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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 3616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3616 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 24771/2024 avente ad OGGETTO: assegno nucleo familiare, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Rianna e Isabella Maselli Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1
Maisto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 15.11.2024 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' resistente CP_2 chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli Assegni per il Nucleo Familiare ex art.2 L.153/88 – Tabella 19 “nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili”/ prima colonna / primo scaglione di reddito - con decorrenza dal 1.3.2019, data nella quale la ricorrente aveva già compiuto il 65° anno di età o, in subordine, dalla diversa data che sarà accertata secondo giustizia;
- per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere alla ricorrente il relativo importo dalla decorrenza accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari di causa e con attribuzione ai procuratori antistatari. In punto di fatto la ricorrente deduceva di aver ottenuto, dal 01.03.2019, il riconoscimento della pensione di reversibilità da lavoro dipendente del coniuge categoria SO (pensioni ai superstiti liquidate a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti), certificato numero 003510520525230, senza però ottenere la liquidazione della maggiorazione a titolo di Assegni per il Nucleo Familiare. Pertanto, in data 20.03.2024, inoltrava all' la relativa domanda senza, tuttavia, ottenere risposta. CP_1
Tanto premesso, deducendo di essere unico componente il proprio nucleo familiare (per non avere altri familiari a carico) titolare di pensione ai superstiti, inabile al lavoro alla luce di patologie che, per quanto accertate in data 20.3.2024, erano già sussistenti dal 01.03.2019, ed atteso il perfezionamento dei requisiti reddituali, chiedeva la condanna dell' al pagamento dell'assegno CP_1 nucleo familiare. Ritualmente istaurato il contradditorio, si costituiva l' deducendo che, con TE 08 del 30.10.2024 CP_1 era stata ricostituita la pensione di reversibilità in titolarità della ricorrente ed il riconoscimento del diritto al pagamento degli ANF a far data dal luglio 2020. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, all'esito del deposito delle note ex. art 127 ter c.p.c., è stata decisa. Deve in primis dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione ai ratei di ANF maturati dal luglio del 2020 in poi, in ragione dell'avvenuto pagamento da parte dell' che ha determinato, al CP_1 riguardo, il venir meno di contestazioni circa il loro diritto da tale data. Quanto al riconoscimento per il periodo pregresso, l'ente ha dedotto che il mancato deposito della documentazione reddituale, prodotta invece per gli anni successivi, ha fatto ritenere limitata la domanda solo al periodo riconosciuto. È sufficiente al riguardo la lettura della domanda ammnistrativa, ove si legge data di decorrenza 26 febbraio 2019, per ritenere destituita di fondamento l'eccezione. Tanto premesso anche per il periodo antecedente va riconosciuto l'assegno nucleo familiare. L'assegno nucleo familiare trova fondamento nell'articolo 2 del Dl n. 69/1988. La norma in questione dispone: “Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”. Nella fattispecie di causa, il diritto al godimento degli assegni per il nucleo familiare viene azionato sul presupposto della sussistenza della condizione di assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Con la sentenza 7668 del 1996 la Corte ha sostenuto che l'espressione “nucleo composto da una sola persona” è astrattamente riferibile a ciascuno dei componenti la famiglia: pertanto, la persona che, ai sensi del citato art.2, comma 8 della legge 153/1988, può costituire nucleo da sola può essere non solo l'orfano, ma anche il coniuge superstite (Circolare 98 del 06.05.1998). CP_1 Orbene, nel caso in esame, l' , costituendosi in giudizio, ha affermato che il mancato CP_1 riconoscimento del diritto al pagamento degli ANF per il periodo antecedente il luglio 2020 è da ricondursi al fatto che la domanda del 20.03.2024 non recava l'indicazione dei redditi relativi agli anni solari 2017/2018. In tal senso l'art. 2 co. 9 del Dl. N.69 del 1988 prevede che: “Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo”. Tuttavia, nel caso di specie, la ha provveduto, seppur tardivamente, al deposito del certificato Pt_1 dell'Agenzia delle Entrate dove è possibile riscontrare l'insussistenza, per gli anni indicati dall' resistente, di redditi facenti capo alla ricorrente stessa. CP_2
Di tale documentazione, che questo Giudice ha acquisito ai sensi dell'art. 421 c.p.c. essendo stata CP_ prodotta unitamente alle note di trattazione ex art 127 ter cpcp e, quindi tardivamente l' poteva entrare in possesso in ossequio al principio del rafforzamento del criterio dell'acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione procedente, e quindi, circa quelle che sono le informazioni necessarie allo svolgimento dell'istruttoria. In tal senso, si consideri la circolare 47/2012, secondo la quale “non soltanto è imposto alle CP_1 PP.AA. l'assoluto divieto di richiedere al cittadino dati o elementi dei quali abbiano la diretta disponibilità, ma, laddove questi siano detenuti da altre amministrazioni, anche l'obbligo di acquisirli d'ufficio, tendenzialmente attraverso collegamenti telematici alle pertinenti banche dati”. Ciononostante, è necessario sottolineare che, ai sensi dell'art. 2967 co. 1 c.p.c.: “chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. CP_ Ebbene, se, da un lato, è vero che l' ben avrebbe potuto richiedere quanto necessario al completamento dell'istruttoria, così come non avrebbe dovuto presupporre, stante la domanda amministrativa, la decorrenza del pagamento degli arretrati, dall'altro, è altrettanto vero che la Pt_1 avrebbe dovuto produrre il certificato dei propri redditi in uno al ricorso introduttivo che invece risulta acquisito in virtù dei poteri di cui all'art 421 c.p.c. .
Tale circostanza, nel rispetto dei principi basilari del processo civile, giustifica la compensazione delle spese del giudizio per un quarto ponendosi la restante parte a carico dell . CP_1
PQM
Così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'ANF con decorrenza dal 01.03.20219;
- Dichiara cessata la materia del contendere per il periodo successivo;
CP_
- Compensa per un quarto le spese del giudizio e condanna l' al pagamento dalla restante parte che liquida in € 900,00 oltra IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione. Così deciso in Napoli, 07 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott.M.R.Lombardi