TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/07/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8201 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/12/1975, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giulia Cavagnoli, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
21/05/1975, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giulia Cavagnoli, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 04/10/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 04/10/2009 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del Comune di Carbonia, anno 2009, numero 28, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 04/10/2009 a Carbonia, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, all'atto n. 28, parte 1, anno 2009, in regime di separazione dei beni.
2) Confermare l'assegnazione della casa famigliare, in Cagliari, nella Via Dei Giunchi n. 29, alla Signora che provvederà al pagamento Pt_1 dell'intera rata di mutuo, fino alla sua estinzione.
Pag. 2 di 4 3) Affidare la figlia minore congiuntamente ai genitori, i quali ne cureranno assistenza, educazione, istruzione e mantenimento, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior peso ed interesse per la sua vita e collaborando per la serena prosecuzione dei rapporti della medesima con entrambi.
Confermare che la minore vivrà stabilmente con la madre nell'attuale abitazione famigliare, ove permarrà la sua residenza.
4) Ribadire che, previo accordo fra i genitori, e nel pieno rispetto delle esigenze e degli impegni della figlia e della madre, il padre potrà esercitare il diritto di visita e tenere con sé ogni volta che potrà. Per_1
Peraltro, in ipotesi di disaccordo il potrà esercitare il diritto di visita CP_1 della figlia non convivente nel seguente modo:
- nei weekend a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 18.00 durante il periodo scolastico e 21.00 in quello relativo al periodo di vacanze scolastiche;
- nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé un pomeriggio a settimana, il martedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00 nella settimana che si conclude con il weekend di sua pertinenza e per lo stesso pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle mattina successiva per il martedì, nelle settimane che si concludono con il weekend di pertinenza della madre;
- per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno la notte del 24 dicembre ovvero il 25 dicembre, per Capodanno la notte del 31/12 ovvero il giorno del 01/01;
- per tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni anche consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto.
Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la ricorrente entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno.
- Per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo.
Qualora uno dei due genitori debba trascorrere le festività lontano da Cagliari, previ accordi, potrà condurre la figlia con sé in vacanza ove riterrà opportuno per 7 giorni, concordando il periodo con congruo anticipo per evitare sovrapposizioni.
5) Ribadire che il Dott. verserà mensilmente un assegno a titolo di CP_1 mantenimento in favore della figlia minore, di importo pari ad € 600,00 mensili.
Pag. 3 di 4 Il medesimo, inoltre, concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per previamente concordate, quali quelle Per_1 relative allo sport, visite mediche specialistiche, trasporto scolastico, libri scolastici, viaggi d'istruzione, a solo titolo esemplificativo.
6) Confermare che per qualsiasi ripresa video o partecipazione della minore a spettacoli deve essere concordata l'autorizzazione di entrambi i Per_1 genitori.
7) Le parti si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei relativi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8201 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/12/1975, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giulia Cavagnoli, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
21/05/1975, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giulia Cavagnoli, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 04/10/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 04/10/2009 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del Comune di Carbonia, anno 2009, numero 28, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 04/10/2009 a Carbonia, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, all'atto n. 28, parte 1, anno 2009, in regime di separazione dei beni.
2) Confermare l'assegnazione della casa famigliare, in Cagliari, nella Via Dei Giunchi n. 29, alla Signora che provvederà al pagamento Pt_1 dell'intera rata di mutuo, fino alla sua estinzione.
Pag. 2 di 4 3) Affidare la figlia minore congiuntamente ai genitori, i quali ne cureranno assistenza, educazione, istruzione e mantenimento, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior peso ed interesse per la sua vita e collaborando per la serena prosecuzione dei rapporti della medesima con entrambi.
Confermare che la minore vivrà stabilmente con la madre nell'attuale abitazione famigliare, ove permarrà la sua residenza.
4) Ribadire che, previo accordo fra i genitori, e nel pieno rispetto delle esigenze e degli impegni della figlia e della madre, il padre potrà esercitare il diritto di visita e tenere con sé ogni volta che potrà. Per_1
Peraltro, in ipotesi di disaccordo il potrà esercitare il diritto di visita CP_1 della figlia non convivente nel seguente modo:
- nei weekend a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 18.00 durante il periodo scolastico e 21.00 in quello relativo al periodo di vacanze scolastiche;
- nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé un pomeriggio a settimana, il martedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00 nella settimana che si conclude con il weekend di sua pertinenza e per lo stesso pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle mattina successiva per il martedì, nelle settimane che si concludono con il weekend di pertinenza della madre;
- per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno la notte del 24 dicembre ovvero il 25 dicembre, per Capodanno la notte del 31/12 ovvero il giorno del 01/01;
- per tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni anche consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto.
Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la ricorrente entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno.
- Per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo.
Qualora uno dei due genitori debba trascorrere le festività lontano da Cagliari, previ accordi, potrà condurre la figlia con sé in vacanza ove riterrà opportuno per 7 giorni, concordando il periodo con congruo anticipo per evitare sovrapposizioni.
5) Ribadire che il Dott. verserà mensilmente un assegno a titolo di CP_1 mantenimento in favore della figlia minore, di importo pari ad € 600,00 mensili.
Pag. 3 di 4 Il medesimo, inoltre, concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per previamente concordate, quali quelle Per_1 relative allo sport, visite mediche specialistiche, trasporto scolastico, libri scolastici, viaggi d'istruzione, a solo titolo esemplificativo.
6) Confermare che per qualsiasi ripresa video o partecipazione della minore a spettacoli deve essere concordata l'autorizzazione di entrambi i Per_1 genitori.
7) Le parti si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei relativi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4