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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/10/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1716/2021
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 24/10/2025
È presente, per l'attore, l'avv. ANTONIO IACONETTI. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. FRANCESCO IANNUZZI. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Iaconetti si riporta ai propri atti e chiede che la causa venga decisa con l'accoglimento della domanda. L'avv. NU si riporta ai propri atti e chiede il rigetto della domanda con ogni conseguenza, richiamando la sentenza n. 13175/2021 della Cassazione civile. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
MA TA
pagina 1 di 4 R.G.N. 1716/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. MA TA, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1716/2021 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, dall'Avv. Antonio Iaconetti Parte_1 C.F._1
(C.F. ; C.F._2
Attore
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco CP_1 C.F._3
NU (C.F. ; C.F._4
Convenuta
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il precetto notificatogli in Parte_1 data 09/11/2021 da , quale erede di , con il quale è stato CP_1 Persona_1 intimato l'adempimento delle statuizioni contenute nell'ordinanza resa dal Tribunale di Paola su ricorso RG 1234/2016 che ha disposto la reintegra nel possesso della servitù di passaggio sulla porzione di terreno adiacente il muro di confine della sua proprietà.
1.1. A sostegno della domanda, parte opponente deduce la violazione dell'art. 612 c.p.c., dal momento che il titolo posto alla base del precetto è costituito da ordinanza, non seguita da giudizio di merito, resa su ricorso d'urgenza in materia possessoria. In tal caso, troverebbe esclusiva applicazione la disciplina posta dall'articolo 669 duodecies c.p.c., che attribuisce al giudice della misura cautelare la definizione delle questioni inerenti all'ottemperanza del provvedimento adottato. Conclude, quindi, chiedendo l'accertamento della nullità dell'impugnato precetto.
pagina 2 di 4 1.2. , nel contestare le avverse doglianze, deduce che il precetto costituisce CP_1 atto prodromico all'esecuzione e non può ritenersi ancora attività esecutiva, dal momento che trattasi di atto stragiudiziale. Eccepisce, inoltre, l'inammissibilità della domanda per violazione della competenza funzionale del giudice che ha adottato l'interdetto possessorio. Conclude quindi, per il rigetto della domanda.
1.3. Il procedimento non ha necessitato di ulteriore istruttoria ed è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. L'opposizione è inammissibile.
2.1. Secondo l'articolo 669 duodecies c.p.c. “l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti”. Tale regola trova applicazione anche con riferimento ai provvedimenti possessori, per la cui attuazione non deve essere intrapresa l'esecuzione forzata relativa agli obblighi di fare stabilita negli artt. 612 - 614 cod. proc. civ. Ai fini dell'esecuzione di un provvedimento cautelare, non è dunque necessario intimare il precetto (le cui spese non sono ripetibili) e preavvertire dell'avvio dell'esecuzione forzata (che non è consentita), ma solo notificare il titolo esecutivo, e, in caso di inottemperanza spontanea o contestazione relativa alle modalità di attuazione del provvedimento, rivolgersi al giudice della cautela, ai sensi dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ. [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6621 del 12/03/2008 (Rv. 602618 - 01)]. La Corte di cassazione ha espressamente ribadito tali principi anche con riferimento all'interdetto possessorio, il quale, a differenza della sentenza resa nella successiva fase di merito, non è suscettibile di esecuzione forzata ma solo di attuazione, ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c., con la conseguenza che devono considerarsi inammissibili sia l'intimazione del precetto sia la proposizione di opposizioni allo stesso, in quanto le parti debbono proporre ogni contestazione al giudice che ha emanato il provvedimento [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 27392 del 19/09/2022 (Rv. 665951 - 01)].
2.2. Nel caso di specie, erroneamente è stato notificato il precetto con il quale è stato intimato di “provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante l'eliminazione delle reti metalliche ivi apposte e della scala realizzata lato monte in ottemperanza alla ordinanza” emessa in data 21/09/2018 su ricorso RG 1324/2016 del Tribunale di Paola, resa esecutiva in data 31/10/2018, ma altrettanto erroneamente è stata proposta opposizione, atteso che ogni questione (anche di contestazione delle modalità esecutive prospettate) deve comunque essere prospettata dinnanzi al giudice della cautela, in conformità alla previsione contenuta nell'art. 669 duodecies c.p.c. e ai principi sopra richiamati.
3. In considerazione della definizione solo in rito della domanda e tanto dell'erroneità dell'intimazione del precetto quanto del rimedio oppositivo proposto, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
pagina 3 di 4 Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvede: Dichiara inammissibile l'opposizione. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Paola, 24/10/2025. Il Giudice MA TA
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 24/10/2025
È presente, per l'attore, l'avv. ANTONIO IACONETTI. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. FRANCESCO IANNUZZI. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Iaconetti si riporta ai propri atti e chiede che la causa venga decisa con l'accoglimento della domanda. L'avv. NU si riporta ai propri atti e chiede il rigetto della domanda con ogni conseguenza, richiamando la sentenza n. 13175/2021 della Cassazione civile. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
MA TA
pagina 1 di 4 R.G.N. 1716/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. MA TA, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1716/2021 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, dall'Avv. Antonio Iaconetti Parte_1 C.F._1
(C.F. ; C.F._2
Attore
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco CP_1 C.F._3
NU (C.F. ; C.F._4
Convenuta
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il precetto notificatogli in Parte_1 data 09/11/2021 da , quale erede di , con il quale è stato CP_1 Persona_1 intimato l'adempimento delle statuizioni contenute nell'ordinanza resa dal Tribunale di Paola su ricorso RG 1234/2016 che ha disposto la reintegra nel possesso della servitù di passaggio sulla porzione di terreno adiacente il muro di confine della sua proprietà.
1.1. A sostegno della domanda, parte opponente deduce la violazione dell'art. 612 c.p.c., dal momento che il titolo posto alla base del precetto è costituito da ordinanza, non seguita da giudizio di merito, resa su ricorso d'urgenza in materia possessoria. In tal caso, troverebbe esclusiva applicazione la disciplina posta dall'articolo 669 duodecies c.p.c., che attribuisce al giudice della misura cautelare la definizione delle questioni inerenti all'ottemperanza del provvedimento adottato. Conclude, quindi, chiedendo l'accertamento della nullità dell'impugnato precetto.
pagina 2 di 4 1.2. , nel contestare le avverse doglianze, deduce che il precetto costituisce CP_1 atto prodromico all'esecuzione e non può ritenersi ancora attività esecutiva, dal momento che trattasi di atto stragiudiziale. Eccepisce, inoltre, l'inammissibilità della domanda per violazione della competenza funzionale del giudice che ha adottato l'interdetto possessorio. Conclude quindi, per il rigetto della domanda.
1.3. Il procedimento non ha necessitato di ulteriore istruttoria ed è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. L'opposizione è inammissibile.
2.1. Secondo l'articolo 669 duodecies c.p.c. “l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti”. Tale regola trova applicazione anche con riferimento ai provvedimenti possessori, per la cui attuazione non deve essere intrapresa l'esecuzione forzata relativa agli obblighi di fare stabilita negli artt. 612 - 614 cod. proc. civ. Ai fini dell'esecuzione di un provvedimento cautelare, non è dunque necessario intimare il precetto (le cui spese non sono ripetibili) e preavvertire dell'avvio dell'esecuzione forzata (che non è consentita), ma solo notificare il titolo esecutivo, e, in caso di inottemperanza spontanea o contestazione relativa alle modalità di attuazione del provvedimento, rivolgersi al giudice della cautela, ai sensi dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ. [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6621 del 12/03/2008 (Rv. 602618 - 01)]. La Corte di cassazione ha espressamente ribadito tali principi anche con riferimento all'interdetto possessorio, il quale, a differenza della sentenza resa nella successiva fase di merito, non è suscettibile di esecuzione forzata ma solo di attuazione, ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c., con la conseguenza che devono considerarsi inammissibili sia l'intimazione del precetto sia la proposizione di opposizioni allo stesso, in quanto le parti debbono proporre ogni contestazione al giudice che ha emanato il provvedimento [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 27392 del 19/09/2022 (Rv. 665951 - 01)].
2.2. Nel caso di specie, erroneamente è stato notificato il precetto con il quale è stato intimato di “provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante l'eliminazione delle reti metalliche ivi apposte e della scala realizzata lato monte in ottemperanza alla ordinanza” emessa in data 21/09/2018 su ricorso RG 1324/2016 del Tribunale di Paola, resa esecutiva in data 31/10/2018, ma altrettanto erroneamente è stata proposta opposizione, atteso che ogni questione (anche di contestazione delle modalità esecutive prospettate) deve comunque essere prospettata dinnanzi al giudice della cautela, in conformità alla previsione contenuta nell'art. 669 duodecies c.p.c. e ai principi sopra richiamati.
3. In considerazione della definizione solo in rito della domanda e tanto dell'erroneità dell'intimazione del precetto quanto del rimedio oppositivo proposto, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
pagina 3 di 4 Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvede: Dichiara inammissibile l'opposizione. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Paola, 24/10/2025. Il Giudice MA TA
pagina 4 di 4