Articolo 23 della Legge 12 agosto 1977, n. 675
Articolo 22Articolo 24
Versione
22 settembre 1977
Art. 23.
La commissione di cui al precedente articolo puo' avvalersi della collaborazione degli organismi di collocamento e delle commissioni comunali previsti dalle leggi vigenti in materia di lavoro a domicilio e assolve ai seguenti compiti:
a) accerta, al fine di attuare la mobilita' dei lavoratori nell'ambito della regione, i prevedibili fabbisogni quantitativi e qualitativi di mano d'opera, tenendo conto anche delle richieste aziendali di assunzione che non siano state soddisfatte dai competenti uffici di collocamento e di quelle eventualmente segnalate specificamente dalle parti sociali;
b) propone programmi di attivita' e di interventi a livello regionale, a sostegno della mobilita', dei trasferimenti della mano d'opera; della formazione professionale conseguenti ai processi di ristrutturazione e riconversione, in coerenza con i piani regionali di sviluppo socio-economico;
c) esprime il proprio parere sugli interventi nell'ambito regionale del Fondo per la mobilita' della mano d'opera di cui all'articolo 28.
Entrata in vigore il 22 settembre 1977