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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/04/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1206/23 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa in grado d'appello iscritta al n. 1206/23 R.G.; preso atto che l'udienza del 27 marzo 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che le parti hanno tempestivamente depositato le predette note in cui hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate;
visti gli artt. 127 ter e 429 c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 1206/2023 R.G. contenziosi promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Grotteria, Parte_1 C.F._1
Corso Gramsci n. 62, presso lo studio dell'avv. Domenico Maria Lupis (p.e.c.:
, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ; P.I. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in Via Duca della Vittoria n. 32, presso lo studio CP_1
Pag. 1 a 10 dell'Avv. Giuseppe Mollica (p.e.c.: , che lo rappresenta e difende, Email_2
giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 (violazione codice strada)
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
27.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso in appello depositato il 5.12.2023, proponeva gravame avverso la Parte_1
sentenza n. 398/2023 del 20.4.2023 del Giudice di Pace di le cui motivazioni sono state CP_1
depositate in cancelleria in data 4.5.2023, non notificata, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato l'opposizione proposta dalla medesima avverso il verbale di contestazione N.R.G. 2479/21
– Verbale R. 2329/21, elevato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di in data CP_1
24.3.2021, notificato il successivo 7.9.2021, in cui era contestata la violazione dell'art. 80, comma
14, C.d.S.. La ricorrente censurava la predetta sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace di CP_1
1) non aveva rilevato l'intempestività della notifica del verbale, atteso che quest'ultimo era stato notificato presso un indirizzo di residenza diverso rispetto a quello risultante dall'anagrafe comunale;
2) aveva erroneamente applicato la disciplina emergenziale Covid-19 relativa alla proroga della scadenza del termine previsto per la revisione dell'auto; 3) aveva ritenuto legittimo l'uso di apparecchiature non omologate e non tarate ai fini della rilevazione e contestazione dell'infrazione. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle motivazioni sopra esposte, annullare l'impugnata sentenza non definitiva n. 398/2023, resa dal Giudice di Pace di CP_1 all'esito del Proc. n. 1186/2021 R.G. ed, in riforma di essa, voler accogliere l'originario ricorso;
con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio, da quantificarsi in aderenza alle vigenti tariffe forensi e da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”.
Fissata la prima udienza dal giudice precedentemente assegnatario del fascicolo e riassegnato, nelle more, il procedimento alla scrivente, con memoria depositata in data 24.6.2024, si costituiva tardivamente in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, il quale eccepiva, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello spiegato e, nel merito, contestava la fondatezza di
Pag. 2 a 10 quanto ex adverso dedotto, insistendo nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'adito
Tribunale, contrariis reiectis, nel merito, rigettare l'appello avversariamente spinto sì come infondato. Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito, che dichiara di aver anticipato le prime e non corrisposto le seconde”.
Acquisito in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, il procedimento era rinviato all'udienza del 27.03.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione, previa assegnazione alle parti del termine di venti giorni per l'eventuale deposito di note conclusionali.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata dalla parte appellata in ragione dell'asserita violazione dell'art. 434 c.p.c..
Va sul punto osservato che, secondo l'interpretazione della Suprema Corte di Cassazione, gli oneri imposti alla parte dall'art. 434 c.p.c. “devono essere interpretati, in coerenza con la funzione loro ascritta, nel senso che essi, lungi dall'imporre irragionevoli adempimenti formali, richiedono la definizione dell'ambito del giudizio di gravame con l'espressa individuazione non solo dei punti e dei capi della sentenza che vengono impugnati, ma anche dei passaggi argomentativi che li sorreggono;
tali passaggi devono, poi, essere contestati attraverso la proposizione di un percorso logico alternativo a quello adottato dal giudice, chiarendo perché tale alternativo percorso condurrebbe alle modifiche richieste” (cfr. Cass., 5 febbraio 2015, n. 2143; conf. Cass., 15 novembre 2016, n. 23291).
Di recente, la Suprema Corte, sia pur riferendosi al testo del 434 c.p.c. antecedente alla riforma c.d
Cartabia, ma con ragionamento estendibile all'interpretazione del testo modificato dal d.lgs.
149/2022 (applicabile al caso di specie, essendo stata l'impugnazione proposta dopo il 28.2.2023), ha ribadito che “gli articoli 342 e 434 Cpc, nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”(Cass., 28 luglio 2023, n. 23100).
Pag. 3 a 10 Il principio della necessaria specificità dei motivi di appello prescinde, quindi, da qualsiasi particolare rigore di forme, richiedendo che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti e ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni, correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente (cfr. la già citata Cass., S.U., 27 maggio 2015, n. 10878).
Se queste sono le guide-linee interpretative dei requisiti di forma-contenuto dell'atto di appello, nel caso in esame, l'impugnazione risulta costruita in maniera conforme all'art. 434 c.p.c., poiché dall'esame dell'atto di appello è possibile individuare in modo sufficientemente chiaro i motivi di impugnazione della sentenza gravata nonché le modifiche richieste.
Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata d'ufficio la tempestività dell'appello. Infatti, il
Giudice di Pace di dopo aver letto in udienza il solo dispositivo della sentenza, annesso al CP_1
verbale del 20 aprile 2023, e senza aver fissato un termine per il deposito della sentenza (ex art. 429, comma 1, ultimo periodo, c.p.c.), ha provveduto in tal senso fuori udienza. Le parti hanno, quindi, avuto contezza delle ragioni di fatto e di diritto della decisione solo con la effettiva pubblicazione, avvenuta ad opera della cancelleria il 4 maggio 2023, data a partire dalla quale deve computarsi il termine per la proposizione dell'appello (cfr. Cass., 7 giugno 2018, n. 14724, richiamata in analoga fattispecie da Trib. Messina n. 716/2024). Ne deriva che l'appello è stato tempestivamente proposto entro il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c,.
Nel merito, l'appello risulta fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Il Tribunale ritiene opportuno fare applicazione, nel presente giudizio, del principio della “ragione più liquida”, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass., 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., 11 maggio 2018, n. 11458).
In accordo a tale principio, appare opportuno vagliare, con effetto assorbente su ogni altro motivo di impugnazione, quello relativo all'omesso rilievo della tardività della notifica del verbale a cui consegue, ai sensi del comma 5 dell'art. 201 C.d.S., l'estinzione della sanzione pecuniaria comminata.
Pag. 4 a 10 L'appellante, in particolare, lamenta a fondamento del gravame l'erronea individuazione del dies a quo del termine di cui all'art. 201 C.d.S., deducendo che il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che il era, sin dal momento dell'accertamento dell'infrazione, nella Controparte_1
possibilità di conoscere i dati anagrafici, anche di residenza, della proprietaria del veicolo.
Le censure formulate sul punto appaiono fondate.
In punto di diritto, giova ricordare che, a norma dell'art. 201, comma 1 C.d.S., qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata della violazione, “il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 C.d.S. (n.d.r. 90 giorni dalla dall'accertamento), salvo che ricorra il caso previsto dall'ultima parte del citato art. 201 e, cioè, che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita, per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile;
in tale ipotesi residuale, invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore, il termine per la notifica decorre, infatti, dal momento - da valutare in base a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere meramente soggettivo - in cui l'Amministrazione è posta in condizione di identificare il trasgressore
o il suo luogo di residenza" (Cass., 26 novembre 2021, n. 36969).
Con più specifico riguardo alla questione della decorrenza del termine di cui all'art. 201, C.d.S. nel caso in cui il trasgressore abbia cambiato residenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la notificazione del verbale non possa ritenersi correttamente eseguita se giunge al domicilio non più attuale del destinatario dopo che il cittadino abbia provveduto a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico e nell'Archivio
Nazionale Veicoli (cfr. Cass. S.U., 9 dicembre 2010, n. 24851). Ai sensi dell'art. 247 disp. att.
C.d.S., infatti, i Comuni hanno l'onere di segnalare d'ufficio al P.R.A. e alla Motorizzazione Civile la variazione di residenza ritualmente dichiarata dal proprietario;
in base a quanto ulteriormente chiarito con circolare del Ministero dell'Interno n. 1/97 del 10/1/1997, i cittadini, compilando il modello predisposto per il cambio di residenza o di domicilio contenente altresì l'indicazione dei dati relativi alla patente ad ai mezzi di appartenenza, assolvono all'obbligo di aggiornare sia la patente di guida sia la carta di circolazione del veicolo di cui hanno la disponibilità, non gravando in loro capo alcun ulteriore onere di comunicazione. Ne consegue che, ove la P.A. non abbia proceduto d'ufficio all'aggiornamento delle proprie banche dati, nonostante la rituale variazione dell'indirizzo di residenza risultante dagli atti dell'anagrafe, l'errore nell'individuazione del luogo in cui la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione deve essere eseguita non è imputabile
Pag. 5 a 10 al privato cittadino incolpevole, bensì, piuttosto alle disfunzioni concernenti la reciproca cooperazione e collaborazione tra le amministrazioni pubbliche.
In linea con questo orientamento, la giurisprudenza, con riferimento all'ipotesi in cui l'autore della violazione abbia fatto ritualmente annotare il cambio di residenza o di domicilio soltanto negli atti dello stato civile, ha affermato che nessuna rilevanza può di per sé assumere, ai fini della postergazione del dies a quo del termine di cui all'art. 201, comma 1, C.d.S., la conoscenza di una tale variazione in un momento successivo rispetto a quello dell'accertamento dell'infrazione poiché la discrepanza con l'indirizzo di residenza del trasgressore risultante dall'archivio in uso agli organi accertatori è addebitabile non già ad una colpa del privato bensì a disfunzioni organizzative della
P.A. nell'aggiornamento delle banche dati (ex multis, Trib. Bari, n. 1294/24; Trib. Prato n. 3/21).
Orbene, nel caso di specie, emerge ex actis che:
- il personale della Polizia Locale del Comune di accertava, in data 24.03.2021, CP_1 mediante l'impiego di apparecchiatura elettronica di controllo e lettura targhe, il transito, in data 15.02.2021, nel territorio di Locri (RC), dell'autoveicolo Fiat EB428PL, di proprietà di
, avente la revisione scaduta;
Parte_1
- in pari data, era redatto il verbale di accertamento dell'infrazione di cui all'art. 80, comma
14, C.d.S. il quale era notificato, a mezzo posta, ad all'indirizzo Parte_1
Contrada Calamandre, SNC, Caulonia (RC), asseritamente estratto dai pubblici registri dell'ACI;
- tale prima notifica, eseguita il 7.5.2021, non andava a buon fine in quanto all'indicato indirizzo la destinataria risultava trasferita e, conseguentemente, il plico era restituito al mittente in data 19.05.2021 con l'attestazione di “irreperibilità del destinatario”;
- in data 11.8.2021, era consultato il sistema INA-SAIA da cui risultava che l'indirizzo della destinataria annotato all'anagrafe comunale era, dal 29.11.2017, “Via Pietro Calafiore, SNC,
Caulonia (RC)”;
- il su richiesta del Corpo della Polizia Locale del Parte_2 Controparte_1
trasmessa in pari data, eseguiva una nuova notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, perfezionatasi il 7.9.2021 tramite consegna nelle mani proprie della destinataria presso il predetto indirizzo.
Costituisce circostanza documentata dalla stessa parte appellata e da questa non contestata quella secondo cui l'indirizzo della risultava ritualmente comunicato e annotato all'Anagrafe sin dal Pt_1
29.11.2017 (e, quindi, da più di tre anni prima rispetto alla data in cui è stato elevato il verbale di contestazione dell'infrazione oggi opposto). Non è stata allegata, ancor prima che provata, dal
Pag. 6 a 10 alcuna circostanza idonea a far ritenere che l'omesso aggiornamento dei dati di Controparte_1
residenza nei registri ACI, nonostante le diverse risultanze annotate negli atti dell'anagrafe, fosse imputabile ad una condotta tenuta dall'appellante (sulla rilevanza di tali deduzioni da parte della
P.A., si veda sempre Cass. S.U., 9 dicembre 2010, n. 24851 ove, nell'escludere la regolarità della notifica del verbale di accertamento dell'infrazione eseguita ad un indirizzo non più attuale di residenza del destinatario, si evidenzia che l'amministrazione ricorrente non aveva mai dedotto in sede di merito che il trasgressore, al momento della richiesta di cambio di residenza, avesse
“dichiarato "di non essere proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli", dichiarazione che gli ufficiali di anagrafe (secondo quanto disposto dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art.
247, comma 3, come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 147) sono obbligati a farsi rilasciare per impedire di essere ritenuti responsabili in solido con il richiedente dell'omesso versamento "degli importi dovuti ai sensi della L. 1 dicembre 1986, n. 870", con ciò dovendosi presumere la regolarità della procedura eseguita;
sull'esistenza di un tale onere di allegazione e prova in capo alla P.A., Trib. Roma n. 9389/23; Trib. Firenze n. 1979/24). Depone, piuttosto, nel senso di un deficit di diligenza imputabile alla P.A. non solo, di per sé, la discrepanza tra i dati risultanti dai registri consultati ma, altresì, il decorso di un notevole lasso temporale tra l'annotazione della variazione negli atti dell'Anagrafe (anno 2017), neppure inizialmente consultati dagli organi accertatori, sebbene agevolmente accessibili con l'uso dell'ordinaria diligenza, e la contestazione della violazione nei confronti dell' (anno 2021) (cfr. per analoghe Pt_1
argomentazioni, Cass., 7 marzo 2023, n. 6722; Trib. Siena n. 122/24).
Ne consegue che, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, l'errore compiuto dall'amministrazione nel procedere alla prima notifica presso un indirizzo di residenza non più attuale della destinataria, in difetto di ulteriori specifiche allegazioni, non appare in alcun modo imputabile a quest'ultima sicché non può condividersi la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'omessa immediata identificazione dell'indirizzo di residenza della giustificasse Pt_1
la postergazione in avanti del termine di cui all'art. 201 C.d.S..
Il Tribunale ritiene, piuttosto, che, non potendosi addebitare al trasgressore l'omessa tempestiva identificazione dei suoi dati anagrafici di residenza, l'ente notificante, appreso il non corretto perfezionamento della notifica eseguita presso l'indirizzo almeno anagraficamente non più attuale della avrebbe dovuto riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con Pt_1
tempestività gli atti necessari al suo completamento al fine di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria (cfr. Trib. Livorno n. 923/2024). Come precisato dalla Suprema Corte, infatti,
“in tema di notifica del verbale di contestazione degli addebiti di cui al procedimento sanzionatorio
Pag. 7 a 10 amministrativo (nella specie in materia di violazioni del codice della strada) trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sicché dall'applicazione di tale principio discende anche la conseguenza che qualora la notifica non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà del termine originariamente previsto, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (in tal senso Cass., 28 novembre 2017, n. 28388).
Nella fattispecie oggetto del giudizio, invece, il pur venendo a conoscenza dell'esito CP_1
infruttuoso della notifica sin dal 19.05.2021, non si è prontamente attivato, attendendo, senza alcuna apparente motivazione, quasi un ulteriore trimestre per eseguire le ricerche necessarie ad acquisire i dati di residenza aggiornati della e per richiedere una nuova notifica del verbale (adempimenti Pt_1 entrambi risalenti all'11.08.2021), successivamente perfezionatasi in data 7.9.2021. Un tale lasso temporale non appare essere congruo, dal momento che l'accertamento circa il luogo di residenza della era un accertamento facilmente risolvibile dalla P.A., usando l'ordinaria diligenza, Pt_1
mediante un semplice accesso anagrafico.
Non essendo, pertanto, dimostrata la presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore e non potendosi configurare una conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria di notifica del verbale di contestazione dell'infrazione per tutte le ragioni anzidette, la successiva notifica eseguita presso l'indirizzo effettivo dell'appellante appare essere tardiva con conseguente estinzione, ai sensi del comma 5 dell'art. 201 C.d.S., della sanzione amministrativa comminata (in senso conforme, Trib. Locri, n. 86/24).
Tale conclusione si reputa coerente con quanto da ultimo affermato dalla Suprema Corte in sede interpretativa dell'art. 201 C.d.S., nella sua previgente formulazione (ma con principi che appaiono, per analogia di ratio, estendibili anche al testo della norma applicabile ratione temporis), la quale ha chiarito che: “Detta norma deve essere interpretata nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi dell'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale;
da ciò consegue che, anche nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, che postale), per essere valida, richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso, appunto, d'irreperibilità del destinatario (cfr. Cass. n.
Pag. 8 a 10 5907/2002 e Cass. n. 18049/2011)”. In motivazione, si legge che “Orbene, sulla base di questo principio, deve ritenersi che, nella fattispecie, non essendosi, con l'esecuzione della notificazione ordinaria a mezzo posta da parte dell'organo accertatore, raggiunto un valido effetto della prima notificazione, siccome il destinatario era risultato sconosciuto presso l'indirizzo indicato dal suddetto notificante, sarebbe stato necessario che lo stesso, al momento dell'avvenuta conoscenza della mancata notifica del plico con l'annotazione "sconosciuto" avvenuta in data 6 aprile 2010, o si fosse attivato con l'esperimento di una nuova notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., tuttavia riprendendo sollecitamente il relativo procedimento (tenendo conto dell'intervallo temporale ancora residuato) entro la scadenza dei 150 giorni dall'eseguito accertamento, oppure rinnovando la notificazione a mezzo posta, sempre entro tale termine, presso un indirizzo esatto del destinatario, con applicazione del principio della scissione degli effetti tra notificante e notificatario (sulla base del principio statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
477/2002, poi recepito con l'art. 149 c.p.c., aggiunto comma 3), nel senso che - ai fini della rinnovazione della notificazione - si sarebbe posto riferimento, per l'organo accertatore notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale, comunque da avvenire entro la suddetta scadenza per potersi considerare tempestiva in relazione al disposto dell'art. 201 C.d.S., comma 1, nel testo "ratione temporis" vigente. Invece, per come accertato nell'impugnata sentenza e non contestato dalla stessa ricorrente, il verbale era stato notificato presso l'indirizzo di residenza esatto del P. (così come risultante dal registro dell'anagrafe, delle cui indicazioni - già oggetto di modifica circa dieci anni prima - l'ufficio che aveva proceduto all'accertamento della violazione era nelle condizioni di venire tempestivamente a conoscenza adottando l'ordinaria diligenza, così potendo procedere già al primo tentativo di notifica presso tale indirizzo, modalità notificatoria, peraltro, prevista in via principale - e, quindi, preferenziale - dall'art. 201 C.d.S., comma 3, prima parte) solo in data 12 agosto 2010, a distanza di oltre tre mesi dalla presa di conoscenza del mutamento di indirizzo, quando il termine di 150 giorni era già trascorso, dovendosi porre riferimento - come "dies a quo" per la sua decorrenza - a quello dell'accertamento, come in precedenza richiamato, e non a quello dell'avvenuta conoscenza della circostanza che il P. era risultato sconosciuto all'indirizzo presso il quale era stata effettuata la prima notifica (dovendosi ritenere la stessa improduttiva di qualsiasi effetto giuridicamente valido nei confronti del trasgressore)” (Cass. 7 marzo 2023, n. 6722).
Sulla base di siffatte considerazioni, il suddetto motivo di appello appare fondato e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato il verbale di
Pag. 9 a 10 accertamento di violazione alle norme del Codice della strada N.R.G. 2479/21 – Verbale R. 2329/21 del 24.3.2021.
