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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4441 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5602/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5602/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BRUMGNACH LAURA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'avv. AVVOCATURA STATO MILANO,
PARTE CONVENUTA
e contro
[...]
Controparte_2
e (C.F./P.I. ), Controparte_3
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Responsabilita dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: Accertate le circostanze di cui in premessa ed in particolare la responsabilità dell'istituto scolastico ex artt. 2048 e 2050 c.c. per il sinistro verificatosi in data 08.03.2010 presso l'Istituto Comprensivo A. Moro e M.ri Via Fani durante l'orario scolastico non essendo stata svolta un'adeguata vigilanza e non essendo data prova di aver fatto tutto il possibile per pagina 1 di 8 impedire il fatto, condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi subiti dal Sig. a seguito delle gravi lesioni riportate all'apparato dentario con avulsione completa Parte_1 di entrambi gli incisivi, quantificati nella misura di € 30.689,83= così come di seguito specificato: Età del danneggiato all'epoca del fatto 10 anni Percentuale di invalidità permanente 4% Indennità giornaliera € 50,79 A) Danno biologico permanente € 4.529,04= Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 75 Giorni di invalidità temporanea parziale al 5% 500 - Invalidità temporanea parziale al 50% € 253,95 - Invalidità temporanea parziale al 25% € 952,31 - Invalidità temporanea parziale al 5% € 1.269,75 B) Totale danno biologico temporaneo € 2.476,01= C) Danno morale (33,33%) € 2.334,78= D) Spese mediche sostenute non rimborsate € 10.350,00= E) Spese mediche future e preventivate come da relazione del Dott. € 11.000,00= TOTALE ( € 30.689,83= o in quella somma maggiore o Per_1 C.F._2 minore che verrà ritenuta di giustizia, anche alla luce di eventuali nuove spese che l'attore dovrà sostenere. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge. IN VIA
ISTRUTTORIA: Disporsi CTU medico – legale al fine di accertare il nesso causale tra il fatto e i danni riportati dall'attore, nonché per accertare l'entità del danno biologico riportato e la congruità delle spese sostenute”
Per il convenuto: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via principale: respingere tutte le domande attoree in quanto infondate – sia nell'an che nel quantum debeatur – in fatto e in diritto e non provate;
In via subordinata: nel denegato caso di condanna del convenuto, dichiarare le CP_1 due Compagnie Assicuratrici da quest'ultimo regolarmente chiamate in causa – CP_2
e – tenute entrambe, in via solidale e ciascuna per quanto di
[...] Controparte_3 competenza, a manlevare e tenere indenne lo stesso di tutto quanto (comprese le spese di CP_1 lite) esso fosse condannato a pagare all'attore per i fatti di causa. Con vittoria di spese e onorari”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il al fine di accertarne la responsabilità ex Controparte_1 art. 2048 c.c. o 2050 c.c. e ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti, a causa dell'incidente occorso l'8.3.2010 durante la lezione di educazione fisica nell'istituto scolastico da lui frequentato.
pagina 2 di 8 L'attore a fondamento della pretesa ha dedotto:
- che in data 8.3.2010 durante la lezione di educazione fisica, in presenza dell'insegnante Testimone_1
e di un'istruttrice di ginnastica, veniva colpito al viso da una mazza da baseball utilizzata in quel momento da un compagno;
- di aver riportato, a causa del colpo ricevuto, gravi lesioni all'apparato dentale ed in particolare
“avulsione completa di entrambi gli incisivi centrali superiori”;
- che il consulente di parte ha riscontrato postumi permanenti nella misura di 4 punti percentuali ed un periodo di inabilità temporanea al 75% di giorni 10, al 50% di giorni 75 e al 5% di giorni 500;
- che, sebbene l'assicurazione scolastica abbia corrisposto la somma di euro 8.920,99, Parte_1
divenuto maggiorenne, ha dovuto sostenere ulteriori esborsi a causa dei postumi riportati a seguito del sinistro;
- che, a fronte del mancato componimento bonario della vertenza, nonostante le numerose lettere di messa in mora inviate al convenuto, è stato costretto ad instaurare il presente giudizio Parte_1
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni da lui patiti (cfr. per tutto atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il
[...]
