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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/04/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 3163/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Riccardo MasseraDott. Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. di I grado iscritto al n. r.g.v.g. 3163/2024 promosso da:
C.F. 1 ) e ' nata a [...] il [...] (c.f. Parte 1 Pt 2
() entrambi rappresentati e difesi nato a [...] il [...] (c.f. C.F. 2
[...]
PEC: dall'Avv. Nadia Ludovici, (c.f. C.F. 3
Email 1
RICORRENTI
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto dell'8.4.2025 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 7.4.2025
FATTO E DI DIRITTO
Parte 1 e Parte 21. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 28.8.2024, hanno proposto, dinanzi a questo Tribunale, domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Ciampino (RM) il 7.5.2005 con atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile del predetto comune nell'anno 2005 al n. 10, Parte II, Serie A, deducendo che dalla loro unione erano nati due figli: Persona 1 (n. a Roma il 23/12/2006) e Persona 2 (n. a Roma il
14/02/2017) il primo oggi maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente e il secondo, minorenne, in età scolastica.
2. Con Decreto n. cronol. 559/2022, emesso in data 11.2.2022 all'esito della Camera di Consiglio -
Presidente Dott. M. Buscema, il Tribunale Civile di Velletri ha omologato la separazione personale dei coniugi per mutuo consenso alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
3. Le parti hanno, altresì, argomentato che, dopo la omologa delle condizioni di separazione personale, le medesime non si sono riconciliate e hanno continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo - pertanto - il presupposto di proponibilità della domanda ex 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898.
In vista dell'udienza del 7.4.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno ribadito, avendolo già espresso in ricorso, la loro volontà di rinunciare alla comparizione personale, di non volersi riconciliare, di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni ivi contenute e di rinunziare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Tanto premesso, i coniugi hanno proposto domanda congiunta ove significavano di voler addivenire alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni: “1) la casa coniugale sita in Ciampino (RM) Via Marcandreola n. 27 B4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata alla Sig.ra che ne è Parte 1
proprietaria; 2) Controparte_1
o I figli minori Per 1 e Per 2 saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita;
Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale di Per 1 e Per 2 saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. Ciascun genitore prenderà decisioni relative alla cura quotidiana dei minori quando gli stessi si trovano presso di lui;
ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei minori impegnandosi ad informare l'altro genitore al più presto possibile. o Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi e richiederne copia. Ogni genitore avrà l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori socio sanitari che si occupano dei minori. Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza dei figli. o Nell'eventualità non concordino sulle decisioni genitoriali, i genitori manifestano sin d'ora la loro intenzione di sottoporre il problema alla Mediazione Familiare. o I minori, tenuto conto dei di loro preminenti interessi, resteranno collocati prevalentemente presso l'abitazione materna;
il padre compatibilmente con i di lui impegni di lavoro e compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sportivi dei figli, con accordo che potrà stabilirsi di volta in volta, avrà diritto di vedere e/o di tenere con sé i figli ogni qualvolta sarà possibile. In particolare, il padre avrà diritto di avere con sé Per 1 e Per 2 nel periodo delle festività natalizie, pasquali, di fine anno, ed in quello estivo nei giorni che verranno concordati preventivamente dai coniugi. In ogni caso, durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé Per 1 e Per 2 per 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicarsi entro il 30 aprile di ciascun anno alla sig.ra Parte 1 I genitori, in ogni caso, convengono di accordarsi pacificamente su eventuali cambiamenti dei tempi di visita consultandosi preventivamente, sempre tenendo conto delle esigenze dei figli, impegnandosi a mantenere rapporti civili e cordiali tra loro. o I genitori si impegnano a non ostacolare la prosecuzione dei rapporti instaurati tra i figli ed i propri nonni. Entrambi i genitori dovranno fornire notizia del proprio recapito, anche telefonico e, in ogni caso, di tutti gli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
o
Per 1 e Per 2 hanno il diritto: Alla bigenitorialità e, quindi, a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
- A non essere coinvolti nelle discussioni tra i genitori;
- A non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; A non essere usati come un messaggeri, mezzo di consegna o
-
mezzo di comunicazione tra i genitori. o I genitori concordano che potranno provvedere alla cura dei figli in caso di impedimento temporaneo di entrambi i genitori: la Sig.ra Testimone 1 ed il Sig. entrambi residenti in [...] B4; o Il sig. Pt_2 Parte 3
[...] continuerà a corrispondere alla Sig.ra a titolo di mantenimento dei figli, la Parte 1
somma mensile di € 250,00 cadauno entro il giorno 28 di ogni mese, tramite accredito in c/c intestato alla Sig.ra Pt 1 e acceso presso la Monte dei Paschi di Siena al codice Iban
[...]. Su detta somma si applicherà l'adeguamento ISTAT annuale.
Tutte le spese straordinarie in genere e quelle necessarie per l'istruzione di Per 1 e Per 2 anche se afferenti a lezioni private da questa assunte, quelle per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per il servizio del trasporto autobus, nonché le spese relative alla partecipazione a corsi legati ad attività sportive, ricreative, quelle di natura medica che dovessero necessitare, coperte e non dal S.S.N. e quelle dentistiche - purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% del loro ammontare;
o i coniugi si concedono sin d'ora reciproco consenso all'espatrio per un periodo temporaneo (rectius, per viaggi all'estero), danno reciproca autorizzazione a portare con sé i figli ai quali già risulta rilasciata la carta di identità valida per l'espatrio, e si danno reciproco assenso per il rilascio del passaporto dei figli;
o I coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione economica pendente e, quindi, di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente;
o Il presente Piano Genitoriale può essere modificato solo in forma scritta e le modifiche dovranno essere sottoscritte da entrambi i genitori e depositate presso il
Tribunale Civile di Velletri. 3) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate fra le parti".
5. Il ricorso merita accoglimento.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunta è stata proposta comprovando lo stato di separazione oltre il termine di legge dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel corso del procedimento di separazione personale sino alla proposizione del divorzio.
Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse dei figli e dei coniugi e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt 1
[…] nata a [...] il [...] (c.f. C.F. 1 ) e Parte 2 nato a
Roma il 9.2.1969 (c.f. C.F._2
) il 7.5.2005 a Ciampino (RM) con atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile di predetto comune dell'anno 2005 al n. 10, Parte II, Serie A, con regolamentazione come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ciampino di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 14.4.2025.
Il Presidente Il Relatore
Dott. Marco Valecchi Dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Riccardo MasseraDott. Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. di I grado iscritto al n. r.g.v.g. 3163/2024 promosso da:
C.F. 1 ) e ' nata a [...] il [...] (c.f. Parte 1 Pt 2
() entrambi rappresentati e difesi nato a [...] il [...] (c.f. C.F. 2
[...]
PEC: dall'Avv. Nadia Ludovici, (c.f. C.F. 3
Email 1
RICORRENTI
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto dell'8.4.2025 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 7.4.2025
FATTO E DI DIRITTO
Parte 1 e Parte 21. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 28.8.2024, hanno proposto, dinanzi a questo Tribunale, domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Ciampino (RM) il 7.5.2005 con atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile del predetto comune nell'anno 2005 al n. 10, Parte II, Serie A, deducendo che dalla loro unione erano nati due figli: Persona 1 (n. a Roma il 23/12/2006) e Persona 2 (n. a Roma il
14/02/2017) il primo oggi maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente e il secondo, minorenne, in età scolastica.
2. Con Decreto n. cronol. 559/2022, emesso in data 11.2.2022 all'esito della Camera di Consiglio -
Presidente Dott. M. Buscema, il Tribunale Civile di Velletri ha omologato la separazione personale dei coniugi per mutuo consenso alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
3. Le parti hanno, altresì, argomentato che, dopo la omologa delle condizioni di separazione personale, le medesime non si sono riconciliate e hanno continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo - pertanto - il presupposto di proponibilità della domanda ex 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898.
In vista dell'udienza del 7.4.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno ribadito, avendolo già espresso in ricorso, la loro volontà di rinunciare alla comparizione personale, di non volersi riconciliare, di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni ivi contenute e di rinunziare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Tanto premesso, i coniugi hanno proposto domanda congiunta ove significavano di voler addivenire alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni: “1) la casa coniugale sita in Ciampino (RM) Via Marcandreola n. 27 B4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata alla Sig.ra che ne è Parte 1
proprietaria; 2) Controparte_1
o I figli minori Per 1 e Per 2 saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita;
Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale di Per 1 e Per 2 saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. Ciascun genitore prenderà decisioni relative alla cura quotidiana dei minori quando gli stessi si trovano presso di lui;
ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei minori impegnandosi ad informare l'altro genitore al più presto possibile. o Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi e richiederne copia. Ogni genitore avrà l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori socio sanitari che si occupano dei minori. Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza dei figli. o Nell'eventualità non concordino sulle decisioni genitoriali, i genitori manifestano sin d'ora la loro intenzione di sottoporre il problema alla Mediazione Familiare. o I minori, tenuto conto dei di loro preminenti interessi, resteranno collocati prevalentemente presso l'abitazione materna;
il padre compatibilmente con i di lui impegni di lavoro e compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sportivi dei figli, con accordo che potrà stabilirsi di volta in volta, avrà diritto di vedere e/o di tenere con sé i figli ogni qualvolta sarà possibile. In particolare, il padre avrà diritto di avere con sé Per 1 e Per 2 nel periodo delle festività natalizie, pasquali, di fine anno, ed in quello estivo nei giorni che verranno concordati preventivamente dai coniugi. In ogni caso, durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé Per 1 e Per 2 per 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicarsi entro il 30 aprile di ciascun anno alla sig.ra Parte 1 I genitori, in ogni caso, convengono di accordarsi pacificamente su eventuali cambiamenti dei tempi di visita consultandosi preventivamente, sempre tenendo conto delle esigenze dei figli, impegnandosi a mantenere rapporti civili e cordiali tra loro. o I genitori si impegnano a non ostacolare la prosecuzione dei rapporti instaurati tra i figli ed i propri nonni. Entrambi i genitori dovranno fornire notizia del proprio recapito, anche telefonico e, in ogni caso, di tutti gli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
o
Per 1 e Per 2 hanno il diritto: Alla bigenitorialità e, quindi, a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
- A non essere coinvolti nelle discussioni tra i genitori;
- A non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; A non essere usati come un messaggeri, mezzo di consegna o
-
mezzo di comunicazione tra i genitori. o I genitori concordano che potranno provvedere alla cura dei figli in caso di impedimento temporaneo di entrambi i genitori: la Sig.ra Testimone 1 ed il Sig. entrambi residenti in [...] B4; o Il sig. Pt_2 Parte 3
[...] continuerà a corrispondere alla Sig.ra a titolo di mantenimento dei figli, la Parte 1
somma mensile di € 250,00 cadauno entro il giorno 28 di ogni mese, tramite accredito in c/c intestato alla Sig.ra Pt 1 e acceso presso la Monte dei Paschi di Siena al codice Iban
[...]. Su detta somma si applicherà l'adeguamento ISTAT annuale.
Tutte le spese straordinarie in genere e quelle necessarie per l'istruzione di Per 1 e Per 2 anche se afferenti a lezioni private da questa assunte, quelle per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per il servizio del trasporto autobus, nonché le spese relative alla partecipazione a corsi legati ad attività sportive, ricreative, quelle di natura medica che dovessero necessitare, coperte e non dal S.S.N. e quelle dentistiche - purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% del loro ammontare;
o i coniugi si concedono sin d'ora reciproco consenso all'espatrio per un periodo temporaneo (rectius, per viaggi all'estero), danno reciproca autorizzazione a portare con sé i figli ai quali già risulta rilasciata la carta di identità valida per l'espatrio, e si danno reciproco assenso per il rilascio del passaporto dei figli;
o I coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione economica pendente e, quindi, di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente;
o Il presente Piano Genitoriale può essere modificato solo in forma scritta e le modifiche dovranno essere sottoscritte da entrambi i genitori e depositate presso il
Tribunale Civile di Velletri. 3) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate fra le parti".
5. Il ricorso merita accoglimento.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunta è stata proposta comprovando lo stato di separazione oltre il termine di legge dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel corso del procedimento di separazione personale sino alla proposizione del divorzio.
Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse dei figli e dei coniugi e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt 1
[…] nata a [...] il [...] (c.f. C.F. 1 ) e Parte 2 nato a
Roma il 9.2.1969 (c.f. C.F._2
) il 7.5.2005 a Ciampino (RM) con atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile di predetto comune dell'anno 2005 al n. 10, Parte II, Serie A, con regolamentazione come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ciampino di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 14.4.2025.
Il Presidente Il Relatore
Dott. Marco Valecchi Dott. Riccardo Massera