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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
PESCINO PASQUALE, RE
FR ANNA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3717/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006804863000 VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110056026690000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120036128923000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120036128923000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140011507741000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140035070911000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150036708401000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160026590380000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170022676780000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5372/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1) nata a [...] il [...], ivi residente alla Traversa II Detta Maglione n. 85, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv.
Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1, Per la nullità e/o l'annullamento, dell'intimazione di pagamento n. 02820259006804863000 limitatamente alle pretese di pagamento per imposte, tasse e tributi di cui alle cartelle di pagamento nn. 02820110056026690000, 02820120036128923000,
02820140011507741000, 02820140035070911000, 02820150036708401000, 02820160026590380000 e
02820170022676780000.
La ricorrente riceveva in data 1.08.2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la notifica, a mezzo posta, ll'intimazione di pagamento n. 02820259006804863000 per l'importo complessivo di
€ 98.640,58 con invito a pagare la somma predetta entro 5 giorni dalla notifica, e con avviso che, inmancanza, si procederà all'esecuzione forzata nei suoi confronti.
Il ricorrente eccepisce :
- nullità insanabile dell'intimazione di pagato per omessa sottoscrizione;
-nullità èer violazione dell'' articolo . 50 III CO. DEL D.P.R. N. 602/1973;
-omessa indicazione del responsabile del procedimentoi;
-omessa notifica delle cartelle 02820110056026690000, 02820120036128923000,
02820140011507741000,02820140035070911000,02820150036708401000, 02820160026590380000
E0282017002267678000
- prescrizione quinquennale per le pretese di pagamento riconducibili alle cartelle di pagamentoNN.02820110056026690000,02820120036128923000,
02820140011507741000,02820140035070911000,02820150036708401000, 02820160026590380000
E02820170022676780000, quantomeno per interessi e sanzioni;
- difetto di motivazione articolo 7 della Legge 212/2000 e della Legge 241/1990
Conclude con la richiesta alla Corte di voler così provvedere:
Accertare e dichiarare nulla e/o annullare l'intimazione di pagamento n. 02820259006804863000 limitatamente alle pretese di pagamento per imposte, tasse e tributi di cui alle cartelle di pagamento nn. 02820110056026690000,
02820120036128923000, 02820140011507741000, 02820140035070911000,
02820150036708401000, 02820160026590380000 e 02820170022676780000.
In via subordinata: Accertare e dichiarare nulla e/o annullare l'intimazione dipagamento n. 02820259006804863000 limitatamente alle pretese di pagamento per imposte, tasse e tributi di cui alle cartelle di pagamento nn.02820110056026690000, e/o 02820120036128923000, e/o
02820140011507741000, e/o 02820140035070911000, e/o 02820150036708401000, e/
o02820160026590380000, e/o 02820170022676780000, e/o limitatamente a quellevoci di pagamento
(interessi, e/o sanzioni, e/o oneri) che fossero ritenuteillegittime, alla luce di quanto esposto in ricorso.
Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al Procuratore anticipatario.
L' Agenzia Entrate – Riscossione – rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 c.f. CF_Difensore_2, chiede in conclusione, previa delibazione sulle eccezioni pregiudiziali e preliminari esposte nelle controdeduzioni per le quali cui si chiede al Giudice il precipuo accoglimento, così provvedere:
Nel merito: ritenere improcedibile e/o inammissibile e/o rigettare il ricorso attoreo per uno o più motivi espressi in atto o per le ragioni che il Giudicante riterrà più opportune.
In subordine: confermare il provvedimento di esazione coattiva rideterminando eventualmente minor somme dovute dal ricorrente a seguito delle risultanze dell'istruttoria ad espletarsi. In tutti i casi con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione al sottoscritto procuratore per dichiarata anticipazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'eccezione sollevata da parte ricorrente è priva di pregio e meritevole di rigetto per le seguenti ragioni di diritto.
Nessuno dei crediti oggetto dell'atto impugnato risulta prescritto. Infatti, dalla notifica delle cartelle versate in atti al deposito del ricorso di controparte non risulta trascorso il periodo prescrizionale in relazione a ciascun credito il cui termine è stato interrotto con:
Avviso di intimazione n. 02820159021809080000, notificato personalmente in data 26/01/2016;
Avviso di intimazione n. 02820189005898951000, notificato con procedura ex 139 c.p.c. presso la casa comunale in data 06/01/2018.
Avviso di intimazione n. 02820199015777352000 notificato con procedura ex 139 c.p.c. presso la casa comunale in data 11/02/2020.
L'Articolo 12 D. Lgs. 159/2015, richiamato dall'Art. 68, stabilisce due principi di proroga per i termini di decadenza e prescrizione:
1. Proroga fissa per scadenze critiche: tutti i termini originariamente in scadenza nell'anno 2020 o 2021 (le due annualità interessate dalla sospensione) sono prorogati al 31 dicembre 2023. Questa data corrisponde al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di cessazione del periodo di sospensione
2. Proroga a giorni: i termini diversi da quelli che scadono nel 2020/2021 sono prorogati per un periodo corrispondente alla moratoria dei pagamenti: 542 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
Oltre ai termini di decadenza dal potere di accertamento che abbiamo descritto sopra, anche quelli di prescrizione sono stati direttamente influenzati dalle sospensioni e proroghe COVID. La prescrizione riguarda il tempo massimo entro cui l'Amministrazione Finanziaria può esigere il pagamento coattivo di un tributo.
I termini ordinari di prescrizione di imposte e tasse sono:
10 anni per IRPEF, IVA, imposta di registro, successioni;
5 anni per tributi locali (TARI, IMU, ecc.);
3 anni per la tassa automobilistica (bollo auto).
Tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 (data di fine dell'emergenza pandemica) si è verificato un blocco pressoché totale delle notifiche di cartelle e atti.
Considerando i vari provvedimenti legislativi che sono stati emanati (a partire dal Decreto “Rilancio”) e si sono susseguiti durante il periodo emergenziale, con successive conferme e ulteriori proroghe, si è arrivati a una complessiva estensione di 542 giorni dei termini di prescrizione generali
Sul punto si ricorda che ogni richiesta di pagamento interrompe la prescrizione, di conseguenza, se la stessa ingiunzione è stata oggetto di un avviso di intimazione o di un preavviso di fermo nel 2018, la prescrizione
(ad esempio breve) non avverrà nel 2023 bensì dopo 542 giorni, da sommare alla data di naturale maturazione della stessa. Questo accade grazie all'applicazione del comma 1 a favore di tutte le prescrizioni che sarebbero avvenute successivamente al 2022 su titoli notificati ante 8 marzo 2020. Il meccanismo descritto riguarda, indistintamente, entrate tributarie e patrimoniali.
Infine va evidenziato che con l'ordinanza n. 6436 del 11/03/2025, la Cassazione ha stabilito che se l'intimazione di pagamento ex art.50, D.P.R. 602/1973, non viene impugnata (al fine di far valere la sua nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come l'intervenuta prescrizione), il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere, dal contribuente, vicende estintive anteriori alla sua notifica.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso – Liquida le spese di lite in € 2.000,00 oltre cap e iva a favore dell'Agenzia
Entrate Riscossione, con distrazione a procuratore per dichiarata anticipazione.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
PESCINO PASQUALE, RE
FR ANNA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3717/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006804863000 VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110056026690000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120036128923000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120036128923000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140011507741000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140035070911000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150036708401000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160026590380000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170022676780000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5372/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1) nata a [...] il [...], ivi residente alla Traversa II Detta Maglione n. 85, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv.
Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1, Per la nullità e/o l'annullamento, dell'intimazione di pagamento n. 02820259006804863000 limitatamente alle pretese di pagamento per imposte, tasse e tributi di cui alle cartelle di pagamento nn. 02820110056026690000, 02820120036128923000,
02820140011507741000, 02820140035070911000, 02820150036708401000, 02820160026590380000 e
02820170022676780000.
La ricorrente riceveva in data 1.08.2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la notifica, a mezzo posta, ll'intimazione di pagamento n. 02820259006804863000 per l'importo complessivo di
€ 98.640,58 con invito a pagare la somma predetta entro 5 giorni dalla notifica, e con avviso che, inmancanza, si procederà all'esecuzione forzata nei suoi confronti.
Il ricorrente eccepisce :
- nullità insanabile dell'intimazione di pagato per omessa sottoscrizione;
-nullità èer violazione dell'' articolo . 50 III CO. DEL D.P.R. N. 602/1973;
-omessa indicazione del responsabile del procedimentoi;
-omessa notifica delle cartelle 02820110056026690000, 02820120036128923000,
02820140011507741000,02820140035070911000,02820150036708401000, 02820160026590380000
E0282017002267678000
- prescrizione quinquennale per le pretese di pagamento riconducibili alle cartelle di pagamentoNN.02820110056026690000,02820120036128923000,
02820140011507741000,02820140035070911000,02820150036708401000, 02820160026590380000
E02820170022676780000, quantomeno per interessi e sanzioni;
- difetto di motivazione articolo 7 della Legge 212/2000 e della Legge 241/1990
Conclude con la richiesta alla Corte di voler così provvedere:
Accertare e dichiarare nulla e/o annullare l'intimazione di pagamento n. 02820259006804863000 limitatamente alle pretese di pagamento per imposte, tasse e tributi di cui alle cartelle di pagamento nn. 02820110056026690000,
02820120036128923000, 02820140011507741000, 02820140035070911000,
02820150036708401000, 02820160026590380000 e 02820170022676780000.
In via subordinata: Accertare e dichiarare nulla e/o annullare l'intimazione dipagamento n. 02820259006804863000 limitatamente alle pretese di pagamento per imposte, tasse e tributi di cui alle cartelle di pagamento nn.02820110056026690000, e/o 02820120036128923000, e/o
02820140011507741000, e/o 02820140035070911000, e/o 02820150036708401000, e/
o02820160026590380000, e/o 02820170022676780000, e/o limitatamente a quellevoci di pagamento
(interessi, e/o sanzioni, e/o oneri) che fossero ritenuteillegittime, alla luce di quanto esposto in ricorso.
Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al Procuratore anticipatario.
L' Agenzia Entrate – Riscossione – rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 c.f. CF_Difensore_2, chiede in conclusione, previa delibazione sulle eccezioni pregiudiziali e preliminari esposte nelle controdeduzioni per le quali cui si chiede al Giudice il precipuo accoglimento, così provvedere:
Nel merito: ritenere improcedibile e/o inammissibile e/o rigettare il ricorso attoreo per uno o più motivi espressi in atto o per le ragioni che il Giudicante riterrà più opportune.
In subordine: confermare il provvedimento di esazione coattiva rideterminando eventualmente minor somme dovute dal ricorrente a seguito delle risultanze dell'istruttoria ad espletarsi. In tutti i casi con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione al sottoscritto procuratore per dichiarata anticipazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'eccezione sollevata da parte ricorrente è priva di pregio e meritevole di rigetto per le seguenti ragioni di diritto.
Nessuno dei crediti oggetto dell'atto impugnato risulta prescritto. Infatti, dalla notifica delle cartelle versate in atti al deposito del ricorso di controparte non risulta trascorso il periodo prescrizionale in relazione a ciascun credito il cui termine è stato interrotto con:
Avviso di intimazione n. 02820159021809080000, notificato personalmente in data 26/01/2016;
Avviso di intimazione n. 02820189005898951000, notificato con procedura ex 139 c.p.c. presso la casa comunale in data 06/01/2018.
Avviso di intimazione n. 02820199015777352000 notificato con procedura ex 139 c.p.c. presso la casa comunale in data 11/02/2020.
L'Articolo 12 D. Lgs. 159/2015, richiamato dall'Art. 68, stabilisce due principi di proroga per i termini di decadenza e prescrizione:
1. Proroga fissa per scadenze critiche: tutti i termini originariamente in scadenza nell'anno 2020 o 2021 (le due annualità interessate dalla sospensione) sono prorogati al 31 dicembre 2023. Questa data corrisponde al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di cessazione del periodo di sospensione
2. Proroga a giorni: i termini diversi da quelli che scadono nel 2020/2021 sono prorogati per un periodo corrispondente alla moratoria dei pagamenti: 542 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
Oltre ai termini di decadenza dal potere di accertamento che abbiamo descritto sopra, anche quelli di prescrizione sono stati direttamente influenzati dalle sospensioni e proroghe COVID. La prescrizione riguarda il tempo massimo entro cui l'Amministrazione Finanziaria può esigere il pagamento coattivo di un tributo.
I termini ordinari di prescrizione di imposte e tasse sono:
10 anni per IRPEF, IVA, imposta di registro, successioni;
5 anni per tributi locali (TARI, IMU, ecc.);
3 anni per la tassa automobilistica (bollo auto).
Tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 (data di fine dell'emergenza pandemica) si è verificato un blocco pressoché totale delle notifiche di cartelle e atti.
Considerando i vari provvedimenti legislativi che sono stati emanati (a partire dal Decreto “Rilancio”) e si sono susseguiti durante il periodo emergenziale, con successive conferme e ulteriori proroghe, si è arrivati a una complessiva estensione di 542 giorni dei termini di prescrizione generali
Sul punto si ricorda che ogni richiesta di pagamento interrompe la prescrizione, di conseguenza, se la stessa ingiunzione è stata oggetto di un avviso di intimazione o di un preavviso di fermo nel 2018, la prescrizione
(ad esempio breve) non avverrà nel 2023 bensì dopo 542 giorni, da sommare alla data di naturale maturazione della stessa. Questo accade grazie all'applicazione del comma 1 a favore di tutte le prescrizioni che sarebbero avvenute successivamente al 2022 su titoli notificati ante 8 marzo 2020. Il meccanismo descritto riguarda, indistintamente, entrate tributarie e patrimoniali.
Infine va evidenziato che con l'ordinanza n. 6436 del 11/03/2025, la Cassazione ha stabilito che se l'intimazione di pagamento ex art.50, D.P.R. 602/1973, non viene impugnata (al fine di far valere la sua nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come l'intervenuta prescrizione), il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere, dal contribuente, vicende estintive anteriori alla sua notifica.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso – Liquida le spese di lite in € 2.000,00 oltre cap e iva a favore dell'Agenzia
Entrate Riscossione, con distrazione a procuratore per dichiarata anticipazione.