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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1429/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il G.O.P. dott.ssa Genny De Cesare, all'esito dell'udienza del 08/04/2025, lette le note ex art. 127 ter cpc come autorizzate e depositate dalle parti costituite;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel giudizio civile di primo grado ex art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. 1429/22 R.G. vertente
TRA il sig. , nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Troisi e dall'avv. Anna Mancuso, giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
RICORRENTE
E
con sede legale in Roma viale Europa,190, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., (c.f. ), rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. P.IVA_1
Michela Poto (c.f. ), dell'Avvocatura interna, giusta procura C.F._2
ed elezione di domicilio in atti,
RESISTENTE letti gli atti,
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 14.3.2022, il ricorrente, in epigrafe generalizzato, esponeva di aver acquistato in data 12.04.1990 presso la soc. Controparte_2
in Sarno il buono postale fruttifero a termine dell'importo di lire
[...]
Pagina 1 5.000.000,00# (cinquemilioni/00) serie “Q/P” nr. 000.037; che sul retro del buono postale è stato apposto un timbro, sovrapposto sulla precedente stampa, contenente il prospetto dei nuovi tassi di interesse previsti per il tipo di buoni postali serie “Q-P”; che al momento della riscossione, scadenza trentennale, in data 21.12.2020 veniva allo stesso riconosciuto un importo inferiore rispetto a quanto dovuto, € 28.639,90 a fronte della somma di € 57.195,53, omnicomprensivo di capitale ed interessi.
Regolarmente si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., la quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Instaurato il contraddittorio, avendo la causa natura documentale e non essendo dunque necessario l'espletamento di attività istruttorie, la stessa è stata assunta in decisione alla presente udienza del 8.4.2025.
*
Questioni Preliminari.
In via preliminare, va ritenuta ammissibile la domanda azionata ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. (procedimento sommario di cognizione), trattandosi di controversia in cui il
Tribunale giudica in composizione monocratica e che può essere decisa con un'istruttoria interamente documentale.
Merito.
La domanda del ricorrente non può trovare accoglimento per i motivi che seguono. In primis va precisato che l'odierno ricorrente con il ricorso introdotto eccepisce la non correttezza del calcolo del rimborso dei buoni postali serie “Q/P” relativamente al terzo decennio dalla data di acquisto. Si ricorda che i buoni fruttiferi postali garantiti dallo Stato sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti e distribuiti da . In CP_1
particolare, i buoni postali della Serie Q-P, sono i titoli emessi dopo il 1° luglio 1986 con scadenza trentennale. Il decreto ministeriale del 16 giugno 1986 ha emesso la
Serie Q utilizzando i moduli della serie P, aggiungendo un timbro che indicava i nuovi tassi di interesse per i primi 20 anni ma non il timbro che indicava i successivi
10 anni. Orbene la questione che va verificata nel caso che ci occupa, quindi, riguarda il tasso di interesse applicabile ai buoni acquistati per il decennio privo di
Pagina 2 specificazione, ossia, se per tale periodo si applica il tasso indicato sulla serie P originaria o quello indicato dal decreto ministeriale. Sul punto, come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte (cfr Cass.Civ. nr. 24715 del 16 settembre 2024), va rilevato che non sono applicabili i rendimenti più elevati previsti dalla precedente serie “P” ed ancora leggibili sul retro del buono postale nella parte non coperta dal nuovo timbro, dovendosi fare riferimento alle percentuali fissate dal decreto ministeriale di aggiornamento.
Ed invero!
Il fatto che il timbro non copra integralmente la stampa dei tassi di interesse della serie precedente lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere per l'ultimo decennio gli interessi più favorevoli previsti dalla vecchia serie in quanto, l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante, le clausole aggiunte con il DM aventi ad oggetto i nuovi buoni prevalgono su quelle precedenti qualora incompatibili Inoltre va rilevato che, mentre la nuova stampigliatura apposta sui buoni prevede l'indicazione dei tassi in valori percentuali,
i rendimenti dell'ultimo decennio, che si pretenderebbe di applicare, seguono il diverso criterio dei valori monetari assoluti adottato nella stesura dell'intera tabella della serie “P”. Di conseguenza, anche se nel riquadro dei rendimenti risultanti dalla stampigliatura sovrapposta alla precedente tabella è assente alcuna specifica indicazione dei tassi relativi all'ultimo decennio, non per questo è giustificata una interpretazione che finisca per deformare il senso della volontà negoziale isolando un dato che è integrato nella vecchia tabella e che si pone in continuità con i rendimenti indicati nella tabella stessa non con quelli della serie “Q/P”. Infatti, per i titoli della serie Q-P, l'art. 5 del DM 13 giugno 1986 ha imposto, appunto, una stampigliatura recante la misura dei nuovi tassi e non l'indicazione della maggiorazione dei valori monetari. I saggi di interesse fissati con DM del Tesoro hanno “effetto per i buoni di nuova serie” come previsto dall'art. 173 comma 1 DPR 156/1973 e completano il regolamento contrattuale che nulla dispone sui rendimenti dei titoli di quella serie,
Pagina 3 riferiti ad un dato periodo. Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte è il seguente :Poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso , non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie Q/P , di rendimenti relativi alla serie P per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisiva sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie P in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni di talchè, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 D.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo. Sulla base di quanto precede dunque, dovrà concludersi che la disciplina delle condizioni regolanti l'emissione e il rimborso dei buoni fruttiferi non sia solo - ed esclusivamente - quella riportata a tergo dei buoni medesimi (e, dunque, la lex contractus determinata pattiziamente dai contraenti ai sensi dell'art. 1372 c.c.), ma anche quella determinata dal susseguirsi dei singoli decreti ministeriali che individuano i tassi di interesse da applicare, tassi che prevalgono e sostituiscono quelli determinati dai buoni emessi anche prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale che ne quantifica l'ammontare, purché tale decreto ne preveda specificamente l'applicazione retroattiva, secondo il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 c.c. Ciò posto, nel caso di specie è la stessa parte ricorrente a dedurre che conformemente alle nuove previsioni dell'art. 5 del D.M. del
13/06/1986, i buoni di cui è lite recano l'indicazione della nuova serie Q/P e, sul retro, un timbro contenente l'indicazione dei nuovi tassi di rendimento e che il timbro con i nuovi tassi, nessuna nuova pattuizione prevedeva per il periodo dal 21° al 30° anno.
Pagina 4 Risultando, dunque, pienamente rispettate le prescrizioni di cui all'art. 5 del D.M.
13.06.1986 (“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal
Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986.
Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”), la domanda – alla luce di quanto sin qui osservato, non può trovare accoglimento. Di conseguenza, la domanda è infondata, avendo correttamente le rimborsato le somme, così come determinate. Controparte_1
Ogni altra doglianza è da ritenersi assorbita.
Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere dichiarate integralmente compensate in ragione della assoluta novità della questione, ai sensi dell'art. 92 cpc.
PQM
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Nocera Inferiore, 8.04.2025
IL Gop
dott. Genny De Cesare
Pagina 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il G.O.P. dott.ssa Genny De Cesare, all'esito dell'udienza del 08/04/2025, lette le note ex art. 127 ter cpc come autorizzate e depositate dalle parti costituite;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel giudizio civile di primo grado ex art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. 1429/22 R.G. vertente
TRA il sig. , nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Troisi e dall'avv. Anna Mancuso, giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
RICORRENTE
E
con sede legale in Roma viale Europa,190, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., (c.f. ), rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. P.IVA_1
Michela Poto (c.f. ), dell'Avvocatura interna, giusta procura C.F._2
ed elezione di domicilio in atti,
RESISTENTE letti gli atti,
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 14.3.2022, il ricorrente, in epigrafe generalizzato, esponeva di aver acquistato in data 12.04.1990 presso la soc. Controparte_2
in Sarno il buono postale fruttifero a termine dell'importo di lire
[...]
Pagina 1 5.000.000,00# (cinquemilioni/00) serie “Q/P” nr. 000.037; che sul retro del buono postale è stato apposto un timbro, sovrapposto sulla precedente stampa, contenente il prospetto dei nuovi tassi di interesse previsti per il tipo di buoni postali serie “Q-P”; che al momento della riscossione, scadenza trentennale, in data 21.12.2020 veniva allo stesso riconosciuto un importo inferiore rispetto a quanto dovuto, € 28.639,90 a fronte della somma di € 57.195,53, omnicomprensivo di capitale ed interessi.
Regolarmente si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., la quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Instaurato il contraddittorio, avendo la causa natura documentale e non essendo dunque necessario l'espletamento di attività istruttorie, la stessa è stata assunta in decisione alla presente udienza del 8.4.2025.
*
Questioni Preliminari.
In via preliminare, va ritenuta ammissibile la domanda azionata ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. (procedimento sommario di cognizione), trattandosi di controversia in cui il
Tribunale giudica in composizione monocratica e che può essere decisa con un'istruttoria interamente documentale.
Merito.
La domanda del ricorrente non può trovare accoglimento per i motivi che seguono. In primis va precisato che l'odierno ricorrente con il ricorso introdotto eccepisce la non correttezza del calcolo del rimborso dei buoni postali serie “Q/P” relativamente al terzo decennio dalla data di acquisto. Si ricorda che i buoni fruttiferi postali garantiti dallo Stato sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti e distribuiti da . In CP_1
particolare, i buoni postali della Serie Q-P, sono i titoli emessi dopo il 1° luglio 1986 con scadenza trentennale. Il decreto ministeriale del 16 giugno 1986 ha emesso la
Serie Q utilizzando i moduli della serie P, aggiungendo un timbro che indicava i nuovi tassi di interesse per i primi 20 anni ma non il timbro che indicava i successivi
10 anni. Orbene la questione che va verificata nel caso che ci occupa, quindi, riguarda il tasso di interesse applicabile ai buoni acquistati per il decennio privo di
Pagina 2 specificazione, ossia, se per tale periodo si applica il tasso indicato sulla serie P originaria o quello indicato dal decreto ministeriale. Sul punto, come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte (cfr Cass.Civ. nr. 24715 del 16 settembre 2024), va rilevato che non sono applicabili i rendimenti più elevati previsti dalla precedente serie “P” ed ancora leggibili sul retro del buono postale nella parte non coperta dal nuovo timbro, dovendosi fare riferimento alle percentuali fissate dal decreto ministeriale di aggiornamento.
Ed invero!
Il fatto che il timbro non copra integralmente la stampa dei tassi di interesse della serie precedente lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere per l'ultimo decennio gli interessi più favorevoli previsti dalla vecchia serie in quanto, l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante, le clausole aggiunte con il DM aventi ad oggetto i nuovi buoni prevalgono su quelle precedenti qualora incompatibili Inoltre va rilevato che, mentre la nuova stampigliatura apposta sui buoni prevede l'indicazione dei tassi in valori percentuali,
i rendimenti dell'ultimo decennio, che si pretenderebbe di applicare, seguono il diverso criterio dei valori monetari assoluti adottato nella stesura dell'intera tabella della serie “P”. Di conseguenza, anche se nel riquadro dei rendimenti risultanti dalla stampigliatura sovrapposta alla precedente tabella è assente alcuna specifica indicazione dei tassi relativi all'ultimo decennio, non per questo è giustificata una interpretazione che finisca per deformare il senso della volontà negoziale isolando un dato che è integrato nella vecchia tabella e che si pone in continuità con i rendimenti indicati nella tabella stessa non con quelli della serie “Q/P”. Infatti, per i titoli della serie Q-P, l'art. 5 del DM 13 giugno 1986 ha imposto, appunto, una stampigliatura recante la misura dei nuovi tassi e non l'indicazione della maggiorazione dei valori monetari. I saggi di interesse fissati con DM del Tesoro hanno “effetto per i buoni di nuova serie” come previsto dall'art. 173 comma 1 DPR 156/1973 e completano il regolamento contrattuale che nulla dispone sui rendimenti dei titoli di quella serie,
Pagina 3 riferiti ad un dato periodo. Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte è il seguente :Poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso , non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie Q/P , di rendimenti relativi alla serie P per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisiva sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie P in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni di talchè, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 D.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo. Sulla base di quanto precede dunque, dovrà concludersi che la disciplina delle condizioni regolanti l'emissione e il rimborso dei buoni fruttiferi non sia solo - ed esclusivamente - quella riportata a tergo dei buoni medesimi (e, dunque, la lex contractus determinata pattiziamente dai contraenti ai sensi dell'art. 1372 c.c.), ma anche quella determinata dal susseguirsi dei singoli decreti ministeriali che individuano i tassi di interesse da applicare, tassi che prevalgono e sostituiscono quelli determinati dai buoni emessi anche prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale che ne quantifica l'ammontare, purché tale decreto ne preveda specificamente l'applicazione retroattiva, secondo il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 c.c. Ciò posto, nel caso di specie è la stessa parte ricorrente a dedurre che conformemente alle nuove previsioni dell'art. 5 del D.M. del
13/06/1986, i buoni di cui è lite recano l'indicazione della nuova serie Q/P e, sul retro, un timbro contenente l'indicazione dei nuovi tassi di rendimento e che il timbro con i nuovi tassi, nessuna nuova pattuizione prevedeva per il periodo dal 21° al 30° anno.
Pagina 4 Risultando, dunque, pienamente rispettate le prescrizioni di cui all'art. 5 del D.M.
13.06.1986 (“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal
Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986.
Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”), la domanda – alla luce di quanto sin qui osservato, non può trovare accoglimento. Di conseguenza, la domanda è infondata, avendo correttamente le rimborsato le somme, così come determinate. Controparte_1
Ogni altra doglianza è da ritenersi assorbita.
Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere dichiarate integralmente compensate in ragione della assoluta novità della questione, ai sensi dell'art. 92 cpc.
PQM
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Nocera Inferiore, 8.04.2025
IL Gop
dott. Genny De Cesare
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