instando, in via preliminare, per la chiamata in causa di Controparte_1 CP_2
e di Nel merito, il convenuto ha chiesto il rigetto CP_2 Controparte_3 CP_1
delle domande ex adverso formulate atteso che il sinistro occorso ad si è verificato Parte_1
durante una lezione di educazione motoria in maniera accidentale a causa della condotta incauta di un compagno di classe. In particolare, il ha eccepito che il giorno del sinistro, durante la lezione CP_1 di educazione motoria, era presente oltre all'insegnante l'istruttrice la quale Tes_1 Persona_2
stava facendo svolgere agli alunni alcuni esercizi propedeutici al baseball;
in tali circostanze, un compagno di invece che appoggiare la mazza per terra, come raccomandato dalle Parte_1 insegnanti, l'ha tirata all'indietro, andando a colpire l'attore. Il convenuto ha contestato anche il quantum della pretesa attorea tenuto conto che l'attore non ha fornito prova né delle spese mediche affrontate né che quest'ultime siano state sostenute direttamente da lui stesso e non dai suoi genitori
(essendo all'epoca l'attore un bambino di soli dieci anni); il Ministero ha, in ogni caso, sottolineato che l'assicurazione ha corrisposto all'epoca del sinistro la somma di euro 8.920,99. In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, il ha Controparte_1
pagina 3 di 8 chiesto di essere tenuto indenne e manlevato di ogni somma che sarà tenuto a corrispondere all'attore dalla compagnia di assicurazione (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, nessuno si è costituito e, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di e di , ne è stata dichiarata la Controparte_2 Controparte_3
contumacia.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante l'escussione di due testimoni.
Il Giudice ha fissato l'udienza del 5.2.2025 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 7.2.2025 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda attorea è infondata e dev'essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice ha agito in giudizio facendo valere una responsabilità ex art. 2048 o 2050 c.c. nei confronti del per il sinistro occorso ad durante la lezione Controparte_1 Parte_1
di educazione fisica.
Orbene, in punto di qualificazione giuridica della domanda, deve premettersi che la fattispecie oggetto della presente vertenza va correttamente inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2048 comma 2 c.c., in forza del quale “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. La presunzione di responsabilità in capo agli insegnanti prevista dalla predetta norma trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo nel tempo in cui è sottoposto alla loro vigilanza;
essa non è, invece, invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso
(cfr. Cass. sez. un. 9346/2002). Ciò premesso, si osserva che, ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c., l'attore deve provare non solo che il danno da lui patito sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente, ma anche che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare l'evento lesivo;
al contrario, in capo al convenuto,
pagina 4 di 8 incombe l'onere dar prova del fatto impeditivo e cioè dimostrare l'inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto lesivo. In particolare, con specifico riferimento all'infortunio occorso durante lo svolgimento di attività sportiva in orario scolastico, la
Corte di Cassazione ha precisato che: “in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 cod. civ., non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, essendo altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e che, inoltre, la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto” ( cfr. Cass. civ. n. 20743/2009 e
9983/2019).
Orbene, alla luce dei principi sopra esposti, si reputa che l'attore abbia provato il fatto, ma non la mancata predisposizione da parte dell'istituto scolastico di misure idonee dirette ad evitare il sinistro.
Infatti, nel corso dell'istruttoria orale, insegnante alla scuola primaria Kennedy Testimone_1
frequentata da ha riferito di aver assistito al sinistro, atteso che in quel momento era in Parte_1
palestra con gli alunni che stavano simulando una partita di baseball in presenza della specialista di motoria nell'ambito del progetto scolastico approvato dal POF d'Istituto e Persona_2 denominato “Crescere con lo Sport”. La teste ha riferito che, nel corso della simulazione, “il compagno di prima ha usato la mazza per respingere la pallina. Poi invece di appoggiarla a terra, l'ha Per_3 lanciata all'indietro…nel lanciarla all'indietro ha colpito la bocca di (cfr. verbale di Parte_1
udienza del 6.3.2024). Tuttavia, la teste ha precisato che “in tutte le lezioni abbiamo ribadito, io che i ragazzi dovevano tenere un buon comportamento, mentre la specialista tutte le volte ripeteva le regole
e si occupava di far osservare ai ragazzi il distanziamento”, aggiungendo che tra l'alunno che tirava e i ragazzi dietro che aspettavano il proprio turno prima di lanciare c'era una distanza tale per cui “nel muovere la mazza non fossero colpiti”. ha inoltre riferito che durante lo svolgimento Testimone_1 dell'esercitazione di baseball sia lei che l'istruttrice erano poste in modo tale da Persona_2 controllare tutti gli alunni: “io ero al centro palestra, mentre l'altra insegnante era più vicino al ragazzo che lanciava la pallina. Io ero al centro perché alcuni ragazzi erano posizionati agli angoli della palestra che fungevano da basi” (cfr. verbale di udienza del 6.3.2024).
pagina 5 di 8 La stessa versione dei fatti è stata resa dalla teste esperta di educazione motoria, la Persona_2
quale ha innanzitutto confermato che è stato colpito da un compagno di classe che Parte_1
dopo aver battuto la pallina, ha lanciato all'indietro la mazza. Quanto al funzionamento della simulazione di baseball, ha riferito: “il compagno era il battitore e doveva respingere Persona_2
la pallina che io gli lanciavo, mentre era in attesa di poter successivamente fare il battitore. Il Pt_1 compagno, dopo aver colpito la pallina ha lanciato la mazza all'indietro colpendo il i CP_4
compagni in attesa tra cui il erano alle spalle del battitore ad una distanza di circa cinque o Pt_1 sei metri dal battitore… la mazza è stata proprio scaraventata all'indietro e ha percorso cinque o sei metri”. ha precisato che la mazza, acquistata in un negozio specializzato per la Persona_2
didattica, aveva un rivestimento in gomma piuma, che la copriva interamente ad eccezione dell'impugnatura e che, in ogni caso, erano state svolte lezioni propedeutiche per insegnare “ le regole circa l'uso della mazza”, spiegando agli alunni che, dopo aver colpito la pallina, la mazza doveva essere lasciata cadere a terra ( cfr. verbale di udienza del 6.3.2024: “rispetto alla mazza era stata data indicazione di colpire la pallina, lasciar cadere sul posto la mazza e poi partire nella corsa”).
All'esito dell'istruttoria e dal compendio probatorio in atti risulta dunque provato che, in data 8.3.2010, nel corso di una simulazione di una partita di baseball svolta nella palestra della scuola primaria
Kennedy di Varedo, in presenza dell'insegnante e dell'esperta di motoria Testimone_1 Per_2
è stato colpito al volto dalla mazza che un compagno di classe, dopo aver
[...] Parte_1
colpito la pallina, ha lanciato all'indietro invece che appoggiarla per terra. Allo stesso tempo è emerso però che la scuola aveva predisposto tutte le misure necessarie a garantire lo svolgimento dell'attività di baseball in sicurezza. In particolare, dall'istruttoria è emerso:
- che gli alunni avevano già svolto altre lezioni sul baseball nel corso delle quali gli era stato spiegato dalla specialista non solo come utilizzare la mazza, ma anche che, dopo aver colpito la Persona_2 pallina con la mazza, quest'ultima andava riposta a terra e non lanciata all'indietro;
- che la mazza da baseball era stata acquistata in un negozio specializzato nella vendita di articoli sì da avere una parte in gomma piuma e solo il manico adibito all'impugnatura in plastica;
- che tra i ragazzi battitori e quelli in fila in attesa del proprio turno vi era una distanza adeguata di sicurezza e che agli alunni stessi era stata spiegata la necessità di mantenere il predetto distanziamento;
pagina 6 di 8 - che le insegnanti erano disposte in due punti diversi della palestra in modo tale da sorvegliare sia gli alunni che dopo aver battuto si trovavano in prossimità delle basi, sia quelli che stavano battendo.
Si reputa quindi che la scuola abbia predisposto tutte le misure necessarie a svolgere l'attività in sicurezza, illustrando agli alunni tutte le regole del gioco del baseball prima di procedere alla sua simulazione ed utilizzando mazza da baseball didattiche, ponendo quindi in essere un'attività di insegnamento, verifica e controllo del tutto adeguata all'età e al contesto. Si ritiene altresì del tutto idonea la sorveglianza sugli alunni da parte delle insegnanti, che peraltro erano poste proprio in due punti diversi della palestra al fine di vigiliare correttamente su entrambi i gruppi di alunni (quelli in prossimità delle basi e il gruppo dei “battitori”). A tal proposito, non ha trovato conferma in sede istruttoria l'eccezione formulata da parte attrice secondo cui il ragazzo che ha colpito Parte_1
avesse bisogno di un insegnante di sostegno che lo aiutasse e sorvegliasse;
infatti, come chiarito dalla teste durante la deposizione nel presente giudizio, l'alunno aveva sì diritto al sostegno, ma per la Tes_1
sola attività didattica, soffrendo di un lieve ritardo cognitivo, che non richiedeva analogo supporto per la lezione di educazione motoria (cfr. verbale di udienza del 6.3.2024 : “Il compagno aveva il sostegno per alcune ore, saranno state forse 8 di didattica per un lieve ritardo cognitivo”). Nessuna colpa può essere quindi addebitata all'istituto scolastico che ha predisposto ogni misura affinché la simulazione della partita di baseball avvenisse in sicurezza. L'insegnante, esperta in motoria, ha infatti illustrato le difficoltà dell'attività o dei relativi passaggi e ha predisposto cautele adeguate affinché la simulazione di baseball potesse essere svolta da tutti gli alunni in condizioni di sicurezza ( cfr. ex multis Cass. civ.
n. 18903/2017, Cass. civ. n. 6844/2016).
Il convenuto, assolvendo quindi il suo onere probatorio, ha dimostrato che, nonostante la CP_1
predisposizione di tutte le cautele necessarie, non è stato possibile evitare il verificarsi del sinistro, atteso che la condotta del compagno di è stata del tutto imprevedibile e repentina ed è Parte_1
avvenuta in un contesto privo di elementi di pericolosità quanto al tipo di attività svolta dagli alunni. Il carattere del tutto improvviso e repentino dell'azione del compagno dell'attore è stato tale che l'insegnante presente nelle immediate vicinanze non avrebbe potuto porre in essere alcun tipo di intervento proprio in ragione delle modalità dell'accadimento stesso. La predetta imprevedibilità della condotta dell'alunno integra un'ipotesi di caso fortuito, sì che nessuna responsabilità ex art. 2048 comma 2 c.c. può essere addebitata al . Controparte_1
pagina 7 di 8 Allo stesso modo nessuna responsabilità può essere addebitata al convenuto ex art. 2050 c.c. atteso che l'attività del gioco del baseball in contesto scolastico, con la predisposizione di tutte le misure di sicurezza, come è avvenuto nel caso di specie, dove peraltro è stata svolta in maniera semplificata con l'utilizzo di mazze in gommapiuma, non può essere considerata come attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c.
Le domande attoree, pertanto, non possono che essere integralmente respinte.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, sì che la parte attrice dev'essere condannata ex art. 91 c.p.c. a rifondere quelle sostenute dal . La liquidazione Controparte_1 avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 D.M. 55/2014, come successivamente modificato dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva concretamente svolta e dell'estrema semplicità delle questioni trattate (cfr. valori medi, per attività di studio, introduttiva e per la fase decisoria e valori medi ridotti al
50% per la fase istruttoria, tenuto conto che sono stati escussi due testimoni).
La mancata costituzione delle assicurazioni terze chiamate comporta invece che non si debba provvedere ad una regolazione delle spese con le restanti parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte da nel presente giudizio;
Parte_1
2. condanna a rifondere in favore del le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in euro 4.237,00, per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Milano, 30.5.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5602/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BRUMGNACH LAURA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'avv. AVVOCATURA STATO MILANO,
PARTE CONVENUTA
e contro
[...]
Controparte_2
e (C.F./P.I. ), Controparte_3
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Responsabilita dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: Accertate le circostanze di cui in premessa ed in particolare la responsabilità dell'istituto scolastico ex artt. 2048 e 2050 c.c. per il sinistro verificatosi in data 08.03.2010 presso l'Istituto Comprensivo A. Moro e M.ri Via Fani durante l'orario scolastico non essendo stata svolta un'adeguata vigilanza e non essendo data prova di aver fatto tutto il possibile per pagina 1 di 8 impedire il fatto, condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi subiti dal Sig. a seguito delle gravi lesioni riportate all'apparato dentario con avulsione completa Parte_1 di entrambi gli incisivi, quantificati nella misura di € 30.689,83= così come di seguito specificato: Età del danneggiato all'epoca del fatto 10 anni Percentuale di invalidità permanente 4% Indennità giornaliera € 50,79 A) Danno biologico permanente € 4.529,04= Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 75 Giorni di invalidità temporanea parziale al 5% 500 - Invalidità temporanea parziale al 50% € 253,95 - Invalidità temporanea parziale al 25% € 952,31 - Invalidità temporanea parziale al 5% € 1.269,75 B) Totale danno biologico temporaneo € 2.476,01= C) Danno morale (33,33%) € 2.334,78= D) Spese mediche sostenute non rimborsate € 10.350,00= E) Spese mediche future e preventivate come da relazione del Dott. € 11.000,00= TOTALE ( € 30.689,83= o in quella somma maggiore o Per_1 C.F._2 minore che verrà ritenuta di giustizia, anche alla luce di eventuali nuove spese che l'attore dovrà sostenere. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge. IN VIA
ISTRUTTORIA: Disporsi CTU medico – legale al fine di accertare il nesso causale tra il fatto e i danni riportati dall'attore, nonché per accertare l'entità del danno biologico riportato e la congruità delle spese sostenute”
Per il convenuto: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via principale: respingere tutte le domande attoree in quanto infondate – sia nell'an che nel quantum debeatur – in fatto e in diritto e non provate;
In via subordinata: nel denegato caso di condanna del convenuto, dichiarare le CP_1 due Compagnie Assicuratrici da quest'ultimo regolarmente chiamate in causa – CP_2
e – tenute entrambe, in via solidale e ciascuna per quanto di
[...] Controparte_3 competenza, a manlevare e tenere indenne lo stesso di tutto quanto (comprese le spese di CP_1 lite) esso fosse condannato a pagare all'attore per i fatti di causa. Con vittoria di spese e onorari”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il al fine di accertarne la responsabilità ex Controparte_1 art. 2048 c.c. o 2050 c.c. e ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti, a causa dell'incidente occorso l'8.3.2010 durante la lezione di educazione fisica nell'istituto scolastico da lui frequentato.
pagina 2 di 8 L'attore a fondamento della pretesa ha dedotto:
- che in data 8.3.2010 durante la lezione di educazione fisica, in presenza dell'insegnante Testimone_1
e di un'istruttrice di ginnastica, veniva colpito al viso da una mazza da baseball utilizzata in quel momento da un compagno;
- di aver riportato, a causa del colpo ricevuto, gravi lesioni all'apparato dentale ed in particolare
“avulsione completa di entrambi gli incisivi centrali superiori”;
- che il consulente di parte ha riscontrato postumi permanenti nella misura di 4 punti percentuali ed un periodo di inabilità temporanea al 75% di giorni 10, al 50% di giorni 75 e al 5% di giorni 500;
- che, sebbene l'assicurazione scolastica abbia corrisposto la somma di euro 8.920,99, Parte_1
divenuto maggiorenne, ha dovuto sostenere ulteriori esborsi a causa dei postumi riportati a seguito del sinistro;
- che, a fronte del mancato componimento bonario della vertenza, nonostante le numerose lettere di messa in mora inviate al convenuto, è stato costretto ad instaurare il presente giudizio Parte_1
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni da lui patiti (cfr. per tutto atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il
[...]
instando, in via preliminare, per la chiamata in causa di Controparte_1 CP_2
e di Nel merito, il convenuto ha chiesto il rigetto CP_2 Controparte_3 CP_1
delle domande ex adverso formulate atteso che il sinistro occorso ad si è verificato Parte_1
durante una lezione di educazione motoria in maniera accidentale a causa della condotta incauta di un compagno di classe. In particolare, il ha eccepito che il giorno del sinistro, durante la lezione CP_1 di educazione motoria, era presente oltre all'insegnante l'istruttrice la quale Tes_1 Persona_2
stava facendo svolgere agli alunni alcuni esercizi propedeutici al baseball;
in tali circostanze, un compagno di invece che appoggiare la mazza per terra, come raccomandato dalle Parte_1 insegnanti, l'ha tirata all'indietro, andando a colpire l'attore. Il convenuto ha contestato anche il quantum della pretesa attorea tenuto conto che l'attore non ha fornito prova né delle spese mediche affrontate né che quest'ultime siano state sostenute direttamente da lui stesso e non dai suoi genitori
(essendo all'epoca l'attore un bambino di soli dieci anni); il Ministero ha, in ogni caso, sottolineato che l'assicurazione ha corrisposto all'epoca del sinistro la somma di euro 8.920,99. In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, il ha Controparte_1
pagina 3 di 8 chiesto di essere tenuto indenne e manlevato di ogni somma che sarà tenuto a corrispondere all'attore dalla compagnia di assicurazione (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, nessuno si è costituito e, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di e di , ne è stata dichiarata la Controparte_2 Controparte_3
contumacia.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante l'escussione di due testimoni.
Il Giudice ha fissato l'udienza del 5.2.2025 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 7.2.2025 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda attorea è infondata e dev'essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Parte attrice ha agito in giudizio facendo valere una responsabilità ex art. 2048 o 2050 c.c. nei confronti del per il sinistro occorso ad durante la lezione Controparte_1 Parte_1
di educazione fisica.
Orbene, in punto di qualificazione giuridica della domanda, deve premettersi che la fattispecie oggetto della presente vertenza va correttamente inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2048 comma 2 c.c., in forza del quale “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. La presunzione di responsabilità in capo agli insegnanti prevista dalla predetta norma trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo nel tempo in cui è sottoposto alla loro vigilanza;
essa non è, invece, invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso
(cfr. Cass. sez. un. 9346/2002). Ciò premesso, si osserva che, ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c., l'attore deve provare non solo che il danno da lui patito sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente, ma anche che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare l'evento lesivo;
al contrario, in capo al convenuto,
pagina 4 di 8 incombe l'onere dar prova del fatto impeditivo e cioè dimostrare l'inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto lesivo. In particolare, con specifico riferimento all'infortunio occorso durante lo svolgimento di attività sportiva in orario scolastico, la
Corte di Cassazione ha precisato che: “in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 cod. civ., non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, essendo altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e che, inoltre, la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto” ( cfr. Cass. civ. n. 20743/2009 e
9983/2019).
Orbene, alla luce dei principi sopra esposti, si reputa che l'attore abbia provato il fatto, ma non la mancata predisposizione da parte dell'istituto scolastico di misure idonee dirette ad evitare il sinistro.
