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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/05/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 4295/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Erika Capanna Piscè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4295/2017 promossa da:
in proprio e quale erede di rappresentata e difesa Parte_1 Persona_1 dall'avv. LOLITA DI MONTE
ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. ALESSANDRO TRINCHI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da note di trattazione della scritta della causa contenenti la precisazione delle conclusioni (da intendersi qui integralmente richiamate per relationem), depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice, nella qualità di mutuataria, premetteva di essere unica erede del padre, il quale aveva stipulato con la banca convenuta un contratto di mutuo ipotecario Persona_1
a tasso fisso per stati di avanzamento lavori, in data 9.7.1999, estinto a seguito di regolare ammortamento.
Chiariva che il padre, originario mutuatario, era deceduto in data 2.3.2009, lasciando quali eredi legittimi, oltre a lei, la propria coniuge ( e altre due figlie ( e ) le quali, con atto Controparte_2 Controparte_3 CP_4 notarile per Notaio , repertorio n.ri 2219-2253-3558, rispettivamente del 03/04/2009 e del Persona_2
12/05/2010, rinunciavano all'eredità del de cuius. Aggiungeva che anche i figli della sorella CP
( e , cui l'eredità sarebbe stata devoluta per rappresentazione a seguito di
[...] CP_5 Controparte_6 rinuncia della madre, avevano formalizzato la rinuncia alla stessa.
In punto di fatto, l'attrice sosteneva che il sig. , titolare dell'omonima ditta individuale, Persona_1 chiedeva ed otteneva il 9.7.1999 dalla sede di LI (TE) un mutuo ipotecario di € 103.291,38 CP_7
(pari a Lit. 200.000.000), stipulato con rogito del Notaio , repertorio n° 165.979 del 09/07/1999, Persona_3 codice finanziamento rif. n° 6039855, da rimborsare in dieci anni mediante il pagamento di 19 rate CP_1 semestrali.
Quindi, alla morte di , essendo il mutuo ancora in corso, in quanto non del tutto rimborsato, Persona_1 la richiedeva all'attrice, quale figlia ed unica erede, il pagamento del residuo debito, di tal che essa CP_1 chiedeva alla convenuta la possibilità di pagare il debito mediante un piano di rateazione, che veniva CP_1 accordato dalla mutuante, sicchè, saldate tutte le rate, il finanziamento veniva estinto in data 30.6.2009.
Chiariva che, ritenendo sussistere alcuni profili di illegittimità nel contratto di finanziamento ed al fine di scongiurare un contenzioso, si attivava invano per ottenere dalla banca tutta la documentazione relativa al rapporto bancario, in ossequio al disposto di cui all'art. 119 TUB, come emergerebbe dalla missiva pec del 19 settembre 2017. Pertanto, esperito inutilmente il procedimento di mediazione obbligatoria, si determinava a proporre atto di citazione alla asserendo l'applicazione da parte dell'Istituto Controparte_1 bancario di tassi di interesse usurari, l'applicazione di un piano di ammortamento alla francese e l'utilizzo di un parametro di computo degli interessi indeterminato poiché facente riferimento all'Euribor “6 mesi”, senza alcuna indicazione del lasso temporale di rilevazione (mensile, giornaliero,…) , chiedendo conseguentemente, previa pagina 2 di 7 declaratoria di nullità delle clausole illegittime, la condanna della banca alla restituzione della somma di €
34.589,56 o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si costituiva la contestando tutto quanto dedotto dall'attrice, chiedendo il rigetto delle domande CP_7 proposte perché prive di ogni fondamento, generiche ed inammissibili, formulando, in via preliminare, una richiesta di declaratoria di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della “causa petendi”, in quanto contrastante con il disposto dell'art. 163 c.p.c., nonché un'eccezione di prescrizione delle somme asseritamente spettanti alla controparte.
Alla prima udienza di comparizione del 9.4.2018, su richiesta dei procuratori delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e rinviata la causa, per l'ammissione degli eventuali mezzi istruttori richiesti, all'udienza del 24.6.2019.
Veniva effettuata una c.t.u. a firma del dott. finalizzata ad accertare la fondatezza delle pretese Persona_4 attoree in punto di usura, a seguito della quale la causa giungeva all'odierna decisione.
La domanda attorea è solo parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, occorre disattendere l'eccezione di nullità della citazione, la quale risulta viceversa enunciare fatti, giuridicamente rilevanti, posti a base della pretesa ed i titoli dai quali la pretesa medesima trae fondamento, salva ovviamente la verifica, attraverso il concreto riscontro che sarà offerto dalle emergenze processuali, delle doglianze specificamente illustrate.
Sempre preliminarmente occorre rilevare, quanto al riparto dell'onere della prova, che l'esperimento dell'azione di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito non comporta una diversa ripartizione dell'onere probatorio rispetto ai principi generali previsti dall'art. 2697 c.c., né per effetto della natura dell'azione proposta, posto che la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. 7.5.2015, n. 9201; Cass. S.U. n.
18046/2010), né avuto riguardo al c.d. principio di vicinanza della prova, posto che "il principio di prossimità o vicinanza della prova, in quanto eccezionale deroga al canonico regime della sua ripartizione, secondo il principio ancor oggi vigente che impone (incumbit) un onus probandi ci qui dicit non ci qui negat, deve trovare una pregnante legittimazione che non può semplicisticamente esaurirsi nella diversità di forza economica dei contendenti ma esige l'impossibilità della sua acquisizione simmetrica, che nella specie è negata proprio dall'obbligo richiamato dall'art. 117 TUB, secondo cui, in materia bancaria, "I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti"" (Cass. n. 6511/2016; Cass. n. 17923/2016)
pagina 3 di 7 Più precisamente, in tale tipo di giudizio l'attore può invocare sia l'invalidità sia l'inesistenza di un titolo giustificativo del pagamento. Nel primo caso, ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido;
nel secondo caso, ha il solo onere di allegare, ma non di provare, essendo impossibile, l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, essendo onere del convenuto provare che il pagamento era sorretto da una giusta causa.
Nel caso in esame si verte nella prima ipotesi per cui l'attrice era tenuta a provare le invalidità allegate.
Tanto premesso, occorre osservare che il contratto di mutuo oggetto di disamina indica partitamente: il Tasso annuo nominale pari al 5,80%, e il tasso di mora pari alla maggiorazione di 5% del Tan, per ciò solo dovendosi disattendere le contestazioni attoree concernenti l'indeterminatezza del parametro di riferimento degli interessi debitori, risultando, peraltro, totalmente inconferente il richiamo all'Euribor “6 mesi”, di cui non vi è traccia nelle pattuizioni negoziali.
Inoltre, non risulta contestato che nel contratto di mutuo oggetto di scrutinio le parti hanno pattuito il piano di ammortamento c.d. “alla francese”, che si caratterizza per i seguenti elementi:
prevede che ogni rata di pagamento cui è tenuto il mutuatario si componga di due voci: una prima somma a titolo di capitale e una seconda a titolo d'interessi;
prevede altresì che le rate (siano esse mensili, trimestrali o semestrali) si mantengono costanti nel tempo, con riguardo al loro ammontare complessivo;
prevede tuttavia che la prima rata contenga una quota elevata d'interessi, che va a diminuire col passare del tempo (con connesso accrescimento della quota di capitale, per mantenere appunto tutte le rate dello stesso importo).
Nel mutuo alla francese pertanto il mutuatario paga con la prima rata una parte considerevole d'interessi e una quota ridotta di capitale, situazione che man mano varia, finché – con le ultime rate – paga un importo residuo d'interessi e un importo più cospicuo di capitale. Sulla legittimità di un piano di ammortamento del genere non sussistono in giurisprudenza particolari dubbi, in quanto l'art. 1194 c.c., che disciplina l'imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti.
Nel sistema alla francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel tempo: ciò significa che gli interessi che si calcolano su una quota di capitale alta sono a loro volta alti.
Rispetto ad altri meccanismi di ammortamento, la quantità d'interessi che viene pagata dal mutuatario è nel complesso maggiore (in quanto la quota capitale, sulla quale si calcolano gli interessi, si mantiene più alta per un più lungo periodo di tempo). È un sistema economicamente vantaggioso per la banca, ma non dà luogo ad anatocismo. Come è noto, l'anatocismo consiste nel fatto che gli interessi, a più riprese del rapporto (con periodicità normalmente trimestrale), vengono capitalizzati, vengono cioè considerati come capitale, con la pagina 4 di 7 conseguenza che diventano a loro volta produttivi di interessi. Il piano di ammortamento alla francese non produce un effetto anatocistico, in quanto gli interessi non scadono né vengono capitalizzati.
Pertanto, il profilo decisivo è che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo. In altre parole, il sistema matematico di formazione delle rate risulta di regola predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo finanziato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato.
Ne deriva l'infondatezza delle censure attoree in punto di anatocismo, che vanno quindi necessariamente disattese.
Quanto, infine, alla questione relativa al superamento della soglia usuraria è appena il caso di osservare l'estrema genericità delle doglianze sollevate nell'atto di citazione, dal momento che l'attrice si è limitata ad ipotizzare la violazione dei precetti normativi e giurisprudenziali concernenti gli interessi debitori e la loro capitalizzazione, nonché i precetti di cui alla L. n. 108/1996, senza alcuna specifica deduzione e allegazione nei termini stabiliti
(come era suo preciso onere) in ordine ai modi, ai tempi e alla misura di tali violazioni. Manca, infatti, qualunque indicazione in ordine ai tassi applicati, ai limiti superati e ai periodi in cui ciò sarebbe avvenuto. Né sarebbe stato ammissibile, in tal caso, l'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca, non soltanto per le ragioni ampiamente illustrate nell'ordinanza dell'11.3.2021, da intendersi integralmente richiamate in questa sede, ma anche perché, l'eventuale produzione in giudizio della documentazione tardivamente sollecitata dalla (estratto conto e quietanze di pagamento) non Persona_1 avrebbe offerto ulteriori elementi probatori, in assenza di precise deduzioni sulla natura ed entità delle poste economiche asseritamente addebitate in modo illegittimo dalla convenuta. In particolare, l'attrice non ha dedotto né di aver pagato interessi superiori a quelli indicati nel piano di ammortamento né di aver sostenuto interessi di mora o costi ulteriori rispetto a quelli già indicati nella documentazione contrattuale, di tal che la richiesta esibizione documentale, seppure autorizzata, non avrebbe potuto colmare le lacune allegatorie appena evidenziate.
Emerge, quindi, che l'atto introduttivo è stato redatto in assenza del supporto documentale necessario a suffragare la fondatezza delle affermazioni ivi contenute.
Ma, al di là delle gravi carenze assertive e probatorie sopra censurate, si deve comunque rilevare l'infondatezza degli assunti difensivi dell'attrice in punto di usura.
pagina 5 di 7 Muovendo dalla doglianza relativa al corretto inquadramento del rapporto bancario in esame (ai fini dell'individuazione del tasso soglia di riferimento di cui al relativo decreto ministeriale), va osservato che, pur in presenza di mutui a stato avanzamento lavori ma garantiti da garanzia ipotecaria (come quello in esame), la categoria di rilievo è quella prevista per gli ordinari mutui ipotecari. E', sul punto, chiara la sentenza della Cass.
Civ. Sez. I n. 22380/2019 che statuisce che "In tema di interessi usurari, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell'operazione all'una o all'altra delle categorie, identificate con decreto ministeriale, cui si riferisce la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, si devono individuare i profili di omogeneità che
l'operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie prese in considerazione dai detti decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi individuati dall'art. 2, comma 2, legge n. 108 del 1996 e apprezzando, in particolare, quelli, tra essi, che, sul piano logico, meglio connotino il finanziamento preso in esame ai fini della sua inclusione nell'una o nell'altra classe di operazioni;
in conseguenza, tenuto conto dei rischi e della garanzia prestata, deve ritenersi che il tasso soglia fissato per il finanziamento a stato di avanzamento assistito da ipoteca sia quello previsto ratione temporis per i mutui con garanzia reale".
Il contratto di mutuo a stato avanzamento lavori, anche per buona parte anche della giurisprudenza di merito, va quindi considerato alla stregua di un mutuo a tasso variabile (Corte appello L'Aquila sez. I, 02/02/2022, n. 175), con ciò che ne consegue quanto al tasso soglia rilevante a fini usurari.
Pertanto, si rivelano corretti i tassi soglia utilizzati dal CTU.
Dall'esame del contratto e della CTU può dedursi che i tassi relativi agli interessi corrispettivi sono rispettosi dei tassi soglia vigenti al momento della stipula. Invero, dallo sviluppo del piano di ammortamento e dai conteggi effettuati, il T.A.E.G. applicato al rapporto di finanziamento in parola è risultato pari al 5,945% che risulta inferiore al Tasso Soglia individuato relativamente alla categoria di operazioni esaminata, pari al 7,38% (III trimestre 1999).
Al contrario, il tasso di mora pattuito nel rapporto di finanziamento in parola (10,8%) risulta essere superiore al tasso soglia rilevato nel III trimestre 1999 (10,53%), sebbene non vi sia alcuna prova né, ancor prima, alcuna allegazione attestante l'avvenuto pagamento di detti interessi da parte del mutuatario, di tal che alla declaratoria di nullità della relativa clausola non può far seguito alcun obbligo restitutorio in capo alla banca.
Stante la prevalente soccombenza dell'attrice, il Tribunale ritiene congruo porre a suo carico i ¾ delle spese di lite, con compensazione del restante quarto, e porre le spese di CTU a carico della stessa per i ¾ e della convenuta per ¼.
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Teramo, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara, con riferimento al contratto di mutuo stipulato da e Persona_1 Controparte_1
in data 9.7.1999, la nullità della clausola concernente gli interessi moratori, come meglio
[...] indicato nella CTU in atti;
- rigetta le restanti domande;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che, previa compensazione per ¼, sono liquidate in € 4357,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 6.5.2021, per ¼ a carico della convenuta e per ¾ a carico dell'attrice.
Teramo, 29.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Erika Capanna Piscè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4295/2017 promossa da:
in proprio e quale erede di rappresentata e difesa Parte_1 Persona_1 dall'avv. LOLITA DI MONTE
ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. ALESSANDRO TRINCHI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da note di trattazione della scritta della causa contenenti la precisazione delle conclusioni (da intendersi qui integralmente richiamate per relationem), depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice, nella qualità di mutuataria, premetteva di essere unica erede del padre, il quale aveva stipulato con la banca convenuta un contratto di mutuo ipotecario Persona_1
a tasso fisso per stati di avanzamento lavori, in data 9.7.1999, estinto a seguito di regolare ammortamento.
Chiariva che il padre, originario mutuatario, era deceduto in data 2.3.2009, lasciando quali eredi legittimi, oltre a lei, la propria coniuge ( e altre due figlie ( e ) le quali, con atto Controparte_2 Controparte_3 CP_4 notarile per Notaio , repertorio n.ri 2219-2253-3558, rispettivamente del 03/04/2009 e del Persona_2
12/05/2010, rinunciavano all'eredità del de cuius. Aggiungeva che anche i figli della sorella CP
( e , cui l'eredità sarebbe stata devoluta per rappresentazione a seguito di
[...] CP_5 Controparte_6 rinuncia della madre, avevano formalizzato la rinuncia alla stessa.
In punto di fatto, l'attrice sosteneva che il sig. , titolare dell'omonima ditta individuale, Persona_1 chiedeva ed otteneva il 9.7.1999 dalla sede di LI (TE) un mutuo ipotecario di € 103.291,38 CP_7
(pari a Lit. 200.000.000), stipulato con rogito del Notaio , repertorio n° 165.979 del 09/07/1999, Persona_3 codice finanziamento rif. n° 6039855, da rimborsare in dieci anni mediante il pagamento di 19 rate CP_1 semestrali.
Quindi, alla morte di , essendo il mutuo ancora in corso, in quanto non del tutto rimborsato, Persona_1 la richiedeva all'attrice, quale figlia ed unica erede, il pagamento del residuo debito, di tal che essa CP_1 chiedeva alla convenuta la possibilità di pagare il debito mediante un piano di rateazione, che veniva CP_1 accordato dalla mutuante, sicchè, saldate tutte le rate, il finanziamento veniva estinto in data 30.6.2009.
Chiariva che, ritenendo sussistere alcuni profili di illegittimità nel contratto di finanziamento ed al fine di scongiurare un contenzioso, si attivava invano per ottenere dalla banca tutta la documentazione relativa al rapporto bancario, in ossequio al disposto di cui all'art. 119 TUB, come emergerebbe dalla missiva pec del 19 settembre 2017. Pertanto, esperito inutilmente il procedimento di mediazione obbligatoria, si determinava a proporre atto di citazione alla asserendo l'applicazione da parte dell'Istituto Controparte_1 bancario di tassi di interesse usurari, l'applicazione di un piano di ammortamento alla francese e l'utilizzo di un parametro di computo degli interessi indeterminato poiché facente riferimento all'Euribor “6 mesi”, senza alcuna indicazione del lasso temporale di rilevazione (mensile, giornaliero,…) , chiedendo conseguentemente, previa pagina 2 di 7 declaratoria di nullità delle clausole illegittime, la condanna della banca alla restituzione della somma di €
34.589,56 o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si costituiva la contestando tutto quanto dedotto dall'attrice, chiedendo il rigetto delle domande CP_7 proposte perché prive di ogni fondamento, generiche ed inammissibili, formulando, in via preliminare, una richiesta di declaratoria di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della “causa petendi”, in quanto contrastante con il disposto dell'art. 163 c.p.c., nonché un'eccezione di prescrizione delle somme asseritamente spettanti alla controparte.
Alla prima udienza di comparizione del 9.4.2018, su richiesta dei procuratori delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e rinviata la causa, per l'ammissione degli eventuali mezzi istruttori richiesti, all'udienza del 24.6.2019.
Veniva effettuata una c.t.u. a firma del dott. finalizzata ad accertare la fondatezza delle pretese Persona_4 attoree in punto di usura, a seguito della quale la causa giungeva all'odierna decisione.
La domanda attorea è solo parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, occorre disattendere l'eccezione di nullità della citazione, la quale risulta viceversa enunciare fatti, giuridicamente rilevanti, posti a base della pretesa ed i titoli dai quali la pretesa medesima trae fondamento, salva ovviamente la verifica, attraverso il concreto riscontro che sarà offerto dalle emergenze processuali, delle doglianze specificamente illustrate.
Sempre preliminarmente occorre rilevare, quanto al riparto dell'onere della prova, che l'esperimento dell'azione di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito non comporta una diversa ripartizione dell'onere probatorio rispetto ai principi generali previsti dall'art. 2697 c.c., né per effetto della natura dell'azione proposta, posto che la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. 7.5.2015, n. 9201; Cass. S.U. n.
18046/2010), né avuto riguardo al c.d. principio di vicinanza della prova, posto che "il principio di prossimità o vicinanza della prova, in quanto eccezionale deroga al canonico regime della sua ripartizione, secondo il principio ancor oggi vigente che impone (incumbit) un onus probandi ci qui dicit non ci qui negat, deve trovare una pregnante legittimazione che non può semplicisticamente esaurirsi nella diversità di forza economica dei contendenti ma esige l'impossibilità della sua acquisizione simmetrica, che nella specie è negata proprio dall'obbligo richiamato dall'art. 117 TUB, secondo cui, in materia bancaria, "I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti"" (Cass. n. 6511/2016; Cass. n. 17923/2016)
pagina 3 di 7 Più precisamente, in tale tipo di giudizio l'attore può invocare sia l'invalidità sia l'inesistenza di un titolo giustificativo del pagamento. Nel primo caso, ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido;
nel secondo caso, ha il solo onere di allegare, ma non di provare, essendo impossibile, l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, essendo onere del convenuto provare che il pagamento era sorretto da una giusta causa.
Nel caso in esame si verte nella prima ipotesi per cui l'attrice era tenuta a provare le invalidità allegate.
