. 2 di 6 - nella settimana successiva in cui il figlio passerà il week end con il padre, lo stesso lo andrà a prendere il giovedì all'uscita di scuola/attività sportiva sino al venerdì mattina quando ve lo riporterà;
b) durante i periodi di vacanza estivi: fermo quanto previsto al punto a) che si applicherà anche durante il periodo estivo, entrambi i genitori potranno trascorrere con il figlio due settimane di ferie, anche consecutive, compatibilmente con gli impegni di ciascuno, comunicando il luogo ove verrà trascorsa l'eventuale villeggiatura all'altro coniuge con un preavviso di almeno quindici giorni. La data della partenza, il luogo delle ferie e la durata delle stesse fuori città ed il recapito telefonico a cui reperire il minore (eventualmente indicando anche una congrua fascia oraria), andranno comunicati all'altro genitore con Sms o
Mail entro il 30 giugno di ciascun anno. Se i periodi scelti coincidessero, ciascuno manterrà diritto a ½ del periodo scelto;
c) durante le vacanze natalizie e pasquali:
- il giorno di Natale, quello della Vigilia, l'ultimo dell'anno ed il
Capodanno saranno trascorsi dal minore con ciascuno dei genitori ad anni alterni (ad esempio Natale con il padre e la Vigilia con la madre, 31 con il padre e Capodanno con la madre) e così anche il giorno di Pasqua e la
Pasquetta verranno trascorsi un anno con la madre ed il successivo con il padre (ad esempio Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre);
- durante le vacanze natalizie e pasquali il minore passerà la metà del periodo con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore;
d) “ponti” ed altre ricorrenze le vacanze di Carnevale, il 15 di agosto, il giorno 8 dicembre, il primo maggio, il 2 giugno, il 25 aprile e gli eventuali relativi “ponti” il pag. 3 di 6 minore le trascorrerà un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro, applicando il criterio dell'alternanza che informa l'intero calendario e) compleanni:
- ogni genitore potrà trascorrere il proprio compleanno con il figlio;
- il compleanno del minore verrà invece festeggiato ad anni alterni con la madre e con il padre;
f) possibili variazioni: le parti, previo accordo scritto tra loro, sono libere di derogare alla scansione temporale delle visite come sopra esposta;
4. quanto al contributo economico per il mantenimento del figlio, entro il 15 del mese, iniziando dal mese di gennaio 2025, il padre verserà alla madre un contributo mensile di € 400,00 (quattrocento/00), somma rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla GN . Pt_2
Si precisa che l'importo del contributo paterno rimarrà invariato, anche quando la GN troverà un appartamento con un canone di Pt_2
locazione inferiore rispetto a quello attuale.
Le spese straordinarie, tra cui si annoverano espressamente la retta della scuola privata e quella del corso di nuoto e, per il resto, individuate secondo le vigenti linee guida del CNF, verranno sostenuto al 60% dal padre e al 40% dalla madre, prevedendo espressamente che quelle di importo superiore ad € 150,00 siano previamente concordate, ad eccezione di quelle mediche urgenti.
5. Assegno Unico ed Universale INPS ed APAPI, altri aiuti nazionali e provinciali per i figli a carico, ausili pubblici e privati alle famiglie, andranno goduti in via esclusiva dalla madre, quale soggetto ove la prole è collocata in maniera prevalente;
pag. 4 di 6 6. le detrazioni per le spese sostenute per CA non assorbite dall'assegno unico, saranno godute al 50% da ciascun genitore;
7.
considerato che
entrambe le parti sono economicamente autosufficienti non viene previsto alcun assegno di mantenimento reciproco né in sede di separazione, né in sede di divorzio;
8. quanto al rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti del figlio, nonché di loro stessi, i genitori acconsentono al rilascio degli stessi;
9. i risparmi presenti sui rispettivi conti correnti e presso i relativi istituti di credito, rimarranno nell'esclusiva disponibilità delle rispettive parti, mentre il conto comune verrà estinto a breve e la somma ancora ivi depositata verrà versata sul conto personale della GN;
Pt_2
10. l'auto Volkswagen Polo - targata FL297HA (doc. 11) rimarrà nella esclusiva titolarità della GN , mentre al GN viene Pt_2 Pt_1
assegnata la proprietà esclusiva della Volkswagen Tiguan – targata
FY614WA (doc. 12).
11. in virtù di quanto stabilito con il presente atto, le parti danno atto di avere così provveduto a dividere ogni loro bene comune, immobile, mobile, depositi di denaro, titoli e quant'altro e quindi rinunciano a qualsivoglia reciproca rivendica o contestazione per tali pregresse divisioni, rinunciando altresì ad ogni reciproca istanza o richiesta che possa derivare dalla puntuale esecuzione del presente atto. Le stesse dichiarano di aver, in tal guisa, definito ogni pendenza correlata – direttamente e/o indirettamente – al rapporto di coniugio e di aver definito tutte le questioni patrimoniali sorte in conseguenza del loro matrimonio;
12. le spese del presente procedimento sono compensate nel senso che ciascun coniuge pagherà gli onorari e le competenze della propria difesa ed pag. 5 di 6 assistenza tecnica. I difensori sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà professionale.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 10.4.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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