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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 5.6.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1176 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso, per Parte_1 procura generale alle liti del 23 gennaio 2023, a ministero dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino (rep. 37590; racc. 7131), dall'avvocata Simonetta Zannini Quirini, con la quale elettivamente domicilia in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell'
[...]
[...]
[...
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata Controparte_1 telematicamente insieme al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avvocato Sergio Massimo Mancusi, con il quale e presso il quale è elettivamente domiciliata.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4175/2023, pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro e pubblicata in data 21.4.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi dell'appello e come da verbale di udienza del 5.6.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., adiva il Tribunale di Roma, Controparte_1 esponendo che in data 30.4.2021 l' le aveva comunicato di aver corrisposto, sulla Pt_1 sua pensione AS n. 04175858 e relativamente al periodo dal 1.1.2019 al 28.02.21, maggiori ratei non dovuti per un importo di € 6.318,31, affermando che «la sua pensione categoria AS è stata ricalcolata dal 1° gennaio 2018, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2018». Contestava la sussistenza dell'indebito e la pretesa restitutoria dell'ente previdenziale, così chiedendo di dichiarare l'illegittimità̀ della pretesa restitutoria dell' comunicata con lettera del 30.4.2021, con condanna Pt_1 alla restituzione «delle somme eventualmente trattenute e trattenende».
L'ente previdenziale si costituiva in giudizio rappresentando che: (a) l'indebito sussisteva ed era stato recuperato soltanto per l'anno 2019, ossia solo per € 2.904,07;
(b) detto indebito trovava titolo nel fatto che la ricorrente aveva omesso di dichiarare all' che il marito aveva percepito, nel 2018, redditi da lavoro autonomo per € Pt_1
3.458,00; (c) la pensione era stata successivamente riliquidata in data 16.9.2021, riattribuendo alla pensionata la maggiorazione sociale e le maggiorazioni ex art. 38 L.
448/20021 per tutti gli anni tranne che per il 2019 e ponendo in detrazione dagli arretrati così spettanti la somma di € 6.288,31, in quanto in passato erano già stati pagata i maggiori ratei cui detta trazione si riferiva ed il sistema di calcolo non ne aveva tenuto conto. Concludeva chiedendo di «respingere l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto limitatamente all'anno 2019 per E. 2.904,07».
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, così statuiva: «dichiara
l'illegittimità dell'indebito di cui alla comunicazione dell' del 30.4.2021 e dichiara Pt_1 che la ricorrente non deve restituire le somme richieste dall' per l'effetto condanna Pt_1
l' alla restituzione delle somme trattenute». Pt_1
L' interpone appello contro questa decisione, censurandola nella parte in cui: Pt_1
(I) non si è avveduta che l'indebito riguardava il solo anno 2019 e il solo importo di €
2.904,07; (II) ha ritenuto insussistente l'indebito anche per tale anno;
(III) non ha tenuto conto del doveroso recupero della residua somma di € 3.414,14. Chiede riformarsi a sentenza appellata, con conseguente reiezione dell'avverso ricorso o in subordine «dichiarare non dovuta la somma di € 2904,27». resiste all'appello, chiedendone la reiezione. Controparte_1
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione e acquisito
telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 5.6.2025 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. L'ente previdenziale lamenta, in primo luogo, che il Tribunale abbia erroneamente reputato «che si trattasse di recupero di indebito per l'intera somma mentre invece l'indebito era solo per € 2.904,07».
In particolare, l' afferma, da un lato, di non aver mai recuperato «l'importo Pt_1 come indebito se non per l'anno 2019» e, dall'altro, che «la ricorrente non ha ricevuto una nota di indebito ma si duole che dalla ricostituzione siano state detratte delle somme».
2.1. L'esatta comprensione della censura dell'ente previdenziale esige una breve esposizione della vicenda sostanziale antecedente all'introduzione del giudizio di primo grado, i cui snodi fattuali sono sostanzialmente pacifici tra e parti.
Con missiva datata 24.1.2021 (del cui invio alla pensionata, tuttavia, non vi è prova), l'ente previdenziale comunicava a che «la sua pensione Controparte_1 numero 04175858 categoria AS è stata ricalcolata dal 1° gennaio 2018, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2018» e che «pertanto, da gennaio 2019 a febbraio 2021 sulla pensione numero 04175858 categoria AS l ha corrisposto un Pt_1 pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro
6.318,31», del quale chiedeva la restituzione (missiva prodotta in primo grado, senza indicizzazione, da parte dell' ). Pt_1
Successivamente, con missiva datata 30.4.2021, pacificamente ricevuta dalla pensionata, l'ente previdenziale, richiamando la propria «precedente lettera»
(all'evidenza, quella di gennaio), ribadiva quanto già esposto nella pregressa missiva, ossia il ricalcolo della pensione «sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno
2018» e l'esistenza di pagamenti non dovuti nel lasso temporale 1.1.2019-28.2.2021 per un totale di € 6,318,31, per poi precisare che tale importo sarebbe stato recuperato tramite trattenute sulla medesima pensione dell'importo di € 15,00 al mese.
Più tardi, l emetteva il Modello TE08 datato 16.9.2021, con il quale affermava Pt_1 di aver di nuovo ricalcolato la pensione di a far data dal gennaio Controparte_1
2019, che detta riliquidazione comprendeva la «concessione della maggiorazione sociale» e la «rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge
448/2001» e che da essa era derivato un credito a favore della pensionata pari a €
8.116,55, dal quale, però, l'ente previdenziale detraeva la somma di € 6.288,31, con la
motivazione «recupero per quote di pensione o assegno sociale».
Le ragioni di detta seconda riliquidazione sono state esplicitate dall'ente previdenziale nella propria memoria di costituzione di primo grado, mediante richiamo alla relazione del proprio ufficio amministrativo, nella quale si legge che «l'indebito è scaturito dalla dichiarazione reddituale relativa al 2018, come da allegati, dal parte del coniuge, lavoro autonomo 3458,00, trasmessa ad dall'agenzia delle entrate. Tale Pt_1
Pa reddito ha ridotto l'importo dell' per gli anni successivi. La ricostituzione del 16\09\21 ha ripristinato l'importo tranne che per l'anno 2019 soggetto a riduzione dai redditi del
2018 del coniuge. In pratica l'importo indebito solo per il 2019».
per contro, pur dando atto nel proprio ricorso di essere a Controparte_1 conoscenza di tale successiva riliquidazione e di aver ricevuto il relativo Modello TE08
(tanto da produrlo al momento della propria costituzione in giudizio), nelle proprie conclusioni si limitava a chiedere di «dichiarare l'illegittimità̀ della pretesa di ripetizione
comunicata con lettera del 30 aprile 2021», senza in alcun modo censurare, Pt_1 diversamente da quanto appare opinare l'appellante, la riliquidazione del settembre
2021 per come operata dall'ente previdenziale e tali conclusioni manteneva ferme anche all'udienza di discussione del 21.4.2023, pur dopo che l' , come visto, aveva dedotto Pt_1
l'annullamento parziale dell'indebito.
2.2. In tale contesto, in cui, come osserva la stessa sentenza di primo grado con passaggi argomentativi in nulla toccati dalla presente impugnazione, difettava la prova della comunicazione alla pensionata di una decisione formale di annullamento parziale dell'indebito ed in cui neppure l'ente previdenziale aveva chiesto la declaratoria, seppur parziale, di cessazione della materia del contendere, il Tribunale non poteva far altro, in difetti di conclusioni conformi delle parti in punto di cessata materia del contendere, che pronunciarsi (come in effetti si è pronunciato) sull'intera domanda di accertamento negativo dell'indebito proposta dall'originaria ricorrente per tutto il lasso temporale dal
1.1.2010 al 28.2.2021 e conseguentemente non poteva che dichiarare (come in effetti ha dichiarato) l'insussistenza dell'indebito per gli anni 2020 e 2021, atteso che lo stesso
, da un lato, riconosce, per tali anni, l'infondatezza di quanto in origine sostenuto Pt_1 nelle missive del 24.1.2021 e del 30.4.2021 e, dall'altro, non censura il merito delle ragioni in forza delle quali il Tribunale ha ritenuto insussistenti per tali due periodi temporali l'indebito prospettato dall'ente previdenziali nelle due già sopra menzionate missive del 24.1.2021 e del 30.4.2021.
2.3. La sentenza appellata, inoltre, ha ritenuto che quanto (in tesi) indebitamente percepito nell'anno 2019 non fosse comunque ripetibile.
Il Tribunale, infatti, dopo aver richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di indebito assistenziale (ed in particolare Cass. 25.6.2020 n.
12608) e dopo aver ricordato che non integra il dolo del pensionato «la mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere», Pt_1 ha poi affermato che «nel caso di specie nessun dolo è ravvisabile in capo all'odierna ricorrente che ha percepito le somme in buona fede e quindi ad una situazione certamente “idonea a generare l'affidamento», perché «l'indebito per l'anno 2019 sarebbe dovuto al fatto che la ricorrente ha omesso di dichiarare all' che il marito Pt_1 aveva percepito, nel 2018, 3458 euro di redditi da lavoro autonomo ma, per le ragioni esposte, tale omessa comunicazione relativa peraltro ai redditi del coniuge risultanti, come ammesso dallo stesso nella sua comunicazione del 30.4.2021, dalla Pt_1 dichiarazione dei redditi per l'anno 2018, non dimostra il dolo della sig.ra . CP_1
L'ente previdenziale contesta tali conclusioni del Tribunale ribadendo che nella presente fattispecie la violazione dei canoni di correttezza e buona fede deve ritenersi sussistente, in ragione dell'accertata in violazione degli obblighi di comunicazione all' delle situazioni rilevanti ai fini del diritto alla percezione della prestazione Pt_1 assistenziale di cui aveva il godimento.
La censura non ha pregio.
La sentenza gravata è corretta, in punto di diritto, sia nella parte in cui ha applicato alla presente fattispecie i principi propri dell'indebito assistenziale - in questo giudizio, Par infatti, si discute della spettanza di maggiorazioni su di una prestazione (ossia su di un assegno sociale), che ha natura assistenziale – e sia nella parte in cui, in applicazione di detti principi, ha affermato che il dolo del pensionato «non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha Pt_1
l'onere di conoscere», giacché «nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 Pt_1 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali» (cfr. Cass. 23.2.2023 n. 5606; Cass. 30.6.2020 n.
13233).
In punto di fatto, invece, da un lato, è pacifico, perché ammesso dallo stesso Pt_1
nella missiva del 30.4.2021, che il maggior reddito del coniuge fosse stato correttamente dichiarato dalla pensionata in sede di presentazione all'Agenzia delle
Entrate della propria dichiarazione reddituale e, dall'altro, il motivo di appello in esame non censura in alcun modo la decisione gravata, laddove ha ritenuto (con evidente accertamento fattuale) che siffatta tempestiva comunicazione ponesse l'ente previdenziale in grado di conoscere del pari tempestivamente i dati reddituali rilevanti per la determinazione della misura del diritto a pensione, così escludendo il dolo della percettrice.
La statuizione con la quale il Tribunale ha dichiarato «l'illegittimità dell'indebito di cui alla comunicazione dell' del 30.4.2021» merita conferma. Pt_1
2.4. Del pari merita conferma la conseguente statuizione con la quale la sentenza gravata ha sancito che «la ricorrente non deve restituire le somme richieste dall' Pt_1
L'ente previdenziale, infatti, nel presente giudizio di impugnazione (ed in verità neppure in quello di primo grado) espressamente limita la richiesta restitutoria alle sole maggiori somma erogate nell'anno 2019, in relazione alle quali la statuizione qui in esame è corretta, essendo mera conseguenza della loro confermata irripetibilità.
2.5. L'impugnazione dell' , invece, è fondata nella parte in cui si duole, in Pt_1 maniera non sempre lineare ma comunque comprensibile, che il Tribunale l'abbia condannato alla restituzione delle somme trattenute, così omettendo di considerare (si sostiene) che già in primo grado esso ente previdenziale aveva allegato di non aver mai trattenuto gli importi.
Il motivo è fondato solo in parte.
L'ente previdenziale, infatti, sin dal primo grado di giudizio ha allegato di non aver mai recuperato le somme che la missiva del 30.4.2021 assumeva indebitamente corrisposte negli anni 2020 e 2021.
La pensionata, invece, senza in alcun modo censurare il prospetto di riliquidazione del settembre 2021 né le ragioni con le quali l'ente previdenziale ha giustificato la trattenuta di € 6.288,31 (mero artifizio contabile utilizzato per evitare una duplicazione di pagamento, poiché il sistema informatico aveva ricalcolato le maggiorazioni come se esse non fossero mai state corrisposte alla pensionata, che invece già ne aveva beneficiato), non offre alcuna prova del fatto costitutivo della domanda restitutoria quanto ai ratei per gli annp 2020 e 2021, ossia non dimostra l'effettiva restituzione all' di dette somme (restituzione che, secondo quanto riportato nella missiva del Pt_1
30.4.2021, sarebbe dovuta avvenire tramite trattenute mensili sul trattamento pensionistico in godimento).
La pronunciata condanna alla restituzione delle somme trattenute deve essere, dunque, limitata al solo importo di € 2.904,97, che l'ente previdenziale assume effettivamente recuperato (v. relazione amministrativa e pag. 3 dell'appello).
3. L'appello deve essere parzialmente accolto e la sentenza impugnata riformata ne senso di condannare, confermate le restanti statuizioni, l' a restituire il solo Pt_1 importo di € 2.904.97.
La parziale riforma della decisione di primo grado impone alla Corte di regolare ex novo le spese del doppio grado, che nella specie non possono che compensarsi, vuoi in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda restitutoria e vuoi in considerazione della condotta processuale dell'appellata, caratterizzatasi da una carente leale collaborazione nel riconoscere il mancato recupero del preteso indebito per gli anni
2020 e 2021 e nel trarre le corrette conseguenze processuali (cessazione della materia del contendere) scaturenti dalla riliquidazione del settembre 2021.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, che nel resto conferma, condanna l' alla restituzione del solo Pt_1 importo di € 2.904.97;
B) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado.
Roma, il 5.6.2026.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario