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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 256/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1419/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820090007247077000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820090007247077000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820090007247077000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110011866820000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110011866820000 IVA-ALTRO 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110011866820000 IRAP 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Melilli - Piazza Crescimanno, 1 96010 Melilli SR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110021916476000 TARSU/TIA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110026175472000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120009023023000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120009023023000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120037386508000 IVA-ALTRO 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130014755745000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160026458831000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160016955645000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna le seguenti 9 cartelle, asserendo di non averle mai avute notificate:
1) n. 29820090007247077;
2) n. 29820110011866820;
3) n. 29820110021916476;
4) n. 29820110026175472;
5) n. 29820120009023023;
6) n. 29820120037386508;
7) n. 29820130014755745;
8) n. 29820160026458831;
9) n. 29820160016955645.
Si sono costituite sia l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER che l'Agenzia delle Entrate – AdE.
All'udienza del 03.02.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In sostanza, il ricorrente sostiene che l'opposizione a una cartella può essere “promossa qualora si adducano fatti estintivi (prescrizione) o preclusivi (decadenza) sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo”, e che “la predetta opposizione…in ogni caso non soggiace ad alcun termine per la sua proposizione”.
Di fatto, quindi, anche se non lo dichiara espressamente, dai documenti depositati, e dalle affermazioni riportate, si evince che il ricorrente sostiene di avere appreso della esistenza di quei debiti da una interrogazione eseguita presso l'Agente della riscossione.
In altri termini, il ricorrente sta impugnando l'estratto di ruolo, cosicché il ricorso va dichiarato inammissibile.
Infatti, l'impugnabilità dell'estratto di ruolo va verificata alla luce del nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del DPR
602/73, introdotto dall'art.
3-bis del D.L. 21/10/2021 n. 146, a sua volta inserito dalla legge di conversione
17.12.2021 n. 215.
Tale disposizione, di disciplina della “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, prevede quanto segue: “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo
14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
2) Le problematiche interpretative che tale disposizione ha fatto sorgere sono state chiarite dalla sentenza n. 26283 del 06.09.2022, dalle cui conclusioni non c'è motivo di discostarsi, con cui le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, pur dichiarando inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, ha enunciato, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre
2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma
4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione".
Nel precisare che “non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92”, perché “non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario”, la citata sentenza n. 26283 del 06.09.2022 chiarisce anche che la norma non è neppure retroattiva, “perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti”.
Cosicché “è quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost.”, perché “con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie,…plasma l'interesse ad agire”.
E “la disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”, per cui “è quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato…”.
E tale dimostrazione, hanno chiarito le Sezioni Unite, “si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti.
Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass.
n. 268/22), posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto;
a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo”.
Le Sezioni Unite hanno aggiunto anche quanto segue:
- “la disciplina in questione non è…irragionevole, né arbitraria”, perché “essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte cost.
n. 155/14)”;
- “in particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale
(in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera»”;
- “nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato”;
- “questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni «avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...»), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite”;
- “i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”;
- “quanto poi all'asimmetria della norma sottolineata dalla Procura generale, perché tutta a favore dell'amministrazione finanziaria, che si riverbererebbe per altro profilo sulla violazione dell'art. 3 Cost., basti il richiamo dell'esigenza, di rilievo costituzionale, del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato
(tra varie, Corte cost. nn. 281/11; 90/18; 175/2018; 104/19; 142/20)”, per cui “sono quindi palesemente infondati anche i sospetti adombrati nella prospettiva dei diritti presidiati dalla CEDU e dal relativo Protocollo addizionale n. 1”, perché “il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento
(Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016, §33; Corte EDU, Zubac c. Croazia, n.
40160/12, 5 aprile 2018, §78). Le limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice”;
- “evidentemente infondati sono, allora, gli ulteriori dubbi di legittimità costituzionale proposti dalla Procura generale, in relazione agli artt. 101 e 104 Cost., per il mancato rispetto delle funzioni costituzionalmente assegnate al giudice, che sino al giorno prima dell'introduzione della norma avrebbe potuto esaminare nel merito i ricorsi in questione”, perché “il giudice
è difatti chiamato all'interpretazione evolutiva della norma, e dei nuovi significati che essa possa assumere per effetto di successive modificazioni, abrogazioni e sostituzioni, quando ne fa applicazione, fissando il
"momento" di inveramento di tale evoluzione (in termini, Cass., sez. un., n. 15144/11)”.
3) Una volta chiarito che l'interesse, così come conformato dal legislatore – cioè che “il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio” per i soli interessi ivi precisati –
“debba essere dimostrato”, il Collegio deve prendere atto che, nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di nessuno di quegli interessi, cosicché il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il Collegio ritiene anche che, in casi come quello in esame, non sorga la necessità di applicare l'art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui “se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”.
Infatti, secondo la giurisprudenza che il Collegio condivide, “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.
p.c. (…), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, 04/03/2019 n. 6218; vedi anche Id., sez. II, 27/11/2018 n. 30716, per la precisazione che l'obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito “alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto”).
