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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 14/01/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE-LAVORO
in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro dr.ssa
Patrizia BAICI, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 568/2024 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
TRA
, residente in [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Ugo Prospero Cerruti ( Email_1
e presso il suo studio in NO, viale Regina Margherita 5, elettivamente domiciliato giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
E
- C.F. Controparte_1
in persona del Presidente e legale Rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, con Sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando
BAGNASCO, per procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dr.
Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Vercelli, Persona_1
piazza Ernesto Zumaglini n. 10, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Riduzione contributiva over 65
1 Le parti hanno concluso come riportato a verbale all'udienza di discussione del giorno 14 novembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato il IG titolare di Parte_1 pensione di vecchiaia Vocum 06702339, ha convenuto in giudizio l CP_1 per ottenere la riduzione contributiva ultra 65 ai sensi dell'art. 59, comma
15 L 27 dicembre 1997, che testualmente recita: “Per i lavoratori autonomi già pensionati presso la gestione e con più di 65 anni di età il CP_1
contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà…”, atteso l'illegittimo mancato accoglimento della domanda perchè titolare di pensione contributiva ex Legge 335/1995.
Il ricorrente chiede, pertanto, l'ammissione al beneficio richiesto posto che anche il ricorso amministrativo proposto è stato rigettato con la seguente motivazione: “la riduzione contributiva, nella misura del 50%, dei pensionati ultra 65enni lavoratori autonomi , spetta ai titolari di CP_1 pensione liquidata con il sistema retributivo o misto , citando tra l'altro la nota del 12.9.2010 prot. N. 0009191 del Ministero del Lavoro che ha espresso il parere che l'agevolazione contributiva spetti ai soli titolari di pensione calcolata con il sistema retributivo o misto, poiché
“un'estensione del beneficio in parola anche ai titolari di pensione contributiva necessita di un intervento legislativo sulla norma in esame”…di conseguenza, per quanto sopra citato, si conferma la reiezione della riduzione contributiva dei pensionati ultra65enni nei confronti del IG , dato che la pensione è stata liquidata Parte_1 interamente contributiva.”
L si è costituito tempestivamente in giudizio chiedendo il rigetto della CP_1
domanda per mancanza dei requisiti fondamentali richiesta dalla legge.
La causa è stata istruita solo documentalmente e poi discussa e decisa all'udienza del 14.11.2024.
2 La domanda proposta dal ricorrente è fondata.
La materia delle agevolazioni contributive è disciplinata dall'art. 59, comma 15 della Legge 449/1997, che recita:
“Con effetto dal 1 gennaio 1998 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell sono elevate di 0,8 CP_1
punti percentuali. Le stesse aliquote sono elevate a 0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dal 1 gennaio 1999 fino a raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell e con più di 65 anni di età il CP_1
contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà”.
L'istituto previdenziale subordina la concessione del beneficio della riduzione contributiva alla sussistenza di due requisiti, ossia essere il richiedente lavoratore autonomo già pensionato con oltre 65 anni di età e titolare di una pensione liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo.
Per il ricorrente la tipologia di liquidazione della pensione in godimento è irrilevante ai fini della concessione del beneficio ed a sostegno delle proprie argomentazioni richiama le Circolari n. 33 del 7.2.2024 e n. CP_1
33 del 15.2.1999 e la giurisprudenza di merito della Corte di Appello di
NO.
Condivide questo Giudice le argomentazioni della Corte di Appello di
NO (sentenza n. 36/2022, pres. , rel. ) sia a sostegno Per_2 Per_3 dell'irrilevanza del metodo di calcolo della pensione per la concessione del beneficio contributivo, sia quelle che individuano la ratio giustificatrice della norma.
Così la Corte: “Secondo il Collegio, il legislatore ha voluto in qualche modo agevolare i lavoratori autonomi che, pur titolari già di un trattamento pensionistico, continuando a lavorare, continuano anche a versare
3 contribuzione, “alleggerendo” gli oneri sugli stessi gravanti. La ratio è condivisibile ed equa. Per questo non si riterrebbe equo limitare tale agevolazione, impedendone il godimento solo ai pensionati che percepiscono un emolumento calcolato con il sistema contributivo, meno favorevole del retributivo. E' invece giustificabile che, versando somme minori, ai pensionati che percepiscono un supplemento calcolato con il più favorevole sistema retributivo, venga ridotta, appunto, proporzionalmente, quest'ultima voce. Così può spiegarsi il ruolo della seconda parte della norma in esame, ed il suo riferimento al sistema di calcolo retributivo”.
Per questi motivi
la domanda va accolta con la declaratoria di cui al dispositivo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, non vi sono motivi per discostarsi dal principio di cui all'art. 91 cpc e le stesse, sono poste a carico di parte soccombente nel presente giudizio. CP_1
Motivazione della sentenza nei 60 giorni atteso il numero di procedimenti trattenuti per la motivazione della decisione.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
ACCERTA e DICHIARA il diritto del ricorrente all'applicazione della riduzione contributiva di cui all'art. 59, comma 15 L. 449/1997 coma da domanda inoltrata ad . CP_1
ND l alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € CP_1
2.000,00 per compenso, oltre € 43,00 CU , rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA in favore di parte ricorrente.
Motivazione della sentenza entro 60 giorni
Vercelli, 14/11/2024
IL Giudice
Dott. Patrizia BAICI
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