Art. 2.
Fino a quando non sara' emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario e salve le disposizioni contenute nei successivi articoli 3 e 4, le promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione, comprese quelle di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 5, sono disposte in seguito a concorso per esame e in seguito a scrutinio, da effettuarsi secondo le norme contenute nella presente legge.
Per le promozioni a magistrato di Corte di appello i posti annualmente disponibili per le vacanze previste di ciascun anno e per quelle impreviste dell'anno precedente sono ripartiti:
per un decimo ai vincitori del concorso per esame;
per sette decimi ai promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio;
per due decimi ai promovibili per merito a seguito di scrutinio.
Per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione i posti sono cosi' ripartiti:
per un decimo ai vincitori del concorso per esami e comunque per un numero di posti non inferiore a tre;
per nove decimi ai promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio.
Nella ripartizione dei posti tra concorsi e scrutini, in caso di frazioni pari l'unita' e' attribuita al concorso; altrimenti l'unita' e' attribuita all'aliquota che ha la frazione maggiore. Nell'ambito dei posti spettanti alle due qualifiche di scrutinio per la promozione in appello, in caso di frazioni pari l'unita' e' attribuita ai merito distinto; altrimenti l'unita' e' attribuita all'aliquota che ha la frazione maggiore.
I posti che, in esito all'espletamento dei concorsi per esame, rimarranno eventualmente non assegnati per difetto di vincitori andranno attribuiti in aumento alle rispettive quote riservate ai promovibili per merito distinto nello stesso anno.
Sono considerate vacanze previste quelle che si verificano per collocamenti a riposo determinati da limiti di eta'; sono considerate vacanze impreviste quelle che si verificano per qualsiasi altra causa.
Per la partecipazione ai concorsi per esame e agli scrutini che saranno indetti a norma della presente legge, non si applicano le disposizioni degli articoli 41 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e 200 dell'Ordinamento giudiziario.
Fino a quando non sara' emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario e salve le disposizioni contenute nei successivi articoli 3 e 4, le promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione, comprese quelle di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 5, sono disposte in seguito a concorso per esame e in seguito a scrutinio, da effettuarsi secondo le norme contenute nella presente legge.
Per le promozioni a magistrato di Corte di appello i posti annualmente disponibili per le vacanze previste di ciascun anno e per quelle impreviste dell'anno precedente sono ripartiti:
per un decimo ai vincitori del concorso per esame;
per sette decimi ai promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio;
per due decimi ai promovibili per merito a seguito di scrutinio.
Per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione i posti sono cosi' ripartiti:
per un decimo ai vincitori del concorso per esami e comunque per un numero di posti non inferiore a tre;
per nove decimi ai promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio.
Nella ripartizione dei posti tra concorsi e scrutini, in caso di frazioni pari l'unita' e' attribuita al concorso; altrimenti l'unita' e' attribuita all'aliquota che ha la frazione maggiore. Nell'ambito dei posti spettanti alle due qualifiche di scrutinio per la promozione in appello, in caso di frazioni pari l'unita' e' attribuita ai merito distinto; altrimenti l'unita' e' attribuita all'aliquota che ha la frazione maggiore.
I posti che, in esito all'espletamento dei concorsi per esame, rimarranno eventualmente non assegnati per difetto di vincitori andranno attribuiti in aumento alle rispettive quote riservate ai promovibili per merito distinto nello stesso anno.
Sono considerate vacanze previste quelle che si verificano per collocamenti a riposo determinati da limiti di eta'; sono considerate vacanze impreviste quelle che si verificano per qualsiasi altra causa.
Per la partecipazione ai concorsi per esame e agli scrutini che saranno indetti a norma della presente legge, non si applicano le disposizioni degli articoli 41 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e 200 dell'Ordinamento giudiziario.