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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2024, n. 4306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4306 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 4/12/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 487/2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Frisina
Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Golia CP_1
APPELLATO
IN FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso 18.5.2021 al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, esponeva di aver svolto attività lavorativa usurante alle dipendenze di Parte_1
diverse società operanti nel settore della estrazione, costruzione e manutenzione a decorrere dall'1.1.1998; di aver contratto, per effetto di tale attività, diverse malattie professionali a carico dell'apparato osteoarticolare, a fronte delle quali gli era stato riconosciuto, in sede amministrativa, un grado di inabilità pari al 9%; di aver proposto opposizione ex art. 104 T.U. all' per ottenere il riconoscimento di una percentuale CP_1 permanente invalidante pari al 16%, a seguito della quale l'Istituto, espletata visita medico collegiale, aveva confermato la precedente valutazione.
Tanto premesso, chiedeva l'accertamento della sussistenza delle malattie professionali denunciate e dei postumi invalidanti nella misura pari o superiore al 16% o, quantomeno,
1 superiori al 9%, con condanna dell' alla corresponsione in suo favore CP_1 dell'indennizzo in capitale o della rendita, da quantificarsi sulla base della percentuale di inabilità da accertarsi e comunque superiore al 9%, oltre interessi e rivalutazione come per legge e vittoria di spese.
L' , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto nel merito della domanda perché CP_1
infondata.
Con sentenza n. 4658/2022 del 4.10.2022, il Tribunale, disposta ed espletata C.T.U., accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo in capo al ricorrente un grado di inabilità permanente del 12% e, per l'effetto, condannava l' al pagamento dell'indennizzo CP_2
del danno biologico, oltre interessi legali a partire dalla maturazione del diritto (ovvero dalla domanda amministrativa del 17.4.2018) sino al soddisfo, detratto quanto già percepito dal ricorrente allo stesso titolo per effetto del riconoscimento in sede amministrativa della percentuale di invalidità del 9%; compensava, infine, le spese di lite per due terzi condannando l' al pagamento del residuo terzo, liquidandole, in tale CP_1 ridotta misura, in € 1.250,00 oltre accessori di legge.
Con ricorso a questa Corte del 7.3.2023 il ha impugnato la pronuncia in relazione Pt_1 al capo sulle spese di lite, per avere il primo Giudice disatteso sia la previsione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., che consente la compensazione delle spese solo in ipotesi tassative, sia il principio di causalità, in forza del quale la parte vittoriosa non può essere condannata, neanche in parte, al pagamento delle spese processuali. In particolare, rilevava che il comportamento dell'ente appellato nella fase amministrativa aveva indubbiamente costretto l'assicurato ad agire formalmente in giudizio per tutelare i suoi diritti;
inoltre, il riconoscimento di una percentuale comunque superiore a quella riconosciuta dall' , pur se inferiore a quella richiesta in via principale, non CP_1
determinava a suo carico alcuna soccombenza, nemmeno parziale.
Concludeva, quindi, affinché le spese di lite venissero poste integralmente o in percentuale maggiore a carico dell' , che con il suo comportamento antigiuridico CP_1
aveva dato causa al giudizio.
Si costituiva in giudizio l' appellato chiedendo il rigetto del gravame. CP_2
All'udienza del 4.12.2024, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
2.- L'appello è fondato e va accolto, pur se nei limiti di quanto segue.
2 Preliminarmente, va osservato che il primo Giudice non ha affatto omesso di considerare il profilo della soccombenza dell' , né, tanto meno, ha violato il principio di CP_1
causalità.
Giova infatti precisare, com'è del resto evidente dalla lettura della sentenza impugnata, che nessuna condanna alla rifusione delle spese di lite, neppure parziale, è stata disposta a carico dell'appellante ed in favore della controparte, sicché è inconferente il Pt_1
richiamo a precedenti di legittimità che vietano di condannare al rimborso delle spese processuali chi sia stato costretto ad agire fondatamente in giudizio contro altro soggetto
(come Cass. 20838/2016, citata dall'appellante).
Parimenti, è inconferente il richiamo ai precedenti di legittimità che si sono espressi sull'individuazione della parte soccombente, intesa come quella che con il suo comportamento tenuto fuori del processo abbia dato causa ad esso o al suo protrarsi (come
Cass. 11179/2016 e altre, pure citate dall'appellante), dal momento che, nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente individuato nell' la parte soccombente, CP_1
ritenendo però che fosse giustificata una parziale compensazione delle spese - in misura di due terzi - in ragione dell' “esito del giudizio solo in parte favorevole al ricorrente…”, ovvero in considerazione del fatto che la percentuale di invalidità invocata era pari al 16%
e quella invece accertata e riconosciuta è stata la percentuale inferiore del 12%.
È indubbio, quindi, che l'accoglimento della domanda sia stato solo parziale, in senso quantitativo (ovvero per una percentuale di inabilità permanente inferiore rispetto a quella invocata, ma comunque superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa).
Dunque, la parziale compensazione delle spese processuali, nel caso in disamina, non oblitera certamente il criterio di soccombenza né il principio di causalità, ma semplicemente tiene conto, ai fini di una compensazione solo parziale, dell'accoglimento, appunto, parziale della domanda.
Ciò posto, ad avviso della Corte la valutazione della percentuale di spese da compensare
è stata, da parte del Tribunale, troppo severa.
È vero, infatti, che la percentuale del 12% riconosciuta è significativamente inferiore rispetto a quella del 16% invocata;
ma è pur vero che essa - a parità di decorrenza - è significativamente maggiore rispetto a quella riconosciuta dall' in sede CP_1
amministrativa, pari al 9%.
Pertanto, tenuto conto dell'esito del giudizio, che ha portato ad una rideterminazione attraverso la C.T.U. del grado di invalidità, e considerata la maggiore percentuale riconosciuta, di tre punti superiore rispetto alla valutazione stragiudiziale, appare equo
3 determinare la misura della compensazione nei limiti di 1/3, condannando l' alla CP_2
rifusione della residua frazione di 2/3, liquidata - nella misura già ridotta - come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi dello scaglione compreso tra € 5.201,00 ed €
25.000,00, e valutate tutte le fasi, compresa la fase istruttoria svolta, con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Le spese del grado, invece, si pongono interamente a carico dell' e si liquidano CP_1 come in dispositivo, tenuto conto dei valori minimi dello scaglione compreso tra €
1.101,00 ed € 5.200,00, commisurato al valore della somma controversa (relativa alle sole spese di lite), considerate le tre fasi svolte (di studio, di introduzione e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria) e data la non particolare difficoltà delle questioni dedotte, con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna l' alla rifusione delle spese di lite in misura di 2/3, CP_1 che liquida nella misura già ridotta in € 2.247,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione, compensando la residua frazione;
2) condanna l' al pagamento delle spese del grado liquidandole in € 970,00, CP_1
oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 4.12.2024
Il Presidente estensore dott.ssa Carmen Lombardi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 4/12/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 487/2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Frisina
Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Golia CP_1
APPELLATO
IN FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso 18.5.2021 al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, esponeva di aver svolto attività lavorativa usurante alle dipendenze di Parte_1
diverse società operanti nel settore della estrazione, costruzione e manutenzione a decorrere dall'1.1.1998; di aver contratto, per effetto di tale attività, diverse malattie professionali a carico dell'apparato osteoarticolare, a fronte delle quali gli era stato riconosciuto, in sede amministrativa, un grado di inabilità pari al 9%; di aver proposto opposizione ex art. 104 T.U. all' per ottenere il riconoscimento di una percentuale CP_1 permanente invalidante pari al 16%, a seguito della quale l'Istituto, espletata visita medico collegiale, aveva confermato la precedente valutazione.
Tanto premesso, chiedeva l'accertamento della sussistenza delle malattie professionali denunciate e dei postumi invalidanti nella misura pari o superiore al 16% o, quantomeno,
1 superiori al 9%, con condanna dell' alla corresponsione in suo favore CP_1 dell'indennizzo in capitale o della rendita, da quantificarsi sulla base della percentuale di inabilità da accertarsi e comunque superiore al 9%, oltre interessi e rivalutazione come per legge e vittoria di spese.
L' , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto nel merito della domanda perché CP_1
infondata.
Con sentenza n. 4658/2022 del 4.10.2022, il Tribunale, disposta ed espletata C.T.U., accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo in capo al ricorrente un grado di inabilità permanente del 12% e, per l'effetto, condannava l' al pagamento dell'indennizzo CP_2
del danno biologico, oltre interessi legali a partire dalla maturazione del diritto (ovvero dalla domanda amministrativa del 17.4.2018) sino al soddisfo, detratto quanto già percepito dal ricorrente allo stesso titolo per effetto del riconoscimento in sede amministrativa della percentuale di invalidità del 9%; compensava, infine, le spese di lite per due terzi condannando l' al pagamento del residuo terzo, liquidandole, in tale CP_1 ridotta misura, in € 1.250,00 oltre accessori di legge.
Con ricorso a questa Corte del 7.3.2023 il ha impugnato la pronuncia in relazione Pt_1 al capo sulle spese di lite, per avere il primo Giudice disatteso sia la previsione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., che consente la compensazione delle spese solo in ipotesi tassative, sia il principio di causalità, in forza del quale la parte vittoriosa non può essere condannata, neanche in parte, al pagamento delle spese processuali. In particolare, rilevava che il comportamento dell'ente appellato nella fase amministrativa aveva indubbiamente costretto l'assicurato ad agire formalmente in giudizio per tutelare i suoi diritti;
inoltre, il riconoscimento di una percentuale comunque superiore a quella riconosciuta dall' , pur se inferiore a quella richiesta in via principale, non CP_1
determinava a suo carico alcuna soccombenza, nemmeno parziale.
Concludeva, quindi, affinché le spese di lite venissero poste integralmente o in percentuale maggiore a carico dell' , che con il suo comportamento antigiuridico CP_1
aveva dato causa al giudizio.
Si costituiva in giudizio l' appellato chiedendo il rigetto del gravame. CP_2
All'udienza del 4.12.2024, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
2.- L'appello è fondato e va accolto, pur se nei limiti di quanto segue.
2 Preliminarmente, va osservato che il primo Giudice non ha affatto omesso di considerare il profilo della soccombenza dell' , né, tanto meno, ha violato il principio di CP_1
causalità.
Giova infatti precisare, com'è del resto evidente dalla lettura della sentenza impugnata, che nessuna condanna alla rifusione delle spese di lite, neppure parziale, è stata disposta a carico dell'appellante ed in favore della controparte, sicché è inconferente il Pt_1
richiamo a precedenti di legittimità che vietano di condannare al rimborso delle spese processuali chi sia stato costretto ad agire fondatamente in giudizio contro altro soggetto
(come Cass. 20838/2016, citata dall'appellante).
Parimenti, è inconferente il richiamo ai precedenti di legittimità che si sono espressi sull'individuazione della parte soccombente, intesa come quella che con il suo comportamento tenuto fuori del processo abbia dato causa ad esso o al suo protrarsi (come
Cass. 11179/2016 e altre, pure citate dall'appellante), dal momento che, nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente individuato nell' la parte soccombente, CP_1
ritenendo però che fosse giustificata una parziale compensazione delle spese - in misura di due terzi - in ragione dell' “esito del giudizio solo in parte favorevole al ricorrente…”, ovvero in considerazione del fatto che la percentuale di invalidità invocata era pari al 16%
e quella invece accertata e riconosciuta è stata la percentuale inferiore del 12%.
È indubbio, quindi, che l'accoglimento della domanda sia stato solo parziale, in senso quantitativo (ovvero per una percentuale di inabilità permanente inferiore rispetto a quella invocata, ma comunque superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa).
Dunque, la parziale compensazione delle spese processuali, nel caso in disamina, non oblitera certamente il criterio di soccombenza né il principio di causalità, ma semplicemente tiene conto, ai fini di una compensazione solo parziale, dell'accoglimento, appunto, parziale della domanda.
Ciò posto, ad avviso della Corte la valutazione della percentuale di spese da compensare
è stata, da parte del Tribunale, troppo severa.
È vero, infatti, che la percentuale del 12% riconosciuta è significativamente inferiore rispetto a quella del 16% invocata;
ma è pur vero che essa - a parità di decorrenza - è significativamente maggiore rispetto a quella riconosciuta dall' in sede CP_1
amministrativa, pari al 9%.
Pertanto, tenuto conto dell'esito del giudizio, che ha portato ad una rideterminazione attraverso la C.T.U. del grado di invalidità, e considerata la maggiore percentuale riconosciuta, di tre punti superiore rispetto alla valutazione stragiudiziale, appare equo
3 determinare la misura della compensazione nei limiti di 1/3, condannando l' alla CP_2
rifusione della residua frazione di 2/3, liquidata - nella misura già ridotta - come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi dello scaglione compreso tra € 5.201,00 ed €
25.000,00, e valutate tutte le fasi, compresa la fase istruttoria svolta, con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Le spese del grado, invece, si pongono interamente a carico dell' e si liquidano CP_1 come in dispositivo, tenuto conto dei valori minimi dello scaglione compreso tra €
1.101,00 ed € 5.200,00, commisurato al valore della somma controversa (relativa alle sole spese di lite), considerate le tre fasi svolte (di studio, di introduzione e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria) e data la non particolare difficoltà delle questioni dedotte, con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna l' alla rifusione delle spese di lite in misura di 2/3, CP_1 che liquida nella misura già ridotta in € 2.247,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione, compensando la residua frazione;
2) condanna l' al pagamento delle spese del grado liquidandole in € 970,00, CP_1
oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 4.12.2024
Il Presidente estensore dott.ssa Carmen Lombardi
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