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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5538/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6.5.2025 da
1) Parte_1
Nato a Manfredonia (FG) il 06.10.1986 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ilaria Daniele presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Andrea Molendi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in Milano (MI) il 7.10.2016
(anno 2016 atto n. 1561 parte 1)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: nata il [...] in [...], cittadinanza italiana;
Persona_1
nato il [...] in [...], cittadinanza italiana;
Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza anagrafica stabilita presso il domicilio della madre, in Magenta (MI) in Via Verdi n. 39, dove i minori vivranno stabilmente.
2) La casa familiare, sita in Magenta (MI) in Via Giacomo Puccini n. 6, di proprietà del signor resterà nella sua disponibilità; Parte_1
3) I genitori avranno un ruolo paritario nel provvedere alle esigenze economiche, educative, sociali e morali dei minori. Si impegneranno sempre e comunque nell'impartire una buona educazione ai figli e a coltivare in loro il massimo rispetto per l'altra figura genitoriale;
4) Ogni genitore si impegnerà a garantire ai propri figli la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore. I genitori, inoltre si impegneranno al reciproco rispetto ed a mantenere alta la figura dell'altro genitore, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della prole altresì, a far mantenere e conservare agli stessi rapporti significativi con i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale, favorendo le visite presso i rispettivi parenti e consentendo ai nonni di poter tenere con sé i nipoti per il periodo in cui le esigenze dei bambini lo consentiranno;
5) Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
6) Per quanto riguarda le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, queste verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo sempre in considerazione le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei minori. I genitori si impegnano a mantenere una comunicazione costante e tempestiva riguardo qualsiasi variazione significativa che possa interessare i figli.
7) Al fine di garantirne una presenza costante nella vita dei figli, il padre avrà diritto di trascorrere con loro il fine settimana, a settimane alterne con la madre. I figli resteranno con il padre dall'uscita da scuola il giovedì, fino al lunedì mattina quando lo stesso li accompagnerà presso i rispettivi Istituti
Scolastici;
Quando il week-end sarà di competenza della madre è previsto un incontro infrasettimanale ogni giovedì, dalle 17:30 alle 21:00 comprensivo della cena.
La settimana in cui il week-end sarà di competenza del padre, invece è previsto un ulteriore incontro infrasettimanale ogni lunedì dalle 17:30 alle 21:00 comprensivo della cena. Questi incontro potranno essere adattati in base a eventuali esigenze sopravvenute.
8) Le parti potranno concordare modifiche a quanto sopra, con ragionevole preavviso, in caso di impedimento o al fine di far fronte alle proprie esigenze lavorative, ma in ogni caso nel rispetto delle esigenze dei figli e garantendo la continuità delle attività e delle amicizie dei figli.
9) Il padre potrà, inoltre, far visita ai figli in altri momenti, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni e delle attività dei minori. La madre, in qualità di genitore collocatario e nel rispetto del principio di bigenitorialità, si impegna a favorire e agevolare il rapporto dei figli con il padre, garantendo la massima flessibilità negli orari di visita e accogliendo eventuali richieste di tempo aggiuntivo, sempre compatibilmente con gli impegni dei minori. Sarà sua cura facilitare i contatti quotidiani tra i figli e il padre attraverso telefonate o videochiamate.
10) Per quanto riguarda le festività, i figli trascorreranno il Natale o il Capodanno, la Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo alternativamente con ciascun genitore, iniziando con il primo Natale presso il padre (vista l'alternanza iniziata). Durante i periodi di vacanza natalizia e pasquale, i genitori si accorderanno per tenere con sé i figli per più giorni consecutivi, con un genitore dal 23 dicembre al
30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio secondo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze scolastiche pasquali i minori trascorreranno con un genitore tre giorni
(Pasqua compresa) e con l'altro genitore tre giorni (Lunedì dell'Angelo compreso) secondo il criterio dell'alternanza annuale;
ogni altra festività secondo il criterio dell'alternanza annuale;
Per le vacanze estive, i periodi di permanenza presso ciascun genitore verranno concordati entro il 15 giugno di ogni anno, in base alle disponibilità di ferie lavorative, ma in ogni caso i minori resteranno due settimane continuative con pernottamento presso ciascun genitore, di volta in volta organizzate come predetto;
11) Eventuali modifiche al calendario potranno essere concordate tra le parti con ragionevole preavviso, privilegiando sempre l'interesse dei figli. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un approccio flessibile e collaborativo, particolarmente in caso di emergenze o imprevisti, eventualmente anche adattando giorni e orari di visita.
12) I genitori si impegnano inoltre a comunicare tempestivamente ogni cambiamento di residenza o domicilio, a fornire i recapiti dei luoghi di villeggiatura e a collaborare per tutte le pratiche relative ai documenti di espatrio dei minori, inclusi passaporto e carta d'identità.
13) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo per il Parte_1 Pt_2 mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, le cui coordinate sono: IBAN [...]. Tale importo sarà automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
14) Il contributo di mantenimento decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente accordo. I versamenti dovranno essere effettuati con regolarità e puntualità, indipendentemente dall'esercizio del diritto di visita.
Il si impegna a rinunciare in favore della del 50% della quota di assegno unico Parte_1 Pt_2 familiare con cui verranno coperte la totalità delle spese straordinarie, salvo conguaglio da dividere al 50% tra i coniugi, nel caso fossero inferiori all'assegno unico. Non è prevista una restituzione al ma l'eccedenza sarà da considerarsi quale fondo spese straordinarie dei mesi successivi. La Parte_1 signora si impegna a comunicare al sig. rendiconto delle spese straordinarie entro il Pt_2 Parte_1
15 del mese successivo. Resta inteso tra le parti che qualora l'importo delle spese straordinarie ecceda l'ammontare dell'assegno unico verrà divisa al 50 % tra i genitori come per legge. Per la regolamentazione delle spese straordinarie le parti dichiarano di seguire le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
15) In merito alle nuove relazioni affettive, entrambi i genitori si impegnano a non far frequentare ai figli eventuali nuovi partners, salvo nel caso di relazioni serie e durature. In tali circostanze,
l'inserimento di nuovi partners nella vita dei minori dovrà avvenire in modo graduale, rispettoso e condiviso prima tra i genitori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Milano (MI) il 07.10.2016
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG