Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 114
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità per omessa sottoscrizione

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità per omessa sottoscrizione.

  • Rigettato
    Nullità per violazione art. 50 D.P.R. 602/1973

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 50 D.P.R. 602/1973.

  • Rigettato
    Omessa indicazione del responsabile del procedimento

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione relativa all'omessa indicazione del responsabile del procedimento.

  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, citando la Cassazione n. 6436/2025.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che nessun credito fosse prescritto e che i termini fossero stati interrotti da avvisi di intimazione precedenti e prorogati dalla normativa COVID-19.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di motivazione.

  • Rigettato
    Annullamento limitato a voci illegittime

    La Corte ha rigettato la domanda subordinata, confermando la legittimità delle pretese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 114
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 114
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo