Articolo 14 della Legge 25 ottobre 1977, n. 808
Articolo 13Articolo 15
Versione
23 novembre 1977
Art. 14. Modifiche ai contingenti di posti di personale non docente

Fino alla determinazione definitiva delle singole piante organiche di ateneo, da attuarsi in sede di riforma universitaria, sulla base di criteri di programmazione, le modifiche ai contingenti dei posti del personale non docente - ivi compresi i posti relativi alle qualifiche dirigenziali - che si rendessero opportune, saranno determinate, per ciascun ateneo, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sulla base di un criterio uniforme che tenga conto del numero degli studenti, delle esigenze della ricerca, della dislocazione e del tipo di strutture edilizie.
I posti che dall'entrata in vigore della presente legge - si renderanno vacanti saranno ridistribuiti tra le diverse universita' in conformita' alle esigenze di riequilibrio.
Entrata in vigore il 23 novembre 1977