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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 23/12/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1027/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 15.12.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1027/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv, Enrico CP_1 Parte_1
Dagna ricorrente c o n t r o
– Sede di Alessandria, rappresentato e Controparte_2
difeso dai funzionari dott.ssa Patrizia Lessio e dott.ssa Roberta Ricco resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) propone opposizione alle ordinanze ingiunzione nn. 10/2024, Controparte_3
130bis/2024 e 131/2024.
Premesso di essere gestore di strutture socio-assistenziali in Frassineto Po e in Rocca Grimalda, presso le quali avrebbero operato per un giorno al mese, secondo le deduzioni del personale ispettivo, da marzo a ottobre 2022 gli infermieri e , allega ed eccepisce: (i) Controparte_4 Persona_1 che il dott. legale rappresentante nell'ottobre 2022, sarebbe esente da Persona_2
responsabilità per errore incolpevole compiuto in buona fede, tale da escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo colposo;
(ii) che nel periodo in contestazione, a causa della pandemia Covid-
19, era stato necessario l'utilizzo di personale specializzato che, tuttavia, non veniva retribuito da essa ricorrente ma dall'Associazione SC EM che corrispondeva a detti infermieri un mero rimborso spese trattandosi di personale operante a titolo di volontariato;
(iii) che, nella specie, era del tutto carente il vincolo di subordinazione.
Tanto premesso, conclude per l'accertamento della nullità e/o inefficacia delle ordinanze ingiunzione nn. 130/2024, 130bis/2024, 131/2024.
Resiste l' . Controparte_2 Contesta, sulla base dei documenti acquisiti e delle dichiarazioni raccolte, la ricostruzione operata dalla ricorrente e conclude per la declaratoria di difetto di legittimazione attiva dell'opponente avuto riguardo alle ordinanze nn. 130/24 e 131/24 in quanto notificate a e CP_5 Persona_2
e per la reiezione, nel merito, del ricorso.
II) A seguito di accessi ispettivi, in applicazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 689 del 1981,
l' ha emesso quattro ordinanze ingiunzione, di cui, due (nn. 130/2024 e Controparte_2
131/2024) a carico dei legali rappresentanti, autori materiali delle violazioni, e CP_5
e due (nn. 130bis/2024 e 131bis/2024) a carico di Persona_2 Controparte_6
quale obbligata in solido.
Il ricorso è stato proposto da la quale è carente di legittimazione ad impugnare CP_1 Parte_1
le ordinanze ingiunzione notificate personalmente ai due amministratori, autori della violazione.
Con le ordinanze ingiunzione in oggetto è stata irrogata la sanzione (minima) di € 5.000,00 per essere stato impiegato da marzo ad ottobre 2022, per una giornata al mese, personale infermieristico fornito dall'Associazione SC EM, priva della prescritta autorizzazione.
III) Le doglianze della ricorrente non sono fondate.
III-A) Il primo motivo di ricorso attiene la pretesa assenza di colpa in capo a Persona_2
In realtà dalle dichiarazioni rese al personale ispettivo emerge la piena consapevolezza di Per_2
circa il fatto che il personale infermieristico fornito da SC EM non operasse a
[...]
titolo di volontariato, ma fosse regolarmente retribuito. si accordava, infatti, con , legale rappresentante della Persona_2 Persona_3
SC EM, sulla disponibilità degli infermieri forniti dalla associazione per la copertura dei turni lasciati scoperti dal personale dipendente di e sulla corresponsione di € 25,00 per ogni CP_1 ora di prestazione, circostanza, quest'ultima, del tutto incompatibile con l'attività di volontariato ove viene riconosciuto un rimborso spese non certo commisurato, come avviene per la retribuzione, alle ore di lavoro prestate.
Da queste dichiarazioni rilasciate dallo stesso risulta assente l'invocata buona fede. Persona_2
III-B) Il secondo motivo di ricorso attiene al fatto che il personale infermieristico avrebbe svolto un'attività di volontariato.
Si tratta di personale infermieristico dipendente di strutture sanitarie pubbliche che, al di fuori dell'orario di servizio, prestava attività lavorativa secondo quanto indicato di volta in volta da
SC EM.
Dagli accertamenti svolti dal personale ispettivo è emerso che detto personale infermieristico percepiva emolumenti in denaro rapportati al numero di ore di impegno lavorativo, schema remunerativo che mal si attaglia alle prestazioni di volontariato nelle quali la corresponsione di somme di denaro a favore del volontario sono volte esclusivamente a coprire le spese vive da questi sostenute.
È stato accertato che il corrispettivo era di € 25,00 all'ora, importo decisamente esorbitante rispetto alle spese vive (pasto, trasporto) che possono aver sostenuto di volta in volta i singoli infermieri nello svolgimento delle mansioni presso per cui, a tutto voler concedere è evidente che non si CP_1
trattava di personale operante a titolo di volontariato.
III-C) Il terzo motivo di ricorso relativo alla carenza di subordinazione non attiene alle circostanze contestate dall' : si tratta di utilizzo di lavoratori forniti da soggetto non abilitato, Controparte_2
per cui è irrilevante indagare se i medesimi operassero in via autonoma o sotto il vincolo della subordinazione.
IV) In conclusione, l'accertamento svolto dal personale ispettivo risulta corretto e fondato così come corrette e fondate appaiono le ordinanze ingiunzione emesse.
V) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare all' Controparte_3 Parte_2
– Sede di Alessandria, le spese processuali che liquida in € 3.500,00 per onorario oltre
[...]
accessori di legge, se dovuti.
Motivazione in sessanta giorni.