Ogni altro motivo di gravame è da intendersi assorbito in tale statuizione.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Domenico Maria
Lupis, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., seguono il criterio della soccombenza. I compensi vanno liquidati ai sensi del D.M. 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando i parametri prossimi ai minimi relativi alle controversie di valore fino a 1.110€, tenuto conto della natura documentale della causa e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto sottese. Non vengono, invece, liquidate le spese del contributo unificato relative al presente grado di giudizio, non risultando prova del suo pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della strada N.R.G. 2479/21 – Verbale R. 2329/21 del 24.3.2021 per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna il in persona del sindaco pro tempore, alla refusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado di Parte_1
giudizio, in € 200,00 per compensi, ed € 43,00, per spese documentate, oltre spese generali, CPA ed
IVA, se dovute per legge, e, per il giudizio di appello, in € 337,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovute per legge, tutte da distrarsi in favore dell'Avv. Domenico Maria
Lupis, dichiaratosi antistatario.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 25 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 10 a 10
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa in grado d'appello iscritta al n. 1206/23 R.G.; preso atto che l'udienza del 27 marzo 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che le parti hanno tempestivamente depositato le predette note in cui hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate;
visti gli artt. 127 ter e 429 c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 1206/2023 R.G. contenziosi promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Grotteria, Parte_1 C.F._1
Corso Gramsci n. 62, presso lo studio dell'avv. Domenico Maria Lupis (p.e.c.:
, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ; P.I. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in Via Duca della Vittoria n. 32, presso lo studio CP_1
Pag. 1 a 10 dell'Avv. Giuseppe Mollica (p.e.c.: , che lo rappresenta e difende, Email_2
giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 (violazione codice strada)
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
27.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso in appello depositato il 5.12.2023, proponeva gravame avverso la Parte_1
sentenza n. 398/2023 del 20.4.2023 del Giudice di Pace di le cui motivazioni sono state CP_1
depositate in cancelleria in data 4.5.2023, non notificata, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato l'opposizione proposta dalla medesima avverso il verbale di contestazione N.R.G. 2479/21
– Verbale R. 2329/21, elevato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di in data CP_1
24.3.2021, notificato il successivo 7.9.2021, in cui era contestata la violazione dell'art. 80, comma
14, C.d.S.. La ricorrente censurava la predetta sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace di CP_1
1) non aveva rilevato l'intempestività della notifica del verbale, atteso che quest'ultimo era stato notificato presso un indirizzo di residenza diverso rispetto a quello risultante dall'anagrafe comunale;
2) aveva erroneamente applicato la disciplina emergenziale Covid-19 relativa alla proroga della scadenza del termine previsto per la revisione dell'auto; 3) aveva ritenuto legittimo l'uso di apparecchiature non omologate e non tarate ai fini della rilevazione e contestazione dell'infrazione. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle motivazioni sopra esposte, annullare l'impugnata sentenza non definitiva n. 398/2023, resa dal Giudice di Pace di CP_1 all'esito del Proc. n. 1186/2021 R.G. ed, in riforma di essa, voler accogliere l'originario ricorso;
con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio, da quantificarsi in aderenza alle vigenti tariffe forensi e da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore antistatario”.
Fissata la prima udienza dal giudice precedentemente assegnatario del fascicolo e riassegnato, nelle more, il procedimento alla scrivente, con memoria depositata in data 24.6.2024, si costituiva tardivamente in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, il quale eccepiva, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello spiegato e, nel merito, contestava la fondatezza di
Pag. 2 a 10 quanto ex adverso dedotto, insistendo nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'adito
Tribunale, contrariis reiectis, nel merito, rigettare l'appello avversariamente spinto sì come infondato. Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito, che dichiara di aver anticipato le prime e non corrisposto le seconde”.
Acquisito in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, il procedimento era rinviato all'udienza del 27.03.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione, previa assegnazione alle parti del termine di venti giorni per l'eventuale deposito di note conclusionali.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata dalla parte appellata in ragione dell'asserita violazione dell'art. 434 c.p.c..
Va sul punto osservato che, secondo l'interpretazione della Suprema Corte di Cassazione, gli oneri imposti alla parte dall'art. 434 c.p.c. “devono essere interpretati, in coerenza con la funzione loro ascritta, nel senso che essi, lungi dall'imporre irragionevoli adempimenti formali, richiedono la definizione dell'ambito del giudizio di gravame con l'espressa individuazione non solo dei punti e dei capi della sentenza che vengono impugnati, ma anche dei passaggi argomentativi che li sorreggono;
tali passaggi devono, poi, essere contestati attraverso la proposizione di un percorso logico alternativo a quello adottato dal giudice, chiarendo perché tale alternativo percorso condurrebbe alle modifiche richieste” (cfr. Cass., 5 febbraio 2015, n. 2143; conf. Cass., 15 novembre 2016, n. 23291).
Di recente, la Suprema Corte, sia pur riferendosi al testo del 434 c.p.c. antecedente alla riforma c.d
Cartabia, ma con ragionamento estendibile all'interpretazione del testo modificato dal d.lgs.
149/2022 (applicabile al caso di specie, essendo stata l'impugnazione proposta dopo il 28.2.2023), ha ribadito che “gli articoli 342 e 434 Cpc, nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”(Cass., 28 luglio 2023, n. 23100).
Pag. 3 a 10 Il principio della necessaria specificità dei motivi di appello prescinde, quindi, da qualsiasi particolare rigore di forme, richiedendo che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti e ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni, correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente (cfr. la già citata Cass., S.U., 27 maggio 2015, n. 10878).
Se queste sono le guide-linee interpretative dei requisiti di forma-contenuto dell'atto di appello, nel caso in esame, l'impugnazione risulta costruita in maniera conforme all'art. 434 c.p.c., poiché dall'esame dell'atto di appello è possibile individuare in modo sufficientemente chiaro i motivi di impugnazione della sentenza gravata nonché le modifiche richieste.
Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata d'ufficio la tempestività dell'appello. Infatti, il
Giudice di Pace di dopo aver letto in udienza il solo dispositivo della sentenza, annesso al CP_1
verbale del 20 aprile 2023, e senza aver fissato un termine per il deposito della sentenza (ex art. 429, comma 1, ultimo periodo, c.p.c.), ha provveduto in tal senso fuori udienza. Le parti hanno, quindi, avuto contezza delle ragioni di fatto e di diritto della decisione solo con la effettiva pubblicazione, avvenuta ad opera della cancelleria il 4 maggio 2023, data a partire dalla quale deve computarsi il termine per la proposizione dell'appello (cfr. Cass., 7 giugno 2018, n. 14724, richiamata in analoga fattispecie da Trib. Messina n. 716/2024). Ne deriva che l'appello è stato tempestivamente proposto entro il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c,.
Nel merito, l'appello risulta fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Il Tribunale ritiene opportuno fare applicazione, nel presente giudizio, del principio della “ragione più liquida”, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass., 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., 11 maggio 2018, n. 11458).
In accordo a tale principio, appare opportuno vagliare, con effetto assorbente su ogni altro motivo di impugnazione, quello relativo all'omesso rilievo della tardività della notifica del verbale a cui consegue, ai sensi del comma 5 dell'art. 201 C.d.S., l'estinzione della sanzione pecuniaria comminata.
Pag. 4 a 10 L'appellante, in particolare, lamenta a fondamento del gravame l'erronea individuazione del dies a quo del termine di cui all'art. 201 C.d.S., deducendo che il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che il era, sin dal momento dell'accertamento dell'infrazione, nella Controparte_1
possibilità di conoscere i dati anagrafici, anche di residenza, della proprietaria del veicolo.
Le censure formulate sul punto appaiono fondate.
In punto di diritto, giova ricordare che, a norma dell'art. 201, comma 1 C.d.S., qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata della violazione, “il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 C.d.S. (n.d.r. 90 giorni dalla dall'accertamento), salvo che ricorra il caso previsto dall'ultima parte del citato art. 201 e, cioè, che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita, per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile;
in tale ipotesi residuale, invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore, il termine per la notifica decorre, infatti, dal momento - da valutare in base a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere meramente soggettivo - in cui l'Amministrazione è posta in condizione di identificare il trasgressore
o il suo luogo di residenza" (Cass., 26 novembre 2021, n. 36969).
Con più specifico riguardo alla questione della decorrenza del termine di cui all'art. 201, C.d.S. nel caso in cui il trasgressore abbia cambiato residenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la notificazione del verbale non possa ritenersi correttamente eseguita se giunge al domicilio non più attuale del destinatario dopo che il cittadino abbia provveduto a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico e nell'Archivio
Nazionale Veicoli (cfr. Cass. S.U., 9 dicembre 2010, n. 24851). Ai sensi dell'art. 247 disp. att.
C.d.S., infatti, i Comuni hanno l'onere di segnalare d'ufficio al P.R.A. e alla Motorizzazione Civile la variazione di residenza ritualmente dichiarata dal proprietario;
in base a quanto ulteriormente chiarito con circolare del Ministero dell'Interno n. 1/97 del 10/1/1997, i cittadini, compilando il modello predisposto per il cambio di residenza o di domicilio contenente altresì l'indicazione dei dati relativi alla patente ad ai mezzi di appartenenza, assolvono all'obbligo di aggiornare sia la patente di guida sia la carta di circolazione del veicolo di cui hanno la disponibilità, non gravando in loro capo alcun ulteriore onere di comunicazione. Ne consegue che, ove la P.A. non abbia proceduto d'ufficio all'aggiornamento delle proprie banche dati, nonostante la rituale variazione dell'indirizzo di residenza risultante dagli atti dell'anagrafe, l'errore nell'individuazione del luogo in cui la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione deve essere eseguita non è imputabile
Pag. 5 a 10 al privato cittadino incolpevole, bensì, piuttosto alle disfunzioni concernenti la reciproca cooperazione e collaborazione tra le amministrazioni pubbliche.
In linea con questo orientamento, la giurisprudenza, con riferimento all'ipotesi in cui l'autore della violazione abbia fatto ritualmente annotare il cambio di residenza o di domicilio soltanto negli atti dello stato civile, ha affermato che nessuna rilevanza può di per sé assumere, ai fini della postergazione del dies a quo del termine di cui all'art. 201, comma 1, C.d.S., la conoscenza di una tale variazione in un momento successivo rispetto a quello dell'accertamento dell'infrazione poiché la discrepanza con l'indirizzo di residenza del trasgressore risultante dall'archivio in uso agli organi accertatori è addebitabile non già ad una colpa del privato bensì a disfunzioni organizzative della
P.A. nell'aggiornamento delle banche dati (ex multis, Trib. Bari, n. 1294/24; Trib. Prato n. 3/21).
Orbene, nel caso di specie, emerge ex actis che:
- il personale della Polizia Locale del Comune di accertava, in data 24.03.2021, CP_1 mediante l'impiego di apparecchiatura elettronica di controllo e lettura targhe, il transito, in data 15.02.2021, nel territorio di Locri (RC), dell'autoveicolo Fiat EB428PL, di proprietà di
, avente la revisione scaduta;
Parte_1
- in pari data, era redatto il verbale di accertamento dell'infrazione di cui all'art. 80, comma
14, C.d.S. il quale era notificato, a mezzo posta, ad all'indirizzo Parte_1
Contrada Calamandre, SNC, Caulonia (RC), asseritamente estratto dai pubblici registri dell'ACI;
- tale prima notifica, eseguita il 7.5.2021, non andava a buon fine in quanto all'indicato indirizzo la destinataria risultava trasferita e, conseguentemente, il plico era restituito al mittente in data 19.05.2021 con l'attestazione di “irreperibilità del destinatario”;
- in data 11.8.2021, era consultato il sistema INA-SAIA da cui risultava che l'indirizzo della destinataria annotato all'anagrafe comunale era, dal 29.11.2017, “Via Pietro Calafiore, SNC,
Caulonia (RC)”;
- il su richiesta del Corpo della Polizia Locale del Parte_2 Controparte_1
trasmessa in pari data, eseguiva una nuova notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, perfezionatasi il 7.9.2021 tramite consegna nelle mani proprie della destinataria presso il predetto indirizzo.
Costituisce circostanza documentata dalla stessa parte appellata e da questa non contestata quella secondo cui l'indirizzo della risultava ritualmente comunicato e annotato all'Anagrafe sin dal Pt_1
29.11.2017 (e, quindi, da più di tre anni prima rispetto alla data in cui è stato elevato il verbale di contestazione dell'infrazione oggi opposto). Non è stata allegata, ancor prima che provata, dal
Pag. 6 a 10 alcuna circostanza idonea a far ritenere che l'omesso aggiornamento dei dati di Controparte_1
residenza nei registri ACI, nonostante le diverse risultanze annotate negli atti dell'anagrafe, fosse imputabile ad una condotta tenuta dall'appellante (sulla rilevanza di tali deduzioni da parte della
P.A., si veda sempre Cass. S.U., 9 dicembre 2010, n. 24851 ove, nell'escludere la regolarità della notifica del verbale di accertamento dell'infrazione eseguita ad un indirizzo non più attuale di residenza del destinatario, si evidenzia che l'amministrazione ricorrente non aveva mai dedotto in sede di merito che il trasgressore, al momento della richiesta di cambio di residenza, avesse
“dichiarato "di non essere proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli", dichiarazione che gli ufficiali di anagrafe (secondo quanto disposto dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art.
247, comma 3, come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 147) sono obbligati a farsi rilasciare per impedire di essere ritenuti responsabili in solido con il richiedente dell'omesso versamento "degli importi dovuti ai sensi della L. 1 dicembre 1986, n. 870", con ciò dovendosi presumere la regolarità della procedura eseguita;
sull'esistenza di un tale onere di allegazione e prova in capo alla P.A., Trib. Roma n. 9389/23; Trib. Firenze n. 1979/24). Depone, piuttosto, nel senso di un deficit di diligenza imputabile alla P.A. non solo, di per sé, la discrepanza tra i dati risultanti dai registri consultati ma, altresì, il decorso di un notevole lasso temporale tra l'annotazione della variazione negli atti dell'Anagrafe (anno 2017), neppure inizialmente consultati dagli organi accertatori, sebbene agevolmente accessibili con l'uso dell'ordinaria diligenza, e la contestazione della violazione nei confronti dell' (anno 2021) (cfr. per analoghe Pt_1
argomentazioni, Cass., 7 marzo 2023, n. 6722; Trib. Siena n. 122/24).
Ne consegue che, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, l'errore compiuto dall'amministrazione nel procedere alla prima notifica presso un indirizzo di residenza non più attuale della destinataria, in difetto di ulteriori specifiche allegazioni, non appare in alcun modo imputabile a quest'ultima sicché non può condividersi la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'omessa immediata identificazione dell'indirizzo di residenza della giustificasse Pt_1
la postergazione in avanti del termine di cui all'art. 201 C.d.S..
Il Tribunale ritiene, piuttosto, che, non potendosi addebitare al trasgressore l'omessa tempestiva identificazione dei suoi dati anagrafici di residenza, l'ente notificante, appreso il non corretto perfezionamento della notifica eseguita presso l'indirizzo almeno anagraficamente non più attuale della avrebbe dovuto riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con Pt_1
tempestività gli atti necessari al suo completamento al fine di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria (cfr. Trib. Livorno n. 923/2024). Come precisato dalla Suprema Corte, infatti,
“in tema di notifica del verbale di contestazione degli addebiti di cui al procedimento sanzionatorio
Pag. 7 a 10 amministrativo (nella specie in materia di violazioni del codice della strada) trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sicché dall'applicazione di tale principio discende anche la conseguenza che qualora la notifica non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà del termine originariamente previsto, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (in tal senso Cass., 28 novembre 2017, n. 28388).
Nella fattispecie oggetto del giudizio, invece, il pur venendo a conoscenza dell'esito CP_1
infruttuoso della notifica sin dal 19.05.2021, non si è prontamente attivato, attendendo, senza alcuna apparente motivazione, quasi un ulteriore trimestre per eseguire le ricerche necessarie ad acquisire i dati di residenza aggiornati della e per richiedere una nuova notifica del verbale (adempimenti Pt_1 entrambi risalenti all'11.08.2021), successivamente perfezionatasi in data 7.9.2021. Un tale lasso temporale non appare essere congruo, dal momento che l'accertamento circa il luogo di residenza della era un accertamento facilmente risolvibile dalla P.A., usando l'ordinaria diligenza, Pt_1
mediante un semplice accesso anagrafico.
Non essendo, pertanto, dimostrata la presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore e non potendosi configurare una conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria di notifica del verbale di contestazione dell'infrazione per tutte le ragioni anzidette, la successiva notifica eseguita presso l'indirizzo effettivo dell'appellante appare essere tardiva con conseguente estinzione, ai sensi del comma 5 dell'art. 201 C.d.S., della sanzione amministrativa comminata (in senso conforme, Trib. Locri, n. 86/24).
Tale conclusione si reputa coerente con quanto da ultimo affermato dalla Suprema Corte in sede interpretativa dell'art. 201 C.d.S., nella sua previgente formulazione (ma con principi che appaiono, per analogia di ratio, estendibili anche al testo della norma applicabile ratione temporis), la quale ha chiarito che: “Detta norma deve essere interpretata nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi dell'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale;
da ciò consegue che, anche nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, che postale), per essere valida, richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso, appunto, d'irreperibilità del destinatario (cfr. Cass. n.
Pag. 8 a 10 5907/2002 e Cass. n. 18049/2011)”. In motivazione, si legge che “Orbene, sulla base di questo principio, deve ritenersi che, nella fattispecie, non essendosi, con l'esecuzione della notificazione ordinaria a mezzo posta da parte dell'organo accertatore, raggiunto un valido effetto della prima notificazione, siccome il destinatario era risultato sconosciuto presso l'indirizzo indicato dal suddetto notificante, sarebbe stato necessario che lo stesso, al momento dell'avvenuta conoscenza della mancata notifica del plico con l'annotazione "sconosciuto" avvenuta in data 6 aprile 2010, o si fosse attivato con l'esperimento di una nuova notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., tuttavia riprendendo sollecitamente il relativo procedimento (tenendo conto dell'intervallo temporale ancora residuato) entro la scadenza dei 150 giorni dall'eseguito accertamento, oppure rinnovando la notificazione a mezzo posta, sempre entro tale termine, presso un indirizzo esatto del destinatario, con applicazione del principio della scissione degli effetti tra notificante e notificatario (sulla base del principio statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
477/2002, poi recepito con l'art. 149 c.p.c., aggiunto comma 3), nel senso che - ai fini della rinnovazione della notificazione - si sarebbe posto riferimento, per l'organo accertatore notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale, comunque da avvenire entro la suddetta scadenza per potersi considerare tempestiva in relazione al disposto dell'art. 201 C.d.S., comma 1, nel testo "ratione temporis" vigente. Invece, per come accertato nell'impugnata sentenza e non contestato dalla stessa ricorrente, il verbale era stato notificato presso l'indirizzo di residenza esatto del P. (così come risultante dal registro dell'anagrafe, delle cui indicazioni - già oggetto di modifica circa dieci anni prima - l'ufficio che aveva proceduto all'accertamento della violazione era nelle condizioni di venire tempestivamente a conoscenza adottando l'ordinaria diligenza, così potendo procedere già al primo tentativo di notifica presso tale indirizzo, modalità notificatoria, peraltro, prevista in via principale - e, quindi, preferenziale - dall'art. 201 C.d.S., comma 3, prima parte) solo in data 12 agosto 2010, a distanza di oltre tre mesi dalla presa di conoscenza del mutamento di indirizzo, quando il termine di 150 giorni era già trascorso, dovendosi porre riferimento - come "dies a quo" per la sua decorrenza - a quello dell'accertamento, come in precedenza richiamato, e non a quello dell'avvenuta conoscenza della circostanza che il P. era risultato sconosciuto all'indirizzo presso il quale era stata effettuata la prima notifica (dovendosi ritenere la stessa improduttiva di qualsiasi effetto giuridicamente valido nei confronti del trasgressore)” (Cass. 7 marzo 2023, n. 6722).
Sulla base di siffatte considerazioni, il suddetto motivo di appello appare fondato e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato il verbale di
Pag. 9 a 10 accertamento di violazione alle norme del Codice della strada N.R.G. 2479/21 – Verbale R. 2329/21 del 24.3.2021.
Ogni altro motivo di gravame è da intendersi assorbito in tale statuizione.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Domenico Maria
Lupis, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., seguono il criterio della soccombenza. I compensi vanno liquidati ai sensi del D.M. 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando i parametri prossimi ai minimi relativi alle controversie di valore fino a 1.110€, tenuto conto della natura documentale della causa e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto sottese. Non vengono, invece, liquidate le spese del contributo unificato relative al presente grado di giudizio, non risultando prova del suo pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della strada N.R.G. 2479/21 – Verbale R. 2329/21 del 24.3.2021 per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna il in persona del sindaco pro tempore, alla refusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado di Parte_1
giudizio, in € 200,00 per compensi, ed € 43,00, per spese documentate, oltre spese generali, CPA ed
IVA, se dovute per legge, e, per il giudizio di appello, in € 337,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovute per legge, tutte da distrarsi in favore dell'Avv. Domenico Maria
Lupis, dichiaratosi antistatario.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 25 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
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