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Articolo 10 della Legge 14 aprile 1957, n. 277
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Articolo 9
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Legge 14 aprile 1957, n. 277
Articolo 10 della Legge 14 aprile 1957, n. 277
Versione
23 maggio 1957
Art. 10.
In caso di scioglimento il Museo devolvera' tutto il suo patrimonio allo Stato e per esso agli organi competenti.
Entrata in vigore il 23 maggio 1957
Vedi fonte istituzionale
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