Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/06/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SECONDA
In persona del Dott. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 648 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA la Sig.ra rapp.ta e difesa dall'Avv. Gianluca Rossi, giusta Parte_1 procura in atti;
-Attore-
E
Il Controparte_1
-Convenuto contumace-
OGGETTO: azione di impugnazione delibera condominiale ai sensi dell'art. 1137 c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.06.2025, la parte costituita concludeva come da scritti difensivi depositati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Parte_1 deduceva di essere proprietaria dell'appartamento sito a in Terracina (LT), via badino n. 237, facente parte del condominio denominato “ CP_1
, censito al catasto fabbricati del comune di Terracina al Fg. n. 208,
[...] particella n. 84, sub. 12, categoria A/2, classe 3, lo citava in giudizio al fine di chiedere, preliminarmente, la sospensione e, nel merito, la nullità della delibera condominiale del 14.10.2023. Il tutto con vittoria di spese di lite, come per legge.
Att. c.c., la statuizione collegiale doveva dirsi nulla per il mancato avviso di convocazione al condomine, per l'assemblea prevista per il 14.10.2023.
Riteneva inoltre che la determina assembleare aveva statuito su rilevanti questioni inerenti alle parti comuni per le quali non sarebbe stato rispettato il quorum previsto dalla legge per l'approvazione. In particolare, riteneva che la determina aveva statuito sulla predisposizione ed istallazione dell'ascensore condominiale che, in quanto innovazione ai sensi dell'art. 1120 c.c., avrebbe necessitato del quorum deliberativo di almeno la maggioranza degli intervenuti costituenti, in ogni caso, i due terzi del valore dell'edificio, come previsto dall'art. 1136, comma 5, c.p.c..
Esperito, il tentativo di mediazione dava esito negativo per la mancata partecipazione del condominio e, nonostante il perfezionarsi della notifica, il convenuto restava contumace. CP_1
Istruita la causa, ritenuta di natura documentale, il G.I., con provvedimento del 17.06.2024, riservava la decisione ai sensi dell'art.281, sexties, ultimo comma.
La domanda attorea è fondata e pertanto può trovare accoglimento.
Va osservato che la domanda di parte attrice è volta all'accertamento ed alla dichiarazione dell'invalidità del deliberato assembleare per essere stato derogato l'obbligo di avviso al condomine, di cui all'art. 66 Disp. Att., del codice civile.
È noto che ogni condomino, avendo il diritto di intervenire all'assemblea, deve essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione, quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato ma anche ricevuto nel termine stabilito dalla legge. Sicché, dovendosi tenere l'assemblea, l'avviso doveva pervenire a tutti i condomini.
Della prova dell'avvenuta rituale convocazione, e della sua tempestività, era onerato l'amministratore di condominio che, invece, restando contumace, non ha sostenuto l'onere probatorio al quale era sottoposto. Deve quindi ritenersi fondata la censura di invalidità posta dall'attore in quanto nel procedimento non è emerso che la comunicazione sia avvenuta, e men che meno, pervenuta al codominio nel termine di legge.
Resta assorbita ogni questione inerente al merito del deliberato, anche rispetto al mancato raggiungimento del quorum per l'approvazione delle modifiche attinenti alle parti comuni, come anche alla qualificazione delle stesse. La spese legali, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva prestata e dei parametri di cui al D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e pertanto vanno integralmente poste a carico del soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
a) accoglie la domanda attorea e per l'effetto annulla la delibera assunta dall'assemblea del il 14/10/2023. Controparte_1
b) condanna il “ , in persona del suo CP_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite nei confronti della Sig.ra che liquida nella somma di €1500,00, oltre Parte_1 oneri ed accessori come per legge.
Così deciso.
Latina, 17 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli