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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/05/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 3133/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]18 - MONTECRESTESE con l'Avv. GIORGIA VIGO
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]11 - CANTU' con l'Avv. GIACOMO IZZO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in DOMODOSSOLA, in data 12/07/2019,
(anno 2019, atto n. 12, parte I);
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Cantù (CO) alla Via Giuseppe Malchi 11, e dalle parti condotta in locazione
è già stata rilasciata e le stesse si sono di recente trasferite ognuno presso una diversa abitazione;
3. Entrambe le parti prestano attività lavorativa e si dichiarano economicamente indipendenti;
4. Le parti dichiarano di aver tra loro definito tutte le pendenze economiche precedentemente esistenti;
5. Le spese legali relative al presente accordo di separazione sono compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 12/07/2019, in DOMODOSSOLA, (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di DOMODOSSOLA - anno 2019, atto n. 12, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DOMODOSSOLA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 21/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]18 - MONTECRESTESE con l'Avv. GIORGIA VIGO
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]11 - CANTU' con l'Avv. GIACOMO IZZO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in DOMODOSSOLA, in data 12/07/2019,
(anno 2019, atto n. 12, parte I);
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Cantù (CO) alla Via Giuseppe Malchi 11, e dalle parti condotta in locazione
è già stata rilasciata e le stesse si sono di recente trasferite ognuno presso una diversa abitazione;
3. Entrambe le parti prestano attività lavorativa e si dichiarano economicamente indipendenti;
4. Le parti dichiarano di aver tra loro definito tutte le pendenze economiche precedentemente esistenti;
5. Le spese legali relative al presente accordo di separazione sono compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 12/07/2019, in DOMODOSSOLA, (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di DOMODOSSOLA - anno 2019, atto n. 12, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DOMODOSSOLA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 21/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao