Articolo 9 della Legge 21 novembre 1949, n. 914
Articolo 8Articolo 10
Versione
23 dicembre 1949
>
Versione
18 giugno 1952
Art. 9.
L'allegato n. 2 al decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 , modificato dal comma primo dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109 , e' sostituito, nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, dalla, tabella A. U. annessa alla presente legge.
Il massimo di pensione diretta previsto dalle vigenti disposizioni per la Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari viene elevato, per i casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, a lire trecentomila annue. ((1)) Nei casi di pensioni di privilegio relative a cessazioni dal servizio non anteriori al 1 ottobre 1946, la somma di lire novemila annue prevista come quota massima a carico dello Stato dal sesto comma dell'articolo 36, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , che approva l'ordinamento di detta Cassa di previdenza, viene elevata, con effetto dal 1 novembre 1948 a lire 102.600 annue. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Per le cessazioni dal servizio di cui al comma precedente sono aumentati parimenti, nella misura del 15 per cento, i massimi di pensione stabiliti dal secondo comma dell'art. 7 e dal secondo comma dell'art. 9 della citata legge n. 914, nonche' la quota massima di integrazione di lire 102.000 annue di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge medesima".
Entrata in vigore il 18 giugno 1952