TRIB
Ordinanza 11 febbraio 2025
Ordinanza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, ordinanza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1552/2019
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE - VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Giudice, dott. Alfredo Spitaleri, nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 1552/2019, a scioglimento della riserva che precede;
Lette le relazioni del Curatore telematicamente depositate;
Rilevato che, sulla base di quanto evidenziato nelle suddette relazioni, la parte ricorrente ha omesso di versare il fondo spese disposto con provvedimento del 26.09.2019;
Rilevato che, all'udienza del 22.01.2025, il Curatore, dato atto del perdurante inadempimento della società ricorrente all'onere di versamento del fondo spese, ha chiesto disporsi la chiusura della presente procedura;
Ritenuto, pertanto, che, stante la rilevata impossibilità di funzionamento della procedura e, in particolare, di sostenere i costi per la formazione dell'inventario e per l'esperimento dell'actio interrogatoria nei confronti dei chiamati entro il sesto grado di parentela (non potendosi certo pretendere che tali spese siano anticipate dal Curatore), ricorrono le condizioni per disporre la chiusura anticipata della procedura;
Ritenuto, peraltro, che, in un tale contesto, appare estremamente dubbio se alcuno dei chiamati abbia medio tempore accettato, o meno, l'eredità relitta in morte del de cuius, con la conseguente impossibilità di disporre la devoluzione di tale eredità in favore dello Stato, a norma degli artt. 565 e 586 c.c.;
Ritenuto, per quanto sopra, che il Curatore non dovrà provvedere agli adempimenti prescritti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 128 del 22 giugno
2022, né alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento;
Pag. 1 di 3 Ritenuto, altresì, che il Curatore dovrà provvedere alla chiusura del conto corrente nominativo intestato alla procedura, acceso presso la BPER Banca - Agenzia di Siracusa
(coordinate [...]), nonché del codice fiscale della Curatela;
Ritenuto, infine, doversi liquidare le spese sostenute dal Curatore e i relativi compensi;
Ritenuto, quanto al compenso del Curatore, che in mancanza di un criterio univoco e non potendo farsi applicazione dei criteri di liquidazione del curatore fallimentare (in considerazione della disomogeneità dell'attività prestata, richiamandosi sul punto Cass.
n. 12767/91), lo stesso possa essere liquidato ex art. 2233 c.c., facendo riferimento ai parametri normalmente applicati per lo svolgimento della professione, da individuare, nel caso di specie, anche in via analogica, in quelli previsti dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (cfr., da ultimo, Cass. n. 33246/2023) (attività stragiudiziale, valore indeterminabile di scarsa complessità, valori minimi);
Ritenuto, pertanto, che, tenuto conto della natura di volontaria giurisdizione della procedura e dell'attività concretamente svolta e della durata dell'incarico, appare congruo liquidare al Curatore, Avv. la somma di € 208,00 a titolo di Controparte_1 spese vive documentate, e di € 1.205,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese al 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
Ritenuto che, in assenza della liquidità necessaria della procedura per farvi fronte, il compenso del Curatore, come tutte le spese della presente procedura, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per la chiusura del conto intestato alla procedura, debbano essere poste a carico di parte ricorrente ex art. 8 del d.P.R. n. 115/2002;
P. Q. M.
Dichiara la chiusura dell'eredità giacente aperta in morte di (C.F. Persona_1
), nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data C.F._1
30.10.2013.
Manda il Curatore, Avv. di provvedere alla chiusura del conto Controparte_1
corrente nominativo intestato alla procedura, acceso presso la BPER Banca - Agenzia di
Pag. 2 di 3 Siracusa (coordinate [...]), nonché del codice fiscale della
Curatela.
Liquida a favore del Curatore, Avv. la somma di € 1.205,00 a titolo Controparte_1
di compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese al 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, nonché la somma di € 208,00 a titolo di rimborso spese, ponendo il relativo pagamento, come tutte le spese di procedura, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per la chiusura del conto intestato alla procedura, a carico della società ricorrente.
Si comunichi.
Siracusa, 11/02/2025
Il GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 3 di 3
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE - VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Giudice, dott. Alfredo Spitaleri, nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 1552/2019, a scioglimento della riserva che precede;
Lette le relazioni del Curatore telematicamente depositate;
Rilevato che, sulla base di quanto evidenziato nelle suddette relazioni, la parte ricorrente ha omesso di versare il fondo spese disposto con provvedimento del 26.09.2019;
Rilevato che, all'udienza del 22.01.2025, il Curatore, dato atto del perdurante inadempimento della società ricorrente all'onere di versamento del fondo spese, ha chiesto disporsi la chiusura della presente procedura;
Ritenuto, pertanto, che, stante la rilevata impossibilità di funzionamento della procedura e, in particolare, di sostenere i costi per la formazione dell'inventario e per l'esperimento dell'actio interrogatoria nei confronti dei chiamati entro il sesto grado di parentela (non potendosi certo pretendere che tali spese siano anticipate dal Curatore), ricorrono le condizioni per disporre la chiusura anticipata della procedura;
Ritenuto, peraltro, che, in un tale contesto, appare estremamente dubbio se alcuno dei chiamati abbia medio tempore accettato, o meno, l'eredità relitta in morte del de cuius, con la conseguente impossibilità di disporre la devoluzione di tale eredità in favore dello Stato, a norma degli artt. 565 e 586 c.c.;
Ritenuto, per quanto sopra, che il Curatore non dovrà provvedere agli adempimenti prescritti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 128 del 22 giugno
2022, né alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento;
Pag. 1 di 3 Ritenuto, altresì, che il Curatore dovrà provvedere alla chiusura del conto corrente nominativo intestato alla procedura, acceso presso la BPER Banca - Agenzia di Siracusa
(coordinate [...]), nonché del codice fiscale della Curatela;
Ritenuto, infine, doversi liquidare le spese sostenute dal Curatore e i relativi compensi;
Ritenuto, quanto al compenso del Curatore, che in mancanza di un criterio univoco e non potendo farsi applicazione dei criteri di liquidazione del curatore fallimentare (in considerazione della disomogeneità dell'attività prestata, richiamandosi sul punto Cass.
n. 12767/91), lo stesso possa essere liquidato ex art. 2233 c.c., facendo riferimento ai parametri normalmente applicati per lo svolgimento della professione, da individuare, nel caso di specie, anche in via analogica, in quelli previsti dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (cfr., da ultimo, Cass. n. 33246/2023) (attività stragiudiziale, valore indeterminabile di scarsa complessità, valori minimi);
Ritenuto, pertanto, che, tenuto conto della natura di volontaria giurisdizione della procedura e dell'attività concretamente svolta e della durata dell'incarico, appare congruo liquidare al Curatore, Avv. la somma di € 208,00 a titolo di Controparte_1 spese vive documentate, e di € 1.205,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese al 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
Ritenuto che, in assenza della liquidità necessaria della procedura per farvi fronte, il compenso del Curatore, come tutte le spese della presente procedura, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per la chiusura del conto intestato alla procedura, debbano essere poste a carico di parte ricorrente ex art. 8 del d.P.R. n. 115/2002;
P. Q. M.
Dichiara la chiusura dell'eredità giacente aperta in morte di (C.F. Persona_1
), nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data C.F._1
30.10.2013.
Manda il Curatore, Avv. di provvedere alla chiusura del conto Controparte_1
corrente nominativo intestato alla procedura, acceso presso la BPER Banca - Agenzia di
Pag. 2 di 3 Siracusa (coordinate [...]), nonché del codice fiscale della
Curatela.
Liquida a favore del Curatore, Avv. la somma di € 1.205,00 a titolo Controparte_1
di compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese al 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, nonché la somma di € 208,00 a titolo di rimborso spese, ponendo il relativo pagamento, come tutte le spese di procedura, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per la chiusura del conto intestato alla procedura, a carico della società ricorrente.
Si comunichi.
Siracusa, 11/02/2025
Il GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 3 di 3