Tanto premesso, occorre osservare che il contratto di mutuo oggetto di disamina indica partitamente: il Tasso annuo nominale pari al 5,80%, e il tasso di mora pari alla maggiorazione di 5% del Tan, per ciò solo dovendosi disattendere le contestazioni attoree concernenti l'indeterminatezza del parametro di riferimento degli interessi debitori, risultando, peraltro, totalmente inconferente il richiamo all'Euribor “6 mesi”, di cui non vi è traccia nelle pattuizioni negoziali.
Inoltre, non risulta contestato che nel contratto di mutuo oggetto di scrutinio le parti hanno pattuito il piano di ammortamento c.d. “alla francese”, che si caratterizza per i seguenti elementi:
prevede che ogni rata di pagamento cui è tenuto il mutuatario si componga di due voci: una prima somma a titolo di capitale e una seconda a titolo d'interessi;
prevede altresì che le rate (siano esse mensili, trimestrali o semestrali) si mantengono costanti nel tempo, con riguardo al loro ammontare complessivo;
prevede tuttavia che la prima rata contenga una quota elevata d'interessi, che va a diminuire col passare del tempo (con connesso accrescimento della quota di capitale, per mantenere appunto tutte le rate dello stesso importo).
Nel mutuo alla francese pertanto il mutuatario paga con la prima rata una parte considerevole d'interessi e una quota ridotta di capitale, situazione che man mano varia, finché – con le ultime rate – paga un importo residuo d'interessi e un importo più cospicuo di capitale. Sulla legittimità di un piano di ammortamento del genere non sussistono in giurisprudenza particolari dubbi, in quanto l'art. 1194 c.c., che disciplina l'imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti.
Nel sistema alla francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel tempo: ciò significa che gli interessi che si calcolano su una quota di capitale alta sono a loro volta alti.
Rispetto ad altri meccanismi di ammortamento, la quantità d'interessi che viene pagata dal mutuatario è nel complesso maggiore (in quanto la quota capitale, sulla quale si calcolano gli interessi, si mantiene più alta per un più lungo periodo di tempo). È un sistema economicamente vantaggioso per la banca, ma non dà luogo ad anatocismo. Come è noto, l'anatocismo consiste nel fatto che gli interessi, a più riprese del rapporto (con periodicità normalmente trimestrale), vengono capitalizzati, vengono cioè considerati come capitale, con la pagina 4 di 7 conseguenza che diventano a loro volta produttivi di interessi. Il piano di ammortamento alla francese non produce un effetto anatocistico, in quanto gli interessi non scadono né vengono capitalizzati.
Pertanto, il profilo decisivo è che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo. In altre parole, il sistema matematico di formazione delle rate risulta di regola predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo finanziato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato.
Ne deriva l'infondatezza delle censure attoree in punto di anatocismo, che vanno quindi necessariamente disattese.
Quanto, infine, alla questione relativa al superamento della soglia usuraria è appena il caso di osservare l'estrema genericità delle doglianze sollevate nell'atto di citazione, dal momento che l'attrice si è limitata ad ipotizzare la violazione dei precetti normativi e giurisprudenziali concernenti gli interessi debitori e la loro capitalizzazione, nonché i precetti di cui alla L. n. 108/1996, senza alcuna specifica deduzione e allegazione nei termini stabiliti
(come era suo preciso onere) in ordine ai modi, ai tempi e alla misura di tali violazioni. Manca, infatti, qualunque indicazione in ordine ai tassi applicati, ai limiti superati e ai periodi in cui ciò sarebbe avvenuto. Né sarebbe stato ammissibile, in tal caso, l'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca, non soltanto per le ragioni ampiamente illustrate nell'ordinanza dell'11.3.2021, da intendersi integralmente richiamate in questa sede, ma anche perché, l'eventuale produzione in giudizio della documentazione tardivamente sollecitata dalla (estratto conto e quietanze di pagamento) non Persona_1 avrebbe offerto ulteriori elementi probatori, in assenza di precise deduzioni sulla natura ed entità delle poste economiche asseritamente addebitate in modo illegittimo dalla convenuta. In particolare, l'attrice non ha dedotto né di aver pagato interessi superiori a quelli indicati nel piano di ammortamento né di aver sostenuto interessi di mora o costi ulteriori rispetto a quelli già indicati nella documentazione contrattuale, di tal che la richiesta esibizione documentale, seppure autorizzata, non avrebbe potuto colmare le lacune allegatorie appena evidenziate.
Emerge, quindi, che l'atto introduttivo è stato redatto in assenza del supporto documentale necessario a suffragare la fondatezza delle affermazioni ivi contenute.
Ma, al di là delle gravi carenze assertive e probatorie sopra censurate, si deve comunque rilevare l'infondatezza degli assunti difensivi dell'attrice in punto di usura.
pagina 5 di 7 Muovendo dalla doglianza relativa al corretto inquadramento del rapporto bancario in esame (ai fini dell'individuazione del tasso soglia di riferimento di cui al relativo decreto ministeriale), va osservato che, pur in presenza di mutui a stato avanzamento lavori ma garantiti da garanzia ipotecaria (come quello in esame), la categoria di rilievo è quella prevista per gli ordinari mutui ipotecari. E', sul punto, chiara la sentenza della Cass.
Civ. Sez. I n. 22380/2019 che statuisce che "In tema di interessi usurari, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell'operazione all'una o all'altra delle categorie, identificate con decreto ministeriale, cui si riferisce la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, si devono individuare i profili di omogeneità che
l'operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie prese in considerazione dai detti decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi individuati dall'art. 2, comma 2, legge n. 108 del 1996 e apprezzando, in particolare, quelli, tra essi, che, sul piano logico, meglio connotino il finanziamento preso in esame ai fini della sua inclusione nell'una o nell'altra classe di operazioni;
in conseguenza, tenuto conto dei rischi e della garanzia prestata, deve ritenersi che il tasso soglia fissato per il finanziamento a stato di avanzamento assistito da ipoteca sia quello previsto ratione temporis per i mutui con garanzia reale".
Il contratto di mutuo a stato avanzamento lavori, anche per buona parte anche della giurisprudenza di merito, va quindi considerato alla stregua di un mutuo a tasso variabile (Corte appello L'Aquila sez. I, 02/02/2022, n. 175), con ciò che ne consegue quanto al tasso soglia rilevante a fini usurari.
Pertanto, si rivelano corretti i tassi soglia utilizzati dal CTU.
Dall'esame del contratto e della CTU può dedursi che i tassi relativi agli interessi corrispettivi sono rispettosi dei tassi soglia vigenti al momento della stipula. Invero, dallo sviluppo del piano di ammortamento e dai conteggi effettuati, il T.A.E.G. applicato al rapporto di finanziamento in parola è risultato pari al 5,945% che risulta inferiore al Tasso Soglia individuato relativamente alla categoria di operazioni esaminata, pari al 7,38% (III trimestre 1999).
Al contrario, il tasso di mora pattuito nel rapporto di finanziamento in parola (10,8%) risulta essere superiore al tasso soglia rilevato nel III trimestre 1999 (10,53%), sebbene non vi sia alcuna prova né, ancor prima, alcuna allegazione attestante l'avvenuto pagamento di detti interessi da parte del mutuatario, di tal che alla declaratoria di nullità della relativa clausola non può far seguito alcun obbligo restitutorio in capo alla banca.
Stante la prevalente soccombenza dell'attrice, il Tribunale ritiene congruo porre a suo carico i ¾ delle spese di lite, con compensazione del restante quarto, e porre le spese di CTU a carico della stessa per i ¾ e della convenuta per ¼.
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Teramo, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara, con riferimento al contratto di mutuo stipulato da e Persona_1 Controparte_1
in data 9.7.1999, la nullità della clausola concernente gli interessi moratori, come meglio
[...] indicato nella CTU in atti;
- rigetta le restanti domande;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che, previa compensazione per ¼, sono liquidate in € 4357,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 6.5.2021, per ¼ a carico della convenuta e per ¾ a carico dell'attrice.
Teramo, 29.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
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