Infatti, nel corso dell'istruttoria orale, insegnante alla scuola primaria Kennedy Testimone_1
frequentata da ha riferito di aver assistito al sinistro, atteso che in quel momento era in Parte_1
palestra con gli alunni che stavano simulando una partita di baseball in presenza della specialista di motoria nell'ambito del progetto scolastico approvato dal POF d'Istituto e Persona_2 denominato “Crescere con lo Sport”. La teste ha riferito che, nel corso della simulazione, “il compagno di prima ha usato la mazza per respingere la pallina. Poi invece di appoggiarla a terra, l'ha Per_3 lanciata all'indietro…nel lanciarla all'indietro ha colpito la bocca di (cfr. verbale di Parte_1
udienza del 6.3.2024). Tuttavia, la teste ha precisato che “in tutte le lezioni abbiamo ribadito, io che i ragazzi dovevano tenere un buon comportamento, mentre la specialista tutte le volte ripeteva le regole
e si occupava di far osservare ai ragazzi il distanziamento”, aggiungendo che tra l'alunno che tirava e i ragazzi dietro che aspettavano il proprio turno prima di lanciare c'era una distanza tale per cui “nel muovere la mazza non fossero colpiti”. ha inoltre riferito che durante lo svolgimento Testimone_1 dell'esercitazione di baseball sia lei che l'istruttrice erano poste in modo tale da Persona_2 controllare tutti gli alunni: “io ero al centro palestra, mentre l'altra insegnante era più vicino al ragazzo che lanciava la pallina. Io ero al centro perché alcuni ragazzi erano posizionati agli angoli della palestra che fungevano da basi” (cfr. verbale di udienza del 6.3.2024).
pagina 5 di 8 La stessa versione dei fatti è stata resa dalla teste esperta di educazione motoria, la Persona_2
quale ha innanzitutto confermato che è stato colpito da un compagno di classe che Parte_1
dopo aver battuto la pallina, ha lanciato all'indietro la mazza. Quanto al funzionamento della simulazione di baseball, ha riferito: “il compagno era il battitore e doveva respingere Persona_2
la pallina che io gli lanciavo, mentre era in attesa di poter successivamente fare il battitore. Il Pt_1 compagno, dopo aver colpito la pallina ha lanciato la mazza all'indietro colpendo il i CP_4
compagni in attesa tra cui il erano alle spalle del battitore ad una distanza di circa cinque o Pt_1 sei metri dal battitore… la mazza è stata proprio scaraventata all'indietro e ha percorso cinque o sei metri”. ha precisato che la mazza, acquistata in un negozio specializzato per la Persona_2
didattica, aveva un rivestimento in gomma piuma, che la copriva interamente ad eccezione dell'impugnatura e che, in ogni caso, erano state svolte lezioni propedeutiche per insegnare “ le regole circa l'uso della mazza”, spiegando agli alunni che, dopo aver colpito la pallina, la mazza doveva essere lasciata cadere a terra ( cfr. verbale di udienza del 6.3.2024: “rispetto alla mazza era stata data indicazione di colpire la pallina, lasciar cadere sul posto la mazza e poi partire nella corsa”).
All'esito dell'istruttoria e dal compendio probatorio in atti risulta dunque provato che, in data 8.3.2010, nel corso di una simulazione di una partita di baseball svolta nella palestra della scuola primaria
Kennedy di Varedo, in presenza dell'insegnante e dell'esperta di motoria Testimone_1 Per_2
è stato colpito al volto dalla mazza che un compagno di classe, dopo aver
[...] Parte_1
colpito la pallina, ha lanciato all'indietro invece che appoggiarla per terra. Allo stesso tempo è emerso però che la scuola aveva predisposto tutte le misure necessarie a garantire lo svolgimento dell'attività di baseball in sicurezza. In particolare, dall'istruttoria è emerso:
- che gli alunni avevano già svolto altre lezioni sul baseball nel corso delle quali gli era stato spiegato dalla specialista non solo come utilizzare la mazza, ma anche che, dopo aver colpito la Persona_2 pallina con la mazza, quest'ultima andava riposta a terra e non lanciata all'indietro;
- che la mazza da baseball era stata acquistata in un negozio specializzato nella vendita di articoli sì da avere una parte in gomma piuma e solo il manico adibito all'impugnatura in plastica;
- che tra i ragazzi battitori e quelli in fila in attesa del proprio turno vi era una distanza adeguata di sicurezza e che agli alunni stessi era stata spiegata la necessità di mantenere il predetto distanziamento;
pagina 6 di 8 - che le insegnanti erano disposte in due punti diversi della palestra in modo tale da sorvegliare sia gli alunni che dopo aver battuto si trovavano in prossimità delle basi, sia quelli che stavano battendo.
Si reputa quindi che la scuola abbia predisposto tutte le misure necessarie a svolgere l'attività in sicurezza, illustrando agli alunni tutte le regole del gioco del baseball prima di procedere alla sua simulazione ed utilizzando mazza da baseball didattiche, ponendo quindi in essere un'attività di insegnamento, verifica e controllo del tutto adeguata all'età e al contesto. Si ritiene altresì del tutto idonea la sorveglianza sugli alunni da parte delle insegnanti, che peraltro erano poste proprio in due punti diversi della palestra al fine di vigiliare correttamente su entrambi i gruppi di alunni (quelli in prossimità delle basi e il gruppo dei “battitori”). A tal proposito, non ha trovato conferma in sede istruttoria l'eccezione formulata da parte attrice secondo cui il ragazzo che ha colpito Parte_1
avesse bisogno di un insegnante di sostegno che lo aiutasse e sorvegliasse;
infatti, come chiarito dalla teste durante la deposizione nel presente giudizio, l'alunno aveva sì diritto al sostegno, ma per la Tes_1
sola attività didattica, soffrendo di un lieve ritardo cognitivo, che non richiedeva analogo supporto per la lezione di educazione motoria (cfr. verbale di udienza del 6.3.2024 : “Il compagno aveva il sostegno per alcune ore, saranno state forse 8 di didattica per un lieve ritardo cognitivo”). Nessuna colpa può essere quindi addebitata all'istituto scolastico che ha predisposto ogni misura affinché la simulazione della partita di baseball avvenisse in sicurezza. L'insegnante, esperta in motoria, ha infatti illustrato le difficoltà dell'attività o dei relativi passaggi e ha predisposto cautele adeguate affinché la simulazione di baseball potesse essere svolta da tutti gli alunni in condizioni di sicurezza ( cfr. ex multis Cass. civ.
n. 18903/2017, Cass. civ. n. 6844/2016).
Il convenuto, assolvendo quindi il suo onere probatorio, ha dimostrato che, nonostante la CP_1
predisposizione di tutte le cautele necessarie, non è stato possibile evitare il verificarsi del sinistro, atteso che la condotta del compagno di è stata del tutto imprevedibile e repentina ed è Parte_1
avvenuta in un contesto privo di elementi di pericolosità quanto al tipo di attività svolta dagli alunni. Il carattere del tutto improvviso e repentino dell'azione del compagno dell'attore è stato tale che l'insegnante presente nelle immediate vicinanze non avrebbe potuto porre in essere alcun tipo di intervento proprio in ragione delle modalità dell'accadimento stesso. La predetta imprevedibilità della condotta dell'alunno integra un'ipotesi di caso fortuito, sì che nessuna responsabilità ex art. 2048 comma 2 c.c. può essere addebitata al . Controparte_1
pagina 7 di 8 Allo stesso modo nessuna responsabilità può essere addebitata al convenuto ex art. 2050 c.c. atteso che l'attività del gioco del baseball in contesto scolastico, con la predisposizione di tutte le misure di sicurezza, come è avvenuto nel caso di specie, dove peraltro è stata svolta in maniera semplificata con l'utilizzo di mazze in gommapiuma, non può essere considerata come attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c.
Le domande attoree, pertanto, non possono che essere integralmente respinte.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, sì che la parte attrice dev'essere condannata ex art. 91 c.p.c. a rifondere quelle sostenute dal . La liquidazione Controparte_1 avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 D.M. 55/2014, come successivamente modificato dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva concretamente svolta e dell'estrema semplicità delle questioni trattate (cfr. valori medi, per attività di studio, introduttiva e per la fase decisoria e valori medi ridotti al
50% per la fase istruttoria, tenuto conto che sono stati escussi due testimoni).
La mancata costituzione delle assicurazioni terze chiamate comporta invece che non si debba provvedere ad una regolazione delle spese con le restanti parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte da nel presente giudizio;
Parte_1
2. condanna a rifondere in favore del le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in euro 4.237,00, per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Milano, 30.5.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
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