Trattandosi di applicare una normativa entrata in vigore ormai nel 2021, le spese seguono la soccombenza,
e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione I dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 7.923,00, oltre accessori, in favore dell'AdER, ed € 6.338,40, oltre accessori, in favore dell'AdE.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1419/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820090007247077000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820090007247077000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820090007247077000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110011866820000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110011866820000 IVA-ALTRO 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110011866820000 IRAP 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Melilli - Piazza Crescimanno, 1 96010 Melilli SR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110021916476000 TARSU/TIA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110026175472000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120009023023000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120009023023000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120037386508000 IVA-ALTRO 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130014755745000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160026458831000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160016955645000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna le seguenti 9 cartelle, asserendo di non averle mai avute notificate:
1) n. 29820090007247077;
2) n. 29820110011866820;
3) n. 29820110021916476;
4) n. 29820110026175472;
5) n. 29820120009023023;
6) n. 29820120037386508;
7) n. 29820130014755745;
8) n. 29820160026458831;
9) n. 29820160016955645.
Si sono costituite sia l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER che l'Agenzia delle Entrate – AdE.
All'udienza del 03.02.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In sostanza, il ricorrente sostiene che l'opposizione a una cartella può essere “promossa qualora si adducano fatti estintivi (prescrizione) o preclusivi (decadenza) sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo”, e che “la predetta opposizione…in ogni caso non soggiace ad alcun termine per la sua proposizione”.
Di fatto, quindi, anche se non lo dichiara espressamente, dai documenti depositati, e dalle affermazioni riportate, si evince che il ricorrente sostiene di avere appreso della esistenza di quei debiti da una interrogazione eseguita presso l'Agente della riscossione.
In altri termini, il ricorrente sta impugnando l'estratto di ruolo, cosicché il ricorso va dichiarato inammissibile.
Infatti, l'impugnabilità dell'estratto di ruolo va verificata alla luce del nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del DPR
602/73, introdotto dall'art.
3-bis del D.L. 21/10/2021 n. 146, a sua volta inserito dalla legge di conversione
17.12.2021 n. 215.
Tale disposizione, di disciplina della “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, prevede quanto segue: “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo
14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
2) Le problematiche interpretative che tale disposizione ha fatto sorgere sono state chiarite dalla sentenza n. 26283 del 06.09.2022, dalle cui conclusioni non c'è motivo di discostarsi, con cui le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, pur dichiarando inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, ha enunciato, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre
2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma
4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione".
Nel precisare che “non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92”, perché “non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario”, la citata sentenza n. 26283 del 06.09.2022 chiarisce anche che la norma non è neppure retroattiva, “perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti”.
Cosicché “è quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost.”, perché “con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie,…plasma l'interesse ad agire”.
E “la disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”, per cui “è quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato…”.
E tale dimostrazione, hanno chiarito le Sezioni Unite, “si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti.
Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass.
n. 268/22), posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto;
a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo”.
Le Sezioni Unite hanno aggiunto anche quanto segue:
- “la disciplina in questione non è…irragionevole, né arbitraria”, perché “essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte cost.
n. 155/14)”;
- “in particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale
(in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera»”;
- “nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato”;
- “questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni «avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...»), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite”;
- “i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”;
- “quanto poi all'asimmetria della norma sottolineata dalla Procura generale, perché tutta a favore dell'amministrazione finanziaria, che si riverbererebbe per altro profilo sulla violazione dell'art. 3 Cost., basti il richiamo dell'esigenza, di rilievo costituzionale, del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato
(tra varie, Corte cost. nn. 281/11; 90/18; 175/2018; 104/19; 142/20)”, per cui “sono quindi palesemente infondati anche i sospetti adombrati nella prospettiva dei diritti presidiati dalla CEDU e dal relativo Protocollo addizionale n. 1”, perché “il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento
(Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016, §33; Corte EDU, Zubac c. Croazia, n.
40160/12, 5 aprile 2018, §78). Le limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice”;
- “evidentemente infondati sono, allora, gli ulteriori dubbi di legittimità costituzionale proposti dalla Procura generale, in relazione agli artt. 101 e 104 Cost., per il mancato rispetto delle funzioni costituzionalmente assegnate al giudice, che sino al giorno prima dell'introduzione della norma avrebbe potuto esaminare nel merito i ricorsi in questione”, perché “il giudice
è difatti chiamato all'interpretazione evolutiva della norma, e dei nuovi significati che essa possa assumere per effetto di successive modificazioni, abrogazioni e sostituzioni, quando ne fa applicazione, fissando il
"momento" di inveramento di tale evoluzione (in termini, Cass., sez. un., n. 15144/11)”.
3) Una volta chiarito che l'interesse, così come conformato dal legislatore – cioè che “il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio” per i soli interessi ivi precisati –
“debba essere dimostrato”, il Collegio deve prendere atto che, nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di nessuno di quegli interessi, cosicché il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il Collegio ritiene anche che, in casi come quello in esame, non sorga la necessità di applicare l'art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui “se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”.
Infatti, secondo la giurisprudenza che il Collegio condivide, “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.
p.c. (…), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, 04/03/2019 n. 6218; vedi anche Id., sez. II, 27/11/2018 n. 30716, per la precisazione che l'obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito “alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto”).
Trattandosi di applicare una normativa entrata in vigore ormai nel 2021, le spese seguono la soccombenza,
e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione I dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 7.923,00, oltre accessori, in favore dell'AdER, ed € 6.338,40, oltre accessori, in favore dell'AdE.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni