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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 12824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12824 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64485/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(36014-VI) il 10.10.1952 ed ivi residente in [...] int. A, in qualità di figlia e legittima erede di nato a [...] il 1°.
9.1920 e deceduto a Persona_1
Schio (VI) il 12.10.1964, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto (all.
A), dagli Avv.ti Matteo Miatto (C.F.: ; FAX: 0422-024809; PEC: C.F._2
, del Foro di Treviso, e Marco Seppi (C.F.: Email_1
; FAX: 041-8042056; PEC: , del C.F._3 Email_2
Foro di Venezia, ed elettivamente domiciliata presso i loro Indirizzi Telematici
Attrice
CONTRO
la , in persona dell'Ambasciatore pro Controparte_1 tempore accreditato in Italia, presso l'Ambasciata della in Controparte_1 CP_1
Italia con sede in Roma (00185), Via San Martino della Battaglia n. 4
Convenuta contumace
NONCHE'
pagina1 di 11 in persona del pro Controparte_2 CP_3 tempore, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, e domiciliato presso la sua nota sede di Roma, Via dei Portoghesi n. 12
Intervenuto
oggetto: risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità.
conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: i. accertare e dichiarare la civile responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il Terzo Reich, per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni di e meglio descritti in narrativa e, Persona_1 conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di , in qualità Parte_1 di legittima erede di , ad ottenere – secondo la quota di 1/2 di sua Persona_1 spettanza – il risarcimento integrale dei danni patiti da per i fatti di causa;
Persona_1
ii. per l'effetto, condannare la al pagamento in favore di Controparte_1
, in qualità di erede di per la quota di 1/2, dei Parte_1 Persona_1 seguenti importi: o euro 20.715,90 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
euro
164.838,18 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
per complessivi euro
185.554,08, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di Giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua (od al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi a decorrere dal 1.1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Conclusioni per parte intervenuta: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è Controparte_2 causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) dichiarare la propria incompetenza per CP_1 territorio inderogabile in favore del Tribunale di Venezia, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.; c) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne attrici infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
d) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e articolati. Con vittoria di spese”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione del 15.10.2022, , nata a [...] il Parte_1
10.10.1952 ed ivi residente in [...] int. A, in qualità di figlia e legittima erede di pagina2 di 11 nato a [...] il 1°.
9.1920 e deceduto a Schio (VI) il 12.10.1964, Persona_1
(millenovecentosessanta quattro) ha convenuto in giudizio la Controparte_1
identificata quale successore legale del e con litis denuntiatio nei
[...] CP_4
confronti del ai sensi dell'articolo 43 D.L. 36/2022 Controparte_2
convertito con modificazioni nella L. 29.06.2022 n. 79 , ritenendo, pro quota, promuovere la domanda per sentir pronunciare la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno subito dal proprio ascendente, nei termini sopra evidenziati nelle conclusioni.
In fatto, ha rappresentato che , milite aggregato all'84° Reggimento Persona_1
Fanteria di stanza a Montelupo Fiorentino, in esito alle note vicende riguardanti l'esercito regio all'indomani dell'armistizio di , fu catturato dalle forze armate dell'ex Per_2
alleato tedesco nella data del 11.9.1943, e caricato insieme ad altri commilitoni su di un vagone ferroviario adibito al trasporto di bestiame, veniva deportato in ed CP_1
internato presso lo Stammlager VII B ed inviato a lavoro coatto presso una fabbrica di
Lindau.
A fronte del fatto notorio che riguardava gli IMI, e quindi lo stesso , Persona_1
soggiaceva alle disumane condizioni ivi disposte dall'esercito nemico fino al 30.4.1945,
allorquando lo Stammlager VII-B veniva liberato dagli Alleati. Quando egli ritornò a casa,
dopo la liberazione, iniziò a soffrire di quello che oggi è conosciuto come disturbo da stress post traumatico (PTSD) ed ivi decedeva nel 1964.
Dato atto quanto premesso, precisava che la presente era una domanda risarcitoria da illecito aquiliano ex art 2043 c.c. Le sofferenze dei militari italiani internati dovevano esser ritenuti fatto notorio, confermato dalla storiografia.
Il mutamento di stato ( IMI) in luogo di prigioniero di guerra, era stato ispirato dalla volontà di punire il tradimento ed eludere i controlli della Croce Rossa internazionale e di aggirare le limitazioni imposte dalla Convenzione di Ginevra, che vietava maltrattamenti ed assoggettamenti a condizioni di vita punitive.
pagina3 di 11 In data 15.08.1945 alla fine della guerra, “rientrato dalla prigionia e presentatosi al centro alloggio di Bologna veniva collocato in congedo illimitato in data 15.10.1945”.
Nella doglianza di parte attrice “La condotta posta in essere dagli Ufficiali del Terzo
Reich deve essere ritenuta responsabile del trattamento disumano cui è stato sottoposto il signor ed integra l'ipotesi scolastica del c.d. fatto illecito disciplinato dall'art. 2043 c.c. .” Per_3
Ha invocato, a sostegno della domanda risarcitoria, la risalente sentenza 2004 n.
5044 della Corte Suprema di Cassazione, la sentenza delle SS.UU. della Corte Suprema n.
20442/2020, con le quali i giudici di legittimità hanno riconosciuto la giurisdizione civile del giudice italiano e la conseguente inoperatività del principio di immunità degli Stati stranieri nelle cause civili di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano;
e le sentenze di merito che – in subiecta materia – hanno assunto esser sufficiente, per chi agisce in giudizio, la prova della cattura all'indomani dell'8/09/1943 dalle forze militari del III Reich, senza alcuna altra motivazione se non la sua condizione di militare italiano, dal momento che già questo costituisce crimine di guerra e contro l'umanità.
Inoltre, ha fatto espresso affidamento alla sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale in termini di riconoscimento della giurisdizione del giudice italiano per crimini contro l'umanità commessi iure imperii da uno stato estero nel territorio italiano senza che sia prevista altra riparazione dei diritti fondamentali violati. Ed ha fatto richiamo all'art. 43 D.L. 36/2022, relativo all'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Nella contumacia della si è costituita Controparte_1
l' , che - in Controparte_5 Controparte_2 estrema sintesi e per economia di lettura – ha rivendicato la titolarità passiva del
[...]
sulla domanda proposta, in ragione di una sorta di accollo normativo CP_2 verificatosi nella fattispecie.
Ha, infatti, evidenziato che la ratio della disposizione – l'art. 43 D.L. 30.04.2022 n. 36 come convertito con modificazioni nella legge 29.06.2022 n. 79 – è stata quella di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica Italiana, e la Repubblica , Controparte_1 reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14.04.1962 n. 1263, con il quale erano state dichiarate definite tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana oppure delle persone fisiche e giuridiche, ancora pendenti nei confronti della
[...]
assumendo l'obbligo e l'impegno di tener indenne quest'ultima da Controparte_1 ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essa. E quindi di tener indenne la nazione amica dalle azioni e pretese legali vantate dalla medesima, per i fatti specificati nel comma 1 al fine di non incorrere nella violazione degli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale.
pagina4 di 11 Ricostruita in questi termini la fattispecie introduce una forma peculiare e normativa di accollo ex art 1273 c.c. (impostazione che viene riqualificata quale espromissione nella recente giurisprudenza della Corte Costituzionale 21.07.2023 n. 159 che recita: sussiste, …, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno … con liberazione dell'originario debitore (la con CP_1 la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la
e non sarebbe più proponibile una nuova). CP_1
Ha quindi ritenuto esser legittimata, in virtù di quell'espromissione ex lege, ad eccepire in questa veste la prescrizione dei diritti vantati dall'attore; ha chiesto, in ogni caso, il rigetto nel merito delle domande proposte ed infine ha eccepito, in subordine, la c.d. compensatio lucri cum damno rispetto a emolumenti spontaneamente riconosciuti nel corso dei decenni dall'ordinamento italiano ad indennizzo dell'evento oggetto della presente domanda risarcitoria.
È, viceversa, rimasta contumace la , notificataria Controparte_1 dell'atto introduttivo secondo la consuetudine internazionale che, per il tramite dell'Ufficio del Cerimoniale, ha depositato una “significativa” dichiarazione di presa visione e non accettazione della notifica, “rammentando” all'ordinamento italiano gli obblighi internazionali cogenti già cristallizzati nella sentenza della CI del 3.2.2012 (con la quale la Corte aveva deciso che l'Italia ha violato il diritto internazionale negando l'immunità giurisdizionale alla nelle azioni avviate da parenti delle vittime di CP_1 deportazioni durante la seconda guerra mondiale).
Non sarebbe il caso di precisare, infatti, che dal 25 novembre 2014, l'Italia ha formalmente accettato la giurisdizione obbligatoria della Corte, ai sensi dell'art. 36, par. 2 dello Statuto della CI . Questo significa che l'Italia riconosce la competenza esclusiva della Corte a dirimere controversie internazionali in cui è parte, senza dover negoziare caso per caso. Investita del caso dalla come si è detto la CI aveva ritenuto CP_1 operante il principio dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione di altri Stati anche quando gli atti iure imperii dei quali è causa abbiano costituito una violazione di norme sui diritti dell'uomo che le Corti Italiane hanno invece ritenuto prevalenti sul principio dell'immunità degli Stati in quanto norme di diritto cogente.
La Corte Internazionale aveva – inoltre - ordinato all'Italia di adottare le misure idonee a privare dei loro effetti le decisioni pronunciate in violazione della regola sull'immunità (ancorché già passate in giudicato). La Corte costituzionale n. 238/2014 è stata, invero, di altro avviso ed al suo periodare motivatorio si opera richiamo.
Incardinata in tal modo la causa, in difetto di richieste istruttorie di carattere costituendo, ritenendo parte attrice la causa di carattere documentale, la causa è stata pagina5 di 11 trattenuta in decisione e concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, viene adesso alla decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da , nella qualità indicata, non è Parte_1 provata e dev'esser rigettata.
Richiamati i fatti e le questioni proposte dalle parti, il numero delle eccezioni sollevate, consente di fare applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli articoli 24 e segg. della Costituzione e pertanto di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza sia necessario esaminare previamente le altre (c.f.r Corte
Cassazione n. 2909/2017, Cassazione 2835/2017, Cassazione a SSUU 9936/2014, Corte di
Cassazione 23621/2011 ed altri).
In ordine alla titolarità attiva di , militano le considerazioni Parte_1
e la documentazione offerta a sostegno dalla difesa di parte attrice, troppo avvertita per non esser edotta della necessità di soddisfare il relativo onere probatorio, ampiamente soddisfatto.
GIURISDIZIONE. Si danno per noti i termini del riconoscimento della giurisdizione al G.O. in merito a fattispecie siffatte all'esito della sentenza del Giudice delle leggi n.
234/2014. I termini dell'arresto del Giudice delle Leggi, e la ragione per la quale si deciso di interpellare la Corte sono troppo noti per meritare più di un cenno. Il combinato disposto rappresentato dalla citata pronuncia, in uno agli arresti della Suprema Corte di cassazione (si veda, tra le altre, la recente la sen civ. 3642/2024) interpella questo Tribunale in merito ad una domanda risarcitoria promossa nei confronti della Controparte_1 di Germania, successore del III Reich, ma di fatto azionanda (ex art. 43 Legge 2020 n. 36) nei confronti dell'incolpevole Stato italiano, dall'erede di un soggetto (deceduto nel suo letto nell'anno 1964) per il danno da costui subito a cagione della deportazione nel lontano
1943 ad opera di militari di un Paese straniero, in tempo di guerra.
LEGGE APPLICABILE. Va innanzi tutto evidenziato che, in base a un orientamento giurisprudenziale consolidato, alla presente controversia in virtù di quanto stabilito dall'articolo 62, comma 1, della Legge 31 maggio 1995, n. 218, deve trovare applicazione la legge italiana, ossia quella del luogo in cui si sono verificati gli eventi descritti nell'atto introduttivo (la cattura che ha dato inizio alla prigionia).
LEGITTIMAZIONE ATTIVA. Ciò premesso, risulta documentalmente provato
(stato di famiglia storico, il rapporto di parentela, in particolare di filiazione tra l'odierno attore e il di lui padre e, per il tramite della denuncia di successione la Persona_1 qualifica di erede da cui discende il diritto dell'attore di richiedere iure hereditatis il risarcimento del danno entrato nel patrimonio del de cuius.
pagina6 di 11 PRESCRIZIONE DEL DIRITTO. Si è sostenuto, che il diritto internazionale deve essere recepito dal nostro ordinamento interno solo allorquando non contrasti con i principi fondamentali e inderogabili sanciti nella Costituzione. E dunque, posto che l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano di una regola consuetudinaria successiva e più sfavorevole al reo contrasterebbe irrimediabilmente con il divieto espresso dal comma secondo dell'art. 25 della Costituzione, il recepimento di una regola di tal guisa sarebbe precluso.
Secondo Suprema Corte di cassazione, tali conclusioni sarebbero legate a una limitata prospettiva di diritto interno, in contrasto con il contrario ed oramai costante orientamento che rinvia perennemente al diritto internazionale generale, inteso come fonte di diritto sovranazionale. Ed infatti, la Suprema Corte -- interpellata in merito – ha semplicemente, senza troppe elocubrazioni, rammentato come il principio di irretroattività previsto dall'art. 25, 2° comma, Cost. riguarda la sola sanzionabilità penale e non si applica all'azione di risarcimento danni per responsabilità civile. Il disposto dell'art. 2947, 3° comma, cod. civ., permette un accertamento incidentale della responsabilità penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato, non venendo in esser nella fattispecie civilistica alcuna pronuncia di condanna penale personale.
IN DIRITTO.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, il quale è entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232.
Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, stupro e tortura, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto, costituito dal loro verificarsi a causa o in occasione di conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, per quel che qui interessa, sono stati qualificati come crimini pagina7 di 11 internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati.
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prende parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite, e condotte poste in esser contro militari fuori combattimento (gli hors de combat).
I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente, quali illeciti rivolti non solo nei confronti delle vittime dirette, ma per la loro efferatezza, tali da elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della comunità internazionale presa nel suo insieme.
L'Italia ha ratificato, con legge 12 luglio 1999, n. 232, lo Statuto della Corte penale internazionale nel quale le figure criminose rilevanti sono elencate agli artt. 6, 7, 8 e 8 bis.
Agli effetti della giurisdizione della Corte, sono crimini di guerra: le infrazioni gravi delle
Convenzioni di Ginevra;
le violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali;
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949; i crimini elencati all'art. 8 dello Statuto stesso. Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente la costrizione in prigionia.
Nella fattispecie, occorre però fare riferimento alla normativa internazionale vigente al momento della commissione dei fatti di cui è causa: in particolare la Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla nel 1909) nonché dalla Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei CP_1
Prigionieri di Guerra del 27.07.1929.
Tali convenzioni – si badi bene - prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento, ed anche la sua sottoposizione a lavori coatti. (Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art. 21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla Potenza detentrice di impiegarli come lavoratori).
Parte attrice ha affermato che l'inquadramento del de cuius tra gli Internati Militari
Italiani (“I.M.I.”) abbia comportato, in sé e per sé, quale automatica conseguenza, la non pagina8 di 11 applicazione delle norme della Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra. Tale fattore, tuttavia, non può essere tout court ex sé considerato, sufficiente a ritenere configurabile, nel caso di specie, un delictum iure imperii rientrante nella giurisdizione di questo Giudice e, in quanto tale, risarcibile. Invero, al fine di ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità nei confronti del soggetto di cui è causa è necessario fornire la prova degli elementi costitutivi dell'evento subito dal dante causa durante il periodo di prigionia, tanto più che non ogni violazione alla Convenzione di Ginevra assurge sempre e automaticamente al rango di crimine di guerra o contro l'umanità, ma- come sopra precisato – solo quelle particolarmente gravi.
IN CONCLUSIONE. L'azione coltivata in questa sede dall'attore non è quella della responsabilità statuale per violazione di norme internazionali: la presente è una classica domanda risarcitoria civile per fatto illecito aquiliano. E come in ogni causa avente ad oggetto un illecito aquiliano, si impone all'interprete un problema verifica dell'assolvimento dell'onere probatorio.
Il fatto illecito viene descritto nei termini di cui allo svolgimento del processo.
La difesa di parte attrice opera richiamo, per relationem, alle c.d. notorie condizioni di vita degli IMI nei campi, i principali maltrattamenti e disagi cui i militari italiani furono sottoposti nell'occasione. La “fonte” di questa narrazione, viene data – in buona sostanza – da pubblicazioni bibliografiche depositate concernenti in genere la vita e le sofferenze patite dagli IMI nei vari campi, (varie centinaia disseminati per tutto il continente), in buona sostanza il c.d. “notorio".
In ordine al fatto materiale – cattura prigionia e sottoposizione a lavoro forzato - non possono sorgere dubbi, posto il deposito del foglio matricolare, del tesserino di riconoscimento tedesco, del foglio di rimpatrio, ex aliis. Il dato che precede è importante in relazione a quanto si rileva in sequenza.
Si è spiegato a suo tempo ed in altri provvedimenti in fattispecie omogenee ( cause risarcitorie promosse da militari italiani internati c.d. IMI) che: (a) la cattura del militare italiano dalle FFAA tedesche;
(b) la sua deportazione in campo nemico;
(c) il suo internamento in un campo recintato;
(d) la sottoposizione a lavoro forzato, non possano in automatico integrare una fattispecie inquadrabile nel crimine di guerra o contro l'umanità.
Le disposizioni internazionali che costituiscono, invero, la base normativa consuetudinaria e perciò solo operante tramite la quale analizzare la fattispecie concreta e definire l'illecito ratione temporis sono: 1) la Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla Germania nel 1909) e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 richiamate a fondamento della pretesa dalla stessa difesa di parte attrice.
E tutte queste Convenzioni, vigenti ed operanti al momento dei fatti raccontati, pur avendo cominciato a costruire un diritto internazionale penale umanitario di guerra nei pagina9 di 11 termini esplicitati in seguito, a ben vedere, legittimano (vedi art 5 e 6 della Convenzione del 1909 ed art 7 ed 8 della Convenzione di Ginevra del 1929) sia la cattura del militare nemico/contro – belligerante, sia la sua deportazione in luoghi lontani dal teatro bellico, sia il suo internamento in una”… città, fortezza, località qualsiasi con l'obbligo di non allontanarsene;
“ ….potranno anche esser internati in campi cintati “, vieppiù la sottoposizione a lavoro coatto: l'art. 27 - 32 della Convenzione di Ginevra del 1929 stabilisce infatti che i belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri validi, a seconda del grado delle attitudini.
Non sono quindi la cattura, la deportazione, l'internamento del militare belligerante, la sottoposizione a lavoro coatto, in sé e per sé considerati, elementi discriminanti l'illecito contro l'umanità.
Lo sarebbero se si trattasse di civili. Ma era un militare ormai Persona_1 appartenente ad esercito belligerante nemico. E quindi, sotto questo punto di vista, la cattura e l'attribuzione della qualifica di IMI al militare italiano non sarebbero sufficienti a dare dimostrazione del fatto illecito suscettibile di essere esaminato ai sensi della pronuncia della Corte costituzionale.
Quanto all'altro corredo di maltrattamenti e disagi che si ritiene integrino la fattispecie concreta (in sintesi, per esemplificazione sottoposizione a razioni alimentari ridotte, fame, freddo, insostenibile intensità di lavoro, punizioni etc.) insomma tutto il corredo fattuale trascendente i dati oggettivi (cattura, deportazione, l'internamento, la sottoposizione a lavoro coatto) e quindi lo specifico integrante il crimine di guerra, viene dato per dimostrato dalla difesa della parte attrice in considerazione dell'attribuzione allo stesso della qualifica di IMI, (l'attribuzione della qualifica IMI in quanto militare italiano prigioniero disposta dallo stesso sulla base della decisione assunta nella data del Per_4
20.09.1943, IMI italienische Militär-Internierte), ovvero per relationem in ragione delle rappresentazioni operate dai vari deportati nei vari campi di prigionia, di cui v' è diffusa letteratura.
Tuttavia, siamo nell'ambito dell'illecito aquiliano ex art 2043 c.c.
In base al principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., l'onere della prova grava su chi agisce per ottenere il risarcimento. Quindi, il danneggiato deve dimostrare: a) il fatto doloso o colposo. Una condotta attiva o omissiva, con dolo (volontà di causare il danno) o colpa (negligenza, imprudenza, imperizia). b) il danno ingiusto: la lesione di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento (es. salute, proprietà, reputazione) c) il nesso di causalità: il legame tra la condotta e l'evento dannoso
Quindi, oggetto di dimostrazione di cui si grava la parte attrice non può esser solo che nei campi si patisse la fame, il freddo, la paura, il lavoro coatto, le punizioni (della omessa retribuzione si preferisce tacere non potendo neanche astrattamente esser considerata un crimine iuris gentium): occorre invero dimostrare che il militare Per_1
pagina10 di 11 , in persona sia stato sottoposto a quei maltrattamenti di cui si parla diffusamente Per_1 nelle pubblicazioni prodotte, e che lo sia stato, come persona fisica, in quelle condizioni di tempo e di luogo.
L'evidenza che l'orientamento delle Corti ha imposto al giudice ordinario di trattare e giudicare di fatti che si sarebbero svolti oltre ottanta anni fa, determina – infatti – un problema di prova della fattispecie concreta, le cui difficoltà sono intuibili ma non appaiono neanche superabili – a danno di parte convenuta ( la Repubblica Federale di
Germania e di atto lo stato italiano) - facendo riferimento a presunzioni o nozioni di comune esperienza: se non è contestabile la qualifica IMI attribuita al militare, e la cattura in quelle ragioni di tempo e di luogo, se il riferimento al c.d. notorio può essere operato con riguardo ad alcuni frammenti della prospettazione il giudice dell'illecito aquiliano non può svolgere il diverso compito dello storico, procedendo a ragionamenti deduttivi men che meno facendo ricorso alle c.d. presunzioni semplici, (il noto procedimento logico in base al quale il giudice desume l'esistenza di un fatto ignoto dalla esistenza di fatti noti nel presupposto di una regolarità causale nella loro successione se appartenenti alla medesima serie e tipo).
Nella presente causa la difesa di parte attrice non ha avanzato richieste di prova testimoniale dei fatti denunciati;
alcuni dei testimoni che hanno condiviso, anche indirettamente, le vicende raccontate sono, presumibilmente, vivi. E quindi non ha assolto, rectius, neanche cercato di assolvere l'onere probatorio su di lei gravante ex art 2967 c.c.
Né è a dirsi che - in astratto – fosse in assoluto impossibile (con gli ordinari strumenti di ricerca messi a disposizione dalla c.d. rete) rinvenire l'attuale presenza/ esistenza in vita di
(anche pochi) testimoni del fatto, italiani o stranieri, che – chiamati in udienza – o comunque diversamente interpellati, avessero potuto dar conto, diretto o indiretto, delle specifiche circostanze di fatto concrete che si ritiene date per presunte in quel luogo di restrizione ed in quel contesto temporale.
La conseguenza è quindi il rigetto della domanda proposta da Parte_1
.
[...]
Le spese processuali, in considerazione della peculiarità della vicenda processuale e la relativa novità della domanda si compensano, per questo solo grado di giudizio integralmente ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – definitivamente pronunciando – nella causa iscritta al n. di RG
64485/2022:
a) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice. b) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Roma il 05/09/2025. Il GIUDICE Dr Claudio Patruno.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(36014-VI) il 10.10.1952 ed ivi residente in [...] int. A, in qualità di figlia e legittima erede di nato a [...] il 1°.
9.1920 e deceduto a Persona_1
Schio (VI) il 12.10.1964, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto (all.
A), dagli Avv.ti Matteo Miatto (C.F.: ; FAX: 0422-024809; PEC: C.F._2
, del Foro di Treviso, e Marco Seppi (C.F.: Email_1
; FAX: 041-8042056; PEC: , del C.F._3 Email_2
Foro di Venezia, ed elettivamente domiciliata presso i loro Indirizzi Telematici
Attrice
CONTRO
la , in persona dell'Ambasciatore pro Controparte_1 tempore accreditato in Italia, presso l'Ambasciata della in Controparte_1 CP_1
Italia con sede in Roma (00185), Via San Martino della Battaglia n. 4
Convenuta contumace
NONCHE'
pagina1 di 11 in persona del pro Controparte_2 CP_3 tempore, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, e domiciliato presso la sua nota sede di Roma, Via dei Portoghesi n. 12
Intervenuto
oggetto: risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità.
conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: i. accertare e dichiarare la civile responsabilità della Repubblica Federale di Germania, quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il Terzo Reich, per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni di e meglio descritti in narrativa e, Persona_1 conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di , in qualità Parte_1 di legittima erede di , ad ottenere – secondo la quota di 1/2 di sua Persona_1 spettanza – il risarcimento integrale dei danni patiti da per i fatti di causa;
Persona_1
ii. per l'effetto, condannare la al pagamento in favore di Controparte_1
, in qualità di erede di per la quota di 1/2, dei Parte_1 Persona_1 seguenti importi: o euro 20.715,90 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
euro
164.838,18 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
per complessivi euro
185.554,08, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di Giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua (od al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi a decorrere dal 1.1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Conclusioni per parte intervenuta: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è Controparte_2 causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) dichiarare la propria incompetenza per CP_1 territorio inderogabile in favore del Tribunale di Venezia, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.; c) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne attrici infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
d) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e articolati. Con vittoria di spese”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione del 15.10.2022, , nata a [...] il Parte_1
10.10.1952 ed ivi residente in [...] int. A, in qualità di figlia e legittima erede di pagina2 di 11 nato a [...] il 1°.
9.1920 e deceduto a Schio (VI) il 12.10.1964, Persona_1
(millenovecentosessanta quattro) ha convenuto in giudizio la Controparte_1
identificata quale successore legale del e con litis denuntiatio nei
[...] CP_4
confronti del ai sensi dell'articolo 43 D.L. 36/2022 Controparte_2
convertito con modificazioni nella L. 29.06.2022 n. 79 , ritenendo, pro quota, promuovere la domanda per sentir pronunciare la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno subito dal proprio ascendente, nei termini sopra evidenziati nelle conclusioni.
In fatto, ha rappresentato che , milite aggregato all'84° Reggimento Persona_1
Fanteria di stanza a Montelupo Fiorentino, in esito alle note vicende riguardanti l'esercito regio all'indomani dell'armistizio di , fu catturato dalle forze armate dell'ex Per_2
alleato tedesco nella data del 11.9.1943, e caricato insieme ad altri commilitoni su di un vagone ferroviario adibito al trasporto di bestiame, veniva deportato in ed CP_1
internato presso lo Stammlager VII B ed inviato a lavoro coatto presso una fabbrica di
Lindau.
A fronte del fatto notorio che riguardava gli IMI, e quindi lo stesso , Persona_1
soggiaceva alle disumane condizioni ivi disposte dall'esercito nemico fino al 30.4.1945,
allorquando lo Stammlager VII-B veniva liberato dagli Alleati. Quando egli ritornò a casa,
dopo la liberazione, iniziò a soffrire di quello che oggi è conosciuto come disturbo da stress post traumatico (PTSD) ed ivi decedeva nel 1964.
Dato atto quanto premesso, precisava che la presente era una domanda risarcitoria da illecito aquiliano ex art 2043 c.c. Le sofferenze dei militari italiani internati dovevano esser ritenuti fatto notorio, confermato dalla storiografia.
Il mutamento di stato ( IMI) in luogo di prigioniero di guerra, era stato ispirato dalla volontà di punire il tradimento ed eludere i controlli della Croce Rossa internazionale e di aggirare le limitazioni imposte dalla Convenzione di Ginevra, che vietava maltrattamenti ed assoggettamenti a condizioni di vita punitive.
pagina3 di 11 In data 15.08.1945 alla fine della guerra, “rientrato dalla prigionia e presentatosi al centro alloggio di Bologna veniva collocato in congedo illimitato in data 15.10.1945”.
Nella doglianza di parte attrice “La condotta posta in essere dagli Ufficiali del Terzo
Reich deve essere ritenuta responsabile del trattamento disumano cui è stato sottoposto il signor ed integra l'ipotesi scolastica del c.d. fatto illecito disciplinato dall'art. 2043 c.c. .” Per_3
Ha invocato, a sostegno della domanda risarcitoria, la risalente sentenza 2004 n.
5044 della Corte Suprema di Cassazione, la sentenza delle SS.UU. della Corte Suprema n.
20442/2020, con le quali i giudici di legittimità hanno riconosciuto la giurisdizione civile del giudice italiano e la conseguente inoperatività del principio di immunità degli Stati stranieri nelle cause civili di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano;
e le sentenze di merito che – in subiecta materia – hanno assunto esser sufficiente, per chi agisce in giudizio, la prova della cattura all'indomani dell'8/09/1943 dalle forze militari del III Reich, senza alcuna altra motivazione se non la sua condizione di militare italiano, dal momento che già questo costituisce crimine di guerra e contro l'umanità.
Inoltre, ha fatto espresso affidamento alla sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale in termini di riconoscimento della giurisdizione del giudice italiano per crimini contro l'umanità commessi iure imperii da uno stato estero nel territorio italiano senza che sia prevista altra riparazione dei diritti fondamentali violati. Ed ha fatto richiamo all'art. 43 D.L. 36/2022, relativo all'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Nella contumacia della si è costituita Controparte_1
l' , che - in Controparte_5 Controparte_2 estrema sintesi e per economia di lettura – ha rivendicato la titolarità passiva del
[...]
sulla domanda proposta, in ragione di una sorta di accollo normativo CP_2 verificatosi nella fattispecie.
Ha, infatti, evidenziato che la ratio della disposizione – l'art. 43 D.L. 30.04.2022 n. 36 come convertito con modificazioni nella legge 29.06.2022 n. 79 – è stata quella di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica Italiana, e la Repubblica , Controparte_1 reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14.04.1962 n. 1263, con il quale erano state dichiarate definite tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana oppure delle persone fisiche e giuridiche, ancora pendenti nei confronti della
[...]
assumendo l'obbligo e l'impegno di tener indenne quest'ultima da Controparte_1 ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essa. E quindi di tener indenne la nazione amica dalle azioni e pretese legali vantate dalla medesima, per i fatti specificati nel comma 1 al fine di non incorrere nella violazione degli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale.
pagina4 di 11 Ricostruita in questi termini la fattispecie introduce una forma peculiare e normativa di accollo ex art 1273 c.c. (impostazione che viene riqualificata quale espromissione nella recente giurisprudenza della Corte Costituzionale 21.07.2023 n. 159 che recita: sussiste, …, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno … con liberazione dell'originario debitore (la con CP_1 la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la
e non sarebbe più proponibile una nuova). CP_1
Ha quindi ritenuto esser legittimata, in virtù di quell'espromissione ex lege, ad eccepire in questa veste la prescrizione dei diritti vantati dall'attore; ha chiesto, in ogni caso, il rigetto nel merito delle domande proposte ed infine ha eccepito, in subordine, la c.d. compensatio lucri cum damno rispetto a emolumenti spontaneamente riconosciuti nel corso dei decenni dall'ordinamento italiano ad indennizzo dell'evento oggetto della presente domanda risarcitoria.
È, viceversa, rimasta contumace la , notificataria Controparte_1 dell'atto introduttivo secondo la consuetudine internazionale che, per il tramite dell'Ufficio del Cerimoniale, ha depositato una “significativa” dichiarazione di presa visione e non accettazione della notifica, “rammentando” all'ordinamento italiano gli obblighi internazionali cogenti già cristallizzati nella sentenza della CI del 3.2.2012 (con la quale la Corte aveva deciso che l'Italia ha violato il diritto internazionale negando l'immunità giurisdizionale alla nelle azioni avviate da parenti delle vittime di CP_1 deportazioni durante la seconda guerra mondiale).
Non sarebbe il caso di precisare, infatti, che dal 25 novembre 2014, l'Italia ha formalmente accettato la giurisdizione obbligatoria della Corte, ai sensi dell'art. 36, par. 2 dello Statuto della CI . Questo significa che l'Italia riconosce la competenza esclusiva della Corte a dirimere controversie internazionali in cui è parte, senza dover negoziare caso per caso. Investita del caso dalla come si è detto la CI aveva ritenuto CP_1 operante il principio dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione di altri Stati anche quando gli atti iure imperii dei quali è causa abbiano costituito una violazione di norme sui diritti dell'uomo che le Corti Italiane hanno invece ritenuto prevalenti sul principio dell'immunità degli Stati in quanto norme di diritto cogente.
La Corte Internazionale aveva – inoltre - ordinato all'Italia di adottare le misure idonee a privare dei loro effetti le decisioni pronunciate in violazione della regola sull'immunità (ancorché già passate in giudicato). La Corte costituzionale n. 238/2014 è stata, invero, di altro avviso ed al suo periodare motivatorio si opera richiamo.
Incardinata in tal modo la causa, in difetto di richieste istruttorie di carattere costituendo, ritenendo parte attrice la causa di carattere documentale, la causa è stata pagina5 di 11 trattenuta in decisione e concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, viene adesso alla decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da , nella qualità indicata, non è Parte_1 provata e dev'esser rigettata.
Richiamati i fatti e le questioni proposte dalle parti, il numero delle eccezioni sollevate, consente di fare applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli articoli 24 e segg. della Costituzione e pertanto di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza sia necessario esaminare previamente le altre (c.f.r Corte
Cassazione n. 2909/2017, Cassazione 2835/2017, Cassazione a SSUU 9936/2014, Corte di
Cassazione 23621/2011 ed altri).
In ordine alla titolarità attiva di , militano le considerazioni Parte_1
e la documentazione offerta a sostegno dalla difesa di parte attrice, troppo avvertita per non esser edotta della necessità di soddisfare il relativo onere probatorio, ampiamente soddisfatto.
GIURISDIZIONE. Si danno per noti i termini del riconoscimento della giurisdizione al G.O. in merito a fattispecie siffatte all'esito della sentenza del Giudice delle leggi n.
234/2014. I termini dell'arresto del Giudice delle Leggi, e la ragione per la quale si deciso di interpellare la Corte sono troppo noti per meritare più di un cenno. Il combinato disposto rappresentato dalla citata pronuncia, in uno agli arresti della Suprema Corte di cassazione (si veda, tra le altre, la recente la sen civ. 3642/2024) interpella questo Tribunale in merito ad una domanda risarcitoria promossa nei confronti della Controparte_1 di Germania, successore del III Reich, ma di fatto azionanda (ex art. 43 Legge 2020 n. 36) nei confronti dell'incolpevole Stato italiano, dall'erede di un soggetto (deceduto nel suo letto nell'anno 1964) per il danno da costui subito a cagione della deportazione nel lontano
1943 ad opera di militari di un Paese straniero, in tempo di guerra.
LEGGE APPLICABILE. Va innanzi tutto evidenziato che, in base a un orientamento giurisprudenziale consolidato, alla presente controversia in virtù di quanto stabilito dall'articolo 62, comma 1, della Legge 31 maggio 1995, n. 218, deve trovare applicazione la legge italiana, ossia quella del luogo in cui si sono verificati gli eventi descritti nell'atto introduttivo (la cattura che ha dato inizio alla prigionia).
LEGITTIMAZIONE ATTIVA. Ciò premesso, risulta documentalmente provato
(stato di famiglia storico, il rapporto di parentela, in particolare di filiazione tra l'odierno attore e il di lui padre e, per il tramite della denuncia di successione la Persona_1 qualifica di erede da cui discende il diritto dell'attore di richiedere iure hereditatis il risarcimento del danno entrato nel patrimonio del de cuius.
pagina6 di 11 PRESCRIZIONE DEL DIRITTO. Si è sostenuto, che il diritto internazionale deve essere recepito dal nostro ordinamento interno solo allorquando non contrasti con i principi fondamentali e inderogabili sanciti nella Costituzione. E dunque, posto che l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano di una regola consuetudinaria successiva e più sfavorevole al reo contrasterebbe irrimediabilmente con il divieto espresso dal comma secondo dell'art. 25 della Costituzione, il recepimento di una regola di tal guisa sarebbe precluso.
Secondo Suprema Corte di cassazione, tali conclusioni sarebbero legate a una limitata prospettiva di diritto interno, in contrasto con il contrario ed oramai costante orientamento che rinvia perennemente al diritto internazionale generale, inteso come fonte di diritto sovranazionale. Ed infatti, la Suprema Corte -- interpellata in merito – ha semplicemente, senza troppe elocubrazioni, rammentato come il principio di irretroattività previsto dall'art. 25, 2° comma, Cost. riguarda la sola sanzionabilità penale e non si applica all'azione di risarcimento danni per responsabilità civile. Il disposto dell'art. 2947, 3° comma, cod. civ., permette un accertamento incidentale della responsabilità penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato, non venendo in esser nella fattispecie civilistica alcuna pronuncia di condanna penale personale.
IN DIRITTO.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, il quale è entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232.
Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, stupro e tortura, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto, costituito dal loro verificarsi a causa o in occasione di conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, per quel che qui interessa, sono stati qualificati come crimini pagina7 di 11 internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati.
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prende parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite, e condotte poste in esser contro militari fuori combattimento (gli hors de combat).
I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente, quali illeciti rivolti non solo nei confronti delle vittime dirette, ma per la loro efferatezza, tali da elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della comunità internazionale presa nel suo insieme.
L'Italia ha ratificato, con legge 12 luglio 1999, n. 232, lo Statuto della Corte penale internazionale nel quale le figure criminose rilevanti sono elencate agli artt. 6, 7, 8 e 8 bis.
Agli effetti della giurisdizione della Corte, sono crimini di guerra: le infrazioni gravi delle
Convenzioni di Ginevra;
le violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali;
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949; i crimini elencati all'art. 8 dello Statuto stesso. Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente la costrizione in prigionia.
Nella fattispecie, occorre però fare riferimento alla normativa internazionale vigente al momento della commissione dei fatti di cui è causa: in particolare la Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla nel 1909) nonché dalla Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei CP_1
Prigionieri di Guerra del 27.07.1929.
Tali convenzioni – si badi bene - prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento, ed anche la sua sottoposizione a lavori coatti. (Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art. 21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla Potenza detentrice di impiegarli come lavoratori).
Parte attrice ha affermato che l'inquadramento del de cuius tra gli Internati Militari
Italiani (“I.M.I.”) abbia comportato, in sé e per sé, quale automatica conseguenza, la non pagina8 di 11 applicazione delle norme della Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra. Tale fattore, tuttavia, non può essere tout court ex sé considerato, sufficiente a ritenere configurabile, nel caso di specie, un delictum iure imperii rientrante nella giurisdizione di questo Giudice e, in quanto tale, risarcibile. Invero, al fine di ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità nei confronti del soggetto di cui è causa è necessario fornire la prova degli elementi costitutivi dell'evento subito dal dante causa durante il periodo di prigionia, tanto più che non ogni violazione alla Convenzione di Ginevra assurge sempre e automaticamente al rango di crimine di guerra o contro l'umanità, ma- come sopra precisato – solo quelle particolarmente gravi.
IN CONCLUSIONE. L'azione coltivata in questa sede dall'attore non è quella della responsabilità statuale per violazione di norme internazionali: la presente è una classica domanda risarcitoria civile per fatto illecito aquiliano. E come in ogni causa avente ad oggetto un illecito aquiliano, si impone all'interprete un problema verifica dell'assolvimento dell'onere probatorio.
Il fatto illecito viene descritto nei termini di cui allo svolgimento del processo.
La difesa di parte attrice opera richiamo, per relationem, alle c.d. notorie condizioni di vita degli IMI nei campi, i principali maltrattamenti e disagi cui i militari italiani furono sottoposti nell'occasione. La “fonte” di questa narrazione, viene data – in buona sostanza – da pubblicazioni bibliografiche depositate concernenti in genere la vita e le sofferenze patite dagli IMI nei vari campi, (varie centinaia disseminati per tutto il continente), in buona sostanza il c.d. “notorio".
In ordine al fatto materiale – cattura prigionia e sottoposizione a lavoro forzato - non possono sorgere dubbi, posto il deposito del foglio matricolare, del tesserino di riconoscimento tedesco, del foglio di rimpatrio, ex aliis. Il dato che precede è importante in relazione a quanto si rileva in sequenza.
Si è spiegato a suo tempo ed in altri provvedimenti in fattispecie omogenee ( cause risarcitorie promosse da militari italiani internati c.d. IMI) che: (a) la cattura del militare italiano dalle FFAA tedesche;
(b) la sua deportazione in campo nemico;
(c) il suo internamento in un campo recintato;
(d) la sottoposizione a lavoro forzato, non possano in automatico integrare una fattispecie inquadrabile nel crimine di guerra o contro l'umanità.
Le disposizioni internazionali che costituiscono, invero, la base normativa consuetudinaria e perciò solo operante tramite la quale analizzare la fattispecie concreta e definire l'illecito ratione temporis sono: 1) la Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla Germania nel 1909) e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 richiamate a fondamento della pretesa dalla stessa difesa di parte attrice.
E tutte queste Convenzioni, vigenti ed operanti al momento dei fatti raccontati, pur avendo cominciato a costruire un diritto internazionale penale umanitario di guerra nei pagina9 di 11 termini esplicitati in seguito, a ben vedere, legittimano (vedi art 5 e 6 della Convenzione del 1909 ed art 7 ed 8 della Convenzione di Ginevra del 1929) sia la cattura del militare nemico/contro – belligerante, sia la sua deportazione in luoghi lontani dal teatro bellico, sia il suo internamento in una”… città, fortezza, località qualsiasi con l'obbligo di non allontanarsene;
“ ….potranno anche esser internati in campi cintati “, vieppiù la sottoposizione a lavoro coatto: l'art. 27 - 32 della Convenzione di Ginevra del 1929 stabilisce infatti che i belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri validi, a seconda del grado delle attitudini.
Non sono quindi la cattura, la deportazione, l'internamento del militare belligerante, la sottoposizione a lavoro coatto, in sé e per sé considerati, elementi discriminanti l'illecito contro l'umanità.
Lo sarebbero se si trattasse di civili. Ma era un militare ormai Persona_1 appartenente ad esercito belligerante nemico. E quindi, sotto questo punto di vista, la cattura e l'attribuzione della qualifica di IMI al militare italiano non sarebbero sufficienti a dare dimostrazione del fatto illecito suscettibile di essere esaminato ai sensi della pronuncia della Corte costituzionale.
Quanto all'altro corredo di maltrattamenti e disagi che si ritiene integrino la fattispecie concreta (in sintesi, per esemplificazione sottoposizione a razioni alimentari ridotte, fame, freddo, insostenibile intensità di lavoro, punizioni etc.) insomma tutto il corredo fattuale trascendente i dati oggettivi (cattura, deportazione, l'internamento, la sottoposizione a lavoro coatto) e quindi lo specifico integrante il crimine di guerra, viene dato per dimostrato dalla difesa della parte attrice in considerazione dell'attribuzione allo stesso della qualifica di IMI, (l'attribuzione della qualifica IMI in quanto militare italiano prigioniero disposta dallo stesso sulla base della decisione assunta nella data del Per_4
20.09.1943, IMI italienische Militär-Internierte), ovvero per relationem in ragione delle rappresentazioni operate dai vari deportati nei vari campi di prigionia, di cui v' è diffusa letteratura.
Tuttavia, siamo nell'ambito dell'illecito aquiliano ex art 2043 c.c.
In base al principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., l'onere della prova grava su chi agisce per ottenere il risarcimento. Quindi, il danneggiato deve dimostrare: a) il fatto doloso o colposo. Una condotta attiva o omissiva, con dolo (volontà di causare il danno) o colpa (negligenza, imprudenza, imperizia). b) il danno ingiusto: la lesione di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento (es. salute, proprietà, reputazione) c) il nesso di causalità: il legame tra la condotta e l'evento dannoso
Quindi, oggetto di dimostrazione di cui si grava la parte attrice non può esser solo che nei campi si patisse la fame, il freddo, la paura, il lavoro coatto, le punizioni (della omessa retribuzione si preferisce tacere non potendo neanche astrattamente esser considerata un crimine iuris gentium): occorre invero dimostrare che il militare Per_1
pagina10 di 11 , in persona sia stato sottoposto a quei maltrattamenti di cui si parla diffusamente Per_1 nelle pubblicazioni prodotte, e che lo sia stato, come persona fisica, in quelle condizioni di tempo e di luogo.
L'evidenza che l'orientamento delle Corti ha imposto al giudice ordinario di trattare e giudicare di fatti che si sarebbero svolti oltre ottanta anni fa, determina – infatti – un problema di prova della fattispecie concreta, le cui difficoltà sono intuibili ma non appaiono neanche superabili – a danno di parte convenuta ( la Repubblica Federale di
Germania e di atto lo stato italiano) - facendo riferimento a presunzioni o nozioni di comune esperienza: se non è contestabile la qualifica IMI attribuita al militare, e la cattura in quelle ragioni di tempo e di luogo, se il riferimento al c.d. notorio può essere operato con riguardo ad alcuni frammenti della prospettazione il giudice dell'illecito aquiliano non può svolgere il diverso compito dello storico, procedendo a ragionamenti deduttivi men che meno facendo ricorso alle c.d. presunzioni semplici, (il noto procedimento logico in base al quale il giudice desume l'esistenza di un fatto ignoto dalla esistenza di fatti noti nel presupposto di una regolarità causale nella loro successione se appartenenti alla medesima serie e tipo).
Nella presente causa la difesa di parte attrice non ha avanzato richieste di prova testimoniale dei fatti denunciati;
alcuni dei testimoni che hanno condiviso, anche indirettamente, le vicende raccontate sono, presumibilmente, vivi. E quindi non ha assolto, rectius, neanche cercato di assolvere l'onere probatorio su di lei gravante ex art 2967 c.c.
Né è a dirsi che - in astratto – fosse in assoluto impossibile (con gli ordinari strumenti di ricerca messi a disposizione dalla c.d. rete) rinvenire l'attuale presenza/ esistenza in vita di
(anche pochi) testimoni del fatto, italiani o stranieri, che – chiamati in udienza – o comunque diversamente interpellati, avessero potuto dar conto, diretto o indiretto, delle specifiche circostanze di fatto concrete che si ritiene date per presunte in quel luogo di restrizione ed in quel contesto temporale.
La conseguenza è quindi il rigetto della domanda proposta da Parte_1
.
[...]
Le spese processuali, in considerazione della peculiarità della vicenda processuale e la relativa novità della domanda si compensano, per questo solo grado di giudizio integralmente ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – definitivamente pronunciando – nella causa iscritta al n. di RG
64485/2022:
a) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice. b) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Roma il 05/09/2025. Il GIUDICE Dr Claudio Patruno.
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