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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/11/2025, n. 3196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3196 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1388/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile nelle persone dei magistrati
Domenico Bonaretti Presidente
Serena Baccolini Consigliere relatore
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1388/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 17.5.2023 e posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 19.11.2025 da
C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Santocono Campo Rita ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Catania, via Aosta, n. 5, Appellanti contro C.F. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, per procura in atti, dagli avv. Alberto Toffoletto, Christian Romeo, Luciana Cipolla, AR SE, RA LE e Simona Daminelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, Corso Vercelli, n. 40, Appellata
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 3348/2023 del Tribunale di Milano, resa e pubblicata in data 26/4/2023
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI per e : Parte_3 Parte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa Nel merito
- Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al contratto di mutuo in oggetto;
- Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di mutuo in oggetto a titolo di interessi ultralegali, come risultanti dall'espletanda CTU contabile;
- Rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione;
- In conseguenza di quanto sopra, condannare la alla restituzione in favore della CP_2 parte attrice della somma che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente dalla parte attrice, ovvero in subordine condannare la al pagamento dell'importo quale indennità per l'arricchimento CP_2 senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari. In via istruttoria
- Ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Istituto di credito l'esibizione della documentazione attinente al rapporto oggetto della vexata quaestio.
- Ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al Consulente di accertare le violazioni di cui in premessa e rideterminare il saldo del rapporto di muto senza l'addebito di eventuali interessi passivi ultralegali. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
per Controparte_1
“ In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., per i motivi esposti in atti;
nel merito:
- respingere integralmente l'appello avverso la sentenza n. 3348/2023, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Milano, Sesta Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Josè Meola, pubblicata in data 26.04.2023, a conclusione del procedimento rubricato al n. R.G. 31567/2019 e notificata in data 2 maggio 2023, nonché tutte le domande ivi formulate da parte appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
In ogni caso: pagina 2 di 8 - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
FATTO E PROCESSO
e convenivano in giudizio, avanti il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Milano, deducendo in fatto che: Controparte_1
- in data 6 ottobre 2006 avevano stipulato con la convenuta un contratto di mutuo fondiario dell'importo di € 120.000,00;
- sin dall'inizio del rapporto, aveva addebitato interessi in misura Controparte_1 superiore a quella pattuita, procedendo inoltre, nel corso del tempo, a variare unilateralmente, e in assenza di valida pattuizione, il tasso di interesse debitore e le altre condizioni economiche applicate al rapporto;
- in ragione di tali circostanze, gli attori invocavano la nullità degli addebiti effettuati in violazione degli artt. 1284 e 1815, comma 2, c.c., chiedendo che fosse accertata l'illegittimità della corresponsione di interessi ultralegali;
- evidenziavano, altresì, la necessità di una verifica contabile diretta ad accertare la legittimità degli interessi stipulati ab origine nel contratto, comprensivi di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, spese connesse e interessi di mora, al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia di usura, ovvero la sproporzione degli stessi rispetto alla controprestazione, avuto riguardo ai tassi medi di mercato. Concludevano, pertanto, chiedendo al Tribunale di Milano di:
- ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultra-legale in riferimento al contratto di mutuo in oggetto;
- ritenere e dichiarare illegittime e non dovute le somme corrisposte a titolo di interessi ultra-legali, come risultanti dall'espletanda CTU contabile;
- rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario alla data della citazione e, in conseguenza di ciò, condannare la banca alla restituzione in favore degli attori delle somme che il Tribunale riterrà indebitamente versate, oltre agli interessi dalla data della domanda al soddisfo;
- ovvero, in via subordinata, condannare la banca al pagamento dell'importo corrispondente a titolo di indennità per arricchimento senza causa, derivante dall'incasso delle predette somme o di quelle superiori o inferiori che il Tribunale riterrà.
Si costituiva che contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dagli Controparte_1 attori, chiedendo l'integrale rigetto in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, rigettava integralmente le domande degli attori poiché infondate e, per l'effetto, condannava e Parte_1 Pt_2 pagina 3 di 8 al pagamento, in favore di delle spese e Parte_2 Controparte_1 competenze di causa, liquidate in € 6.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA come per legge. Il Giudice di primo grado:
- ha rilevato che le domande e le eccezioni sollevate da parte attrice erano generiche e prive di adeguato supporto probatorio, mancando in atti una perizia di parte e qualsiasi documentazione idonea a comprovare le contestazioni;
gli attori, inoltre, non risultavano avere assolto all'onere della prova relativamente alla ripetizione dell'indebito, non avendo prodotto le contabili bancarie necessarie a dimostrare i pagamenti asseritamente indebiti;
- quanto alla dedotta usurarietà del contratto di mutuo, ha osservato che l'unico parametro di confronto con il tasso soglia è il Tasso Effettivo Globale (TEG), da calcolare secondo le Istruzioni della Banca d'Italia, e che gli attori non avevano utilizzato tale metodo;
- ha escluso la possibilità di sommare gli interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica dell'usurarietà, trattandosi di voci aventi natura e funzione differenti, posto che i primi rappresentano la remunerazione del capitale, mentre i secondi hanno funzione risarcitoria e si applicano soltanto in caso di inadempimento;
ha osservato, inoltre, che il tasso corrispettivo pattuito (5,40%) risultava inferiore al tasso soglia vigente (7,71%), mentre, quanto al tasso di mora (7,40%), esso doveva essere confrontato con la soglia specifica per gli interessi moratori, determinata sommando al T.E.G.M. una maggiorazione del 2,1%, incrementata del 50% ai sensi dell'art. 2, comma 4, L. 108/1996, per un valore complessivo del 10,86%; sotto tale profilo, quindi, il tasso applicato risultava legittimo perché inferiore ai limiti di legge;
- ha ritenuto infondata anche la censura relativa alla commissione di estinzione anticipata, qualificata come costo eventuale legato alla scelta discrezionale del mutuatario e, pertanto, non computabile ai fini del TEG;
- infine, ha rigettato la doglianza relativa all'applicazione di interessi ultra-legali, rilevando che il contratto, stipulato innanzi a notaio, conteneva tutte le necessarie pattuizioni economiche e che parte attrice non aveva fornito prova di modifiche unilaterali operate dalla banca nel corso del rapporto.
Avverso tale decisione, e hanno proposto appello, affidato a due Parte_1 Pt_2 motivi, così rubricati:
1. Sulla presunta infondatezza delle tesi attorea;
2. Sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori.
Si è costituita in giudizio contestando tanto l'ammissibilità dell'appello Controparte_1 ex art. 348 bis c.p.c., per la mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto, quanto la sua fondatezza, in fatto e in diritto. pagina 4 di 8 Il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza ex art. 352 c.p.c., rinviando la causa al 19 novembre 2025 e assegnando alle parti i termini per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle conclusionali e delle repliche. All'indicata udienza, la causa è stata rimessa al Collegio, nella composizione in epigrafe riportata, per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., reiterata da parte appellata con la precisazione delle conclusioni. La mancanza, secondo un giudizio ex ante, della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto non è più contemplata nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c., applicabile al caso di specie, tra le cause di inammissibilità dell'appello, essendo unicamente previsto che sia in caso di inammissibilità, sia di manifesta infondatezza, venga disposta la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. L'eccezione relativa alla manifesta infondatezza dell'appello, reiterata con la precisazione delle conclusioni, è dunque da ritenersi superata, avendo il Consigliere Istruttore, alla prima udienza, disposto procedersi ai sensi dell'art. 352 cpc.
La Corte ritiene l'appello infondato e la sentenza impugnata pienamente condivisibile per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo, la decisione di primo grado è stata sottoposta a critica per avere ritenuto erronea la sommatoria fra interessi corrispettivi e moratori, ai fini dell'indagine sull'usura contrattuale. Parte appellante richiama le pronunce rese dalla Corte di cassazione, con sentenze n. 4324/2003 e n. 23192/2017, nella parte in cui hanno ritenuto che debbano intendersi usurari gli interessi che superano il limite di legge nel momento in cui sono promessi o convenuti “a qualunque titolo”, indipendentemente dal momento del loro pagamento. L'appellante invoca, altresì, l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione - con la citata sentenza n. 19597/2020 - e che, in tesi, giungerebbe ad avvalorare la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini dell'accertamento della natura usuraria del tasso di interesse pattuito. Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento. Se è vero che la normativa antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi, sia agli interessi moratori, tuttavia, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, la sentenza delle ss.uu. sopra richiamata ha escluso la possibilità di riferirsi all'ipotesi del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della determinazione del carattere usurario degli interessi convenuti nel contratto di credito.
pagina 5 di 8 Come la Suprema Corte ha rilevato, “non vi è dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle obbligazioni” e, come tali, devono essere considerati parametri a sé stanti, in nessun modo cumulabili, dal momento che esprimono entità differenti. Mentre i primi costituiscono una remunerazione per il creditore a fronte del finanziamento erogato, i secondi, invece, svolgono una funzione risarcitoria, in quanto dovuti per il caso di ritardo. Tutto quanto appena esposto è stato di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nei seguenti termini: “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (ex multis, cfr. Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n. 14214).
Conclusivamente, sulla base di tali principali considerazioni, questa Corte ritiene che il Giudice di primo grado abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra delineati. Inoltre, si rileva che la sentenza di primo grado non è stata impugnata nella parte in cui ha verificato, in concreto, il rispetto del tasso soglia di usura da parte degli interessi (corrispettivi e moratori) convenuti nel contratto di finanziamento.
Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano che il primo Giudice non si sia pronunciato sulla richiesta di consulenza tecnico contabile e di ordine di esibizione ex art. 210 cpc. In tesi, la complessità delle questioni controverse insite nel rapporto contrattuale oggetto del giudizio de quo renderebbe necessaria un'analisi tecnico contabile volta a ricalcolare il piano di ammortamento alla luce dei tassi applicati in costanza di tempo, diversi da quelli inizialmente pattuiti in contratto. Anche tale motivo è privo di fondamento. Giova ricordare che la consulenza tecnica d'ufficio non rientra nella disponibilità delle parti, ma è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, che, con il suo potere discrezionale, sceglie di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario o di farne a meno, ogni qualvolta ritenga, in virtù della propria scienza, di poter risolvere la questione senza tale mezzo istruttorio.
pagina 6 di 8 L'unico limite alla discrezionalità del giudice è rappresentato dall'onere della motivazione, che, tuttavia, può essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato dal giudicante stesso, come di fatto rilevabile nel caso in esame1. Per mera completezza, la Corte osserva che il Tribunale di Milano si è correttamente attenuto ai principi enunciati da consolidata giurisprudenza, secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non può esonerare la parte dal rispetto dell'onere della prova che gli compete e tradursi in un'indagine meramente esplorativa per la ricerca di circostanze non provate. Riguardo, infine, alla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., va anzitutto rilevato come essa risulti generica, limitandosi a chiedere di “ordinare all'Istituto di credito l'esibizione della documentazione attinente al rapporto oggetto della vexata quaestio” (cfr. conclusioni atto di appello, pag. 13). In ogni caso, trattasi un mezzo istruttorio residuale che deve essere attivato soltanto in via di extrema ratio e nel caso in cui la parte non abbia potuto procurarsi altrimenti gli estratti conto e/o la documentazione bancaria, che si intende porre a fondamento della propria domanda giudiziale, o abbia esercitato infruttuosamente il diritto ad ottenere copia dei documenti aventi a oggetto il rapporto bancario riconosciuto dall'art. 119, comma 4, del TUB2.
Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza. Tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, alla Corte pare congruo liquidarle secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 52.001-260.000) e, dunque, in complessivi euro 9.991,00 (di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva ed euro 5.103,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e Parte_3 Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3348/2023, che, per l'effetto, conferma;
2. condanna gli appellanti, in via solidale, alla rifusione in favore di CP_1 delle ulteriori spese del grado, che liquida in complessivi euro 9.991,00
[...] per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge;
3. dà atto che nella fattispecie sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Milano, 19 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Serena Baccolini Domenico Bonaretti
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto, cfr. Cass. sez. III civ. 16/10/2020 n. 22622. 2 Cfr., ex multis, Cass. Sez. III, n. 19475/2005. pagina 7 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile nelle persone dei magistrati
Domenico Bonaretti Presidente
Serena Baccolini Consigliere relatore
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1388/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 17.5.2023 e posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 19.11.2025 da
C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Santocono Campo Rita ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Catania, via Aosta, n. 5, Appellanti contro C.F. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, per procura in atti, dagli avv. Alberto Toffoletto, Christian Romeo, Luciana Cipolla, AR SE, RA LE e Simona Daminelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, Corso Vercelli, n. 40, Appellata
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 3348/2023 del Tribunale di Milano, resa e pubblicata in data 26/4/2023
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI per e : Parte_3 Parte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa Nel merito
- Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al contratto di mutuo in oggetto;
- Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di mutuo in oggetto a titolo di interessi ultralegali, come risultanti dall'espletanda CTU contabile;
- Rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione;
- In conseguenza di quanto sopra, condannare la alla restituzione in favore della CP_2 parte attrice della somma che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente dalla parte attrice, ovvero in subordine condannare la al pagamento dell'importo quale indennità per l'arricchimento CP_2 senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari. In via istruttoria
- Ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Istituto di credito l'esibizione della documentazione attinente al rapporto oggetto della vexata quaestio.
- Ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al Consulente di accertare le violazioni di cui in premessa e rideterminare il saldo del rapporto di muto senza l'addebito di eventuali interessi passivi ultralegali. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
per Controparte_1
“ In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., per i motivi esposti in atti;
nel merito:
- respingere integralmente l'appello avverso la sentenza n. 3348/2023, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Milano, Sesta Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Josè Meola, pubblicata in data 26.04.2023, a conclusione del procedimento rubricato al n. R.G. 31567/2019 e notificata in data 2 maggio 2023, nonché tutte le domande ivi formulate da parte appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
In ogni caso: pagina 2 di 8 - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
FATTO E PROCESSO
e convenivano in giudizio, avanti il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Milano, deducendo in fatto che: Controparte_1
- in data 6 ottobre 2006 avevano stipulato con la convenuta un contratto di mutuo fondiario dell'importo di € 120.000,00;
- sin dall'inizio del rapporto, aveva addebitato interessi in misura Controparte_1 superiore a quella pattuita, procedendo inoltre, nel corso del tempo, a variare unilateralmente, e in assenza di valida pattuizione, il tasso di interesse debitore e le altre condizioni economiche applicate al rapporto;
- in ragione di tali circostanze, gli attori invocavano la nullità degli addebiti effettuati in violazione degli artt. 1284 e 1815, comma 2, c.c., chiedendo che fosse accertata l'illegittimità della corresponsione di interessi ultralegali;
- evidenziavano, altresì, la necessità di una verifica contabile diretta ad accertare la legittimità degli interessi stipulati ab origine nel contratto, comprensivi di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, spese connesse e interessi di mora, al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia di usura, ovvero la sproporzione degli stessi rispetto alla controprestazione, avuto riguardo ai tassi medi di mercato. Concludevano, pertanto, chiedendo al Tribunale di Milano di:
- ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultra-legale in riferimento al contratto di mutuo in oggetto;
- ritenere e dichiarare illegittime e non dovute le somme corrisposte a titolo di interessi ultra-legali, come risultanti dall'espletanda CTU contabile;
- rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario alla data della citazione e, in conseguenza di ciò, condannare la banca alla restituzione in favore degli attori delle somme che il Tribunale riterrà indebitamente versate, oltre agli interessi dalla data della domanda al soddisfo;
- ovvero, in via subordinata, condannare la banca al pagamento dell'importo corrispondente a titolo di indennità per arricchimento senza causa, derivante dall'incasso delle predette somme o di quelle superiori o inferiori che il Tribunale riterrà.
Si costituiva che contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dagli Controparte_1 attori, chiedendo l'integrale rigetto in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, rigettava integralmente le domande degli attori poiché infondate e, per l'effetto, condannava e Parte_1 Pt_2 pagina 3 di 8 al pagamento, in favore di delle spese e Parte_2 Controparte_1 competenze di causa, liquidate in € 6.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA come per legge. Il Giudice di primo grado:
- ha rilevato che le domande e le eccezioni sollevate da parte attrice erano generiche e prive di adeguato supporto probatorio, mancando in atti una perizia di parte e qualsiasi documentazione idonea a comprovare le contestazioni;
gli attori, inoltre, non risultavano avere assolto all'onere della prova relativamente alla ripetizione dell'indebito, non avendo prodotto le contabili bancarie necessarie a dimostrare i pagamenti asseritamente indebiti;
- quanto alla dedotta usurarietà del contratto di mutuo, ha osservato che l'unico parametro di confronto con il tasso soglia è il Tasso Effettivo Globale (TEG), da calcolare secondo le Istruzioni della Banca d'Italia, e che gli attori non avevano utilizzato tale metodo;
- ha escluso la possibilità di sommare gli interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica dell'usurarietà, trattandosi di voci aventi natura e funzione differenti, posto che i primi rappresentano la remunerazione del capitale, mentre i secondi hanno funzione risarcitoria e si applicano soltanto in caso di inadempimento;
ha osservato, inoltre, che il tasso corrispettivo pattuito (5,40%) risultava inferiore al tasso soglia vigente (7,71%), mentre, quanto al tasso di mora (7,40%), esso doveva essere confrontato con la soglia specifica per gli interessi moratori, determinata sommando al T.E.G.M. una maggiorazione del 2,1%, incrementata del 50% ai sensi dell'art. 2, comma 4, L. 108/1996, per un valore complessivo del 10,86%; sotto tale profilo, quindi, il tasso applicato risultava legittimo perché inferiore ai limiti di legge;
- ha ritenuto infondata anche la censura relativa alla commissione di estinzione anticipata, qualificata come costo eventuale legato alla scelta discrezionale del mutuatario e, pertanto, non computabile ai fini del TEG;
- infine, ha rigettato la doglianza relativa all'applicazione di interessi ultra-legali, rilevando che il contratto, stipulato innanzi a notaio, conteneva tutte le necessarie pattuizioni economiche e che parte attrice non aveva fornito prova di modifiche unilaterali operate dalla banca nel corso del rapporto.
Avverso tale decisione, e hanno proposto appello, affidato a due Parte_1 Pt_2 motivi, così rubricati:
1. Sulla presunta infondatezza delle tesi attorea;
2. Sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori.
Si è costituita in giudizio contestando tanto l'ammissibilità dell'appello Controparte_1 ex art. 348 bis c.p.c., per la mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto, quanto la sua fondatezza, in fatto e in diritto. pagina 4 di 8 Il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza ex art. 352 c.p.c., rinviando la causa al 19 novembre 2025 e assegnando alle parti i termini per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle conclusionali e delle repliche. All'indicata udienza, la causa è stata rimessa al Collegio, nella composizione in epigrafe riportata, per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., reiterata da parte appellata con la precisazione delle conclusioni. La mancanza, secondo un giudizio ex ante, della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto non è più contemplata nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c., applicabile al caso di specie, tra le cause di inammissibilità dell'appello, essendo unicamente previsto che sia in caso di inammissibilità, sia di manifesta infondatezza, venga disposta la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. L'eccezione relativa alla manifesta infondatezza dell'appello, reiterata con la precisazione delle conclusioni, è dunque da ritenersi superata, avendo il Consigliere Istruttore, alla prima udienza, disposto procedersi ai sensi dell'art. 352 cpc.
La Corte ritiene l'appello infondato e la sentenza impugnata pienamente condivisibile per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo, la decisione di primo grado è stata sottoposta a critica per avere ritenuto erronea la sommatoria fra interessi corrispettivi e moratori, ai fini dell'indagine sull'usura contrattuale. Parte appellante richiama le pronunce rese dalla Corte di cassazione, con sentenze n. 4324/2003 e n. 23192/2017, nella parte in cui hanno ritenuto che debbano intendersi usurari gli interessi che superano il limite di legge nel momento in cui sono promessi o convenuti “a qualunque titolo”, indipendentemente dal momento del loro pagamento. L'appellante invoca, altresì, l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione - con la citata sentenza n. 19597/2020 - e che, in tesi, giungerebbe ad avvalorare la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini dell'accertamento della natura usuraria del tasso di interesse pattuito. Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento. Se è vero che la normativa antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi, sia agli interessi moratori, tuttavia, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, la sentenza delle ss.uu. sopra richiamata ha escluso la possibilità di riferirsi all'ipotesi del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della determinazione del carattere usurario degli interessi convenuti nel contratto di credito.
pagina 5 di 8 Come la Suprema Corte ha rilevato, “non vi è dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle obbligazioni” e, come tali, devono essere considerati parametri a sé stanti, in nessun modo cumulabili, dal momento che esprimono entità differenti. Mentre i primi costituiscono una remunerazione per il creditore a fronte del finanziamento erogato, i secondi, invece, svolgono una funzione risarcitoria, in quanto dovuti per il caso di ritardo. Tutto quanto appena esposto è stato di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nei seguenti termini: “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (ex multis, cfr. Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n. 14214).
Conclusivamente, sulla base di tali principali considerazioni, questa Corte ritiene che il Giudice di primo grado abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra delineati. Inoltre, si rileva che la sentenza di primo grado non è stata impugnata nella parte in cui ha verificato, in concreto, il rispetto del tasso soglia di usura da parte degli interessi (corrispettivi e moratori) convenuti nel contratto di finanziamento.
Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano che il primo Giudice non si sia pronunciato sulla richiesta di consulenza tecnico contabile e di ordine di esibizione ex art. 210 cpc. In tesi, la complessità delle questioni controverse insite nel rapporto contrattuale oggetto del giudizio de quo renderebbe necessaria un'analisi tecnico contabile volta a ricalcolare il piano di ammortamento alla luce dei tassi applicati in costanza di tempo, diversi da quelli inizialmente pattuiti in contratto. Anche tale motivo è privo di fondamento. Giova ricordare che la consulenza tecnica d'ufficio non rientra nella disponibilità delle parti, ma è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, che, con il suo potere discrezionale, sceglie di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario o di farne a meno, ogni qualvolta ritenga, in virtù della propria scienza, di poter risolvere la questione senza tale mezzo istruttorio.
pagina 6 di 8 L'unico limite alla discrezionalità del giudice è rappresentato dall'onere della motivazione, che, tuttavia, può essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato dal giudicante stesso, come di fatto rilevabile nel caso in esame1. Per mera completezza, la Corte osserva che il Tribunale di Milano si è correttamente attenuto ai principi enunciati da consolidata giurisprudenza, secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non può esonerare la parte dal rispetto dell'onere della prova che gli compete e tradursi in un'indagine meramente esplorativa per la ricerca di circostanze non provate. Riguardo, infine, alla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., va anzitutto rilevato come essa risulti generica, limitandosi a chiedere di “ordinare all'Istituto di credito l'esibizione della documentazione attinente al rapporto oggetto della vexata quaestio” (cfr. conclusioni atto di appello, pag. 13). In ogni caso, trattasi un mezzo istruttorio residuale che deve essere attivato soltanto in via di extrema ratio e nel caso in cui la parte non abbia potuto procurarsi altrimenti gli estratti conto e/o la documentazione bancaria, che si intende porre a fondamento della propria domanda giudiziale, o abbia esercitato infruttuosamente il diritto ad ottenere copia dei documenti aventi a oggetto il rapporto bancario riconosciuto dall'art. 119, comma 4, del TUB2.
Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza. Tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, alla Corte pare congruo liquidarle secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 52.001-260.000) e, dunque, in complessivi euro 9.991,00 (di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva ed euro 5.103,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e Parte_3 Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3348/2023, che, per l'effetto, conferma;
2. condanna gli appellanti, in via solidale, alla rifusione in favore di CP_1 delle ulteriori spese del grado, che liquida in complessivi euro 9.991,00
[...] per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge;
3. dà atto che nella fattispecie sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Milano, 19 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Serena Baccolini Domenico Bonaretti
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto, cfr. Cass. sez. III civ. 16/10/2020 n. 22622. 2 Cfr., ex multis, Cass. Sez. III, n. 19475/2005. pagina 7 di 8