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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 22.5.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 563 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata te- Parte_1 lematicamente insieme al ricorso in appello, dall'avvocato Stefano Sala, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
rappresentato e difeso, Controparte_1 per procura generale alle liti del 23 gennaio 2023, a ministero dr. Persona_1
Notaio in Fiumicino (rep. 37590; racc. 7131) dall'avvocato Michele Sordillo, con il quale elettivamente domicilia in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvoca- tura Distrettuale dell' . CP_1
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 7343/2022, pronunciata dal Tribunale di
Roma, sezione lavoro e pubblicata in data 19.9.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi dell'appello e come da verbale di udienza del 22.5.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. interpone appello contro la sentenza in epigrafe indicata, con Parte_1 la quale il Tribunale di Roma ha respinto le opposizioni riunite da lui proposte rispettivamente avverso l'avviso di addebito n. 39720190013011105000, da un lato, e avverso l'iscrizione alla Gestione commercianti dal 1.1.2013 e l'avviso di addebito n. 397 2019 0013011105000, dall'altro.
L'impugnante non censura la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39720190013011105000, ma lamenta l'erroneità della decisione gravata nella parte in cui lo ha ritenuto tenuto all'iscrizione alla
Gestione Commercianti ed al pagamento della relativa contribuzione di cui al re- siduo avviso di addebito. Addebita alla sentenza appellata l'errata valutazione della documentazione prodotta, che a suo avviso dimostrava che egli dal
7.05.2012 non aveva svolto alcuna attività lavorativa né aveva ricoperto alcun ruolo all'interno della società "ALIMENTARI LO DI LO PA & C., della quale era socio. Chiede la riforma della sentenza appellata, previa sospensione della sua esecuzione, nel senso di «accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia
e/o illegittimità e/o infondatezza, anche nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in premessa, con espressa pronuncia di annullamento, dell'avviso di ad- debito n°397 2021 00080232 33 000 notificato in data 27/12/2021, con cui l'
[...]
- ha richiesto al sig. il paga- Parte_2 Parte_1 mento dell'importo complessivo pari ad euro 21.056,48 in riferimento ai contributi presuntivamente accertati e dovuti dal predetto a titolo di Gestione Commercianti, relativamente al periodo dal 4/2013 al 12/2019; b) per l'effetto dichiarare la non debenza da parte dell'odierno ricorrente di tutte le somme reclamate dall' in CP_1 conseguenza dell'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti con imposizione contributiva a decorrere dal 01/01/2013 come riportato nell'avviso di addebito opposto con conseguente condanna dell' alla immediata restituzione di tutti CP_1 gli importi eventualmente illegittimamente trattenuti e/o riscossi nei confronti del ricorrente alla data odierna e successivamente, per le motivazioni suddette».
L' si costituisce in appello chiedendo la reiezione dell'avversa impugna- CP_1 zione, sulla cui infondatezza argomenta.
Ricostituito il contraddittorio in appello, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado e dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, all'udienza del 22.5.2025 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. L'appello devolve alla cognizione del giudice dell'impugnazione unica- mente l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39720210008023233000, con
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il quale l'ente previdenziale ha chiesto il pagamento della somma di € 17.501,61
a titolo di contributi e sanzioni dovuti alla Gestione Commercianti nel lasso tem- porale gennaio – giugno degli anni dal 2013 al 2017, sicché si è formato il giudi- cato interno, trattandosi di statuizione non gravata, in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione avverso l'avviso di addebito n.
39720190013011105000.
3. La sentenza gravata, dunque, per quel che ancora rileva in questa sede, dopo aver premesso in punto di diritto che «l'obbligo di versamento contributivo nella Gestione Commercianti deriva dalla legge n. 613/1966, allorquando, se l'at- tività sia svolta in forma societaria, i soci la svolgano in forma abituale e preva- lente» e che l' era gravato dall'onere di provare «la ricorrenza dei requisiti CP_1 previsti per l'esistenza dell'obbligo contributivo», ha poi ritenuto in punto di fatto che siffatto onere fosse stato positivamente assolto, a tal fine valorizzando la di- chiarazione dei redditi prodotta in primo grado dallo stesso ed Controparte_2 osservando che «negli anni in esame gli unici redditi percepiti risultano essere quelli derivanti da partecipazioni in società esercenti attività di impresa, non risul- tando lo stesso avere svolto altra attività».
Tale motivazione, corretta in diritto, non si sottrae alle censure che in punto di fatto le rivolge l'appellante, laddove lamenta che il primo giudice non ha consi- derato né il contratto di affitto di azienda del 5.5.2012 – in tesi dimostrativo che da tale data egli non aveva più svolto «alcuna attività lavorativa ne ha ricoperto alcun ruolo all'interno della società "ALIMENTARI LO DI LO PA & C.», con conseguente venir meno dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Com- mercianti – né l'irrilevanza e comunque la mera erroneità, successivamente emen- data, delle dichiarazioni reddituali, nella parte in cui si indica quella di impresa come occupazione prevalente.
Deve, infatti, premettersi, in punto di diritto, che la dichiarazione dei redditi non ha carattere negoziale o dispositivo, sicché, nel caso di redazione errata, non sussiste alcuna inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, do- vendo sempre l' provare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione, con il CP_1 corollario per cui detta dichiarazione, quando il suo autore alleghi l'esistenza di errori nella sua compilazione, non ha valore neppure di presunzione semplice
(Cass. 31.8.2018 n. 21511).
Ne consegue, dunque, che, diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza
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appellata, nessuna valenza dimostrativa può (e poteva) attribuirsi alle dichiara- zioni reddituali prodotte in primo grado dall' , perché ne ha CP_1 Parte_1 espressamente affermato l'erroneità (e la successiva correzione) nella parte in cui risultava spuntata la casella occupazione prevalente, perché in ogni caso tale lo- cuzione è generica, tanto da poter essere intesa - come effettivamente l'ha intesa il Tribunale di Roma, in persona di altro giudice, nella (diversa ma in un certo senso connessa) decisione invocata nell'impugnazione e prodotta unitamente ad essa – nel senso che l'unica attività fonte di reddito è quella di socio della società
e infine perché l'appellante ha in ogni caso allegato che i redditi dichiarati sono frutto della mera riscossione dei canoni di affitto dell'azienda societaria concessa in godimento ad altri, così prospettando una circostanza di fatto che non può in nessun modo valorizzarsi come dimostrazione della sussistenza dell'obbligazione contributiva (Cass. 11.2.2013 n. 3145).
Tali considerazioni sono già da sole sufficienti all'accoglimento dell'appello, atteso che l'ente previdenziale ha fondato e continua a fondare la dimostrazione della propria pretesa unicamente sulle già richiamate (e ritenute probatoriamente irrilevanti) dichiarazioni reddituali.
In ogni caso, anche a voler prescindere da tale rilievo, deve affermarsi che l'inesistenza del presupposto contributivo deve ritenersi positivamente dimostrata sulla base dei contratti di affitto di azienda prodotti in primo grado dall'appellante
(doc. 7 e 8 fasc. I grado ) e del certificato storico (doc. 6 fasc. I grado ) Pt_1 Pt_1 rilasciato dal Comune di Roma (Ufficio del X Municipio) nel quale si attestano CP_3
i subingressi (sostanzialmente senza soluzione di continuità, perché con intervalli temporali così esigui da essere incompatibili con un'effettiva ripresa dell'attività commerciale da parte dell'appellante) degli acquirenti di azienda e la comunica- zione di fine gestione da parte dell'originario titolare (ossia di ). Parte_1
Tali documenti, infatti, dimostrano quanto già dedotto in primo grado dall'at- tuale appellante, ossia che egli dal maggio 2012 non ha svolto alcuna attività lavorativa all'interno della società, limitandosi alla mera riscossione dei canoni di affitto e quindi, in altri termini, che egli da tale data non ha più prestato lavoro personale abituale e prevalente nell'impresa.
4. Le considerazioni che precedono determinano la parziale riforma della sen- tenza appellata, nel resto ferma, nel senso di dichiarare non dovute dall'appellante le somme di cui all'avviso di addebito n. 39720210008023233.
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Deve, invece, essere dichiarata la nullità della domanda con la quale l'appel- lante chiede la condanna dell' «alla immediata restituzione di tutti gli importi CP_1 eventualmente illegittimamente trattenuti e/o riscossi nei confronti del ricorrente alla data odierna e successivamente, per le motivazioni suddette», poiché l'impu- gnante non allega (e neppure prova) la sussistenza del relativo presupposto di fatto, ossia il pagamento dei contributi reclamati dall' in forza dell'avviso di CP_1 addebito sopra menzionato.
Non è più riproposta in appello (e quindi deve ritenersi abbandonata) la do- manda con la quale in primo grado espressamente chiedeva l'annul- Parte_1 lamento della comunicazione con la quale l' gli dava notizia dell'iscrizione CP_1
d'ufficio nella Gestione Commercianti dal 1.1.2013; domanda che, in ogni caso, sarebbe inammissibile in parte per difetto di interesse (non risultano, infatti, pre- tese dell' diverse ed ulteriore da quelle di cui agli avvisi di addebito oggetto CP_1 del presente giudizio) ed in parte per intervenuto giudicato (la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione avverso l'avviso di addebito n.
39720190013011105000 preclude l'accertamento dell'insussistenza del fatto co- stitutivo di quella specifica pretesa).
Le spese del doppio grado di giudizio debbono compensarsi interamente tra le parti alla luce della loro reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appel- lata, ferma nel resto, dichiara non dovute dall'appellante le somme di cui all'avviso di addebito n. 39720210008023233000;
B) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado.
Roma, il 22.5.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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