Alessandria, 15 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
ST SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 15.12.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1027/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv, Enrico CP_1 Parte_1
Dagna ricorrente c o n t r o
– Sede di Alessandria, rappresentato e Controparte_2
difeso dai funzionari dott.ssa Patrizia Lessio e dott.ssa Roberta Ricco resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) propone opposizione alle ordinanze ingiunzione nn. 10/2024, Controparte_3
130bis/2024 e 131/2024.
Premesso di essere gestore di strutture socio-assistenziali in Frassineto Po e in Rocca Grimalda, presso le quali avrebbero operato per un giorno al mese, secondo le deduzioni del personale ispettivo, da marzo a ottobre 2022 gli infermieri e , allega ed eccepisce: (i) Controparte_4 Persona_1 che il dott. legale rappresentante nell'ottobre 2022, sarebbe esente da Persona_2
responsabilità per errore incolpevole compiuto in buona fede, tale da escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo colposo;
(ii) che nel periodo in contestazione, a causa della pandemia Covid-
19, era stato necessario l'utilizzo di personale specializzato che, tuttavia, non veniva retribuito da essa ricorrente ma dall'Associazione SC EM che corrispondeva a detti infermieri un mero rimborso spese trattandosi di personale operante a titolo di volontariato;
(iii) che, nella specie, era del tutto carente il vincolo di subordinazione.
Tanto premesso, conclude per l'accertamento della nullità e/o inefficacia delle ordinanze ingiunzione nn. 130/2024, 130bis/2024, 131/2024.
Resiste l' . Controparte_2 Contesta, sulla base dei documenti acquisiti e delle dichiarazioni raccolte, la ricostruzione operata dalla ricorrente e conclude per la declaratoria di difetto di legittimazione attiva dell'opponente avuto riguardo alle ordinanze nn. 130/24 e 131/24 in quanto notificate a e CP_5 Persona_2
e per la reiezione, nel merito, del ricorso.
II) A seguito di accessi ispettivi, in applicazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 689 del 1981,
l' ha emesso quattro ordinanze ingiunzione, di cui, due (nn. 130/2024 e Controparte_2
131/2024) a carico dei legali rappresentanti, autori materiali delle violazioni, e CP_5
e due (nn. 130bis/2024 e 131bis/2024) a carico di Persona_2 Controparte_6
quale obbligata in solido.
Il ricorso è stato proposto da la quale è carente di legittimazione ad impugnare CP_1 Parte_1
le ordinanze ingiunzione notificate personalmente ai due amministratori, autori della violazione.
Con le ordinanze ingiunzione in oggetto è stata irrogata la sanzione (minima) di € 5.000,00 per essere stato impiegato da marzo ad ottobre 2022, per una giornata al mese, personale infermieristico fornito dall'Associazione SC EM, priva della prescritta autorizzazione.
III) Le doglianze della ricorrente non sono fondate.
III-A) Il primo motivo di ricorso attiene la pretesa assenza di colpa in capo a Persona_2
In realtà dalle dichiarazioni rese al personale ispettivo emerge la piena consapevolezza di Per_2
circa il fatto che il personale infermieristico fornito da SC EM non operasse a
[...]
titolo di volontariato, ma fosse regolarmente retribuito. si accordava, infatti, con , legale rappresentante della Persona_2 Persona_3
SC EM, sulla disponibilità degli infermieri forniti dalla associazione per la copertura dei turni lasciati scoperti dal personale dipendente di e sulla corresponsione di € 25,00 per ogni CP_1 ora di prestazione, circostanza, quest'ultima, del tutto incompatibile con l'attività di volontariato ove viene riconosciuto un rimborso spese non certo commisurato, come avviene per la retribuzione, alle ore di lavoro prestate.
Da queste dichiarazioni rilasciate dallo stesso risulta assente l'invocata buona fede. Persona_2
III-B) Il secondo motivo di ricorso attiene al fatto che il personale infermieristico avrebbe svolto un'attività di volontariato.
Si tratta di personale infermieristico dipendente di strutture sanitarie pubbliche che, al di fuori dell'orario di servizio, prestava attività lavorativa secondo quanto indicato di volta in volta da
SC EM.
Dagli accertamenti svolti dal personale ispettivo è emerso che detto personale infermieristico percepiva emolumenti in denaro rapportati al numero di ore di impegno lavorativo, schema remunerativo che mal si attaglia alle prestazioni di volontariato nelle quali la corresponsione di somme di denaro a favore del volontario sono volte esclusivamente a coprire le spese vive da questi sostenute.
È stato accertato che il corrispettivo era di € 25,00 all'ora, importo decisamente esorbitante rispetto alle spese vive (pasto, trasporto) che possono aver sostenuto di volta in volta i singoli infermieri nello svolgimento delle mansioni presso per cui, a tutto voler concedere è evidente che non si CP_1
trattava di personale operante a titolo di volontariato.
III-C) Il terzo motivo di ricorso relativo alla carenza di subordinazione non attiene alle circostanze contestate dall' : si tratta di utilizzo di lavoratori forniti da soggetto non abilitato, Controparte_2
per cui è irrilevante indagare se i medesimi operassero in via autonoma o sotto il vincolo della subordinazione.
IV) In conclusione, l'accertamento svolto dal personale ispettivo risulta corretto e fondato così come corrette e fondate appaiono le ordinanze ingiunzione emesse.
V) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare all' Controparte_3 Parte_2
– Sede di Alessandria, le spese processuali che liquida in € 3.500,00 per onorario oltre
[...]
accessori di legge, se dovuti.
Motivazione in sessanta giorni.
Alessandria, 15 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
ST SI